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Preparazione concorso Tar 2022 53 posti
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Da: ma la traccia della sentenza14/03/2023 16:12:42
non è stata pubblicata da nessuna parte?
Rispondi

Da: MassimoSaverioGiannelli 
Reputazione utente: +44
14/03/2023 16:55:12
L'hanno appena pubblicata

https://trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it/documents/1284375/25212541/Tracce+prove+scritte+concorso.pdf/350cd9f6-575f-6700-4e52-90235971ae75?t=1678798763733
Rispondi

Da: grazie Massimo14/03/2023 16:57:16
!!!
Rispondi

Da: Mercurio8514/03/2023 17:05:50
Salve a tutti
nelle scorse settimane ho letto che è stato affrontato sul forum il tema della riforma del processo amministrativo in particolare sul potere del PM di intervenire nei giudizi innanzi al giudicie amministrativo. Mi piacerebbe molto approfondire il tema con voi secondo me è un argomento interessante. Se ne parlava chiacchierando anche all'uscita dal concorso
Rispondi

Da: CaryGrant 14/03/2023 17:21:13
La società Alfa, in qualità di proprietaria di un complesso immobiliare avente destinazione artigianale, sito in zona D2 di PRG, con SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata in data 25 febbraio 2019, segnalava la propria intenzione di realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione, con ampliamento al di sotto del 10% della volumetria preesistente, conforme alla disciplina urbanistica ordinaria di cui all'art. 26 delle NTA della variante generale al PRG, secondo cui «E' ammesso il cambio di destinazione d'uso solo per le attività che rientrano in quelle artigianali non nocive comprese negli elenchi di cui al DM 12 febbraio 1971 quali attività espositive, artigianali e di commercializzazione dei prodotti di artigianato locale», e inoltre: «Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ampliamenti, demolizione con ricostruzione. Gli ampliamenti sono consentiti "una tantum" nella misura del 10% della superficie coperta sempre che sussistano le condizioni di rispetto degli indici e dei distacchi per gli interventi previsti in aree libere di cui al presente articolo e sempre che siano soddisfatti gli standard di cui al DM n. 1444/1968».
Con esposto del 31 gennaio 2020 la società Beta, esercente un'attività commerciale, analoga a quella intrapresa da Alfa, in un immobile viciniore, contestava la legittimità dei lavori nelle more eseguiti da Alfa in forza della SCIA, ritenendoli non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Il Comune, pertanto, avviava un procedimento di verifica, nel contraddittorio tra le parti.
Nelle more del procedimento di verifica, con istanza del 15 maggio 2020, Alfa, in via espressamente subordinata e al dichiarato fine di trovare una soluzione condivisa delle problematiche insorte, richiedeva, ex art. 36 del DPR 380/2001, l'accertamento di conformità delle opere fino a quel momento realizzate. A definizione del procedimento di verifica il Comune adottava la nota del 15 giugno 2020 con cui confermava sia la legittimità della destinazione d'uso commerciale nella zona D2 ai sensi dell'art. 26 delle NTA del PRG vigente, peraltro conforme alla normativa regionale, sia la legittimità del cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale realizzato in forza della SCIA del 25 febbraio 2019. Ciononostante affermava l'invalidità della suddetta SCIA in quanto per lo stesso intervento, dopo la realizzazione, è stata presentata istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001: richiesta ritenuta confessoria della natura abusiva delle opere. Con successivo provvedimento il Comune
ha respinto anche l'istanza di accertamento di conformità in quanto non era stata indicata la data di inizio e fine lavori, necessaria alla verifica della conformità urbanistica al momento della realizzazione dell'intervento.
La società Alfa, incardinando il ricorso "A", ha impugnato la suddetta nota nella parte in cui ha considerato "invalida" la SCIA del 25 febbraio 2019, lamentando che il Comune avrebbe esercitato il potere di vigilanza edilizia, di cui agli artt. 27-31 DPR n. 380/2001, in assenza delle condizioni previste dall'art. 21 nonies della legge n. 241/90, per come richiamate dall'art. 19 comma 4 della legge n. 241/90. Inoltre il Comune avrebbe omesso di considerare che la richiesta di accertamento di conformità, ex art. 36 DPR n. 380/2001 era stata presentata soltanto in "subordine" a fini "cautelativi", non potendo quindi essere considerata quale ammissione della abusività delle opere fino a quel momento realizzate. La società Alfa ha, altresì, impugnato il diniego di accertamento di conformità evidenziandone l'irragionevolezza, atteso che le informazioni asseritamente
mancanti erano già agli atti del fascicolo edilizio di riferimento, risultando sia la data di avvio dei lavori sia quella di fine lavori, regolarmente comunicate.
La società Beta, evocata in giudizio in qualità di controinteressata, si è costituita in giudizio invocando, quanto alla legittimazione a sollecitare l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 19 comma 3 L. n. 241/90, la vicinitas anche commerciale rispetto al complesso edilizio della ricorrente, intesa anche quale sovrapponibilità del bacino d'utenza, ritenuta potenzialmente idonea a vulnerarne il volume d i affari. Ha sostenuto la legittimità della declaratoria di invalidità 3 della SCIA di cui alla nota del 15 giugno 2020, sia perché conforme al paradigma normativo di cui agli artt. 19 comma 3 e 21 nonies L. n. 241/90 sia perché il carattere abusivo delle opere risulterebbe comprovato dall'intervenuta presentazione dell'istanza di sanatoria. Il Comune ha resistito al gravame sostenendo la tempestività del potere amministrativo esercitato e osservando che l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, prevalente sull'affidamento medio tempore maturato dalla ricorrente, sarebbe implicito.
Con ricorso "B" la società Beta ha impugnato anch'essa la nota del 15 giugno 2020 nella parte in cui il Comune, nel definire il procedimento di verifica urbanistico-edilizia, ha affermato sia la legittimità della destinazione d'uso commerciale nella zona D sottozona D2 ai sensi dell'art. 26 delle NTA del PRG vigente sia la legittimità del cambio di destinazione d'uso da artigianale a
commerciale realizzato in forza della SCIA del 25 febbraio 2019.
In sintesi lamenta che il mutamento della destinazione d'uso da "artigianale" a "commerciale" sarebbe illegittimo in quanto contrario all'art. 8 delle NTA al PRG, secondo cui i mutamenti in parola, ove eseguiti, come nella specie, tra categorie funzionali non omogenee, necessiterebbero del permesso di costruire. La società ha, infine, avanzato domanda di condanna all'adozione dei provvedimenti repressivi richiesti, ritenendo che il Comune sia a ciò tenuto, nell'esercizio di un potere doveroso e vincolato. Il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha difeso la legittimità del proprio operato, in quanto coerente con le normative di rango primario e secondario di riferimento. La società Alfa, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato, neanche in via indiziaria, al di là della
mera vicinitas, il pregiudizio concreto che deriverebbe alla sua sfera giuridica.
Il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile per carenza di interesse anche in quanto tenderebbe tardivamente alla coazione dei poteri inibitori di cui all'art. 19 comma 3 e 6 bis L. n. 241/90 da cui il Comune sarebbe decaduto. Nel merito ha comunque contestato gli assunti della ricorrente con argomentazioni analoghe a quelle spese nel ricorso "A".
In udienza pubblica i due ricorsi sono stati discussi congiuntamente e, all'esito, sono stati trattenuti in decisione.
Il candidato estenda la motivazione della sentenza, nella parte in diritto e nel dispositivo, affrontando tutti i profili in rito, anche ove rilevabili d'ufficio, nonché il merito. Qualora uno dei profili trattati avesse natura impediente dell'esame di ulteriori motivi, questioni o eccezioni, il candidato, in calce alla sentenza, dovrà comunque esaminare tutti tali motivi, questioni ed eccezioni.
Rispondi

Da: anche io14/03/2023 19:25:17
vorrei sapere un tema che non affronta la sorte del contratto immeritevole come viene valutato. Bisognava per forza qualificare la sanzione? qualcuno risponde di buon cuore?
Rispondi

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Da: UF-GE14/03/2023 20:37:10
Ciao Cary,

Grazie del repost. Aspettavo di rileggere la traccia perché dopo qualche giorno mi era emerso un dubbione su quello che avevo scritto.
Adesso sono più tranquillo: ci rivediamo all'Ergife al prossimo giro per chi ci sarà. 😤
Rispondi

Da: CaryGrant  2  - 14/03/2023 20:47:13
Ciao UF-GE rileggendo la sentenza ho avuto la prova provata che l'ho impostata non correttamente.  Non la ricordavo ovviamente tutta ma alcuni rilievi mi erano proprio sfuggiti...al prossimo giro cercherò di essere più attento!
Rispondi

Da: Per aspera ad astra 14/03/2023 21:07:41

Un pò di amarezza, ma l'ho impostata male anche io Cary
Rispondi

Da: Non so voi14/03/2023 21:32:28
Ma mi son accorta solo ora, leggendo di nuovo la traccia, del fatto che all'epoca il 22 nonies prevedesse 18 mesi per l'autotutela 🤯
Rispondi

Da: Non so voi14/03/2023 21:32:48
Ma mi son accorta solo ora, leggendo di nuovo la traccia, del fatto che all'epoca il 21 nonies prevedesse 18 mesi per l'autotutela 🤯
Rispondi

Da: Parliamo14/03/2023 21:49:37
del ruolo del Pubblico Ministero nel processo amministrativo.
> Funzioni
> Ambiti di intervento
> Poteri
Rispondi

Da: dimmelotu 14/03/2023 22:02:50
Quindi erano 18 mesi e non 12?
Significa che ancora era valido l' esercizio del potere di autotutela del comune?
Rispondi

Da: Direi di si14/03/2023 22:10:42
Perché i fatti si collocavano nel 2019 e 2020 mentre la modifica é del 2021.
Mi sto mangiando le mani.
Non riesco ad accettare di aver perso lucidità in quel frangente
Rispondi

Da: dimmelotu 14/03/2023 22:15:48
Prendo atto che nessuno può affermare con convinzione di aver fatto una sentenza corretta..
Sul punto ero rimasta per i diciotto mesi, semplicemente perché mi era sfuggita la modifica...
Forse l' unica cosa che avrò azzeccato. Povera me ..o meglio poveri noi
Rispondi

Da: anche io 1  - 15/03/2023 08:50:30
non ne parliamo....totalmente toppato sentenza per mancanza lucidità in quella giornata....andata così
Rispondi

Da: @dimmelotu15/03/2023 08:57:47
in che senso ti era sfuggita la modifica?
non avevi il termine di 12m sul tuo codice?
Rispondi

Da: mirtillamalcontenta 15/03/2023 09:01:11
Non disperate a quanto pare la sentenza non è stata sviluppata bene da molti... mal comune mezzo gaudio.... in fin dei conti al di la delle sentenze astruse che propongono ai concorsi HANNO BISOGNO DI NUOVI REFERENDARI!!!  Continuo a pensare che occorre , col meccanismo della tagliola, preoccuparsi di superare PRIMA  civile e amministrativo e poi preoccuparsi della sentenza!
Rispondi

Da: per mirtilla15/03/2023 09:17:13
concordo. Questo meccanismo della tagliola è perverso.
Se posso chiedere, tu avresti parlato della sanzione del contratto immeritevole? nessuno mi vuole rispondere, qui pensano solo ai fatti loro ed io vorrei confrontarmi
Rispondi

Da: CaryGrant 15/03/2023 09:19:53
La nostra sentenza era tosta ma non so se avete visto quelle non estratte...
Rispondi

Da: Yahia 15/03/2023 09:57:42
Credo che in un tema sul giudizio di immeritevolezza ex art. 1322 cc, sia inevitabile quantomeno spiegare quali siano le conseguenze derivanti dall'accertamento della sussistenza di interessi immeritevoli. Personalmente, ho richiamato la (prima) sentenza delle Sezioni Unite sulle clausole claims made, ove fu affermato che la clausola in questione è affetta da nullità, in quanto appunto contiene un assetto negoziale nel quale vi è una eccessiva sproporzione tra diritti ed obblighi per come ripartiti tra le parti... Poi ho dichiarato che attualmente ci si interroga sulla perdurante attualità ed utilità del giudizio ex art. 1322 cc, in quanto a seguito del riconoscimento della tesi della causa in concreto, i due piani tendono a sovrapporsi e quindi causa e meritevolezza non sono facilmente concetti distinguibili a livello teorico e pratico. Ciò in estrema sintesi...
Rispondi

Da: Anch''io15/03/2023 10:17:18
Ho indicato come conseguenza la nullità, il fatto di avere parlato o no della sorte del contratto immeritevole avrà il peso che la commissione vorrà dare, è impossibile prevedere come valuterà la commissione e anche inutile fasciarsi la testa
Rispondi

Da: Parliamo15/03/2023 10:48:19
del ruolo del Pubblico Ministero nel processo amministrativo.
> Funzioni
> Ambiti di intervento
> Poteri
Rispondi

Da: parliamo15/03/2023 10:53:42
del prossimo bando
Rispondi

Da: mirtillamalcontenta 15/03/2023 11:16:41
a mente fredda avrei parlato di questo e quell'altro mondo e della famosa sentenza  ma chi può dire cosa avrei combinato in sede di concorso se non mi avesse bloccato la tendinite alla mano destra?
In ogni caso , opinione personale, considero più difficoltoso il tema di amministrativo, con tutta la normativa emergenziale divenuta sistemica che vi è stata....  
Rispondi

Da: la terza sentenza15/03/2023 11:51:44
non estratta era assurda come la nostra.....bleah
Rispondi

Da: No comment15/03/2023 14:19:20
Non ritengo che il tema di amministrativo richiedesse la trattazione della normativa emergenziale
Parlava di libertà di circolazione (si riferiva alle 4 libertà di circolazione del trattato UE)
Rispondi

Da: e dopo il rasoio di Occam15/03/2023 15:00:49
il rasoio di no comment
Rispondi

Da: Per no comment15/03/2023 15:11:10
Ma chissenefrega delle tue opinioni ridicole....
Rispondi

Da: dado2022 15/03/2023 15:14:01
il professore di amministrativo si è occupato molto di covid...tornato in albergo dopo la prova ho subito verificato se la normativa emergenziale fosse richiesta. Direi proprio di sì, forse centrale, visto gli interessi del commissario...ma vedremo. E incrociamo tutti le dita.
Ps. la sentenza era un trabocchetto dopo l'altro... a questo punto, credo che sulla prova pratica dovranno giocoforza essere "intelligenti" nel correggere...
Rispondi

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