Bando di concorso 9° corso-concorso per 294 dirigenti SNA - Mininterno.net
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di
trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale per il reclutamento di
duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.103 del 30/12/2022
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:22E17036
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:294
Scadenza:2/2/2023
Tags:Amministrativi

Scheda su InPA Pagina ufficiale
Forum di discussione Esercitati con i quiz

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE
della Scuola nazionale dell'amministrazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;
Visto altresi' l'art. 28, comma 1-bis, del sopra citato decreto,
introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo il quale
«Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta
all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i
bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la
valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali,
anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro
osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie
e standard riconosciuti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178,
«Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto altresi' l'art. 1 del sopra citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 70/2013 che modifica la denominazione della
Scuola superiore della pubblica amministrazione in Scuola nazionale
dell'amministrazione (SNA);
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)» convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, e in particolare l'art. 12 che introduce misure sul
potenziamento della SNA;
Visto l'art. 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per
centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28
settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022,
recante «Adozione di linee guida per l'accesso alla dirigenza
pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 80 del
2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche
(LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»;
Vista la circolare del 24 luglio 1999, n. 6, del Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia»;
Visto il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n.
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come modificato da ultimo dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in
particolare l'art. 3, comma 4-bis, che prevede per tutti i soggetti
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilita' di
sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di
lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime
prove;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, «Modalita' di
partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30
settembre 2022, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione
e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
settembre 2021 con il quale la prof.ssa Paola Severino e' nominata
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, sono ammessi
alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso
entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del
venti per cento, per un totale di trecentocinquantadue unita';

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di
formazione organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione
(di seguito SNA) per il reclutamento di duecentonovantaquattro
dirigenti nelle seguenti amministrazioni:
Presidenza del Consiglio dei ministri - ventotto posti;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - tre posti;
Ministero dell'economia e delle finanze - trenta posti;
Ministero dell'interno - nove posti;
Ministero dell'istruzione - ventinove posti;
Ministero della cultura - dodici posti;
Ministero della difesa - 10 posti
Ministero della giustizia - archivi notarili - due posti;
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria - due posti;
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - settanta posti;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia' Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) - sedici posti;
Ministero delle imprese e del made in Italy (gia' Ministero
dello sviluppo economico) - otto posti;
Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) -
quarantanove posti;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) - sei posti;
Agenzia per la coesione territoriale - quattro posti;
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (ANBSC) -
cinque posti;
Agenzia nazionale per i giovani - uno posto;
Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - dieci posti.

                               Art. 2 

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
requisiti di seguito indicati:
a) titolo di studio:
a1) laurea specialistica o magistrale oppure diploma di
laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' dottorato di
ricerca, o master di secondo livello, o diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n.
80;
ovvero, per i soli dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni:
a2) laurea specialistica o magistrale oppure diploma di
laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, unitamente a un periodo
di almeno cinque anni di effettivo servizio prestato in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della
laurea;
b) cittadinanza italiana;
c) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;
d) godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al
concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati
per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della
vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza
passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno
in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti
penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, debbono darne notizia al momento della
candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorita' che
lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale.
2. I titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), conseguiti
all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria,
sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati
equipollenti/equivalenti a titoli universitari italiani secondo la
normativa vigente.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 2, del presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Per difetto dei requisiti, la SNA puo' disporre in qualsiasi
momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento
motivato.

                               Art. 3 

Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' consultabile sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo
internet https://www.inpa.gov.it/ e sul sito istituzionale della SNA
(indirizzo: https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso).
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, autenticandosi con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale
«inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/
previa
registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al
concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio
digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della
domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e' perentorio e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate
prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per
l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine
e' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore
23,59,59 di detto termine. La data di presentazione on line della
domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da
apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio,
dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per
la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette piu'
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di
partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di
piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto.
3. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) l'indirizzo di residenza, comprensivo di codice di
avviamento postale, il numero telefonico, il recapito di posta
elettronica certificata presso cui chiede di ricevere le
comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente avviso; per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso
e' stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente
titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso
della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovra' comunicare la
data di presentazione della richiesta alla competente autorita';
g) di essere/non essere dipendente di ruolo di una pubblica
amministrazione. Se dipendente di ruolo della pubblica
amministrazione, il candidato deve indicare la denominazione della
stessa e la posizione funzionale occupata. Se il candidato e'
dipendente pubblico ed e' in possesso dei requisiti previsti all'art.
2, comma 1, lettera a2) del presente avviso, deve dichiarare nella
domanda di avere compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso della laurea, nonche' indicare gli estremi degli
eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell'effettivo
servizio e la durata dei relativi periodi di assenza;
h) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del
corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento in forza di norme di settore e di non essere stato
licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari da altro
impiego pubblico, di non essere stato dichiarato decaduto per aver
conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
m) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione)
e gli eventuali procedimenti pendenti penali o amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, in Italia e
all'estero;
n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda;
o) di essere portatore/portatrice di handicap, di avere
necessita', ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e
specifica richiesta degli stessi; e' fatto comunque salvo il
requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c) del presente avviso;
p) di essere soggetto con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della
propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso, e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per
le disabilita' del 9 novembre 2021;
q) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova
preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente
prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di
handicap e di una percentuale di invalidita' pari o superiore
all'ottanta per cento; e' fatto comunque salvo il requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del
presente avviso;
r) di aver versato il contributo di segreteria stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
(dieci) euro sulla base delle indicazioni riportate sul portale
«inPA». Il versamento della quota di partecipazione deve essere
effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2;
s) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n.
2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
4. La documentazione inerente alla condizione di cui alle
precedenti lettere p) e q), rilasciata dalla competente commissione
medica, ovvero nel caso di soggetto con disturbi specifici di
apprendimento anche da equivalente struttura pubblica, dovra' essere
caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura
quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf.
5. La documentazione inerente al riconoscimento dello stato di
handicap e di un grado di invalidita' uguale o superiore all'ottanta
per cento di cui alla precedente lettera q), rilasciata dalle
competenti commissioni mediche, dovra' essere caricata sul portale
«inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i
files dovranno essere in formato pdf, unitamente alla specifica
autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all'art. 9
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679.
6. Solo ed esclusivamente in caso di gravi limitazioni fisiche,
sopravvenute alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 e
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, la documentazione potra' trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it entro
il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente
alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari di
cui all'art. 9 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 6, la SNA verifica la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che l'abbiano superata. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
9. Le informazioni inserite nella domanda di partecipazione hanno
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La SNA non e' responsabile in caso di smarrimento delle
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da
parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello
indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 

Commissione esaminatrice

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. In relazione al numero dei partecipanti o per particolari
esigenze organizzative opportunamente motivate la commissione puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della commissione originaria e di un
segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un
presidente. In tale caso, la commissione definisce in una seduta
plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e
vincolanti per tutte le sottocommissioni.

                               Art. 5 

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nelle prove d'esame e' previsto l'accertamento
delle conoscenze nelle seguenti materie: diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea, economia
politica, politica economica, economia delle amministrazioni
pubbliche, management pubblico e innovazione digitale, analisi delle
politiche pubbliche, lingua inglese e la valutazione delle capacita'
e attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate a
partire dal «Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana»
previsto nelle «Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica»,
adottate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del
28 settembre 2022:

=====================================================================
| Competenza | Definizione |
+========================+==========================================+
| | Individuare tempestivamente i problemi, |
| | anche complessi, analizzando in modo |
| | critico e ampio dati e informazioni, per |
| | focalizzare le questioni piu' rilevanti, |
| |cosi' da identificare e proporre soluzioni|
| |efficaci, rispondenti alle esigenze della |
| | situazione e coerenti con il contesto di |
| Soluzione dei problemi | riferimento. |
+------------------------+------------------------------------------+
| | Strutturare efficacemente le attivita' |
| | proprie e altrui, programmando, |
| | organizzando, gestendo e monitorando |
| | efficacemente le risorse assegnate |
| | (economico-finanziarie, umane, |
| |strumentali, temporali), tenendo conto dei|
| | vincoli e in coerenza con le strategie |
| Gestione dei processi | delineate e gli obiettivi da perseguire. |
+------------------------+------------------------------------------+
| | Riconoscere i bisogni e valorizzare le |
| | differenti caratteristiche, risorse e |
| |contributi dei collaboratori, favorendone |
| | la crescita, l'apprendimento e la |
| |motivazione attraverso la valutazione, il |
| | feedback, il riconoscimento e la delega, |
| Sviluppo dei | nel rispetto dei principi di trasparenza |
| collaboratori | ed equita' organizzativa. |
+------------------------+------------------------------------------+
| | Accogliere positivamente i cambiamenti, |
| | favorendo e stimolando l'introduzione di |
| | modalita' nuove di gestione di processi, |
| | attivita' e servizi in una logica di |
| |miglioramento continuo e incoraggiando gli|
| Promozione del | altri a vivere il cambiamento come |
| cambiamento | un'opportunita'. |
+------------------------+------------------------------------------+
| |  Riconoscere gli elementi controversi di |
| |una decisione e gli aspetti potenzialmente|
| | critici anche per l'amministrazione e |
| | l'interesse pubblico, scegliere tra le |
| | differenti opzioni con consapevolezza e |
| | tempestivita', anche in condizioni di |
| | incertezza, complessita', carenza di |
| | informazioni, valutando pro e contro e |
| |combinando il rispetto dei vincoli con la |
| |finalizzazione della decisione. Assumersi |
| |la responsabilita' delle decisioni e delle|
| | azioni proprie e dei collaboratori |
| Decisione responsabile | (accountability). |
+------------------------+------------------------------------------+
| | Gestire reti di relazioni complesse |
| | comunicando efficacemente con i diversi |
| |interlocutori interni, anche in una logica|
| | di interfunzionalita', o esterni |
| | all'organizzazione, inclusi quelli |
| | istituzionali, cogliendone le esigenze e |
|Gestione delle relazioni| costruendo relazioni positive, orientate |
| interne ed esterne | alla fiducia e collaborazione. |
+------------------------+------------------------------------------+


                               Art. 6 

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia
pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si
svolge, anche presso sedi decentrate e con il supporto di
strumentazione informatica, ivi compresi dispositivi mobili nella
piu' ampia generalizzazione, una prova preselettiva per determinare
l'ammissione dei candidati alle prove scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi sessanta giorni dopo la chiusura
delle candidature sul portale «InPA», sul sito internet della SNA
(indirizzo: https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso) e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», e' data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e
le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono dalla SNA comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo
le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita': carta di
identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche' munita di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata
da un'amministrazione dello Stato. L'avviso e' pubblicato almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento della prova.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabiliti,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso.
4. La persona portatrice di handicap e affetta da invalidita'
uguale o superiore all'ottanta per cento non e' tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell'art. 20,
comma 2-bis della legge n. 104/1992.
5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta
quesiti a risposta multipla comprendenti:
quesiti situazionali (12): due per ciascuna delle sei
competenze indicate nell'art. 5, comma 2;
quesiti di ragionamento verbale e logico astratto (12);
quesiti nelle seguenti discipline: diritto costituzionale (3),
diritto amministrativo (5), diritto dell'Unione europea (3), economia
politica (3), politica economica (3), economia delle amministrazioni
pubbliche (2), management pubblico e innovazione digitale (6),
analisi delle politiche pubbliche (5);
quesiti di lingua inglese - livello B2 QCER (6).
6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in
graduatoria entro il 1.056° posto (corrispondente a tre volte il
numero degli allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che
riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 1.056°
posto.
7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del punteggio finale di merito.
8. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori
istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante
strumentazione e procedure informatiche, ivi compresi dispositivi
mobili nella piu' ampia generalizzazione, della prova preselettiva.
Nel medesimo avviso sono indicati i punteggi delle risposte corrette,
errate e non date.
9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge e
pubblicazioni, ne' possono comunicare tra di loro. Non e' consentito
l'uso diverso da quanto eventualmente disposto nell'avviso di cui al
comma 2 del presente articolo di telefoni cellulari e altri
dispositivi mobili. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
10. Al termine della correzione di tutte le prove preselettive,
svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la
graduatoria dei candidati.
11. L'avviso contenente l'elenco dei candidati che superano la
prova preselettiva e il calendario delle prove scritte e' pubblicato
sul portale «InPA» e sul sito internet della SNA (indirizzo:
https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso).
12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito
di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura
concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso.

                               Art. 7 

Prove scritte

1. La prima prova scritta, della durata di cinque ore, consiste
nello svolgimento di quattro quesiti cosi' distribuiti: un quesito
nelle materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto
amministrativo, diritto dell'Unione europea); un quesito nelle
materie economiche (economia politica, politica economica, economia
delle amministrazioni pubbliche); un quesito nelle materie del
management pubblico e innovazione digitale; un quesito nelle materie
dell'analisi delle politiche pubbliche. La prova e' volta a
verificare le conoscenze approfondite dei candidati, anche in ottica
multidisciplinare, e le capacita' di impiegare criticamente gli
strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare
diagnosi e proporre soluzioni argomentate in relazione a problemi
attinenti alle attivita' delle pubbliche amministrazioni. E' facolta'
della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato.
2. La seconda prova scritta, di tipo «in-basket», della durata di
due ore, e' volta ad accertare le capacita' e attitudini dei
candidati con rifermento alle competenze indicate nell'art. 5, comma
2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono
l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo.
3. La terza prova scritta, della durata di due ore e mezza,
consiste nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa
a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione
e' formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati. E'
facolta' della commissione definire le dimensioni massime
dell'elaborato.
4. Le prove scritte si svolgono mediante l'utilizzo di
strumentazione e procedure informatiche; la seconda e la terza prova
scritta possono tenersi anche nella medesima data. Il calendario
delle prove e' reso noto con il medesimo avviso di cui all'art. 6,
comma 11, recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno
superato la prova preselettiva. Il calendario e' pubblicato almeno
quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha
valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle
prove scritte sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti
di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 6, comma 2,
del presente bando. La mancata presentazione, comunque giustificata
ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per
ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal concorso.
5. I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi
di legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono
comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
6. La commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni
procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalita'
previste dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, adattate alle modalita' telematiche
delle prove, anche mediante sedute svolte in modalita' telematica,
secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella
correzione delle prove nonche' la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni.
7. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in
ciascuna prova scritta.
8. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con l'indicazione
delle votazioni riportate. L'avviso di convocazione per la prova
orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova
selettiva e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e
dell'ora in cui si svolgera', e' pubblicato sul portale «inPA» e sul
sito internet della SNA (indirizzo:
https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso) almeno venti giorni prima del
suo svolgimento.

                               Art. 8 

Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare
nel candidato:
a) il possesso delle competenze indicate nell'art. 5, comma 2;
b) il possesso delle conoscenze nelle discipline indicate
nell'art. 5, comma 2;
c) la conoscenza della lingua inglese, verificata attraverso la
lettura e la traduzione di un testo nonche' attraverso una
conversazione, in modo da accertare il livello (B2 QCER) delle
competenze linguistiche.
2. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno
dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati
all'art. 6, comma 2, del presente bando.
3. Superano la prova orale i candidati che conseguono un
punteggio di almeno settanta centesimi.
4. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede
d'esame.

                               Art. 9 

Graduatoria

1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio
finale conseguito da ciascun candidato.
3. La graduatoria finale e' approvata con decreto del Presidente
della SNA. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le
disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La
graduatoria e' pubblicata sul sito internet della SNA (indirizzo:
https://www.sna.gov.it/9corsoconcorso) e sul portale «inPA».
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente
collocati nei primi trecentocinquantadue posti della suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.

                               Art. 10 

Titoli di preferenza

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di
merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114 .
3. A parita' di merito e di titoli di cui ai commi precedenti, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di
merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
5. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

                               Art. 11 

Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata relativa alla
sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-concorso. Gli
stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo@pec.sna.gov.it una dichiarazione, sottoscritta sotto la
propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445,
attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili di
modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SNA ha
facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste
in caso di dichiarazioni mendaci.

                               Art. 12 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi
del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e del
successivo corso-concorso. I dati possono essere comunicati dalla SNA
esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita'
informatiche e puo' essere affidato dalla SNA a una societa'
specializzata.
4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
della Scuola nazionale dell'amministrazione.

                               Art. 13 

Svolgimento del corso-concorso

1. Il corso-concorso si svolge secondo i principi e le modalita'
previste dalla normativa vigente in materia di accesso alla qualifica
di dirigente nella pubblica amministrazione e, in particolare,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come modificato dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
2. La SNA ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori del concorso ai fini della valutazione dell'idoneita'
fisica alla frequenza del corso-concorso, in base alla normativa
vigente.

                               Art. 14 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nel testo vigente alla data di entrata in vigore del bando, e le
disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data. Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio del bilancio e per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.
Roma, 20 dicembre 2022

La Presidente: Severino

 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!