>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
26491 messaggi, letto 825928 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, ..., 879, 880, 881, 882, 883, 884 - Successiva >>

Da: CdM23/08/2013 13:48:53
Autorizzato il ministero dell'Istruzione ad assumere 672 dirigenti scolastici e 11.268 tra personale docente e amministrativo
Rispondi

Da: @le cazzate23/08/2013 13:49:52
Sono una signora, frocio screanzato!
Rispondi

Da: Ma va la''23/08/2013 13:55:22
Ma quale signora, tu sei Selene.
Rispondi

Da: ricorso 583623/08/2013 14:17:02
Carissimi,
è inutile che ve la prendiate tanto. Non ci sono raccomandati, non ci sono furbi, non ci sono miracolati. In Lombardia il concorso (a partire dalla correzione degli scritti, certamente) è stato annullato. Ragioni? Molte, ma una ha assorbito le altre: le buste anagrafiche erano trasparenti. Fatevene una ragione. Ora la rinnovazione stabilirà quanti e quali saranno i campioni della dirigenza lombarda... Scommettiamo che molte posizioni  in graduatoria muteranno? Ci sono ottimi docenti (e ottimi futuri dirigenti) tra gli ex idonei, ma anche tra coloro che non hanno fatto ricorso e così tra i ricorrenti. Ma certo gli ex idonei si sono scelti dei rappresentanti che hanno cercato lo scontro e impedito un accordo che sarebbe stato proficuo per tutti: l'amministrazione avrebbe ricorretto gli scritti dei ricorrenti, noi avremmo subito dopo rinunciato al ricorso e quindi avremmo sostenuto gli orali. A quel punto, sarebbe nata una graduatoria in due fasce, in testa i quattrocento idonei, i ricorrenti in coda, con la garanzia di un'immediata assunzione degli idonei e minori garanzie per i ricorrenti. Ma niente, neppure questa proposta avanzata dai nostri legali è stata accolta. Volevano vincere senza fare prigionieri?
Un'ultima notazione. Non aver capito che il dispositivo contenuto nella sentenza del TAR del luglio 2012 fosse inattaccabile sul piano giuridico è la vera prova della scarsa preparazione di dirigenti e legali che hanno millantato vittorie epocali e si sono trovati con un pugno di mosche.
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !23/08/2013 14:27:54
Ma che bravi i ricorrenti , volevano che solo i loro scritti fossero ricorretti , nonostante il fatto che TUTTI siamo stati lesi nel diritto all'anonimato . Un solo commento è possibile : ppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!

E magari volevate passare da 10 a 21 ............ altro mega ppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !23/08/2013 14:32:47
Se la vostra proposta era tanto infima e verminosa gli ex idonei hanno fatto soltanto bene a prendervi a pernacchie . Fossi stato un ex idoneo l'avrei fatto anch'io , e senza pentimenti !
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Ricorsista....23/08/2013 14:39:04
Soooocaaaaa
Rispondi

Da: è allucinante...23/08/2013 14:45:23
in un post precedente  ci si chiedeva che potere avesse potuto avere l'amministrazione di ricorreggere solo gli scritti dei ricorrenti...
nessun potere, per quale motivo, perchè siete belli,siete furbi?
Questo è stato un ricatto MAFIOSO verso l'USR  ed è talmente evidente che ha ragione l'ANP quando scrive " C'è del marcio in Milano"
le 'ndrine contano ancora molto ed i personaggi che tirano le fila sono trasversali in tutti gli ambienti...
E' stato tutto un gioco politico-mafioso fatto da chi ha santi in Parlamento... o non è così?
Quindi: i diritti inviolabili dell'anonimato valevano in primis solo per 101, poi sono diventati il cavallo di battaglia della legalità ?
Nascondetevi...
Rispondi

Da: @é allucinante23/08/2013 15:45:04
Ma scusate, l'Usr poteva "motu proprio" stabilire la ricorrezione dei soli ricorrenti? Questa cosa mi sembra veramente strana, per non dire inaudita.
Rispondi

Da: @ricorso 583623/08/2013 16:10:26
"Non ci sono raccomandati": ROTFL!
"non ci sono furbi": ROTFL!
"le buste anagrafiche erano trasparenti": solo quelle lombarde; quelle delle altre regioni, sebbene spesso (non ovunque ma in più casi) con le medesime caratteristiche, erano opache....perché???

"...gli ex idonei si sono scelti dei rappresentanti che hanno cercato lo scontro e impedito un accordo che sarebbe stato proficuo per tutti" - O la tua sfacciataggine non ha limiti, oppure il gergo della criminalità organizzata ti è consueto.

Ma le frasi più clamorose sono le seguenti:

"...l'amministrazione avrebbe ricorretto gli scritti dei ricorrenti, noi avremmo subito dopo rinunciato al ricorso e quindi avremmo sostenuto gli orali. A quel punto, sarebbe nata una graduatoria in due fasce, in testa i quattrocento idonei, i ricorrenti in coda, con la garanzia di un'immediata assunzione degli idonei e minori garanzie per i ricorrenti. Ma niente, neppure questa proposta avanzata dai nostri legali è stata accolta."  -
Non è un forum la sede adatta per replicare a quanto da te affermato. E non aggiungo altro.

In conclusione: non conosco il motivo del tuo intervento, ma se il suo contenuto fosse veritiero.....
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !23/08/2013 16:42:17
Lo schifo e il disprezzo per certi vermi mi impedisce persino di spernacchiare . Tornate nelle cloache dalle quali siete venuti , che è meglio !
Rispondi

Da: @ ricorso 583623/08/2013 16:47:06
quello che dici è gravissimo e vergognoso, praticamente un ricatto, quindi inaccettabile.
Rispondi

Da: X  Prrrrrrrrrrr !23/08/2013 19:12:06
Non è con le pernacchie che elevi la tua autostima e neppure il clima del dibattito.

Di***  Te*******
Rispondi

Da: ma chi?23/08/2013 19:17:41
D***o   T******va
Rispondi

Da: Lunedì incarichi di presidenza per gli idonei23/08/2013 19:25:56
Finalmente ci siamo. Il Decreto Legge D'Alia in ottemperanza ai rilievi del capo dello stato sarà smembrato. Tutte le misure per cui ricorrono ragioni di necessità e urgenza  finiranno in un Decreto Legge, che avrà cogenza immediata. Le misure non urgenti, su pressione del Quirinale, saranno inserite in un Disegno di Legge che potrebbe non vedere la luce, stante le difficoltà politiche attuali.
Nel Decreto Legge dovrebbe confluire un'unica misura che riguarda la scuola: quella relativa all'istituzione degli incarichi di presidenza che il Decreto Legge chiama "affidamento temporaneo di direzione". Gli incarichi saranno conferiti solo agli idonei, che in questa maniera riuscirebbero a raggiungere gli scranni presidenziali nonostante le avverse sentenze della giustizia amministrativa.
C'è da giurarci che lunedì, alla loro riapertura dopo le vacanze estive, gli studi legali degli ex ricorrenti riprenderanno a lavorare.
--------------------------
Rispondi

Da: @lunedì...23/08/2013 19:32:53
Chi dice che questi "affidamenti temporanei" siano per gli idonei? Potrebbero essere per altre categorie: graduatoria per chi ha superato la preselettiva, vicari esonerati dalle lezioni ecc.
Rispondi

Da: @ lunedì23/08/2013 19:55:41
sì, ma questa soluzione non rispetta il giudicato
Rispondi

Da: Siete sicuri23/08/2013 19:57:13
Che gli incarichi saranno per i soli idonei? Siete sicuri che un provvedimento del genere non inneschi  un contenzioso immediato e virulento? Per me potrebbe essere anche accettabile una norma transitoria che, in sostanza, premi  temporaneamente chi è arrivato in fondo ad un percorso a dir poco accidentato. Mi sembra, però poco probabile.
Rispondi

Da: la legge23/08/2013 20:50:01
Va rispettata da tutti non solo da Berlusconi. Altro che incarichi...
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !23/08/2013 20:55:35
Basta solo che non facciano distinzioni fra gli onesti inidonei non ricorsisti e gli squallidi ricorsisti . Poi che mi frega , tanto titoli di leccapiedismo scolastico e / o ottuso collaborazionismo non ne ho . Mi sono sempre tenuto alla larga dal "volontariato" scolastico (ovviamente interessato) .

"Volontariato" scolasticooooooooooooooooooooo ........................ ppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!
Rispondi

Da: e se23/08/2013 23:33:58
ci fosse una graduatoria incarichi solo con punteggio preselettiva?
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !24/08/2013 00:34:06
Sono fregato comunque , a me andava bene solo il corso - concorso burletta . Peccato ! Va be , in fondo mi sono divertito , eheheheehheheheheehheheeheh , pppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!
Rispondi

Da: @e se...24/08/2013 02:24:26
...vai a fanculo è meglio
Rispondi

Da: lombarda 224/08/2013 08:29:42
Il corriere della sera afferma che lunedi si chiedera' l'assegnazione degli incarichi ai vincitori della preselettiva... C'e' un'intervista e de sanctis sul problema...  non si capisce piu' nulla!
Rispondi

Da: @lombarda 224/08/2013 08:47:33
Il corriere di oggi?
Rispondi

Da: Deluso7724/08/2013 08:49:08
Ho trovato sul sito www.lavoripubblici.it il testo del decreto-legge sulla PA. Non c'è traccia di un provvedimento per la lombardia!
Rispondi

Da: A Deluso24/08/2013 09:00:11
Non c'è proprio lo schema. Perché é topsecret.
Rispondi

Da: lombarda 224/08/2013 09:09:15
Si e' il corriere di oggi sezione corriere milano si parla dell'obiezione di coscienza richiesta dalla disal delle reggenze e del provvedimento che verra' esaminato lunedi e si parla degli idonei alla preselettiva facendone pure il numero (996) e de sanctis commenta pure che qualunque cosa gli va bene pur di tamponare il problema!
Rispondi

Da: Deluso7724/08/2013 09:14:23
LO copio di seguito
1
DECRETO-LEGGE
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
2
Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e semplificare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità volontaria all'interno delle pubbliche amministrazioni; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni a sostegno delle attività per la tutela dei beni culturali, nonché a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2013-2014; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate
Art.1
Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2015".
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nonché le società dalle stesse amministrazioni controllate, che non abbiano certificato al Dipartimento della funzione pubblica il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e di quelle vigenti in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli. La
3
violazione delle disposizioni di cui al primo periodo costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punita con una sanzione pecuniaria, a carico del responsabile, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti competente per territorio, su istanza del Pubblico Ministero contabile, salva l'azione di responsabilità amministrativa per il danno erariale provocato.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 al fine disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dalle società dalle stesse amministrazioni controllate, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nell'anno 2012.
7. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente è previsto un unico capitolo di bilancio per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 6 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale ed è, altresì, punito con una sanzione pecuniaria, a carico del responsabile, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti competente per territorio, su istanza del Pubblico Ministero contabile, salva l'azione di responsabilità amministrativa per il danno erariale provocato.
9. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, possono essere disposte ulteriori misure di contenimento riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione.
10. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione.
4
Art. 2
Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Il programma prevede, in via prioritaria, l'assunzione nelle sedi delle Prefetture-uffici territoriali del Governo che dispongono di posti espressamente riservati.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 11, primo periodo, è sostituito dal seguente "Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla successiva lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, volta a verificare, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, la compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 del presente articolo e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 comma 7 del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo
5
30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:";
2) al comma 11, lettera a), le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2016";
3) al comma 11, lettera b), le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2013";
4) al comma 11, lettera c), le parole "entro due anni" sono sostituite dalla parole "entro quattro anni";
5) al comma 12 le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013";
b) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 6, le parole "di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
2) il comma 7, è sostituito dal seguente "Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."
4. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione.
6. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto art. 24.
7. L'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di
6
vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
8. L'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.
9. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.
10. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con esclusione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, un numero di incarichi dirigenziali superiore ai posti della dotazione organica ridotta, i titolari di incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, possono proseguire il loro contratto fino alla data di scadenza ivi prevista. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l'ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del
7
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
"Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.".
Art. 3
Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato" sono sostituite dalle seguenti parole "sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è assegnato sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale sarà assegnato";
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente "Prima di avviare procedure concorsuali e di procedere a nuove assunzioni di vincitori o di idonei di concorsi rimane fermo l'obbligo di applicare l'art. 34-bis, a pena di nullità degli atti adottati in violazione di tale obbligo. Con la programmazione triennale del fabbisogno di personale le pubbliche amministrazioni definiscono in termini qualitativi e quantitativi le tipologie di professionalità ricercate mediante procedure di mobilità ai sensi del comma 1, nel rispetto dei posti vacanti nella dotazione organica e delle disponibilità di bilancio. La programmazione deve favorire un'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Si applicano l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche
8
volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.";
c) al comma 2 le parole "l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale" sono sostituite dalle seguenti parole "l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale";
d) al comma 2-bis le parole "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo," sono sostituite dalle seguenti parole "Le amministrazioni che attivano le procedure di mobilità di cui al presente articolo finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedono,".
2. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, a detrazione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. I dirigenti di ruolo in eccedenza hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza.".
3. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono ricorrere tra loro allo strumento della cessione del contratto individuale di lavoro, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per realizzare processi di mobilità di personale, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 5 e 6, purché in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applica l'articolo 2112 del codice civile.
5. Gli enti che controllano le società di cui al comma 4 possono adottare, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle
9
spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, anche prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante la cessione del contratto di lavoro di cui al comma 4.
6. Le società di cui al comma 4 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 5, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 6, si provvede a definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In subordine, si procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società.
8. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 6 gli enti controllanti e le società del comma 4 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
9. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 4 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità. I trasferimenti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma sono fiscalmente esenti da qualsiasi onere o imposta.
Art. 4
Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.
1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti ", verificata l'assenza di graduatorie vigenti per le professionalità necessarie." Il Dipartimento della funzione pubblica avvia, per le amministrazioni di cui al citato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un censimento delle graduatorie vigenti che renderà pubblico sul sito istituzionale. Le autorizzazioni previste dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
10
saranno subordinate alla verifica del rispetto dei principi di cui al presente comma. A parità di profili professionali, sono preferite le graduatorie più recenti. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici, alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Le procedure di cui al presente comma possono essere avviate solo per il triennio previsto e in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per meglio realizzare le finalità del comma 2 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
4. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le Regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 2, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
5. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di
11
cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
6. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 2, 3, 4 e 5 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti.
7. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalla seguente "di cui all'articolo";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni solo ove compatibili con la normativa imperativa di cui al presente decreto, fermo restando per tutti i settori, compreso quello sanitario, l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2, nonché il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole "Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";
d) al comma 5 sono soppresse le parole "I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.".
8. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
9. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".
10. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".
12
11. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci.
12. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità di bilancio.
TITOLO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 5
Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
1. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al Titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1.";
13
b) al comma 3, le parole: "Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,".
3. All'attuazione dei commi precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6
Disposizioni in materia di sussidiarietà nei servizi di polizia stradale e di controllo aeroportuale
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), dopo le parole: "la rilevazione degli incidenti stradali", sono aggiunte le seguenti: "dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-ter;"
b) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, ovvero degli allenamenti stradali organizzati da società sportive accreditate dal CONI, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche.";
2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
"3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-quinquies, che dipendono da imprese, associazioni ed enti autorizzati dal Prefetto, su richiesta degli interessati. Le persone abilitate comunicano l'inizio dell'attività di rilevamento agli organi di polizia stradale competenti per territorio, secondo le modalità fissate dal disciplinare tecnico di cui al comma 3-quinquies. Con lo stesso disciplinare sono determinati i casi e le modalità di comunicazione di eventuali violazioni riscontrate durante l'attività di rilevamento degli incidenti. Resta salva la facoltà degli interessati di chiedere l'intervento degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, quando nel corso dell'attività di rilevamento emergano lesioni personali determinate dal verificarsi del sinistro.
3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-quinquies, che dipendono da imprese, associazioni ed enti autorizzati dal Prefetto. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidati agli organi di polizia stradale.
3-quinquies. Le persone di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater devono avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, avere effettuato un'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi ed essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione
14
e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate dai soggetti abilitati per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese, associazioni ed enti da cui dipendono i soggetti abilitati e può essere previsto che gli stessi debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate nel medesimo provvedimento. Gli atti di accertamento redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi alla formazione, all'abilitazione e all'equipaggiamento dei soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater sono interamente a carico degli interessati o delle imprese, associazioni o enti da cui dipendono. Gli oneri economici per gli interventi effettuati dai soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater sono interamente a carico dei richiedenti.".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Dopo l'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis
1. Possono essere affidati in concessione da parte dell'ENAC al gestore aeroportuale:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
3. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 1 può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.".
4. Le prescrizioni di cui all'art. 5-bis, del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.
2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità
15
mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.
Art. 8
Soccorso pubblico integrato con mezzi aerei
e prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001 adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
16
Art. 9
Alienazione e rottamazione dei veicoli sequestrati per illecito amministrativo
1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il prefetto effettua la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, ovvero presso il custode-acquirente individuato ai sensi dell'art. 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, senza che, nello stesso periodo, il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo abbia manifestato interesse alla restituzione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio e indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione. La ricognizione è aggiornata con periodicità triennale.
2. I veicoli di cui al comma 1 sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, nonché i criteri di determinazione del corrispettivo della cessione.
4. La cessione è comunicata dal prefetto al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
5. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 24 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
6. Fuori dai casi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del citato decreto-legge 24 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo manifesti interesse alla restituzione successivamente all'alienazione, il medesimo ha titolo esclusivamente alla corresponsione di un indennizzo pari alla somma effettivamente derivata dall'alienazione, al netto di eventuali oneri a suo carico.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
TITOLO III
Misure per il potenziamento delle politiche di coesione
Art. 10
Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione
(In attesa di formulazione da parte del Ministro per la coesione territoriale)
17
Art. 11
Misure per il rafforzamento delle funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi strutturali europei per il periodo 2014-2020
(Norma in attesa di valutazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica)
TITOLO IV
Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero
Art. 12
Misure di razionalizzazione della spesa relativa al personale in servizio all'estero
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il testo dell'articolo 199 è sostituito dal seguente:
"Articolo 199 Contributo per il trasporto degli effetti.
Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:
- per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: cinquanta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: settantacinque per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 3.500: cento per cento.
La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al primo comma è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla
18
corresponsione del contributo fisso di cui al primo comma e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.
Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.
Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri.";
b) è abrogato l'articolo 200;
c) all'articolo 201 dopo la parola "domestici" sono soppresse le parole "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199";
d) al secondo comma dell'articolo 202 dopo la parola "domestici" sono soppresse le parole "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti i seguenti commi:
"12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al precedente comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'art. 639 del medesimo decreto legislativo; a detti posti possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012 nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica".
4. L'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è così modificato:
a) la rubrica: "Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano" è sostituita dalla seguente: "Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano";
19
b) al comma 1 dopo la parola: "straniero" inserire le seguenti: "o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno";
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli insegnamenti di materie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati a personale italiano o straniero residente nel paese ospitante da almeno un anno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.";
d) al comma 2, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis".
Rispondi

Da: Deluso7724/08/2013 09:15:25
è lo schema di decreto allegato alla notizia sul consiglio dei ministri sospeso. Il sito è l'unico che pubblichi un documento.
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, ..., 879, 880, 881, 882, 883, 884 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)