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SNA 9 CORSO-CONCORSO
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Da: X sopra23/10/2024 18:52:26
ART. 111.
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)
1. I compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli
organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
83
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, escluse le autorità amministrative
indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi
di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché degli enti, organismi e fondazioni che
ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della
finanza pubblica, come definiti ai sensi dell'articolo 112, comma 1, la cui nomina
è disposta a partire dal 1�° gennaio 2025, non possono superare il limite dell'importo
annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo
annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con esclusione della
rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma
68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella
tabella C di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
2. Per organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva
e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati
dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
3. A decorrere dal 1�° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli
enti e degli organismi di cui all'articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1, che,
con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo
di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori
ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto
compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del
trattamento economico in godimento. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui
al comma 1 o negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione
Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute, direttamente o
indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le
società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi
spettanti per le cariche ricoperte negli organi di rispettive società partecipate o enti
strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli
incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo
complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l'incarico svolto
in via principale. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i
relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi
ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma
societaria ed agli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, all'Istituto nazionale di statistica
84
(ISTAT), all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
Agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per
l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di
rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative
indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo.
Rispondi

Da: X tutti23/10/2024 18:58:18
Siete di super coccio!! E' SOLO per gli organi amministrativi di vertice (presidente, cda, ecc) ovviamente NON i dirigenti e con MOLTE eccezioni.

Come era ovvio che fosse e come dirigenti dello Stato dovrebbero ben sapere
Rispondi

Da: Max 160 Mila euro23/10/2024 18:58:57
Non parla dei dirigenti pirla!
Rispondi

Da: Max 160 Mila euro23/10/2024 19:00:23
Esattamente ahahahaha, X sopra è un emerito cogli... nemmeno sa leggere le norme. Che razza di sfigato!
Rispondi

Da: ma insomma23/10/2024 19:01:00
segano o no gli stipendi dei dirigenti pubblici?
Rispondi

Da: Max 160 Mila euro23/10/2024 19:05:51
Segano quelli oltre i 160 Mila e ridefiniscono quelli di II fascia. Chiaro che se in un ministero una prima fascia prende 150/160 e una seconda 90/100/110 questi non vengono toccati, perché già sono sotto i limiti ed esiste una proporzione tra I e II fascia.
In Inps eccome se verranno toccati.
Rispondi

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Da: ma insomma23/10/2024 19:08:33
hai riferimenti e fonti sul fatto che sia passato questo taglio?

A me sembra che la PA non stata toccata…
Rispondi

Da: Max 160 Mila euro23/10/2024 19:11:41
È nella legge di bilancio, fa te; più chiaro di così.
Rispondi

Da: confermo che i dirigenti23/10/2024 19:23:59
sono esclusi, solo i vertici amministrativi avranno 120k di ral.

I seconda fascia inps possono stare tranquilli a 200k, e quelli di prima fascia a 240k.
Rispondi

Da: confermo che i dirigenti23/10/2024 19:26:57
Ecco il testo della manovra

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2024/10/23/Manovra-2025.pdf
Rispondi

Da: @Max 160 Mila euro23/10/2024 20:20:59
Rincoglionito! Impara a leggere, somaro
Rispondi

Da: Wuizz28/10/2024 22:38:26
Ma quindi tagliano? Fare il dirigente non è più il mio sogno
Rispondi

Da: @Wuizz31/10/2024 14:09:19
Certo, la tua testolina!
Rispondi

Da: Ricorsi prova in basket04/11/2024 13:29:49
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il diniego da parte di sna ad ostentare tutti gli atti della seconda prova in basket.

... Il TAR "accoglie l'istanza di accesso della parte ricorrente ai sensi dell'art. 116, comma 2, CPA formulata il ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiara il suo diritto ad accedere alla documentazione richiesta come in parte motiva indicata;
- ordina all'Amministrazione resistente di consentire l'accesso nel termine di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte) del presente provvedimento"..
Rispondi

Da: X su 2  - 04/11/2024 14:39:58
Quanto boiate.
Il TAR non ha accolto nessun ricorso, di alcun genere.
Vi piace proprio scrivere le falsitàa voi altri
Rispondi

Da: Futuro Dirgente04/11/2024 14:40:07
Comunque basta leggere il comma 4 dell'articolo postato sopra, che indica le esclusioni (praticamente tutti). Noi dirigenti siamo esclusi da ogni taglio. INPS è letteralmente citato, per tutti gli altri vale l'art. 1 dlgs 165/2001 espressamente richiamato.

Ora basta discuterne di cavilli, andiamo a farci rifare il preventivo della Lambo
Rispondi

Da: @x su04/11/2024 14:48:16
Per fortuna che è tutto pubblico...basta leggere sul sito tar lazio e fare una ricerca libera...se poi tu non sei in grado è un problema tuo.
Rispondi

Da: a dirla tutta04/11/2024 14:52:48
ben 2 ricorsi di accesso agli atti sono stati accolti...

registro generale: 7015 e 7016 del 2024
Rispondi

Da: Wwww.04/11/2024 15:04:37
E i ricorsi avverso il diniego di accesso agli atti non sono neanche finiti.
Ma a questo punto anche per gli altri l'esito è scontato. La sna dovrà ostentare tutti i documenti e verbali inerenti la seconda prova in basket.
Rispondi

Da: Amministrativista05/11/2024 07:22:24
Dall'accesso non può derivare nulla, che ha il ricorso pendente può aggiungere motivi, chi non ha fatto ricorso al buio non può far nulla
Rispondi

Da: Amministrativista05/11/2024 07:23:15
Intanto al corso stanno già svolgendo la prima prova intermedia
Rispondi

Da: X tutti05/11/2024 08:35:48
Che io sappia hanno sospeso il corso e stanno valutando se terminarlo anticipatamente oppure ripetere la seconda prova e riassumerlo
Rispondi

Da: X Amministrativista05/11/2024 09:40:03
Forse non hai seguito molto la questione dei ricorsi.

Non importa che il corso prosegua.
Ciò che conta è che nel merito la prova sia annullata perché invalida.
Solo questo ci si attende: annullamento e ripetizione.
Del resto, questo è uno dei motivi per cui le cautelari non sono state accolte. I vizi eccepiti interessano tutti, vincitori compresi.
Rispondi

Da: Il corso..05/11/2024 09:50:43
Non c'entra più nulla. Oramai la partita si gioca solo nel merito.
Se il TAR annulla, la prova si deve ripetere.
I vincitori dovrebbero ripresentarsi a fare la prova in basket e poi continuerebbero nel percorso già iniziato perché sicuramente il giudizio di merito sarà definito prima che i 12 mesi di formazione saranno conclusi.
Tutti gli altri dovrebbero invece fare oltre alla seconda prova anche orale (previo superamento inglese) e corso di formazione.
Rispondi

Da: State freschi05/11/2024 11:35:28
Non è stato sospeso un emerito nulla. Si va avanti in totale tranquillità ed è già finito il primo modulo di formazione.
Vi piace proprio sognare.
Rispondi

Da: X Il Corso05/11/2024 14:10:37
Stai presentando l'eventuale ripetizione della prova in basket come una proforma. Ma se qualcuno di loro non la superasse?
Rispondi

Da: X sopra05/11/2024 14:12:38
se non la supera può provare con la pallamano
Rispondi

Da: ......05/11/2024 14:16:45
Anche il corso espletato rimane valido.
Eventualmente tutti gli altri vincitori aggiunti dovrebbero seguire un altro corso di formazione.
Rispondi

Da: Il Corso.05/11/2024 14:22:31
Se qualche vincitore non dovesse superarla può tentare un ricorso al TAR facendo valere i risultati positivi conseguiti al corso...ma se si verificasse un caso del genere, sarebbe grave...cosa stanno imparando al corso??
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Da: Torq 05/11/2024 21:01:53
Vedo molta fantasia da parte di tanti.

Il corso può continuare serenamente e ai ricorrenti interessa davvero poco perché obiettivo non è annullare il corso (o far ripetere la prova), ma annullare la sola graduatoria, e limitatamente alla parte in cui non vede i ricorrenti tra gli idonei della prova in-basket. E di motivi per annullarla ce ne sarebbero.

La pronuncia non avrà effetto per i non ricorrenti perché la graduatoria di concorso andava impugnata al buio. Trattandosi di un atto plurimo (e non collettivo) sentenza non avrà efficacia erga omnes.

Abbiamo già tutti gli atti che ci servivano, compresi algoritmo sui 20 ítem, (che per qualcuno non esisteva) ed altri documenti interessanti.

Ci vediamo nel merito (e se non dovesse andare, comunque appelleremo, come già fatto in sede cautere).

I ricorrenti non hanno nulla da perdere (e nel frattempo partecipano ad altri concorsi dirigenziali).
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