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Agenzia Entrate 855 funzionari II prova
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Da: elvira2 | 22/11/2012 12:47:47 |
19 dic 21012 | |
Da: ......... | 03/12/2012 17:26:54 |
Tutto tace | |
Da: ......... | 03/12/2012 17:27:01 |
Tutto tace | |
Da: fifa | 04/12/2012 12:14:36 |
ho letto nell'altro forum che c'è gente che si sta esercitando anche sui quiz relativi alle combinazioni?? mi chiedo: ma metteranno anche questa tipologia di quiz ? che tra l'altro negli anni precedenti non c'è mai stata?? vi state esercitando anche su tali quiz? | |
Da: elcaballeropablo | 04/12/2012 13:30:14 |
xfifa certo le combinazioni...e poi non ci mettete anche suonare la tastiera con il naso? | |
Da: ...................... | 04/12/2012 13:36:46 |
a giorni ci pensarà il TAR a giustizziarvi! | |
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Da: elcaballeropablo | 04/12/2012 14:11:22 |
Basta con sto TAR!!! Comunque ripeto quello che ho già scritto altrove ma come mai sono saltate fuori queste combinazioni/permutazioni? Mica è un esame di Analisi I la seconda prova... se mettessero veramente robe del genere ci sarebbe un'autostrada per fare ricorso...sarebbe altamente discriminatorio soprattutto per quelli che hanno fatto giurisprudenza metterci dento la combinatoria....nella seconda prova devono mettere esclusivamente esercizi di logica generale, altrimenti uno che ha fatto giurisprudenza e che non ha mai sentito parlare di calcolo combinatorio cosa fa se lo inventa nel giro di mezz'ora quando Newton per svilupparlo ci impiego' almeno due anni??? | |
Da: fifa | 04/12/2012 18:27:46 |
ma elca eri proprio te nell'altro forum che spiegavi le combinazioni - permutazioni... quindi cosa vieni a raccontare qui?? :-) cmq io non mi eserciterò assolutamente su ste cose anche xkè nn ne capisco una mazza.... | |
Da: ........... | 04/12/2012 19:06:09 |
il TAR farà polpette di voi... | |
Da: fifa | 04/12/2012 19:32:33 |
x ................. ma non ti sei ancora stancato?? | |
Da: fifa | 04/12/2012 19:55:18 |
wwwwwwwwwwwwweeeeeeee ma qui non risponde più nessuno?? che fine avete fatto tutti??.............. :-( | |
Da: elcaballeropablo | 05/12/2012 11:09:40 |
xfifa si' ma io ho spiegato le permutazioni e combinazioni perche' c'era qualcuno che lo chiedeva sull'altro forum non so perche'...ma mi sembra impossibile che possano uscire nella seconda prova...se uscissero ci sarebbe un validissimo motivo di ricorso e chi ha organizzato la prova dovrebbe correre via a gambe levate per non essere linciato dai concorsisti inferociti! Ma vi pare possibile che nella seconda prova possano mettere il calcolo combinatorio? Newton che era uno dei piu' grandi geni della storia ci ha messo due anni per svilupparlo, uno laureato in giurisprudenza che non lo ha mai visto in vita sua dovrebbe riuscirci durante la seconda prova? | |
Da: fifa | 05/12/2012 11:29:52 |
spero tu abbia ragione elca.... ma sei x la lombradia? | |
Da: elcaballeropablo | 05/12/2012 11:34:21 |
no spero che tu abbia ragione... e' IMPOSSIBILE che mettano il calcolo combinatorio... e se lo fanno allora prendo il primo volo per Sidney perche' vuol dire che saremmo arrivati proprio al capolinea in Italia...vuold dire che non ci sarebbe rimasto un briciolo di logica... si' concorro per la Lombardia | |
Da: fifa | 05/12/2012 23:06:51 |
scusami elca volevo chiederti se potevi indicarmi la formula x il calcolo del decremento percentuale?? è la medesima dell'incremento percentuale?? ovvero T2-T1/T2 x 100..... thanks... | |
Da: . | 10/12/2012 14:57:32 |
Da: ricorsocodacons | 10/12/2012 14:59:20 |
4. SULLA FONDATEZZA DEL RICORSO Controparte nella sua memoria difensiva si limita ad eccepire in merito alla rilevanza delle contemporaneità dell'orario delle prove, adducendo a difesa dell'operato della Agenzia delle Entrate che vi sarebbe la necessità in ogni caso di tutelare esigenze di flessibilità lì ove le prove si dovessero svolgere in diverse sedi, ed a tal fine (p.21) riporta una sentenza del Consiglio di Stato, da cui si evincerebbe che l'orario di inizio delle prove non deve essere considerato perentorio. Ma la sentenza in questione non si può alcun modo riferire al caso di specie, ed anzi ad una integrale lettura della stessa dà ragione ai ricorrenti. Infatti, il caso prospettato nella sentenza n. 2548/2009 è quello di un candidato che in qualità di partecipante al concorso per l'ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia impugnava la graduatoria del concorso e tutte le operazioni concorsuali, e tra i motivi adduceva la non contemporaneità dell'inizio delle prove nelle varie sedi concorsuali. Ebbene, il TAR Campania con sent. n. 9068/2004 in primo grado aveva accolto il ricorso affermando che le norme regolatrici le modalità di espletamento della procedura concorsuale e nel caso di specie violate "…mirano a garantire la trasparenza delle operazioni e la par condicio dei concorrenti" - per garantire la segretezza dei tests fino all'orario di inizio della prova, la prova doveva avere inizio alla stessa ora in tutta Italia; - la prescrizione sull'orario di inizio delle prove alle ore 10 sarebbe pertanto costitutiva della regolarità della procedura, e la sua violazione inficerebbe l'intera procedura; - dato che negli altri Atenei le prove erano già terminate alle ore 12.00, mentre presso la seconda università di Napoli iniziavano alle ore 12.45, nel lasso temporale tra le 12.00 e le 12.45 ci sarebbe stata la concreta possibilità per i candidati di conoscere preventivamente il contenuto delle prove; in ogni caso ci sarebbe stata possibilità di comunicazione con l'esterno tra le ore 10.00 e le ore 11.45 (orario in cui terminavano le operazioni di identificazione e veniva chiuso l'accesso alle aule)". Ebbene, il Consiglio di Stato in questo specifico caso non ha in alcun modo affermato che l'orario di inizio delle prove non è perentorio, ma ha semplicemente affermato, come riporta controparte che "va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi…" e che nel caso specifico andavano ravvisate in "situazione oggettiva e imprevedibile", ovvero un traffico urbano imprevedibile, tale da aver provocato il blocco della circolazione urbana, così che i compiti sono giunti alla sede di svolgimento della prova in ritardo tanto da provocare lo slittamento dell'inizio della prova stessa. Quindi, ci dice la stessa Agenzia delle Entrate, la contemporaneità dell'inizio delle prove è un requisito che può essere disatteso solo se ricorrono determinati presupposti, tant'è che il TAR Napoli aveva annullato la menzionata prova. Ma non è tutto, sempre la sentenza del Consiglio di Stato citata dall'Avvocatura di stato da ancor più ragione della nostra tesi. Infatti, il Supremo Collegio valuta anche se in concreto vi sia stata la possibilità che il ritardo di inizio della prova in una sede di esame abbia potuto comportare la conoscibilità delle risposte da parte dei candidati che hanno, appunto, iniziato l'esame in ritardo. A tal fine fa una specifica analisi degli orari di inizio delle prove in tutta Italia ed esclude tale evenienza" poiché nel momento in cui gli altri candidati finivano la prova selettiva, quelli della sede di interesse la stavano iniziando. La sentenza del Consiglio di Stato invocata da controparte a propria difesa, quindi, in verità supporta le ragioni dei ricorrenti. Nel nostro caso, infatti, le prove nella maggior parte delle sedi, come riportato nel ricorso introduttivo, sono iniziate quando in altre era già da diverso tempo terminate. Circostanza questa che fa venir meno, senza dubbio, il requisito della segretezza dei test, anche in considerazione del fatto che la stessa avvocatura ci dice che era consentito l'utilizzo di cellulari e palmari sino all'inizio vero e proprio della prova selettiva. Ergo, prima i candidati hanno potuto liberamente scambiarsi dati con coloro che già , nelle altre sedi, avevano terminato l'esame. 4.2. E' bene aggiungere che l'Agenzia delle Entrate non contesta che la prova selettiva sia iniziata, e terminata, nelle varie sedi di espletamento della stessa ad orari ben diversi tali da permettere a coloro che avevano terminato di far conoscere le domande a chi doveva cominciare. Ma d'altronde ciò è facilmente provabile se solo l'Agenzia delle Entrate depositasse tutti i verbali relativi all'espletamento della prova in questione, mentre si è limitata a produrre unicamente quello della sede d'esame dell'Ente Fiera di Udine, da cui si evince che come la prova sia iniziata alle 12.10 e sia terminata alle 13.00. D'altronde, dobbiamo pure ricordare che in varie Regioni le sedi di esame sono state più di una e quindi la mancanza di contemporaneità di svolgimento delle prove nelle varie sedi della singola Regione ha minato il requisito della necessaria contemporaneità dell'espletamento delle prove e della trasparenza e par condicio dei partecipanti. Ciò in modo inequivocabile ad esempio in Sicilia dove la prova nella sede di Catania è stata annullata. Ebbene, in tal caso non è possibile invocare un presunto principio di parità di trattamento tra i vari concorrentidi tale Regione, poiché è evidente che il requisito normativo della contemporaneità è venuto irrimediabilmente meno, e quiz di presunta eguale difficoltà non potranno farlo in alcun modo rivivere, posto che sul punto la legge è chiara,m DPR 487/94, art. 11: "All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro……(comma 4)". Inoltre, a dispetto di quanto sostiene l'Avvocatura, neppure nelle altre varie sedi Regionali di espletamento della prova, vi è stata concomitanza nello svolgimento delle stesse, e quindi neppure nel caso di accesso ai medesimi posti. 5. SULL'UTILIZZO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI TELEFONI E STRUMENTI INFORMATICI L'Agenzia delle Entrate sostiene che affinchè possa accogliersi il ricorso vi sarebbe la necessità della prova dell'utilizzo dei cellulari nelle varie sedi concorsuali, prima durante e dopo lo svolgimento della prova, ed asserisce altresì che tale prova non sarebbe stata fornita. Ebbene, posto che in ogni caso il Giudice ex art. 115 c.p.c. può porre a fondamento della propria decisione, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. E poiché nel caso di specie le assurde modalità di svolgimento delle prove sono assunte agli onori della cronaca, sono rinvenibili video su you tube, forum di denuncia da parte dei partecipanti, è altrettanto vero che tali elementi, seppur non prodotti da questa difesa, sono sufficienti a poter annullare il concorso. Ad ogni modo, al fine di fugare ogni dubbio in merito a quanto affermato, con le presenti brevi note depositiamo anche le dichiarazioni dei candidati rinvenibili sui forum, su you tube, e su internet in generale. 6. SULLA CARENTE PRODUZIONE DOCUMENTALE DI CONTROPARTE L'Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare i verbali relativi alla prova svolta a Udine, ma la ricorrente Longo ha svolto la prova nella sede di Milano Bicocca, ed è evidente che i verbali di tale prova selettiva avrebbero quantomeno dovuto essere prodotti, fermo restando che questa difesa ha chiesto i verbali di tutte le sedi concorsuali. 7. Per quanto altro, anche ai fini di contestazione della difesa di controparte, rinviamo al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento e, in via cautelare, chiedendo la sospensione della procedura. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Roma,___________ Avv. Prof. Carlo Rienzi Si allega: 1. estratto forum inerenti dichiarazioni dei candidati 2. video you tube su cd rom 3. statuto codacons 4. l. 383/2000 | |
Da: tar lazio 8141/2012 | 10/12/2012 15:17:57 |
FATTO Con il ricorso principale in epigrafe, notificato in data 18.11.2011, i ricorrenti si sono opposti, deducendone l'illegittimità sotto vari profili e chiedendone l'annullamento, alla procedura concorsuale sub specie di prove preselettive del concorso per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con d.d. del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. n. 56 del 15 luglio 2011, IV^) dalla quale sono stati esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo (80/100) impugnando, contestualmente, la disciplina regolamentare con cui il Ministero ha disciplinato lo svolgimento delle prove preselettive in questione, tenutesi in data 12 ottobre 2011, affidando a consulenti esterni l'elaborazione del libro dei test della prova preselettiva (circa 6.000 domande). I predetti docenti, inoltre, hanno impugnato il comunicato con cui in data 5 ottobre 2011 il Ministero ha eliminato oltre 900 quesiti senza, tuttavia, differire la data di svolgimento delle prove in questione. L'amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso e con ordinanza n.4381/2011 del 24.11.2011 l'istanza di sospensione cautelare è stata respinta. Si è costituita, altresì, la controinteressata Prof.ssa Anna Maria Simeone Con motivi aggiunti notificati in data 16.01.2012, parte ricorrente - nel specificare il punteggio riportato da ciascun docente nei test preselettivi- ha sostanzialmente replicato alle deduzioni difensive svolte dal Ministero in occasione della Camera di Consiglio di trattazione dell'istanza cautelare. Nel chiarire e specificare i motivi di censura già proposti con il ricorso principale, i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato che, ai sensi dell'art.5 del DPR n.140/2008 e art.8, comma 2, D.dg.13 luglio 2011, la prova preselettiva avrebbe dovuto essere diretta "all'accertamento del possesso delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate", che l'amministrazione ha ritenuto fornita in caso del raggiungimento del punteggio di 80/100. Tuttavia, proprio in conseguenza dell'inesattezza, incongruità , equivocità ed eccessiva difficoltà dei test, i candidati non hanno potuto dimostrare il possesso del patrimonio culturale richiesto secondo le modalità e i tempi previsti dall'art.8 del Bando e, in sostanza, tale prova si sarebbe risolta in una mera prova "mnemonica" inidonea a comprovare l'effettiva preparazione dei candidati. Nella pubblica udienza del 7 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art.74 cpa, trattandosi di ricorso e di motivi aggiunti manifestamente infondati, come da recenti precedenti della Sezione dai quali non si ha motivo di discostarsi (Tar Lazio, Roma, sez.III bis n.1252/2012; TAR Lazio, Roma, sezione III bis, 15 marzo 2012, n. 2571; TAR Lazio, Roma, n. 33368 del 10 novembre 2011). Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale si è già pronunziato, in generale, sulla conformità dell'espletamento delle procedure preselettive basate su test di accesso ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione. Ed invero "La previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte -con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez., n.603/2011; Cons.Stato, sez. IV, n. 2797/2004 cit.). Più in particolare, con riferimento alle censure proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, va poi evidenziato che: Sono infondate tutte le doglianze con cui si deduce, sotto vari profili, la violazione delle norme poste dal d.P.R. n. 487 del 1994 in ordine allo svolgimento delle procedure concorsuali che non si applicano al concorso per dirigente scolastico. Ed invero, in materia di procedura selettiva per il reclutamento dei dirigenti scolastici, l'art. 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, costituisce norma primaria di disciplina della materia; non è di conseguenza predicabile un'illegittimità del bando di concorso per violazione della generale normativa regolamentare sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 14 febbraio 2011, n. 1371; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n.1982); la censura con cui si lamenta l'illegittimità della determinazione del Ministero di procedere comunque all'espletamento della prova preselettiva nella data del 12 ottobre 2011 (malgrado in data 5 ottobre, ovvero ad appena sette giorni dallo svolgimento della stessa, l'amministrazione avesse reputato di annullare ben 900 quesiti, con effetto "depistante" sulla preparazione dei candidati) è stata già ritenuta infondata dalla Sezione. Ed invero, tale valutazione - che, comunque, appartiene al novero delle scelte discrezionali dell'amministrazione- non è stata ritenuta lesiva della par condicio dei candidati. Ed infatti "la parità di trattamento nel giorno dell'esame appare sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell'esame è stata sottoposta la stessa banca dati di domande, nell'ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato quelle di ciascuno; sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio culturale le domande estratte" (TAR LAZIO, Roma, sez.III bis n. 2571/2012); inoltre, anche la dedotta "erroneità o l'equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati . Sostanzialmente la disparità di trattamento non appare predicabile laddove, come sarebbe avvenuto nel caso in esame secondo la ricostruzione dei ricorrenti, pur essendo stati eliminati, prima della prova preselettiva, circa un migliaio di quesiti dalla banca dati in quanto la stessa amministrazione si è resa conto della loro erroneità o della erroneità delle risposte, tuttavia sarebbero rimaste ancora domande errate nel cd. "librone" dei test somministrato il giorno dell'esame" (Tar Lazio, sent.cit); quanto alla censura inerente l'affidamento della elaborazione della batteria a gruppi di soggetti esterni (nel caso di specie, ANSAS) la Sezione, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, ha evidenziato che "la circostanza che l'amministrazione si sia affidata alla correzione della prova preselettiva mediante strumenti di lettura ottica delle risposte non rappresenta una scelta viziata in partenza, come sembrano sostenere gli interessati, ma è espressamente consentito dall'art. 7, comma 2 bis del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i stante il quale: "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione", come è esattamente accaduto nel caso in esame in cui la preselezione è stata affidata al FORMEZ" (TAR Lazio, sez.III bis. n.3176/2012); per quanto riguarda, invece, la mancata verbalizzazione dell'affidamento a soggetti esterni dell'attività di elaborazione e formalizzazione della batteria di quesiti e della scelta, nell'ambito della batteria medesima, dei 100 quesiti somministrati sulla base di una previa predisposizione dei relativi criteri, che non risultano valutati né approvati dal Ministero, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni fornite dall'amministrazione circa la peculiarità della fattispecie, che vede nell'ANSAS (ex IRRE) non una Commissione di concorso, bensì un mero organo tecnico di supporto per la predisposizione della batteria dei quesiti. Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, trova conforto nell'art.4 del DPR 140/2008, a mente del quale "Il concorso- cui si accede mediante preselezione - si articola in due prove scritte ed una prova orale". La fase preselettiva, pertanto, conformemente alla ratio richiamata nell'incipit di tale pronunzia, in quanto estranea alla prova vera e propria ma semplicemente mirata alla "riduzione della complessità e dei tempi della procedura", pur dovendo rispettare il principio della par condicio tra i candidati non può, viceversa, ritenersi soggetta alle regole specifiche riguardanti la verbalizzazione e la predisposizione dei criteri proprie delle commissioni di concorso. Tanto è vero che tale prova, dal successivo art.3, è definita "oggettiva" e comunque la votazione "tecnica" riportata non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. Date tali premesse, è conseguenza logica necessaria riteenre che quando per l'espletamento di tale selezione il Ministero si avvalga di soggetti terzi, questi debbano essere considerati un mero supporto tecnico e non una Commissione di esame; quanto alla terza censura del ricorso principale, la Sezione si è già espressa ritenendola infondata, sulla considerazione che " quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 100 minuti assegnato per rispondere a 100 domande, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione, l'esiguità del tempo a disposizione fa sì che "il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici" (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87)"; riguardo al motivo con cui si lamenta che l'amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi (in materia comunitaria, autonomie locali, gestione dell'istituzione scolastica e dell'offerta formativa etc.), va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell'ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986). con riferimento censura con cui si lamenta la formulazione ambigua, generica o incongrua di taluni quesiti e la risposta inesatta, non pertinente o multipla di altri (650,151,1192,1263,1539,2551,2829,2831,3612,4336,4039,4336,4039,4176,3055,3551,846,591,218,1397, 2104,1288,3419,4397,4175,112, 3500,3767,4339, nonché 2434,2804,4291) che ad avviso dei ricorrenti dimostrerebbe l'inaffidabilità e l'inidoneità della procedura preselettiva a selezionare i candidati secondo criteri di meritevolezza , va evidenziato che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Tar Lazio, Roma, III Bis, n.5986/2008) è stata superata dalle successive pronunzie in materia sia di questa stessa Sezione che di altri Tribunali amministrativi (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010, n. 135; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 14 gennaio 2010, n.87) e del Consiglio di Stato secondo cui a fronte anche dell'errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall'inconveniente occorso. Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 14 gennaio 2010 n. 87). quanto alla seconda parte della censura, secondo cui le domande di lingua straniera (ma anche spagnolo, tedesco etc) sarebbero state formulate in violazione dell'art.8, comma 9, lett.h del Bando - in quanto i quesiti avrebbero richiesto una conoscenza di livello superiore al B1 (preintermedio)- essa appare affetta da genericità , non essendo stati evidenziati i quesiti ritenuti colpiti dall'illegittimità denunziata; riguardo alla considerazione che i candidati avrebbero avuto a disposizione di un tempo particolarmente esiguo per rispondere ai 100 quesiti rispetto a quello previsto (100 minuti), dovendo di fatto ricorrere al "librone" e che, pertanto, tale circostanza li avrebbe privati della possibilità di dimostrare il possesso delle proprie cognizioni di base (da accertarsi con riferimento a ciascun candidato, senza alcuna comparazione tra gli stessi), ancora una volta il Collegio non può esimersi dal ritenere la doglianza infondata, in quanto comunque le condizioni di disagio ed il tempo assegnato per la soluzione dei quesiti sono stati analoghi per tutti i candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 5 aprile 2012, n. 3176 T.A.R.; TAR Lazio Roma sez. I, 16 aprile 2007, n. 3275). con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti - ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l'orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità , in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832). Analogamente, inammissibile in quanto formulata in termini di ipoteticità è la parte della censura con cui si assume che le Commissioni avrebbero abbinato il cartoncino anagrafico, la busta contenente il cartoncino e la scheda risposte solo in un momento successivo al momento della consegna della scheda. Quanto, infine, al rilievo formulato con i motivi aggiunti secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275). In conclusione, stante la complessiva infondatezza, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite, nella misura di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA come per legge, nei confronti di ciascuna amministrazione costituita nonché della controinteressata . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati: | |
Da: tar lazio 8141/2012 | 10/12/2012 15:24:34 |
riguardo al motivo con cui si lamenta che l'amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi (in materia comunitaria, autonomie locali, gestione dell'istituzione scolastica e dell'offerta formativa etc.), va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell'ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986). | |
Da: ........... | 14/12/2012 10:09:16 |
ci sn novità ? | |
Da: elcaballeropablo | 14/12/2012 10:38:49 |
x fifa beh il decremento percentuale basta invertire i segni al numeratore T1-T2 al posto di T2-T1... | |
Da: legge 241/90 | 14/12/2012 13:37:21 |
muto caballero | |
Da: :::::::::::::::::::: | 17/12/2012 14:00:16 |
per ...................... "giustiziarvi", con una sola zeta. Se ti hanno bocciato, chiediti perché... | |
Da: TAR NAPOLI SEZ 4 N 5051\2011 | 18/12/2012 06:16:06 |
5.1) Quanto all'ammissibilità ed ai limiti di uno scrutinio in sede giurisdizionale in ordine alla formulazione tecnica dei quesiti si deve considerare la questione di una loro eventuale afferenza alla sfera delle valutazioni di merito riservate all'amministrazione ed a quella della discrezionalità tecnica. Al riguardo il Collegio ritiene inammissibili e, comunque infondate, le censure relative alla non afferenza dei quesiti alle materie possibili oggetto dei quesiti. La scelta degli argomenti, il grado di difficoltà dei quesiti e la loro attinenza a formare idoneo criterio di valutazione comparativa rientrano, difatti, nell'ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia da parte dell'Amministrazione che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (nello stesso senso T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 7 febbraio 2011 n. 1196). Tali elementi di irragionevolezza o illogicità non si ravvisano nel caso in esame dove, in base allo stesso D.M. 18.6.2009 richiamato dai ricorrenti, ci si trova dinanzi ad una previsione piuttosto generica del possibile range di scelta degli argomenti che contiene tra l'altro argomenti di carattere generali quali la logica e la cultura generale. Ed infatti, domande afferenti al significato di "pagare pronto cassa" (quesito n.17) o sulla politica economica del presidente Obama (quesito n.23) o sul significato del vernacolo (quesito n.26) rientrano quantomeno nell'ambito della cultura generale, né può andarsi a sindacare se possano aver trovato spazio o meno in generici determinati corsi di studio superiori, connotati anch'essi da una sfera amplissima e generica di riferimento. Allo stesso modo priva di profili di palese illogicità si rileva la scelta sulle domande in ambito scientifico considerata l'ampiezza degli argomenti possibili quali biologia, chimica, fisica e matematica afferenti in sostanza all'intero ambito scientifico. 5.2) Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano, al contrario, le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione degli quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo, ed anzi, a ben vedere, all'area degli accertamenti tecnici. Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità , solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siamo risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanza che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla. Al riguardo, peraltro, l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale. Per quanto riguarda lo specifico caso in esame il Collegio osserva che l'Amministrazione, oltre a non aver ottemperato allo specifico ordine di riesame contenuto nell'ordinanza sospensiva n.465/2010, non ha preso posizione sulle censure relative all'erroneità dei quesiti che parte ricorrente ha compiutamente formulato (allegando al riguardo una cospicua relazione formulata da esperti del settore). In tal senso l'Amministrazione non ha mosso alcuna contestazione in ordine a tale punto ed, in particolare, non ha allegato in giudizio elementi volti di smentire le denunce di erroneità lamentate nei motivi di ricorso e specificatamente articolate dalla perizia di controparte. Inoltre, non ha in sede difensiva nemmeno contestato l'infondatezza delle circostanze poste a base del motivo di ricorso omettendo di prendere una chiara posizione sul punto. In tale contesto appare applicabile, oltre che il comma 4 dell'art . 64, del codice del processo amministrativo - che, similmente all'art. 116 del codice di procedura civile, consente al giudice di desumere elementi di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel processo - anche e principalmente il comma 2 del medesimo articolo che detta il principio di non contestazione, ponendo in capo all'Amministrazione un preciso onere processuale di assumere una esatta posizione in ordine ai fatti allegati da controparte. In particolare il comma 2 del suddetto articolo 64, al pari disposto dell'art.167 c.p.c., codice di procedura civile, codifica un principio già emerso in via pretoria, circa la non necessità di prova dei fatti incontestati ( cfr da ultimo Cass. civ. Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356, secondo cui "L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti." Cass. Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; cfr. anche Cass. Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; e Cass. Sentenza n. 5191 del 27/02/2008.; circa l'applicabilità del principio di non contestazione, quale codificato dall'art. 115 c.p.c., a seguito della novella di cui alla l. n. 69/2009, al processo amministrativo, ancora prima dell'introduzione del codice del processo amministrativo, Tar Piemonte, sez. I. 29 gennaio 2010, n. 454 ). Le censure riguardo all'erroneità ed ambiguità dei quesiti sono stati, peraltro, suffragate da circostanziata perizia di esperti interdisciplinari che sarebbe dovuta essere smentita o quantomeno contestata dall'Amministrazione. Si deve pertanto dare come acclarata l'esistenza di ambiguità ed erronea formulazione dei quesiti, che quantomeno erano in grado di ingenerare confusione per quanto riguarda l'esattezza della risposta. Va ritenuto quindi che le modalità della procedura selettiva utilizzata, per come in concreto organizzate, non fossero idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezione dei più meritevoli e più idonei allo studio della disciplina medica. In tale contesto l'esame dei ricorrenti, per quanto riguarda tali domande appare falsato, quantomeno per non aver avuto gli stessi la possibilità di confrontarsi correttamente su una serie di quesiti che avrebbero potuto attribuirgli quel gap necessario al raggiungimento di una posizione utile. Per tali ragioni il motivo si rileva fondato. Quanto all'effetto dell'accoglimento del motivo, il Collegio rileva che la conseguenza di ritenere falsata la prova concorsuale per il profilo dell'erroneità dei quesiti implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave vulnus del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione. Ritiene quindi di dover concludere per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Nel senso dell'ammissione in sovrannumero dei ricorrenti al corso di laurea in ipotesi di vizi idonei a falsare l'andamento delle prove si è peraltro già espressa la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1105/2011; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008). 6) Risultano a questo punto assorbibili le censure relative agli altri motivi del ricorso principale (dal quinto all'ottavo), anche perché formulate in via subordinata all'accoglimento del terzo e quarto motivo così dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo. 7) Allo stesso modo va considerata assorbita la domanda di risarcimento danni espressamente formulata nell'epigrafe e non riportata nelle conclusioni., che comunque si rivelerebbe del tutto infondata. La domanda di risarcimento, difatti, era stata formulata in via espressamente subordinata a quella di annullamento. Inoltre, le parti ricorrenti dopo aver articolato la domanda in modo del tutto generico, non hanno dato la benchè minima prova dell'an dell'esistenza di un danno, né alcun elemento di valutazione del quantum. Ciò tanto più alla luce della circostanza che i ricorrenti, in seguito ad ordinanza sospensiva, sono stati ammessi con riserva a frequentare il corso di studi universitario in questione. 8) Quanto al ricorso per motivi aggiunti, attinente all'impugnativa degli atti che hanno ampliato i posti disponibili in maniera ritenuta insufficiente, il Collegio ne rileva l'intervenuta improcedibilità per carenza di interesse a fronte dell'accoglimento del ricorso principale con effetto satisfattivo delle ragioni delle parti ricorrenti. 9) In considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; - dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso per motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: | |
Da: franco79 | 19/12/2012 14:52:57 |
Ragazzi qualcuno conosce gli estremi del ricorso?Grazie | |
Da: .......... | 19/12/2012 15:11:14 |
6240/12.......... gli idonei hanno paura... | |
Da: .................... | 19/12/2012 18:29:37 |
e quindi ci penserà il TAR a giustizziare i presuntuosi idonei! | |
Da: ............. | 19/12/2012 18:37:58 |
viva la giustizzia! | |
Da: .............. | 20/12/2012 09:52:24 |
Da: Andrea1897 19/12/2012 19.23.28 Ammessa, forse è meglio che tu vada a Messa (scusa la battuta), così magari ti chiarisci un pochino lo spirito e le idee. In Sicilia la prova è stata annullata e ripetuta, quindi cosa diavolo continuate (voi e quel personaggio di Rienzi) a blaterare sulla Sicilia? È stata svolta una nuova prova. Punto. Fine. Amen. Basta con questo terrorismo e vittimismo del cazzo, scusate il termine. Non se ne può più. Cosa deve fare un qualsiasi ente ogni volta che la testa di minchia di turno tenta di telefonare/copiare/leggere, dovrebbe forse ANNULLARE TUTTE LE PROVE IN TUTTE LE SEDI? ALLORA LA PROSSIMA VOLTA, SE HO LA LUNA STORTA, VADO A MILANO O TORINO O GENOVA O NAPOLI, MI DENUDO IN AULA E CHIAMO MIO FRATELLO, così poi presento ricorso contro l'esclusione e mi affido alla graaaaaaande residua del sig. Rienzi. Ma finitela di delirare, avete stancato. Qui la P.A. ogni volta spende fior di quattrini per locazione aule, personale vario etc., la gente stessa spende fior di quattrini per viaggio e alloggio. È EVIDENTE (studiate di più, magari, visto che il diritto amministrativo era oggetto della prima prova!!!!) che vigono un PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE e un FAVOR PARTECIPATIONIS, mica si può mandare tutto a monte solo perché si verifica qualche causa di esclusione individuale! Anzi, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato massima serietà e buona fede, ha soppresso la prova in Sicilia e l'ha fatta ripetere. I singoli concorrenti che hanno violato le regole, sono stati esclusi. Il resto sono chiacchiere da frustrati rosiconi (come suol dirsi a Roma) in malafede, che hanno studiato poco e male e adesso puntano il dito. Si devono vergognare. | |
Da: per il post sopra | 20/12/2012 09:59:23 |
si certo l'ha fatta ripetere con 2 prove diverse per un'unica GRADUATORIA... doveva farla ripetere a tutta la sicilia e non solo ad un gruppo con 3 mesi in più per studiare | |
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