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Preparazione concorso Tar 2022 53 posti
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Da: lafine15/03/2023 21:49:38
mirtilla.
non è esattamente come dici.
se il tema è: il provvedimento amministrativo retroattivo, ad es., si comprende subito che il candidato è tenuto a uno sforzo mentale e ricostruttivo notevole.
se il tema è come quello uscito difficilmente sarà in grado di selezionare i candidati migliori.
non trovi?!
al cds la traccia di civile era: "l'equità".
stessa cosa. tema difficile. difficile da pensare innanzitutto; poi da scrivere.
e nota che questa scarsa attenzione alle tracce è stata notata anche a ordinaria, dove lo stesso csm sta imponendo tracce dirette a selezionare giuristi non replicanti di orientamenti mandati a memoria.
Rispondi

Da: Lanonimo15/03/2023 22:21:54
La differenza sostanziale tra una misura formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, con le misure special preventive e cautelari, di cui agli atti amministrativi limitativi della libertà di circolazione consiste anche nella natura temporanea e limitata nel tempo di queste ultime. Per questi sintetici motivi, infatti, i provvedimenti amministrativi d'interdittiva antimafia non sono stati ritenuti dalla esegesi delle Corti internazionali inerenti la materia del doppio binario sanzionatorio (problematica del ne bis in idem), nonostante che la Corte Costituzionale nel 2020 ha dato seguito alla posizione della tassatività sostanziale e processuale inaugurata in materia nel 2019 dal CdS, in sede giurisdizionale. Non condivido, comunque, l'approccio critico che a priori dubita della capacità di ragionamento  di chi si mette in discussione partecipando ad un concorso TAR o del CdS.
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Da: MassimoSaverioGiannelli 
Reputazione utente: +44
 1  1  - 15/03/2023 22:41:21
Best trolling ever
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Da: per sopra 1  - 15/03/2023 22:41:55
Magari anche i criteri engel rientreranno nel 90% dei bocciati che, fisiologicamente, si verificherà
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Da: e comunque16/03/2023 06:18:02
caro lafine (del mondo?) io non ho detto che la scia alternativa e la semplice sono la stessa cosa. Ho detto che non è un provvedimento come tu hai ci hai insegnato.
Il regime è diverso, nella scia semplice puoi partire con l'attività direttamente mentre nella scia alternativa, la presenti e attendi il decorrere dei termini a disposizione dell'amministrazione con tutte le conseguenze a cascata. Questa era la chiave della sentenza a mio modestissimo avviso. Ma io non sono la fine del mondo, cerco di sopravvivere magari scrivendo non temi bellissimi, perchè non è un concorso nè di bellezza nè letterario, ma di conciso e chiaro magistrato.
Rispondi

Da: Se vogliamo16/03/2023 07:43:06
Continuare a farci del male, possiamo pensare se il 2020 implicasse tempi dei procedimenti più lunghi per via del Covid. Io peraltro, arrivando, non so come, a dire che i lavori erano abusivi, ho scritto che non c'è limite temporale per autotutela. Le sparate sono state consapevolmente grosse. Al Covid ci avevo pensato, ma poi non ho fatto alcun riferimento, neanche fuori sentenza
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Da: Cumgranosalis  1  2  - 16/03/2023 08:48:13
Vorrei prendere il magistrato che ha sospeso l'ordinanza del prefetto di Napoli e metterla al posto delle forze dell'ordine che si sono trovate a dover gestire la guerriglia tra tifoserie.
Certi magistrati fanno solo danni.. e non ne pagano le conseguenze..

Che ci metta la faccia.. andasse a ripulire il casino che ha contribuito a creare..

Poi ci si stupisce quando si legge di intercettazioni che tentano (e riescono) a raccomandare certi soggetti.
Rispondi

Da: Barclay 2  1  - 16/03/2023 10:04:05
@Cumgranosalis Direi che non sai di cosa parli.
Il TAR è stato costretto a respingere le richieste avanzate dal Viminale in quanto il provvedimento disposto dal dicastero è stato scritto così male, specie sotto il profilo dell'eccesso di potere, violazione di legge, falsa applicazione delle norme sulla limitazione di circolazione, che il Tribunale amministrativo non poteva fare altro che respingerlo.
Da ringraziare, semmai, è l'ente amministrativo che ha prima disposto e poi si è esposto al giudizio del giudice. Anche mia nonna se fosse stata difensore dei tifosi avrebbe vinto il ricorso.
Finiamola di dire scemenze da bar.
Hai già scritto questo messaggio sul gruppo di magistratura ordinaria, se hai idee simili sulla giustizia ti consiglio vivamente di fare altro nella vita.
Rispondi

Da: si16/03/2023 11:14:36
lafine è un troll...........bocciato sicuramente
Rispondi

Da: Geggia7816/03/2023 12:01:46
Non ci sono dubbi su la sua bocciatura
Rispondi

Da: Lemoltodura16/03/2023 13:28:41
Buongiorno.
Dal livello di alcuni messaggi mi pare che avete fatto ottimi elaborati.
Una domanda,  se posso:
Ma presentare - in subordine - istanza di accertamento di conformità equivale a integrare, per ciò solo,  abuso edilizio?
Grazie e buona fortuna a tutti.
Vivi dopo le 4 prove è già una vittoria, a mio parere.
Rispondi

Da: Ecco forse16/03/2023 15:30:58
Ho ragionato così. Ma confesso di avere ricordi confusi.
Rispondi

Da: mirtillamalcontenta  1  - 17/03/2023 12:00:53
Forse è meglio passare oltre per cui segnalo questa news per chi non ne fosse a conoscenza:
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023  il d. lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. ( Whistleblowing)
Rispondi

Da: Fly down17/03/2023 15:58:34
Io..molto modestamente (non vorrei mai mettermi al pari di certi fini giuristi che frequentano questo forum) ..e in modo forse un po' troppo frettoloso e semplicistico (non sono riuscita a copiare in bella tutta sentenza) ho sostenuto che l'istanza del privato ai fini dell'accertamento di conformità ex art. 36 essendo finalizzata a sanare i soli abusi formali, non può configurare quale ammissione confessoria dell'abuso edilizio!
Troppo riduttivo come ragionamento??!!
Attendo...osservazioni costruttive...astenersi da critiche distruttive!!
Grazie!
Rispondi

Da: Cumgranosalis  1  - 17/03/2023 16:27:04
Qui siete tutti già pluribocciati.

Saluti
Rispondi

Da: Per cumgranosalis17/03/2023 17:51:36
Indica tu le soluzioni allora
Rispondi

Da: dado2022 17/03/2023 20:07:37
Per fly down: credo ci sia una sentenza della Plenaria del 2020 che fa il punto su vizi formali e sostanziali; personalmente, pensando di seguire quell'orientamento - in realtà non ero sicuro al cento per cento - ho optato per l'abusivismo perché i vizi riguardavano violazioni sostanziali.
Rispondi

Da: dado2022 17/03/2023 20:22:12
opera non sanzionabile solo pecuniariamente ma da demolire.
Rispondi

Da: dado2022 17/03/2023 20:29:10
ad ogni modo, per stendere una sentenza senza "difetti", occorreva aver studiato su un manuale apposito di diritto urbanistico. Nessuno, a meno di non essere un esperto del ramo, può essere sicuro di aver argomentato bene.
Era una traccia molto difficile (almeno per me, misero mortale).
Rispondi

Da: Lemoltodura17/03/2023 21:45:00
È ragionevole, penso.
Abuso presuppone mancanza titolo abilitativo mi pare.
Il Comune non rilevava vizi particolari se non confessione... e negava accoglimento istanza solo per mancata indicazione inizio e fine lavori.
Comunque civile e sentenza al di là delle mie capacità e tempo di studio.
ORMAI È ANDATA...VIVERE E BASTA!
Rispondi

Da: la sentenza17/03/2023 22:19:18
ha devastato pure me che nelle varie esercitazioni ho preso 45.

.sono caduto come uno stolto e ho sbagliato
Rispondi

Da: e comunque 1  - 18/03/2023 09:31:42
a parer mio non erano vizi sostanziali ma formali perchè la scia, anche alternativa, ha un inizio e una fine e quindi l'autotutela era illegittima. Il Comune aveva torto marcio, perchè nè si è attivato  nei termini e in ogni caso c'era la doppia conformità e quindi avrebbe dovuto dargli il permesso di costruire che gli era stato richiesto in subordine. Ma in ogni caso questo è merito. Ognuno lo fa come gli pare.
Rispondi

Da: Tu pensa18/03/2023 12:26:56
Che io ero convinto che fosse giusto dare torto marcio al comune, dopo la prima lettura della traccia. Ma nello svolgerla, ho finito, non so come, a dargliela completamente vinta. Vado a cercare di capire da dove studiare i settori speciali per la prossima volta, che ancora non mi è chiaro. Se a qualcuno è chiaro e vuol condividere, diamo utilità al forum
Rispondi

Da: Per tu pensa18/03/2023 13:06:15
Sinceramente ancora oggi ho mille perplessità sulla sentenza.
Mi associo alla richiesta di cosigli per lo studio dei vari settori, in modo da arrivare con maggiore contezza al prossimo giro
Rispondi

Da: e comunque18/03/2023 13:06:41
e' merito, puoi dare ragione a chi vuoi se lo motivi.
E dove li vuoi studiare i settori speciali visto che sono un lavoro? Mica siamo uffici tecnici. Gli istituti e un codice annotato con la giurisprudenza il piu' possibile breve. Se non gli basta e pretendono che tu sia una banca dati con ricerche mirate, vuol dire altro, non e' un concorso.
Rispondi

Da: e comunquen,z,,z18/03/2023 13:16:53
e' merito, puoi dare ragione a chi vuoi se lo motivi.
E dove li vuoi stu.😗🏕diare i settori speciali visto che sono un lavoro? Mica siamo uffici tecnici. Gli istituti e un codice annotato con la giurisprudenza il piu' possibile breve. Se non gli basta e pretendono che tu sia una banca dati con ricerche mirate, vuol dire altro, non e' un concorso.
Rispondi

Da: Infatti18/03/2023 15:03:51
Il ricorso di A si poteva accogliere nel merito, tutto si gioca sulla motivazione
Il ricorso di B per me era inammissibile, ma c'è un orientamento che ammette che la vicinitas possa sorregge l'azione
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Da: Fly down18/03/2023 15:11:31
Innanzitutto..ringrazio chi ha dato il proprio contributo in modo composto e utile per capire...se il ragionamento fatto in sede concorsuale non sia stato poi così del tutto fuori luogo.(concordiamo tutti che in realtà in sede concorsuale il tempo per riflettere è assai limitato ..per non dire poi della lucidità nell'argomentare..almeno per me..completamente assente!).
Io ho dequotato i vizi a meramente formali perché si trattava di un problema di titolo abilitativo (permesso di costruire o superscia), considerato il fatto che la traccia confermava la conformità a legge regionale dell'intervento di ristrutturazione con aumento di volumetria entro la percentuale prevista + mutamento della destinazione d'uso, ho dedotto che gli abusi non potevano considerarsi sostanziali ma solo formali anche perché se così fosse stato la società Alfa non avrebbe potuto presentato istanza ex art. 36, in quanto sarebbero mancati i presupposti della doppia conformità.
Voglio rassicurare Cumgranosalis..di sicuro sarò bocciata...ma se mai la commissione arriverà a leggere la mia sentenza..per me sarà già una grande vittoria!! 👍
Rispondi

Da: Tu pensa18/03/2023 15:17:24
Non so, almeno su appalti, ambiente, urbanistica ed edilizia, espropriazioni, se ci fossero testi fatti bene magari uno potrebbe leggerli. So che sono trattati nei cosiddetti manuali superiori ma io non li sopporto
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Da: Barclay18/03/2023 15:58:05
Per quel che riguarda gli appalti in realtà ci sono diversi testi sul mercato a mio parere fatti benissimo. Lo stesso dicasi su ambiente
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