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Preparazione concorso Tar 2022 53 posti
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Da: Cristallina14 | 20/03/2023 19:33:30 |
Ben ritrovati! Il clima è sempre molto acceso vedo.. :) Onestamente credo che conoscere la giurisprudenza sia necessario se non fondamentale, tuttavia credo che la recente sentenza rappresenti un tassello in più per arricchire la traccia, ma non per risolverla in toto. Personalmente ritengo che la ssuu al più sarebbe stata fondamentale se il tema fosse stato: "lo squilibrio contrattuale". Basare il tema sulla recente ssuu sarebbe stato come argomentare a contrario, per tutto il tempo, sul come e quando non scomodare la meritevolezza. A mio giudizio la traccia chiamava la meritevolezza in termini positivi. Che significa meritevolezza? Quando la scomodo la meritevolezza e perché? Quindi ho ragionato con un taglio trasversale fra liceità , tipicità , autonomia e causa, cercando di perimetrare con esempi e rimedi. Un saluto a tutti! | |
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Da: dado2022 | 20/03/2023 19:42:51 |
Ragazzi, qui ognuno è libero di esprimere le sue idee. Siamo in un forum, una agorà telematica... Voglio precisare solo il mio pensiero: penso, secondo consigli di persone ben più esperte di me, che le sentenze servano, ma non siano fondamentali. Ovvio poi che ognuno abbia il proprio metodo e segua un percorso di studio personale: chi sono io per giudicare? Ho sempre tenuto a sottolineare che le mie erano e sono opinioni personali Cerco il confronto, mai lo scontro; fin da quando ho iniziato a seguirvi. E apprezzo molto lo scambio di idee, purché sia costruttivo e non offensivo. Nessuno è depositario di verità assolute, anche perché nello stesso diritto non ce ne sono. In bocca al lupo a tutti Ciò detto, in bocca al lupo a tutti | |
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Da: dado2022 | 20/03/2023 19:43:50 |
repetita iuvant: cross the fingers ;-) | |
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Da: dado2022 | 20/03/2023 19:49:30 |
Se ce l' avete, leggete la voce "meritevolezza" di Piraino sull'Enciclopedia del diritto: vedrete da quante angolature poteva essere trattato l'argomento. Ognuno ha il proprio metodo. Io ho solo esposto il mio. | |
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Da: grazie Dado | 20/03/2023 20:01:14 |
questo è il dialogo costruttivo che intendevo :-) | |
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Da: xela1 | 20/03/2023 20:04:05 |
Almeno per il civile trovo essenziale affiancare al testo base almeno Santoro passarelli, Betti o Scognamiglio sul negozio giuridico....il bianca per quanto sia suggerito da molti è solo una rubricaxione delle norme del codice civile....se vuoi capire l'essenza delle successioni non ti studi Capozzi simil bianca che rubrica le norme , ma ti fai Mengoni. | |
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Da: dado2022 | 20/03/2023 20:17:16 |
;-) | |
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Da: Ragazzi scusate | 20/03/2023 21:46:23 |
Ho letto la sentenza. Non ho partecipato al concorso ma forse c'è una parte che manca: la data del ricorso quale è? Come avete calcolato il termine di 12 o 18 mesi? | |
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Da: In effetti | 20/03/2023 21:59:11 |
Non c' era la data. Io ho interpretato. | |
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Da: .gsgs | 21/03/2023 00:46:40 |
Era tempus regit actum credo, più che la data del ricorso rileva la data di adozione della nota a mio avviso. A me è sfuggito e me ne sono accorto solo una volta uscito. In ogni caso per la mia impostazione il risultato non sarebbe cambiato perché ho ritenuto ci fosse anche un significativo difetto di istruttoria a monte della asserita illegittimità della scia (dedotta solo dalla istanza, peraltro presentata in subordine), quindi a mio avviso il risultato non sarebbe cambiato (anche se tempestivo era un esercizio illegittimo della discrezionalità ). Lafine ha ragione, è evidente che l'approccio giusto è il ragionamento e solo il ragionamento (anche se ragionare in proprio è molto più complesso che cercare di memorizzare ragionamenti altrui), ad esempio solo con un buon ragionamento e poche nozioni si poteva sviluppare il tema di tributario senza averlo studiato nello specifico. Su civile le conseguenze della immeritevolezza a mio avviso erano centrali (nullità ? Nullità relativa? Quale sistema di tutela è collegato alla lesione dell'interesse generale sotteso al giudizio di meritevolezza? Attraverso che "via" non tutelo gli interessi immeritevoli?). È solo la mia opinione… | |
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Da: .gsgs | 21/03/2023 00:46:48 |
Era tempus regit actum credo, più che la data del ricorso rileva la data di adozione della nota a mio avviso. A me è sfuggito e me ne sono accorto solo una volta uscito. In ogni caso per la mia impostazione il risultato non sarebbe cambiato perché ho ritenuto ci fosse anche un significativo difetto di istruttoria a monte della asserita illegittimità della scia (dedotta solo dalla istanza, peraltro presentata in subordine), quindi a mio avviso il risultato non sarebbe cambiato (anche se tempestivo era un esercizio illegittimo della discrezionalità ). Lafine ha ragione, è evidente che l'approccio giusto è il ragionamento e solo il ragionamento (anche se ragionare in proprio è molto più complesso che cercare di memorizzare ragionamenti altrui), ad esempio solo con un buon ragionamento e poche nozioni si poteva sviluppare il tema di tributario senza averlo studiato nello specifico. Su civile le conseguenze della immeritevolezza a mio avviso erano centrali (nullità ? Nullità relativa? Quale sistema di tutela è collegato alla lesione dell'interesse generale sotteso al giudizio di meritevolezza? Attraverso che "via" non tutelo gli interessi immeritevoli?). È solo la mia opinione… | |
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Da: Essereononessere | 21/03/2023 06:32:10 |
Quindi l'abuso edilizio grave, inesistenza del titolo, si sana per il decorso del tempo? Ma è seria questa cosa? Ah se è così proviamoci tutti! | |
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Da: Essereononessere | 21/03/2023 06:45:28 |
Lafine credo che tu abbia una preparazione enorme. E argomenti le tue teorie ..e questo è da pochi. Però, consentimi, di dire che disprezzare la giurisprudenza non ti fa onore. Ci sono sentenze inutili, innegabilmente. Ma ci sono sentenze che rappresentano veri trattati e vanno conosciute. Senza se e senza ma! Sapere cosa infiamma le aule di giustizia è un dovere! Il telegiornale lo seguì? Il giornale lo leggi? Ecco, stessa cosa. Il che non esclude il ragionamento. Pensi davvero che tu possa essere stato l'unico a trattare dei rimedi avverso il contratto immeritevole? A me sembra corretto il contrario ovvero che non penso ci sia gente che non abbia trattato la questione nel tema. Inoltre, inutile dire che trovo la traccia molto bella, che permetteva di navigare a vista nell'ordinamento. Conoscevo benissimo la sentenza. Ma cosa vuol dire questo? Esclude che io possa aver ragionato? Se vuoi ragioniamo insieme. Parti da un'affermazione aprioristica senza fondamento ovvero che l'equilibrio contrattuale sia sempre intangibile perché per la teoria paretiana del benessere solo le parti possono determinare l'assetto contrattuale. Ma questo presuppone una volontà libera...non credi? E puoi sempre ritrovare una volontà libera nei contratti? | |
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Da: Per gsgs | 21/03/2023 07:57:21 |
Scusami in che senso era tempus regit actum? In soldoni... Dovevi vedere la nota e come facevi a sapere se erano trascorsi 18 mesi? Si poteva stare nei 18mesi tranquillamente se così fosse...mi sfugge qualcosa? Grazie davvero. Sono un neofita di questo. | |
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Da: .gsgs | 21/03/2023 08:08:51 |
I diciotto mesi non decorrevano dalla nota ma dalla scia, entrambe le informazioni erano fornite…ma ripeto, è solo un'impostazione, non l'impostazione. per me era la prima sentenza (proprio nel senso che non avevo mai approcciato alla sua scrittura non avendo frequentato corsi specifici e quindi non avevo mai scritto una sentenza neanche per esercizio a casa) e comunque sono soddisfatto anche solo per averla scritta con motivazioni e impostazione coerente, nonostante sicuramente qualche errore dovuto al fatto che non avendo conoscenze approfondite di edilizia e urbanistica (solo impostazioni dogmatiche, mai pratiche) la capacità di sussumere i fatti nelle norme é ridottai a mio avviso (o comunque lo è per me). | |
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Da: Per gsgs | 21/03/2023 08:18:28 |
Allora sei stato sicuramente bravo. Anzi bravissimo. Si i 19 mesi devcorrevano dalla scia del 25 febbraio 2019. A rigor di logica i 18 mesi scadevano più o meno il 25 giugno 2020. La nota era del 15 giugno 2020. Ci stava pelo pelo. Ho errato nei calcoli? Almeno questo...ðŸ¤" | |
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Da: .gsgs | 21/03/2023 08:35:10 |
No è corretto. Per questo nella traccia c'è scritto che "il comune insiste nella tempestività della sua azione". Come ho detto è un errore ma nella mia impostazione non cambia perché ho motivato anche sul difetto di istruttoria…ma riparto, non sono un esperto e sicuramente avrò commesso tanti errori. Grazie comunque per la stima :) | |
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Da: ma voi | 21/03/2023 08:55:58 |
che continuate a parlare ossessivamente della sentenza e delle tracce a quasi un mese di distanza, che problemi avete? andate a lavorare.... | |
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Da: lafine | 21/03/2023 09:27:21 |
non si tratta propriamente di disprezzo della giurisprudenza. ci si riferiva a quel modo di vendere notizie, incentrato sulla cronaca delle sentenze che equivale a parlare della fame nel mondo, della ricetta della pizza. fanno così perchè abbaglia e perchè non sanno la materia che vendono, cioè non la conoscono in fondo; non è il loro mestiere. così ti ritrovi, dopo anni e anni sprecati , e soldi, di fronte a una questione giuridica di cui magari sai tutte le ss uu ma non sai cos'è la meritevolezza, o non sei in grado di leggere le norme e crearci il sistema intorno. la sola giurisprudenza da disprezzare è quella che non motiva la decisione, "è da ritenersi...". in questi casi, non siamo in presenza di una soluzione la cui motivazione spiega la scelta sulla base del sistema millenario del civile, ad es., ma in presenza di una volontà della persona che ha maturato una sua personale convinzione o si è innamorato di una tesi, cioè di un atto di volontà di tizio nascosto nella carica di giudicante. tipico, di chi vince i concorsi senza capire alcunchè. e ce ne sono diversi così; oppure, di chi vuole fare giustizia laddove il sistema giuridico non può darla. la sentenza. il problema era capire che tipo di potere avesse disimpegnato il comune. non so se ricordo bene, ma l'ente locale ha agito sulla base di una ritenuta confessione stragiudiziale (errore grave, poichè l'accertamento in sanatoria subordinato non integra siffatta prova), ma di che tipo? cioè, il privato ha confessato un reato, quindi di aver prodotto documentazione falsa? ciò, comunque, è bastato per non svolgere alcuna verifica in ordine al tipo concreto di violazione edilizia. quindi andava probabilmente valutata l'applicazione sottintesa dell'art. 21, l. 241/1990, tra le altre cose. quesito: andando a memoria, mi pare che il ricorrente non avesse centrato i motivi di ricorso, ex art. 40 (?) cpa. di qui, non ricordo se è stato già detto, un dubbio: può il giudice dichiarare un provvedimento illegittimo (che è realmente tale) nonostante i motivi di ricorso non abbiano sviscerato il reale vizio di legittimità ?! ci sono sentenze tar in cui ciò avviene e, secondo me, senza che al momento vi sia stata attenzione maggiore su tale possibilità (del giudice che soccorre il ricorrente). | |
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Da: Mente brillante | 21/03/2023 09:29:37 |
Perché ha nominato la Cedu ed è convinto di essere l'unico a ragionare. Sono senza parole | |
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Da: .gsgs | 21/03/2023 09:50:44 |
lafine Probabilmente sbagliando ho ritenuto che le doglianze del ricorrente, seppur non formalizzate espressamente in un motivo di ricorso specifico, riguardassero anche il difetto di istruttoria. L'ho dedotto da questo punto della traccia " Inoltre il Comune avrebbe omesso di considerare che la richiesta di accertamento di conformità , ex art. 36 DPR n. 380/2001 era stata presentata soltanto in "subordine" a fini "cautelativi", non potendo quindi essere considerata quale ammissione della abusività delle opere fino a quel momento realizzate". In questo caso il motivo sarebbe correttamente devoluto alla cognizione del giudice credo anche se non esplicito. Su art. 21 concordo, ma il presidente ha detto che tutto cioè che serviva era presente nel testo della traccia e che non era necessario acquisire informazioni ulteriori, dal che ho dedotto che non ci fosse falsità nella dichiarazione. In ogni caso grazie per gli ottimi spunti ;) | |
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Da: lafine | 21/03/2023 10:04:52 |
sulla dichiarazione del Presidente nutro molti dubbi, nel senso che la traccia, verosimilmente elaborata la stessa mattina, può "sfuggire" al suo autore, come il personaggio di un romanzo al suo romanziere, come la vita a chi la vive a sua insaputa. lo dico solo perchè, sempre andando a memoria, il testo iniziava con superscia ma proseguiva con scia semplice. non mi scandalizzerei insomma se la commissione non si sia resa conto del testo che ha redatto (poco tempo a disposizione, molte teste). certo, l'indicazione dell'assenza di trabochetti poteva non darla, visto che non ha avuto il tempo di sottoporre quel testo a un test di verifica approfondito. poi, dal tenore delle prove, sinceramente, non sembra trattarsi di un concorso di livello elevato. magari lo sarà in sede di correzione, chi può dirlo, magari no. | |
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Da: magari... | 21/03/2023 10:12:30 |
i campi vi attendono | |
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Da: Esatto | 21/03/2023 11:15:17 |
Concordo con @lafine il testo iniziava con superscia ma proseguiva con scia semplice | |
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Da: la cosa | 21/03/2023 12:02:02 |
divertente sarà vedere come fanno sentenze alcuni che al precedente concorso non sapevano nemmeno cosa scrivere sul 2043. Hanno ucciso una delle carriere più belle ammettendo il mondo all'orale e non facendo selezione. peccato | |
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Da: la cosa | 21/03/2023 12:02:16 |
divertente sarà vedere come fanno sentenze alcuni che al precedente concorso non sapevano nemmeno cosa scrivere sul 2043. Hanno ucciso una delle carriere più belle ammettendo il mondo all'orale e non facendo selezione. peccato. che strazio | |
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Da: x la cosa | 21/03/2023 12:13:22 |
ora dillo senza piangere però. ciaone. | |
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Da: la cosa | 21/03/2023 12:21:36 |
mica piango. Sono disgustato | |
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Da: mmm | 21/03/2023 12:45:22 |
secondo me piangi un po', ma non ti preoccupare campione. E' normale: vedi gli altri andare avanti e tu sempre all'ergife. Ci sta crearsi delle giustificazioni sui propri fallimenti. | |
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Da: la cosa | 21/03/2023 12:49:12 |
nessun fallimento, io non ho potuto partecipare a questo per motivi di lavoro, caro inutile mmm, ero al precedente purtroppo. Tu invece non c'hai manco i mezzi per arrivare all'ergife me sa | |
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