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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: @Per Bacco 20/08/2018 15:45:57
.....vedrete!!!
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Da: Xnoi20/08/2018 15:55:30
Dopo il comunicato ANIEF  di oggi al MIUR se la stanno facendo tutti sotto.....
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Da: Xnoi20/08/2018 15:56:12
UDIR\ANIEF su OS.
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Da: Xnoi20/08/2018 15:58:33
Serviva appellare al CDS il ricorso perso al TAR, non fare comunicati.
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Da: Per tutti e definitivamente20/08/2018 16:39:32
La norma non ha vizi di costituzionalità se non per la parte che consente di diventare preside, con un corso riservato, a chi non sia idoneo ( non superato il concorso 2011) e non abbia vertenze pendenti alla data di approvazione delle legge 107/2015, perché non è stato disposto  lo stesso trattamento a chiunque abbia partecipato al concorso, senza raggiungere il traguardo.  Non c'è nella legge 107 alcun divieto al corso riservato per i pendenti 2011 e loro sono stati previsti prima di quelli 2004 e 2006. Grave errore dei pendenti 2011 è stato non aver compreso questo. La questione era di competenza del giudice ordinario ( in sede di lavoro) e non del tar. Bisognava invocare l' art. 700 c p c. presso il giudice del lavoro ( espressione poco coerente, ma chiara).
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Da: Realista21/08/2018 00:08:30

- Messaggio eliminato -

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Da: io21/08/2018 06:56:41
@Realista
Condivido.
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Da: Aztlan 21/08/2018 07:57:28
Io lo ho capito.
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Da: Realista21/08/2018 09:09:09

- Messaggio eliminato -

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Da: Corte Costituzionale  21/08/2018 09:33:33
@ Per tutti
Non c'è alcuna ambiguità, nel comma 88 della 107, nell'indicazione dei beneficiari del corso di 80 ore. Per evitare fraintendimenti è stata fatta una distinzione in due note: a) e b). Del resto, se fosse come dici, non ci sarebbe stato alcun bisogno di arrivare fino alla CC per rivendicare il diritto di accesso, da parte dei ricorrenti 2011, al suddetto corso.
Rispondi

Da: Corte Costituzionale  21/08/2018 09:35:03
@ Per tutti
Non c'è alcuna ambiguità, nel comma 88 della 107, nell'indicazione dei beneficiari del corso di 80 ore. Per evitare fraintendimenti è stata fatta una distinzione in due note: a) e b). Del resto, se fosse come dici, non ci sarebbe stato alcun bisogno di arrivare fino alla CC per rivendicare il diritto di accesso, da parte dei ricorrenti 2011, al suddetto corso.
Rispondi

Da: Realista21/08/2018 10:00:32

- Messaggio eliminato -

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Da: Aztlan 21/08/2018 10:15:55
É scritto in italiano, un po' burocratichese ma é la lingua delle leggi e delle sentenze. Bisogna farci il callo.
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Da: io21/08/2018 10:39:06
A parte la concordanza dei tempi, dei verbi e della punteggiatura che fanno a cazzotti fra loro, per il resto tutto ok.
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Da: Realista21/08/2018 10:48:06

- Messaggio eliminato -

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Da: Per tutti e definitivamente21/08/2018 11:00:10
Non c'è ambiguità. L'interprete deve inserire la norma in un coacervo di leggi e, a seconda della forza di esse,  deve riuscire a dare alla legge il significato coerente con lo scopo. Il corso è previsto prima di tutto per i pendenti 2011 e poi per quelli citati nelle lettere del comma successivo. Per un gruppo di questi si pone la questione di legittimità costituzionale.
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Da: ForMe 21/08/2018 11:51:02
Il CdS ha preso un abbaglio... Ma daiii
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Da: Xprecedente21/08/2018 13:07:15
Il CdS ha fatto ciò che era giusto fare: i ricorrenti ponevano la questione di disparità di trattamento secondo art. 3 Costituzione. Il CdS ha già emesso la sua sentenza, che è subordinata alla risposta CC. Ormai manca poco, dopo sette anni cosa vuoi che siano tre mesi...
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Da: io21/08/2018 14:10:17
X precedente, il CDS o altro tribunale invia alla CC, solo ciò in cui ritiene ci siano fondati motivi di incostituzionalità. Non manda certo ciò che chiedono i ricorrenti. Ma hai idea di come funziona il sistema giurisdizionale?
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Da: Xprecedente21/08/2018 14:17:57
Ho idea, certo! E'chiaro che il CdS non manda alla CC ciò che chiedono i ricorrenti, ma siccome ha ritenuto che il ricorso sia fondato, ha inviato per un parere alla CC. Se avesse voluto avrebbe potuto liquidare subito i ricorrenti, così come aveva già fatto il tar del Lazio.
Il ricorso si basava sulla presunta violazione da parte dei commi 87-90 dei principi contenuti nell'art. 3 della Costituzione, quindi era inevitabile che il CdS, vista la sua ordinanza, rimandasse alla CC, perchè non ha diretta competenza sulle questioni di natura  costituzionale. Il CdS ha già sentenziato, ma per definire ha bisogno del parere della CC. Per il CdS la procedura è illegittima, ma se per la CC così non fosse, in seconda istanza chiede il corso per il 2011 relativamente al solo comma 88, che dovrebbe essere integrato includendo quei ricorrenti del 2011 che ne erano stati esclusi.

Rispondi

Da: Xprecedente21/08/2018 14:20:10
io non sono nè giudice nè avvocato, quindi invece di scrivere battute al vetriolo, perchè non ci dici tu come stanno le cose, visto che, a quanto pare, sai come funziona il sistema giurisdizionale???
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Da: Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet21/08/2018 15:03:06
IL brocardo compendia due principi: l'uno vieta al giudice di fondare la sua decisione su fatti diversi da quelli che le parti hanno allegato ("iudex iuxta alligata iudicare debet"), essendo l'allegazione l'atto con il quale la parte introduce in giudizio un fatto ponendo la sua sussistenza o insussistenza; l'altro principio vieta al giudice di fondare la sua decisione su mezzi di prova diversi da quelli proposti dalle parti ("iudex iuxta probata iudicare debet"). Il primo è riconducibile al principio dispositivo in senso proprio (o materiale o sostanziale), mentre il secondo è il principio dispositivo in senso improprio (o formale o processuale), detto anche principio di disponibilità delle prove.
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Da: Questo forum21/08/2018 16:25:22
è veramente pieno di invidiosi, ipocriti e rosiconi rabbiosi ma otre questi vi sono alcuni troll multi nickname che intervengono esclusivamente per denigrare gli altri senza una vera ragione e per portare discordia e scompiglio fra i ricorrenti pendenti 2011. Occorre diffidare di costoro perché sono potenzialmente pericolosi e non prenderli in seria considerazione. Appena possibile parlerò di questo anche con un avvocato mio amico.
Rispondi

Da: Questo forum21/08/2018 16:29:37
Correggo:  ...e fare attenzione a non prenderl in seria considerazione...
Rispondi

Da: Xprecedente21/08/2018 16:40:50
A chi ti riferisci esattamente?
Rispondi

Da: Corte Costituzionale  22/08/2018 10:17:56
87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei
possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente
scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova
scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei
ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni
in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
Contenzioso relativo ai
concorsi per dirigenti
scolastici
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie
ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure
concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al
concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici
indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo
grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore
della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del
contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

Questi sono i due commi della 107 che stabiliscono modalità e beneficiari del corso riservato di 80 ore.
Nel comma 87 viene richiamato l'88 e viceversa. Non vi è alcuna ambiguità. Tengo a precisare che anch'io sono un ricorrente 2011 che attende il parere della CC.
Rispondi

Da: mala tempora currunt22/08/2018 11:10:47
Inutile affannarsi a dare spiegazioni e chiarimenti, la giustizia darà le giuste risposte ( almeno spero) gli uomini che hanno guidato il concorso 2011 hanno perorato cause personali senza scrupoli e in qualche Regione ne stanno pagando le conseguenze. Spero che tutto verrà a galla, i meritevoli hanno il diritto di sedersi sulle sedie della Dirigenza scolastica, ma il resto dovrà tornare a casa , non meritano nemmeno il posto di docenti. Aspettiamo con fiducia la sentenza. Se sarà negativa ne faremo una ragione.
Rispondi

Da: Bello 1322/08/2018 11:20:25
Sei un Avvocato? Il ragionamento andava ponderato?
Rispondi

Da: Caro ministro 22/08/2018 11:39:34
Anche tu sai quello che é successo nel 2011, diccelo a Giggino, piensece tu!
Rispondi

Da: La CC22/08/2018 12:08:04
Solo dei giudici fuori di testa potrebbero banalmente asserire che aver riconosciuto il corso intensivo di formazione a favore dei soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge (107/2015), alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 ottobre 2006 e non averlo parimenti riconosciuto per la medesima tipologia di ricorrenti nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, sia tutto OK e che i due casi sopra citati godano nella legge 107/2015 di legittimità costituzionale.
Solo dei pazzi o dei giudici corrotti potrebbero asserire una cosa del genere, ma grazie a Dio nella Corte Costituzionale non vi sono né pazzi e né corrotti. È quindi solo un'ipotesi totalmente irreale.
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