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Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
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Da: @ ma non08/07/2013 17:32:28
E' vero: io i coglioni li ho tirati fuori per vincere il concorso, questi poveretti che scrivono non hanno i coglioni perché sono dei coglioni
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Da: futidoneo08/07/2013 17:36:47
Concordo: sono dei poveretti, preghiamo per loro.
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Da: amantedelsogno 08/07/2013 17:38:05
Bravi, ma bravi
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Da: futurads08/07/2013 17:41:13
Un poco diresidua almeno ora no?
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Da: Sarà vero?08/07/2013 17:54:16
http://www.notizieinbreve.net/cds/idonei_lombardi.asp
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Da: ma08/07/2013 17:57:37
non apre nulla, inserire il testo ... grazie
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Da: boh08/07/2013 18:06:57
http://www.notizieinbreve.com/cds/idonei_lombardi.asp
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Da: aaaa, saria mi el pistola?08/07/2013 18:10:28
ahhh, sarìa mi el pistola?
el pistola te se ti/
te lauret toet el di/
e te spetet el cd/
(E. Jannacci)




uè...ti te ghe la donna che la rolla?
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Da: idonei08/07/2013 20:23:48
anche se il primo settembre andrete a fare i dis... dite la verità... sarebbe giusto,  per quanto avete passato   vedersi riconosciuto in deroga un abbuono sui termini pensionistici, per stress, paure, incazzature, bile gialla e nera....  e chi più ne ha............
Rispondi

Da: qualcuno08/07/2013 20:36:19
sa se ci sono novità in arrivo ?
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Da: @qualcuno08/07/2013 20:45:19
si, sul binario morto in arrivo il direttissimo che ferma in tutte le stazioni, con 45 giorni di ritardo!
Rispondi

Da: @@qualcuno08/07/2013 20:57:11
Dopotutto, domani è un altro giorno! (Rossella O' Hara)
Citazione da "Via col vento" (film, 1939, Stati Uniti).
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Da: E  .......09/07/2013 09:41:26
.....speriamo che sia quello giusto!
Rispondi

Da: Dub09/07/2013 10:10:51
Non si muove una foglia - - -
Rispondi

Da: MA.......09/07/2013 10:39:16
Da quale fonte arriva la notizia che la sentenza è di imminente pubblicazione?
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Da: Dub09/07/2013 10:52:58
Dai creatori di "la speranza è l'ultima a morire" e di "45 giorni dopo" . . .
Rispondi

Da: poveri noi09/07/2013 11:04:33
ho sentito un amico avvocato e mi ha detto che il termine dei 45 gg per la pubblicazione non è perentorio e spesso viene sforato, alcune sentenze vengono pubbliacte anche 2 o 3 mesi dopo l'udienza!
Rispondi

Da: magari09/07/2013 11:07:02
Esce il 15 agosto, nella miglior tradizione dei governi di coalizione...
Rispondi

Da: @poveri noi09/07/2013 11:21:40
C'è da sperare nella richiesta da parte dell' USR LOMBARDIA e della stessa AVVOCATURA DI STATO: entrambi hanno sollecitato il CDS alla pubblicazione della sentenza nei termini dei 45 giorni al fine di poter predisporre - qualsiasi sia il dispositivo della sentenza - le procedure amministrative di:
a) nomine neodirigenti
b) nomine ds reggenti
in tempo utile (primo settembre 2013)

Purtroppo l'ipotesi del 15 agosto potrebbe non essere solo una battuta...
Rispondi

Da: poveri noi09/07/2013 11:48:29
è passato più di un mese e non c'è ancora nulla... mi sa che il CdS fa un po' quello che vuole!
Rispondi

Da: aaaa, saria mi el pistola09/07/2013 11:54:49
tutto vero purtroppo...i parrucconi del cds fanno quello che vogliono, tutta la magistratura in italia gode di esenzione da ogni forma di responsabilità
Rispondi

Da: lombarda09/07/2013 12:02:11
Il CDS è responsabile e avrà motivazioni valide per non aver ancora pubblicato la sentenza.
Rispetto a tutta la magistratura!
Rispondi

Da: brava!!09/07/2013 12:07:31
io non la rispetto per niente!
Rispondi

Da: donkisciotte09/07/2013 13:38:05
forse a non avere rispetto sono quelli che le procedure non le hanno rispettate. No?
Rispondi

Da: lombarda09/07/2013 15:01:38
A donkisciotte
Condivido la tua affermazione.
Io credo nella giustizia e voglio credere che il CDS sia al di sopra delle parti e faccia rispettare la legalità.
Rispondi

Da: mi sa che09/07/2013 15:32:57
ci stanno prendendo per i ......
Rispondi

Da: ma che tutti09/07/2013 15:44:57
Siano all'oscuro di tutto non è verosimile
Rispondi

Da: parva lex09/07/2013 16:15:56
Siamo nelle loro mani.
Il Consiglio di Stato, erede dei Consigli di Stato napoleonici e delle Consulte del Regno delle due Sicilie, fu istituito da Carlo Alberto con l'editto del 18 agosto 1831 , con funzioni essenzialmente consultive nelle varie branche della amministrazione. Esso era presieduto dal re, vi era un vicepresidente, tre presidenti di Sezione e 34 consiglieri. Giudici delle controversie tra privati e Autorità erano invece i tribunali speciali.

Vi era, quindi, nell'ordinamento piemontese, come nel Regno d'Italia, un sistema di doppia giurisdizione: giudice ordinario per le controversie su diritti privati, tribunali speciali per le controversie con l'Autorità.

Il Consiglio di Stato era ripartito in tre Sezioni, I, II e III. Con il decreto del 20 marzo 1865, n. 2248 furono aboliti i tribunali speciali per le controversie con l'Autorità. Tali controversie in parte furono devolute al giudice ordinario, che diventò, dunque, il giudice unico presente nel nostro ordinamento e in parte venivano decise dalla stessa amministrazione.

Questo sistema lasciò senza la tutela di un giudice i rapporti tra privati e Amministrazione, quando quest'ultima agiva come Autorità, vale a dire gli interessi legittimi.

Dopo un intenso e elevato dibattito, intendendo riparare a questo inconveniente, la legge del 31 marzo 1889, n.5992, istituì la IV Sezione del Consiglio di Stato, alla quale fu attribuita una competenza generale per le controversie tra privati e Autorità. Inoltre, con legge 1° maggio 1890, n. 6837 , fu attribuita alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la competenza sulle controversie delle amministrazioni locali; le decisioni delle giunte erano ricorribili in appello al Consiglio di Stato, il quale quindi era giudice di appello sulle decisioni delle Giunte e giudice in unico grado per le controversie non di competenza di altri giudici.

Successivamente furono istituite la V (legge 7 marzo 1907, n. 62) e la VI Sezione (decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 642 ) del Consiglio di Stato, con compiti giurisdizionali, che quindi costituirono le più rilevanti fra le funzioni del Consiglio.

Con l'entrata in vigore della Costituzione fu istituito, in base all'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana, dal decreto legislativo 6 maggio 1948 , il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. A tale organo, tuttora operante, furono attribuite le stesse funzioni - consultive e giurisdizionali - del Consiglio di Stato in ordine agli atti delle Autorità della Regione e di quelle aventi sede in Sicilia.

La Costituzione del 1948 ha confermato le funzioni del Consiglio di Stato. Tale situazione è durata fino al 1967-1968 epoca in cui, ad opera della Corte costituzionale (sentenze n. 30/1967, n. 33/1968, n. 49/1968), furono annullate le leggi che attribuivano funzioni giurisdizionali alle Giunte provinciali amministrative ed alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Val d'Aosta.



Dopo un periodo in cui il Consiglio di Stato ed il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana furono gli unici giudici amministrativi operanti nei confronti degli atti amministrativi, si istituirono, con legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , i tribunali amministrativi regionali, con competenza generale di primo grado sugli atti amministrativi.



I Tribunali amministrativi regionali iniziarono a funzionare alla fine del 1974. Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana mantennero le loro attribuzioni consultive e divennero giudici di appello sulle sentenze dei tribunali amministrativi regionali.

I T.a.r. decidono, in primo grado, sui ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti di autorità amministrative di interesse regionale. Tutte le sentenze dei T.a.r. e le ordinanze cautelari emesse in via d'urgenza sono impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato. Per gli atti di autorità amministrative di interesse ultraregionale è competente in primo grado il T.a.r. del Lazio, con sede a Roma. I T.a.r. non sono dotati di funzioni consultive.

La creazione dei nuovi organi, con funzioni giurisdizionali, ha risposto ad un'esigenza avvertita ed ha esaudito una domanda di giustizia fino ad allora inappagata. Si è trattato di una riforma che ha profondamente inciso sui rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Le funzioni consultive sono svolte dalle Sezioni I, II, e III, sotto forma di pareri, anche in risposta a quesiti generali di una pubblica amministrazione. Esiste, poi, un'apposita Sezione consultiva per l'attività normativa del Governo, in funzione preliminare alla emanazione di regolamenti governativi e ministeriali. Qui si tratta di scrivere regolamenti chiari, brevi e conformi alle leggi.

Le questioni più importanti in sede consultiva sono esaminate dalla Adunanza generale del Consiglio di Stato.

Il giudizio di appello sulle sentenze dei tribunali amministrativi regionali è compiuto dalle Sezioni IV, V e VI, su ricorso dei privati o dell'Amministrazione che abbiano perduto in primo grado. In casi di urgenza, il giudice amministrativo può sospendere temporaneamente il provvedimento o la sentenza impugnati. Le questioni più importanti sono risolte dall'Adunanza Plenaria delle Sezioni giurisdizionali.



La legge 127/97 ha istituito una nuova sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il Consiglio di Stato è tenuto a dare parere.

Infine l'importante legge 205/2000 ha introdotto misure dirette a rendere più veloce il processo amministrativo e ad accrescerne l'efficacia. Questi obiettivi sono stati perseguiti, da un lato, attraverso l'introduzione di previsioni destinate ad innovare la disciplina generale del processo e, dall'altro, creando riti speciali particolarmente semplificati in determinate materie.

Il giudice amministrativo è formato, quindi, attualmente, dai Tribunali amministrativi regionali che giudicano in primo grado e dal Consiglio di Stato che giudica in grado di appello.

Nel nostro sistema opera un giudice amministrativo distinto dal giudice dei privati e dal giudice penale, perché la pubblica amministrazione, a differenza dei privati, persegue solo l'interesse pubblico e per questo è dotata dalla legge di poteri particolari. Quasi tutti i paesi occidentali ritengono opportuno che vi sia un giudice (amministrativo, appunto) che si occupi esclusivamente del corretto esercizio di tali poteri da parte di Autorità pubbliche, a garanzia sia dei cittadini di fronte all'amministrazione che del legittimo perseguimento dell'interesse pubblico.

Inoltre il giudice amministrativo controlla, nell'interesse dei cittadini, molto più a fondo le scelte dell'Amministrazione di quanto il giudice civile non possa fare per i privati. L'Amministrazione non ha la libertà di questi ultimi e deve sempre spiegare il perché delle sue scelte.
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Da: cave canem09/07/2013 16:23:00
Riporto testualmente:
"Infine l'importante legge 205/2000 ha introdotto misure dirette a rendere più veloce il processo amministrativo e ad accrescerne l'efficacia".
Meno male, adesso mi sento più tranquillo!
Rispondi

Da: Pino Silvestre09/07/2013 16:30:18
Tute le ipotesi, tutte le previsioni, tutte le anticipazioni si stanno rivelando amare bufale. E' pur vero che non può essere possibile che tutti siano all'oscuro di tutto (come già è stato scritto).
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