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SNA 9 CORSO-CONCORSO
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Da: Jerome.11/04/2024 15:24:26
Andate a lavorare, invece di sparare le ipotesi più disparate. Se avete dubbi scrivete ai canali ufficiali o fate accesso agli atti. Inutile rompere le balle qua.
Rispondi

Da: @dimissioni11/04/2024 15:30:49
Anche a fine prova le dimissioni hanno potuto avere un senso qualora, nonostante sia stato fatto il possibile, il risultato finale non stato quello desiderato.

Noi non sappiamo come sia andata a finire. Anche perché neanche sappiamo quante sono effettivamente le persone che si sono discostate da ciò che la Romeo voleva sapere.
Dal nostro confronto è emerso solo che sono state date interpretazioni diverse.
Rispondi

Da: Pega11/04/2024 15:32:41
Le buste saranno certamente state numerate da cineca, in modo da non far emergere il nome del candidato e salvare l'anonimato al momento della correzione.
Se poi vogliamo tornare sul tema anonimato dando adito ai complotti, potremmo direttamente affermare che i posti non sono veramente a concorso e ci mettiamo tutti l'animo in pace.
Rispondi

Da: A sto punto11/04/2024 15:33:59
A sto punto torniamo alle preselettive di Roma...
Rispondi

Da: gomblotti..11/04/2024 15:36:31
delle pecette rigorzi
Rispondi

Da: @Pega11/04/2024 15:43:02
Sul gruppo Telegram pubblico era già stata condivisa una sentenza in cui si richiamavano i principi generali da rispettare in caso di sostituzione dei membri di una commissione di concorso.
Si trattava di ipotesi tassative proprio perchè un nuovo commissario (che quindi poteva avere un parametro di valutazione diversa) avrebbe inficiato la par condicio tra i concorrenti.
E ciò avvalora ulteriormente ciò che dici. Annullamento di valutazioni già fatte on è ipotizzabile.
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Da: micropene11/04/2024 15:53:42
Scrivete invece di rompere qua, avreste tutte le risposte che cercate.
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Da: se le prove11/04/2024 16:02:57
del primo quesito sono tutte diverse come le correggono posto che la traccia è formulata male?
Rispondi

Da: Però..11/04/2024 16:08:45
Tutte diverse non saranno sicuro. C'è un gruppo che ha incentrato la risposta sulla riforma dei SPL, un altro gruppo che ha trattato l'argomento sulla base del codice dei contratti, poi altri un po' sparsi
Rispondi

Da: probabilmnte11/04/2024 16:13:06
i dimissionari stavano premiando il primo gruppo e penalizzando gli altri, altrimenti non avrebbero senso le dimissioni.
Rispondi

Da: Per..11/04/2024 16:29:02
Capire i motivi delle dimissioni è difficile.

Se il membro effettivo fosse stata impossibilitata a proseguire per sopraggiunti motivi validi, la supplente, seppur impossibilitata a fare gli orali, avrebbe continuato fino alla conclusione delle prove scritte per evitare la sospensione delle attività.

Avrebbe potuto dimettersi immediatamente dopo la conclusione delle correzioni senza causare interruzioni.

Dimissioni lo stesso giorno dei due membri un po' anomalo c'è.
Rispondi

Da: già_11/04/2024 16:38:34
si può immaginare che quel modus operandi non abbia trovato d'accordo gli altri membri che magari hanno sollevato il rischio di profili di illegittimità dato il tenore letterale della traccia....però sono solo supposizioni, nessuno saprà mai la verità
Rispondi

Da: ...Fede11/04/2024 16:48:17
Non sapremo come è andata ma non prendiamoci in giro, quelle dimissioni contestuali non sono un caso. Se poi vogliamo raccontarci le favole, facciamo pure.
Rispondi

Da: Per..11/04/2024 16:48:49
Profili di illegittimità della traccia non credo.
Più che altro la formulazione non era, secondo me, adatta a una platea variegata come SNA.
Se fosse stata data a magistratura non si sarebbe posto alcun dubbio di formulazione.
Rispondi

Da: giovannifarina11/04/2024 16:53:05
Cosa intendi per tenore letterale della traccia? Se fosse davvero letterale il tenore della traccia, la parola "locali" - abbinata a servizi nelle elucubrazioni di molti su questo forum - è del tutto inesistente.
Rispondi

Da: sti  cazzi11/04/2024 16:56:18
Non torniamo a parlare delle tracce, cortesemente. Allora ha ragione Jerome. Attendete gli esiti e stop
Rispondi

Da: Pega11/04/2024 17:01:22
Non sono su Telegram, ma la sentenza mi interessa. La posteresti qui?
Rispondi

Da: già_11/04/2024 17:03:39
per illegittimità intendo l'interpretazione della correzione che come avete rilevato  voi non contenendo "locali" non può riferirsi per forza alla riforma dei spl
Rispondi

Da: @Pega11/04/2024 17:04:19
E' solo uno stralcio, la parte che interessava.
Non riesco a risalire alla sentenza.
Rispondi

Da: @Pega11/04/2024 17:04:20
E' solo uno stralcio, la parte che interessava.
Non riesco a risalire alla sentenza.
Rispondi

Da: Pega11/04/2024 17:08:24
Grazie lo stesso
Rispondi

Da: ...11/04/2024 17:09:56
Comunque è possibile che, al di là della formulazione della traccia, sia stata proprio la riforma in sé, in quanto recente e non pubblicizzata come quella del codice dei contratti pubblici, a non essere conosciuta.

Con un'altra formulazione l'esito poteva essere non troppo diverso.
Anche perché una recente novità o la sai o non la sai.
Rispondi

Da: si ma11/04/2024 17:14:04
se fosse stata richiesta la riforma dei servizi pubblici locali e i candidati non la sanno è un problema nostro....ma se è proprio la traccia ad essere scritta male perchè non si capisce che richiedeva solo quello è un altro discorso
Rispondi

Da: Economista intrgralista11/04/2024 17:16:38
Mi sembra che voi giuristi, come al solito, state esagerando.

La traccia chiedeva chiaramente solo le modalità di affidamento nei servizi pubblici. Chi ha parlato della riforma dei spl ha trattato solo in parte la traccia, chi non ne ha parlato va bene lo stesso perché non era richiesta
Rispondi

Da: @economista11/04/2024 17:19:48
L'economista che vuole fare il giurista però è il massimo.
Rispondi

Da: giovannifarina11/04/2024 17:19:55
Concordo con economista integralista tutta la vita
Rispondi

Da: gomblotti..11/04/2024 17:21:51
e che ci vuole il gruppo telegram con digiuni? Questo per gli appalti ma i principi sono uguali
COMMISSIONE GIUDICATRICE - SOSTITUZIONE DI UN COMMISSARIO NEL CORSO DELLE SEDUTE DI VALUTAZIONE - RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA - NON NECESSARIA (ART. 77 D.LGS. N. 50/2016)
21.05.2021 REDAZIONE

Consiglio di Stato, sez. III, 18.05.2021 n. 3847

10.2. La censura è tuttavia destituita di fondamento perché, se è vero che la commissione giudicatrice di gare d'appalto è un collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni (Cons. St., sez. V, 6 luglio 2018, n. 4143), è anche vero che la sostituzione di un suo componente - come è avvenuto nel caso di specie - non impone la integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente, come si è verificato in questa vicenda (…), fare proprie le valutazioni delle offerte già esaminate dalla Commissione nella precedente composizione e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell'assegnazione dei punteggi finali.
10.3. Non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodificabilità delle commissioni giudicatrici, poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni (Cons. St., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4830).
10.4. L'orientamento seguito più volte da questo Consiglio di Stato, infatti, afferma che non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e che tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della Commissione a svolgere le proprie funzioni (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169, Cons. St., sez. III, 9 luglio 2013, n. 3639).
10.5. Questo Consiglio di Stato ha statuito, infatti, che i «membri delle commissioni di gara […] possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400), configurandosi la sostituzione come «un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni» (Cons. St., sez. V, 5 novembre 2009, n. 6872).
Rispondi

Da: gomblotti..11/04/2024 17:25:01
@economista    11/04/2024 17:19:48
L'economista che vuole fare il giurista però è il massimo.

meglio che i vostri inutili se da un lato  è a  da quell'altro è b   e tutto scritto con quadruple negazioni
Rispondi

Da: Pega11/04/2024 17:36:23
le ripetute dimissioni dei presidenti della commissione giudicatrice non hanno inciso sui lavori della commissione stessa né hanno determinato -come erroneamente ipotizzato in via astratta dal giudice di primo grado - possibili discontinuità nelle operazioni di valutazione dei candidati ovvero incoerenze valutative.
Per vero, come risulta dalla documentazione prodotta, almeno tre presidenti hanno formalizzato le proprie dimissioni senza avviare alcuna attività inerente alla procedura selettiva e, nei fatti, la correzione delle prove scritte è stata caratterizzata da una sola sostituzione del componente presidente, il che certamente non può considerarsi di ostacolo al fine di garantire l'attendibilità e la continuità delle operazioni valutative.
Così, il presidente XXX, ha assistito a tutta la fase di individuazione dei criteri di valutazione e ha presieduto lo svolgimento delle prove scritte, mentre la correzione degli elaborati è stata presieduta solo da due presidenti, prof. XXX e prof. XXX, i quali hanno entrambi utilizzato i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione giudicatrice e resi pubblici nel verbale n. 1 del 13 dicembre 2011.
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3 LUGLIO 2014, N. 3366
Ho trovato questa, potrebbe essere questo il riferimento?
Comunque poco importa, il principio mi sembra sempre lo stesso
Rispondi

Da: @Cond info 211/04/2024 17:38:13
Premesso che non esiste uno e un solo modo di trattare l'argomento (nessun argomento), in modo tale da essere ritenuto sufficiente, e che a seconda della rilevanza (locale o non) si poteva trattare l'argomento in termini generali, la riforma dei spl è recente, ma le bozze di decreti che circolano da dopo la Madia sono arcinote da almeno 8 anni, quindi nessuna novità o comunque di pochissima rilevanza sul fronte delle modalità di affidamento, rimanendo ovviamente sul generale per 500/600 battute di quesito.
Rispondi

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