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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: @Marcus31/08/2018 23:15:02
Da cosa avresti dedotto che hanno difficoltà a trovare i commissari?? Io penso che gli USR troveranno la soluzione, come nei precedenti concorsi...
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Da: Per tutti e definitivamente01/09/2018 06:56:34
@ Da: @Per tutti e definitivamente    31/08/2018 21.44.16
Se fosse come dici allora anche il Consiglio di Stato non sarebbe stato in grado di capire questa sottigliezza per cui ci biasimi da mesi e mesi. Noi siamo già considerati nei commi, ma nessuno se n'è accorto, strano direi, ma ormai non escludo più nulla nella vita.


Siamo in Italia ed in Italia le leggi si interpretano così: si parte dal tenore letterale della legge e la si inserisce in un sistema e tenuto del suo scopo, si attribuisce ad essa il significato coerente col sistema ( prima tra tutti col sistema di equilibri costituzionali).
Se non fosse stato così le leggi fatte prima della Costituzionale sarebbero dovute essere cancellate.

I ricorrenti continuano imperterriti a sbagliare e a non imparare dai propri errori, perchè la 107 non nega a loro il diritto di fare il corso.
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Da: Realista01/09/2018 07:37:52

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Da: Per tutti e definitivamente01/09/2018 07:53:23
Perchè nella legge non sta scritto che tale disposizione non vale per i ricorrenti 2011.


I ricorrenti, purtroppo, non apprendono dai loro errori.
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Da: Per tutti e definitivamente01/09/2018 07:56:31
Non lo nega perchè è nella ratio legis non negarlo: la legge è fatta per tutelare un interesse superiore costituzionalmente garantito. Negarlo non avrebbe tutelato l'interesse superiore.
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Da: Realista01/09/2018 08:25:08

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Da: Realista01/09/2018 08:28:25

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Da: @ Per tutti e definitivamente01/09/2018 13:04:36
Faccio innanzitutto la premessa che i commi 87-90 di cui all'art. 1 della legge 107/2015, regolano una molteplicità di posizioni individuali, tutte accomunate dall'interesse a conseguire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.
Nel comma 87 il legislatore spiega in premessa che la ragione e il fine del suo intervento legislativo è di tutelare le  esigenze  di  economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88. E questa espressione riguarda tutti i contenziosi pendenti dei concorsi per ds 2011, 2006 e 2004.
Ma è proprio nel comma 88 che il legislatore commette il grave errore d'incostituzionalità avendo arbitrariamente ristretto il campo di tutela chiaramente espresso nel precedente comma 87 e sia pure nella sua incompletezza, e ben definito nella sostanza nel comma 88 alle lettere a) e b), per prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico specificati nel comma 88. Infatti alla lettera a) di tale comma, i soggetti da tutelare individuati dal legislatore risultavano solo i vincitori  ovvero  utilmente  collocati  nelle graduatorie ovvero che avevano superato positivamente tutte  le  fasi di  procedure concorsuali   successivamente   annullate   in   sede giurisdizionale, e relativi al concorso  del 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, dimenticando però che per dare senso compiuto al comma 87, a tale fattispecie di soggetti da tutelare, il legislatore avrebbe dovuto obbligatoriamente aggiungere ad essi anche quelli  aventi una  sentenza  favorevole  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non aventi,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva, nell'ambito  del  contenzioso  riferito  al medesimo concorso per  dirigente scolastico del 2011. E cioè, attuando esattamente quello che invece è specificato alla lettera b) del comma 88, ma riferito  ai  concorsi  per  dirigente scolastico   di   cui   al   decreto   direttoriale   del   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  novembre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
In conclusione, pur essendo differenziate e distinte le posizioni dei soggetti in argomento ciò che li accomuna è l'identità sostanziale per quanto concerne il campo di tutela a cui fa riferimento il comma 87.
Ecco perché a suo tempo i ricorrenti pendenti 2011 presentarono il ricorso avverso all'applicativo D.M. 499 in cui fu ignorato l'obbligo Costituzionale di tutelare anche i ricorrenti pendenti 2011 e perché poi il C.d.S. ha chiesto alla C.C. di esprimere il suo parere riguardo a una possibile incongruenza Costituzionale nei commi 87-90 dell'art.  1 della legge 107/2011.
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Da: MARCUS 01/09/2018 13:14:17
Bravo, ottima sintesi!
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Da: Giusto per partecipare..01/09/2018 13:22:14
Credo che lei non voglia comprendere quel che dice " Per tutti e definitivamente". Il problema che rileva e chiarisce con precisione è l'approccio al problema giuridico. Mostra di conoscere con precisione la legge 107. Non credo che abbia bisogno di un ripasso scolaresco (senza offendere gli scolari).
Come si fa l'interpretazione della legge ? Di questo la giurisprudenza e la dottrina (anche della Corte Costituzionale) si interessano tanto, Tuitti gli studenti in legge sanno che dopo la lettura della legge, bisogna rispondere ad alcune domande. Sanno che va inserita in un contesto e che bisogna comprendere la ragione e lo scopo per cui è stata fatta. Come lei riporta lo scopo è quello: "la ragione e il fine del suo intervento legislativo è di tutelare le  esigenze  di  economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente". Il forumista lo chiama "interesse superiore tutelato dalla Costituzione". Ciò rende costituzionalmente legittima la norma e include i ricorrenti che non vengono esclusi in modo esplicito (così sono quelli del 2011). Più volte il forumista precisa che c'è una questione di legittimità costituzionale (non ricordo bene quel che dice), ma non riguarda l'esclusione dei ricorrenti 2011, perchè essi sono ammessi dalla legge a frequentare i corsi. Che poi ci sia sul forum qualcuno che voglia far credere che il forumista dica fessaggini, credo che farebbe bene a spiegarci perchè vuole questo.
Rispondi

Da: @ Per tutti e definitivamente01/09/2018 14:10:17
Hai dimenticato un passaggio, cioè il primo grado al Tar, che dichiaro legittima la distinzione operata dal comma 88, in quanto quelli del 2004-2006 erano ben stagionati come il parmigiano, mentre quelli del 2011 erano ancora freschi come una mozzarellina, una sentenza che farebbe impallidire anche l'avvocato Mangiagalline. Meno male che abbiamo fatto appello al CdS, che cmq vada, ha emesso un'ordinanza coi fiocchi, dove ha sbugiardato lo stesso Tar e dove indica chiaramente quale sarà l'epilogo. Basta aspettare la CC, manca talmente poco ormai.
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Da: io bis01/09/2018 14:30:05
un gruppo di ricorrenti 2011 frequentò il famigerato corso ma poi non fu ammesso agli esami
Rispondi

Da: Dan01/09/2018 14:54:07
Io ho frequentato il corso, ma non mi è stato consentito di sostenere l'esame
Rispondi

Da: @Dan01/09/2018 15:47:56
In che Regione hai frequentato il corso?
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Da: Per tutti e definitivamente01/09/2018 17:19:25
Nessuno ha fatto ricorso al giudice ordinario, che è competente nel caso di species e ha chiesto il provvedimento di cui all'art. 700 cpc.
E' stato un errore ininfluente frequentare il corso senza cum grano salis.
Se qualcuno pensa di provocarmi e farmi dire sciocchezze è bene che cambi rotta.

La legge 107/05 consente e dispone la partecipazione al corso dei ricorrenti "pendenti" 2011, prima ancora di quelli del 200'4 e 2006. Per questo non è illegittima costituzionalmente. I ricorrenti sono stati esclusi, non dalla legge, ma dall'interpretazione che ad essa è stata data.
C'è una questione di illegittimità, puntualmente individuata, nella legge sopra citata: ammissione di coloro che non siano ricorrenti 2011 e neanche abilitati, o se preferite idonei.
Rispondi

Da: Concorrente2011 01/09/2018 17:53:59
@Per tutti e definitivamente   
Io ti sto seguendo, molto chiaro, grazie
Mi dispiace di non aver avuto la forza di ricorrere ma il disgusto era tanto. Aspetto che crolli tutto, piú per soddisfazione personale che per altro.
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Da: Realista01/09/2018 18:29:26

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Da: @concorrente 01/09/2018 18:34:27
Infatti...
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Da: Fumo, tanto fumo01/09/2018 18:54:48
@ giusto per partecipare
"Il forumista precisa che c'è una questione di legittimità costituzionale, ma non riguarda l'esclusione dei ricorrenti 2011, perché essi sono ammessi dalla legge a frequentare i corsi". È un bel dire questo che da un punto di vista realistico non mi sembra supportato da una logica inconfutabile e che comunque non riesco a immaginarmi. Cosa può essere più chiaro e realistico del mancato inserimento dei ricorrenti pendenti 2011 nel comma 88 a) della legge, acquisito poi dal DM 499 che ha impedito ai ricorrenti pendenti 2011 di partecipare al corso  intensivo  di
formazione   e   della   relativa   prova   scritta   finale,   volto
alla loro immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Sono tuttavia perfettamente d'accordo sul fatto che i ricorrenti pendenti 2011 non si dovevano escludere dalla comma 88 a) della legge per rendere quest'ultima costituzionalmente legittima, ma sta di fatto che la legge non ha incluso costoro nel comma 88 a). Allora come fai tu a sostenere che la loro esplicita o implicita esclusione non rappresenti una questione di legittimità costituzionale del comma 88 dell'art. 1 della legge 107/2015? Questo a tuo parere solo perché nell'astratta idea del legislatore non essendo stato manifestato nella legge alcun divieto ai ricorrenti pendenti 2011 di frequentare quei corsi? Fumo, tanto fumo si sta spargendo su questa questione, dicendo tutto e il contrario di tutto. A questo punto la mia domanda è la seguente: a chi giova questo incomprensibile gioco? A mio umile parere serve a raggirare l'indeterminazione giuridica in cui ci siamo avventurati.
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Da: Fumo, tanto fumo01/09/2018 19:13:15
....a immaginare...    ....dal DM 499 impedendo ai ricorrenti...    ..e alla relativa prova scritta...
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Da: Giusto per partecipare..01/09/2018 19:15:27
Io non vedo fumo e neanche sento il suo odore. Io non so come faccia questo forumista ad affermare che non essendo esclusi esplicitamente i ricorrenti 2011 si è dentro la previsione normativa, però se ricordo bene, mi pare che tempo fa abbia detto che è per logica interpretativa. Pensandoci bene credo che dica cose esatte. L'interprete è tenuto ad escludere le interpretazioni che comportino una violazione di norme costituzionali, a meno che la legge non sia esplicita ( l'esclusione esplicita del tipo: tale norma non si applica ai ricorrenti del concorso 2011, o altra equivalente). Questa cosa , se ricordo bene, l'ho letta in molti libri e in parecchie sentenze. Io, naturalmente, mi trovo occasionalmente sul forum e preferisco abbandonarlo: si è troppo prevenuti. In fondo ho scritto solo per partecipare.
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Da: Nauseato 01/09/2018 19:20:21
Il 20 la Cc si pronuncia quando si sapra l esito a disyanza di quanti giorni
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Da: Dan02/09/2018 00:07:46
In Sicilia
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Da: @nauseato 02/09/2018 00:14:46
Tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.
Rispondi

Da: tic tac tic tac02/09/2018 14:12:54
- 79 gg
Rispondi

Da: @tic tac02/09/2018 14:25:47
Di più, la CC non pubblica subito la decisione, in genere passa un mese, ma la coincidenza della pausa natalizia potrebbe allungare la cosa fino all'inizio del 2019...
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Da: Non ne ce la faccio02/09/2018 14:25:52
A leggere tutte le lamentele dei ds che hanno la reggenza di un'altra scuola!
Rispondi

Da: Corte Costituzionale  02/09/2018 14:47:06
A @tictac
Non devi confondere le tue aspettative con la realtà. Tra l'udienza ed il parere passano dai 10 ai 15 giorni. Potrai renderti conto di ciò consultando la piattaforma della CC.
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Da: @tic tac02/09/2018 16:01:03
La mia aspettativa è che lo comunichi il prima possibile, quindi spero che ciò che dici sia vero.
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Da: Ma come .. 02/09/2018 21:14:10
..nessun avvocato che ha ricorso ha ragionato come il forumists..o cmq impostando il ricorso su tal ragionamento non è stato considerato? Come mai esce fuori ora questa analisi..chi è questo forumista che solo ora dice ciò?
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