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Preparazione concorso Tar 2022 53 posti
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Da: lafine 1  4  - 15/03/2023 15:17:38
mi ero ripromesso di non scendere più in questo spazio degradato, di esaltazione del medio.
a leggere certi post anche l'analfabeta si sente professore. senza offesa per il primo, ovviamente.
1) Civile
tracce banali, da funzionario, da ordinaria di un tempo. segnale evidente di mancanza di impegno a dare un tema di elevata concettualità. non so se ciò dipende dalla assenza di mezzi tecnici o dal rifiuto di fare uno sforzo per elaborare una traccia "vera".
non rileverà cosa è stato o no scritto. ma il livello della trattazione che si acquisisce col tempo, e non andando ai corsi. ove rilevasse invece, alla traccia banale si aggiunge anche la selezione di funzionari di giustizia. gente che servir a smaltire sentenze ma non a fare il giudice.

2) ammvo.
traccia scritta male. malissimo. fonte di equivoci linguistici non dogmatici.
qui si scende verso concorsi di polizia, vigile urbano, e dirò a breve il motivo.
libertà di circolazione. non specificava personale. ergo, si potevano trattare tutte le libertà: circolazione, servizi, merci, persone, prestazione. partendo dal tfue.
ma è un fuoritema. per di più vasto e insensato.
si poteva pensare al covid. circolazione limitata per l'emergenza. dunque, ni.
ci stava, come aspetto completivo ma non centrale.
limiti alla libertà. limiti, non regime amministrativo. vale a dire quella roba da tulps, da daspo, da prefetto, da questore, da misure di prevenzione ai confini con quelle penali, in sostanza il vecchio tema dello scontro autorità-libertà.
non c'è nulla da dire. perciò, suppongo, ci si doveva spostare sulla tutela, giurisdizione, e criteri engel. tema che non seleziona alcunchè. non è nemmeno di ammvo ma di costituzionale banale, scevro da impegno intellettivo. forse non adatto nemmeno alla selezione di agente di pubblica sicurezza.

3) sentenza.
incredibile come si trascuri la superscia. NON ERA UNA SCIA ma una scia alternativa a permesso di costruire. ossia una scia pesante.
non sapete la differenza, immagino. altrimenti avreste notato che l'intervento edilizio era di portata tale da richiedere il titolo maggiore.
sicchè, non c'è atto del privato (scia) ma provvedimento; sicchè, non c'è art. 19 241/90.
e ovviamente, beta era carente di interesse non avendo dimostrato che utilità poteva ricevere dall accoglimento del ricorso. solo vaghe illazioni concorrenziali, insufficienti a integrare la condizione dell'azione, diversa da quella della vicinitas.

sintesi:
concorso da funzionario. conferma della tendenza di questo concorso a slittare verso livelli bassi. conferma generale. si veda la traccia di ammvo uscita a corte dei conti, robetta per neolaureati. per non parlare della richiesta della conoscenza della corte costituzionale sullo spoil: mai vista una cosa del genere in concorsi di secondo grado. magari è capitato, ma io non ne ho memoria.

chiudo qua perchè mi sovviene dal profondo un rimprovero severo per aver messo piede qui dentro.
Rispondi

Da: per sopra 3  - 15/03/2023 15:25:06
Sempre il 10% passerà, super scia o no
Rispondi

Da: lafine 4  - 15/03/2023 15:27:25
per sopra:
speriamo meno
Rispondi

Da: per sopra15/03/2023 15:28:37
Ok, nel 95% dei bocciati ci potrebbe essere un sacco di gente che ha inserito la super scia…
Rispondi

Da: CaryGrant 15/03/2023 15:30:04
A me sembra una super cazzuola...
Rispondi

Da: CaryGrant 15/03/2023 15:30:42
Pardon  super cazzola
Rispondi

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Da: per la fine 3  - 15/03/2023 15:31:30
tu che hai infarcito questo post con illazioni inutili e fuori luogo, millantando bravura e conoscenze che non hai e che ti sei appigliato ai criteri engel.....vai a casa e restaci. che sicuro non passi
Rispondi

Da: Mi stavo chiedendo15/03/2023 15:37:43
Qualcuno di voi ha sviluppato il tema della meritevolezza in relazione al 2945ter?
Rispondi

Da: Em15/03/2023 15:45:01
Concordo, si trattava di scia alternativa al permesso valida anche per quanto riguarda la zona atteso che espressamente prevista dalla NTA.
Quanto al termine di 18  o 12, con riguardo all'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse credo che il problema sia se vi siano o meno i presupposti di cui all'art 19  e 21 nonies,come ad esempio le ragioni di pubblico interesse , insussistente nel caso di specie laddove si ritenga non abusiva l'opera
Rispondi

Da: Per la fine 1  - 15/03/2023 15:47:20
Grazie del tuo commento inutile sandulli di sta minchia....
Rispondi

Da: Barclay 2  - 15/03/2023 15:52:10
A proposito di anlfabeti che si sentono professori, ho ancora gli occhi sbarrati per aver letto la pertinenza degli Engel Criteria con il tema di amministrativo! Roba da far accapponare la pelle. Perché non fare allora pure richiami alle minor offences e alle sentenze AB v. Norvegia e Caso Fransson.
Roba da matti.
Tranquillo che abbiamo anche noi un "rimprovero severo" poiché hai messo piede qui dentro.
Rispondi

Da: si15/03/2023 15:52:58
io ho fatto riferimento al 2945 ter
Rispondi

Da: x Em15/03/2023 16:23:02
è un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante (muur) in quanto si passa da artigianale a commerciale, il muur può essere oggetto di scia alternativa solo se l'immobile ricade in zona A (in forza del richiamo all'art. 10, c.1, lett. c) contenuto nell'art. 23), qui siamo in zona D, dunque permesso di costruire.

La nta si limitava a individuare le categorie ammesse nella zona, ma non li qualificava (ne avrebbe potuto) come mutamenti omogenei.
Rispondi

Da: Tullio Ostile 1  - 15/03/2023 16:30:53
A mio giudizio la sentenza si prestava a contemplare diversi procedimenti in materia; poteva benissimo essere una SCIA, anche semplice, tuttavia siccome i dati erano abbastanza generali, visti gli ultimi arresti giurisprudenziali di TAR e CdS era possibile anche procedere attraverso CILA e Super DIA
Rispondi

Da: Em15/03/2023 16:33:11
A me sembra proprio invece che li richiamasse anche per implicito.....se rileggi l'articolo richiamato nella traccia mi potresti dare ragione
Rispondi

Da: Barclay 1  - 15/03/2023 16:38:09
Super DIA ? Io non l'avrei (e non l'ho) proprio vagliata. Anzitutto è procedura desueta e pure osteggiata da parecchie pronunce in quanto è foriera di disomogeneità con la normativa TUE e seguente; di fatto è accettata in luogo del permesso di costruire solo da quei comuni che per diversa normativa secondaria regionale la ritengono più pratica a livello burocratico. Quindi che c'azzecca?

Poi nei fatti la differenza tra SCIA e CILA è pressoché inesistente se non per quanto riguarda i titoli ablativi successivi che non riguardavano la prova di concorso.
Poi scusami, se è vero che la prova era piena di insidie, anche conoscendo alla perfezione il 380 per quale motivo avremmo dovuto parlare di Super DIA che è la più bocciata nei ricorsi oggetto delle materie della prova?
Rispondi

Da: Tullio Ostile15/03/2023 16:40:43
caro barclay vatti a vedere le pronunce tar di Bolzano altro che osteggiata !!! dovete leggere ragazzi non fermarvi alla pappardella imparata a lezione
Rispondi

Da: MassimoSaverioGiannelli 
Reputazione utente: +44
 1  - 15/03/2023 17:22:08
Che trollata incredibile lafine
Strutturata e raffinata :D
Rispondi

Da: Barlcay15/03/2023 17:33:46
Caro Tullio ma che esempi mi stai facendo? Bolzano è in Alto Adige, regione a statuto speciale, con deroghe mostruose al 380 in virtù della particolarità territoriale che ha obbligato i comuni a dotarsi di piani regolatori del tutto diversi rispetto a quelli riscontrabili nella maggior parte delle altre regioni italiane.
Il permesso di costruire nella Provincia Autonoma di bolzano segue normative speciali di livello provinciale - in alcuni casi persino ultra locale, come il testo normativo unitario in vigore nella Val Gardena e in Alta Badia - e ciò porta la giurisprudenza amministrativa altoatesia a discostarsi talmennte tanto da risultare alle volte persino inconferente. Il Sudtirol ha più procedimenti per conflitto di attribuzione innanzi alla Consulta di qualsiasi altra regione.
Ti do un consiglio: risparmiaci queste scemenze.
Rispondi

Da: dado2022 15/03/2023 18:04:21
x lafine: non so se tu abbia fallito molte volte il concorso per "tracce più difficili" o se tu sia già un magistrato.
Nel primo caso, dimostri grande immaturità: ciascuno di noi sa che vi sono diversi modi di "leggere" una traccia e la resa di ciascuno è legata al grado di approfondimento personale dedicato all'oggetto su cui si viene interrogati. Le tracce che ci hanno somministrato sono difficili proprio in base alle considerazioni che hai svolto: la difficoltà di inquadrare il focus e impostare un tema centrato in una traccia sugli interessi meritevoli rispetto alle tracce/Adunanze Plenarie uscite spesso in passato. Credo sia più difficile ragionare che ricostruire i passaggi di una sentenza...
Nel secondo caso, te la prendi con tuoi colleghi...ma temo per te che non sia affatto così.
Ciò detto, buona fortuna. Chi offende non merita altri commenti.
Ma
Rispondi

Da: dado2022 15/03/2023 18:06:05
La difficoltà ... sia molto maggiore.
Pardon.
L'arroganza mi infastidisce.
Rispondi

Da: dado2022 15/03/2023 18:21:14
e sui corsi: possono servire. Seguirli o meno è rimesso, per quanto ovvio, alla libera scelta di ciascuno.
Io penso non siano determinanti.
Ma è una mia opinione personale.
Rispondi

Da: lafine 1  - 15/03/2023 18:31:51
barclay
gli analfabeti non hanno letto che proprio la traccia, per andare incontro alle loro capacità ridotte, proprio all'inizio, parlava di superscia/scia pesante/scia alternativa a permesso.
riportiamola, così capiranno, forse:
"La società Alfa, in qualità di proprietaria di un complesso immobiliare avente destinazione artigianale, sito in zona D2 di PRG, con SCIA alternativa al permesso di costruire.".

e lo so. saper leggere è la prima cosa per non fare fuori tema e fuori traccia (vale anche per l'ammvo).
non perdo tempo ulteriore addirvi (una parola, come diceva totò quando scriveva la lettera con peppino, scena mai così attuale) quali siano le conseguenze disciplinari.
come ho scritto sopra, trattasi di provvedimento non di atto del privato.

e ora passiamo a dare un'altra lezione, al barista.
senza offesa. per il barista ovviamente.
criteri engel.
provvedimenti di ordine pubblico. divieti di recarsi in un luogo, in una parte del territorio, daspo.
diritto della prevenzione. amico, significa libertà dal reato. non ho controllato (posso indovinare norme senza conoscerle, perchè ragiono non ripeto cose, cioè re-citare, dette ai corsi) ma direi che nel codice antimafia, nel tulps, dovrebbero esserci siffatti provvedimenti: inibitori della circolazione in particolare.
e direi, come sopra, che la competenza sia del questore/prefetto/sindaco.

misure pericolosamente simili a quelle di sicurezza che essendo penali beneficiano delle più forti garanzie legali.
i criteri engel, similmente al diritto amministrativo punitivo (confisca, sanzioni antitrust), assicurano al prevenuto il giusto procedimento e processo qualora la misura rivesta natura penale nonostante il diritto nazionale l'annoveri tra i provvedimenti amministrativi.
punto interessante, ma non alla vostra portata comprensiva, è la sindacabilità intrinseca della misura da parte del giudice, se g.a.

è un ragionamento. non so se nei vostri testi ci sia o no o se ci sia in sentenze. questa è roba da gossip.
il ragionamento mi sembra corretto stando alla lettura del nostro ordinamento.
direi automatico:
come si fa a non pensare al giusto procedimento/processo quando un provvedimento limita una libertà costituzionale?!
un daspo senza previa apertura del procedimento ad es.; una inversione dell'onere della prova; un rifiuto di sindacare il merito della misura.

e ti capisco. se non lo senti al corso non esiste.
se senti un ragionamento mai udito sbaglia chi lo fa senza nemmeno cercare di capire e misurarti con esso ragionamento.
occorre rassegnarsi, signori: non tutti re-citano. c'è chi pensa e ragiona sul diritto. tutto.

da profano: che dire della giurisdizione. provvedimento, discrezionale magari, che impatta su diritto costituzionale: chi prevale, l'uovo o la gallina?!
traduco per i meno perspicui:
prima il potere e allora interesse legittimo o prima la situazione soggettiva e allora diritto soggettivo?

vorrei leggere i temi di quelli che affollano questo declino spazio; specie di quelli che sadicamente mettono pollice verso ignari dell'orgoglio masochistico di chi da loro lo riceve!
non azzardatevi a mettere alcun pollice alto sui miei post, la prendo come un'offesa. improbabile che ci sia dialogo tra noi. ci separa più di un abisso.

dovreste solamente ringraziarmi dei chiarimenti. e io andare in analisi per aver scritto qui.

Rispondi

Da: L’anonimo15/03/2023 19:09:07
I criteri esegetici di cui al caso Engel erano inconferenti, per la traccia di diritto amministrativo sostanziale, tenuto conto che sono inerenti al cosiddetto doppio binario sanzionatorio (cioè le sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali), che è fattispecie diversa rispetto alle misure special preventive e cautelari limitative della libertà' di circolazione (si veda l'estradizione amministrativa, l'espulsione alle frontiere, le interdittive antimafia ed anche il verbale relativo all'ammonimento orale emesso dal questore, oltre alla materia emergenziale Covid-19). Per il resto, le tracce non erano ne' banali, ne' semplici ma generali, per consentire alla commissione di potere fare selezione tra i candidati. Del resto, l'amarezza, invece, risiede, almeno per il sottoscritto, nel ricordare che un membro della commissione ha annunciato, durante la prova di diritto amministrativo processuale, che non c'erano trabocchetti nel testo della sentenza  quando, viceversa, tale annuncio pare essere stato smentito proprio  dagli applicabili 18 mesi in sede di annullamento in autotutela, perché il caso concreto era del 2020. Invero, solo coloro che avevano i codici di amministrativo del 2021 e che recavano il termine dei 18 mesi e non di 12 mesi, così come risulta aggiornato nei testi codicistivi pubblicati nel 2022 saranno stati forse aiutati a non commettere questo errore. Senza, ovviamente, non disconoscere la bravura di tutti coloro che hanno avuto la freddezza e la lucidità di intercettare questa insidia nella corretta modalità dei diciotto mesi. Ma questa è una capacità individuale di ogni singolo concorrente così come anche quella di coloro che non hanno dichiarato inammissibile il ricorso della società Beta secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa del CdD del 2022, in caso dì scia edilizia confermata dal provvedimento negativo emesso dall'Amministrazione nei confronti dell' esposto proposto dal terzo.
Rispondi

Da: CaryGrant 15/03/2023 19:23:26
Per me la fine è Bellomo  sotto  mentite  spoglie....
Rispondi

Da: Ci sta15/03/2023 20:16:30
Ma poteva argomentare meglio
Rispondi

Da: la sentenza15/03/2023 20:21:02
era difficilissima e il ricorso di beta inammissibile per altri motivi
Rispondi

Da: e comunque15/03/2023 20:22:18
la Scia alternativa  non è un provvedimento, è sempre un atto del privato che funziona in modo diverso dalla scia semplice.
Rispondi

Da: mirtillamalcontenta  1  - 15/03/2023 21:13:32
Se uno non capisce che non importa quale sia la traccia dettata (potrebbe essere anche una traccia del tipo la proprietà di pippo e pluto) anche la più basica , ma ciò che conta è a che livello di consapevolezza del diritto ecome  viene risolta la traccia allora non ha capito nulla del diritto!.Perciò anche se le tracce date fossero temi  da funzionario l'importante è come fai il tema: se lo fai da funzionario o da aspirante referendario
Rispondi

Da: lafine 1  - 15/03/2023 21:41:35
siete meravigliosi.
peccato che non vi vedranno all'orale.
vediamo se ho capito la summa di sopra.
la scia alternativa a permesso è la stessa cosa della scia semplice.
ragazzo/a, allora come spieghi l'art. 36 e art. 37 e 22 e 23 dpr 380/2001?
ti do un aiuto: l'art. 22 richiama l'art. 19 l. 241/1990; l'art. 23 no, ovviamente.
poi ti leggi l'art. 31 comma 9 bis che richiama l'art. 23 comma 1.
sintesi: non è assolutamente parificabile scia a superscia.
ergo: l'apparato sanzionatorio della scia nulla ha a che vedere con quello del permesso/superscia.

criteri engel, materia sostanzialmente penale.
non perdo tempo a confutare il post di sopra perchè segnala l'evidente corto circuito del diritto insegnato ai corsi.
ho cercato a caso sul web, posto che la connessione ad es. daspo/engel l'ho pensata facendo un ragionamento semplice ma corretto a prescindere dalle soluzioni variabili della giurisprudenza.

ecco cosa è uscito:

"Spesso, infatti, le norme concernenti tali sanzioni provocano una compressione di diritti fondamentali contemplati nella CEDU che potrebbero essere oggetto di nuove censure da parte della Corte Europea.
È il caso ad esempio delle sanzioni amministrative contenute negli articoli 9, 10 e 13 del Decreto-legge 20 febbraio 2017, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 noti anche come "DASPO urbani".
Nello specifico tali norme prevedono sanzioni accessorie che limitano il diritto di circolazione tutelato dall'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 4 alla CEDU; tale sanzione è, infatti, comminata dall'art. 9 unitamente al pagamento di una sanzione amministrativa".

come facevo a sapere che si è posto il problema della cedu per provvedimenti limitativi della libertà di circolazione?ì
ho solo ragionato. sul sistema. poi la trattazione segue da sè.
voi no. voi vi perdete perchè accecati da falsi miti e pregiudizi tosti da superare.
fino al punto da arrivare all'assurdo di escludere la cedu (inconferente!!!) o di parificare scia e superscia!!!
mi rendo conto di aver sottovalutato l'ambiente, nei post di sopra.

Ne risulta confermata l'assenza di ragionamento; la natura prettamente oziosa delle tesi riportate, frutto del sentito dire più che dell'autonoma riflessione.

chiudo qui.



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