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SNA 9 CORSO-CONCORSO
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Da: caio82  2  2  - 28/08/2023 20:44:27
X sopra    28/08/2023 20:17:41
Quindi quello che è successo alla Ragioneria di Stato non era soggetto all'ABC?
Legibus solutus?
E poi che cazzo dici, ci sono i dirigenti senza incarico.


iN CAMERETTA A STUDIARE CAPRA.
Rispondi

Da: caio82  3  2  - 28/08/2023 20:47:00
Art. 45
Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato,
hanno diritto ad un incarico dirigenziale.
2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'amministrazione, nel
rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti adottati dalle
amministrazioni previo confronto ai sensi dell'art. 5, in osservanza dei principi di
trasparenza che gli stessi prevedono.
3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 19, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni rendono
preventivamente conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, con adeguata programmazione dei tempi della procedura al fine di
garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1, il numero e la tipologia di posizioni
dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta. Acquisiscono, inoltre, le
disponibilità dei dirigenti interessati e le valutano.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con
cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quanto previsto dai contratti collettivi.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con il provvedimento di
conferimento l'amministrazione individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli
obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti
dall'organo di vertice.
6. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere
rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime
previste dalle vigenti disposizioni di legge.


CAPRA E PRENDI FERIE CHE SIAMO A CARO AMICO
Rispondi

Da: X sopra 2  4  - 28/08/2023 21:04:07
We bello ma datti una calmata e fatti curare da uno bravo eh.
Rispondi

Da: caio82  3  2  - 28/08/2023 21:05:48
e tu studia dopo la figuraccia che hai fatto.
Rispondi

Da: caio82  3  2  - 28/08/2023 21:07:57
X sopra    28/08/2023 20:17:41
Quindi quello che è successo alla Ragioneria di Stato non era soggetto all'ABC?
Legibus solutus?
E poi che cazzo dici, ci sono i dirigenti senza incarico.

NON CONOSCI NEANCHE LA NORMATIVA SUI DIRIGENTI E CONTROBATTI PURE??
E L'ALTRO GENIO CON IL POLLICE VERSO: PIU' NON CONOSCETE NULLA PIU' SIETE PRESUNTUOSI
Rispondi

Da: caio82  3  2  - 28/08/2023 21:09:54
STUDIA DAI DIRIGENTI SENZA INCARICO AH AH AH
SARANNO COMMA 6 A CUI NO L'HANNO RINNOVATO
Rispondi

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Da: caio82  3  2  - 28/08/2023 21:13:00
L'IMBECILLE CON IL POLLICE VERSO PERCHE' E' SOLO UN IMBECILLE HAI CAPITO ALMEN0 L'ARTICOLO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEI DIRIGENTI? IO DUBITO
caio82      1  - 28/08/2023 20:47:00
Art. 45
Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato,
hanno diritto ad un incarico dirigenziale.
2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'amministrazione, nel
rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti adottati dalle
amministrazioni previo confronto ai sensi dell'art. 5, in osservanza dei principi di
trasparenza che gli stessi prevedono.
3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 19, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni rendono
preventivamente conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, con adeguata programmazione dei tempi della procedura al fine di
garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1, il numero e la tipologia di posizioni
dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta. Acquisiscono, inoltre, le
disponibilità dei dirigenti interessati e le valutano.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con
cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quanto previsto dai contratti collettivi.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con il provvedimento di
conferimento l'amministrazione individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli
obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti
dall'organo di vertice.
6. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere
rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime
previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Rispondi

Da: caio82  3  2  - 28/08/2023 21:16:20
ecco l'imbecille lo ha rimesso sei uno spasso
Rispondi

Da: Annapolis 1  3  - 28/08/2023 21:16:39
Questo non è più un thread ma uno sfogatoio per leoni da tastiera.
Intanto provvediamo a mandare una bella mail alla Redazione per segnalare i post offensivi dell'ultima ora, poi vedremo cosa succede.
Rispondi

Da: Sì però 3  - 28/08/2023 21:33:47
che c'entra la Ragioneria col Tesoro? io boh
Rispondi

Da: Che succede?!28/08/2023 21:50:36
@caio82

Morgan, sei tu?
Rispondi

Da: Severo28/08/2023 22:16:56
Futuri dirigenti ahahahahahahahhahahah
Rispondi

Da: Cciquattro 29/08/2023 08:13:06
Bah vabbè stiamo calmi,
Il passato non è un buon modo.per predire il futuro. Magari ad oggi esistono pochi casi di dirigenti di ruolo cassati, tuttavia la legge permette il mancato rinnovo, revoca o licenziamento del dirigente. Le cose cambiano in fretta
Rispondi

Da: caio82  2  - 29/08/2023 08:32:52
: Cciquattro     29/08/2023 08:13:06
Bah vabbè stiamo calmi,
Il passato non è un buon modo.per predire il futuro. Magari ad oggi esistono pochi casi di dirigenti di ruolo cassati, tuttavia la legge permette il mancato rinnovo, revoca o licenziamento del dirigente. Le cose cambiano in fretta

Ah ridaie l'articolo 45 del contratto nazionale prevede che i dirigenti dei ruoli devono obbligatoriamente avere un incarico. La norma è chiarissima.
Se non ti rinnovano quell'incarico devo dartene un altro. L'articolo 54 prevede che se ad esempio passa da un incarico di prima fascia (non direttore ma una delle tre fascedi differenziazione per la retribuzione di risultato) si applica la garanzia del mantenimento della retribuzione. NON PUO' ESSERCI IL CASO DI UN DIRIGENTE DI RUOLO SENZA INCARICP
Poi per licenziare il dirigente i casi sono quelli previsti dal d.lgs 165/2001 ed è veramente difficile. Mentre un dirigente privato lo licenzi ex tunc e fine
Rispondi

Da: caio82  2  - 29/08/2023 09:00:07
Che la legge preveda il licenziamento del dirigente è un'affermazione ovvia qualunque lavoratore ine determinati casi può essere licenziato, ma se non hai commesso illeciti disciplinari è praticamente impossibile il licenziamento a differenza che nek privato.
ad esempio in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, caso di scuola perchè non vengono mai assegnati obiettivi che non possano essere raggiunti, la giurisprudenza nei rarissimi casi ha evidenziato che ci deve essere inerzia etc..e gli esimenti sono infiniti mancanza di risorse imprevisti vari etc..

comunque la normativa sul licenziamento è questa



DLGS  165 2001Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
CONTRATTO DIRIGENTE
Art. 43 Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970; f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001; 54 g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001; h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità agile - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona; h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. 5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. 55 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'articolo55 - sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001. 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione; d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi. f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza; 9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1. con preavviso per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/2001; b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8. c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità; e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 56 f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013; g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione; 2. senza preavviso per: a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001; b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 64 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65 del CCNL 12 febbraio 2018; c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio; f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 42, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 57 11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001. 12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 62 del CCNL 12 febbraio 2018.
Rispondi

Da: Per gli sfigati che scrivono29/08/2023 09:09:11
Bella per voi che ancora riuscite a farvi pagare da una amministrazione pubblica (suppongo... nel privato vi metterebbero a pulire i bagni) o a iscrivervi ai concorsi che ci cascano.
Ma mentre grattate gli ultimi soldi, non rompete più le palle su questo forum di merda.

(capire questa è per pochi, cari funzionarietti ex trombati a magistratura)
Rispondi

Da: caio82  2  - 29/08/2023 09:09:27
ex nunc ovviamente
Rispondi

Da: caio82  2  - 29/08/2023 09:13:47
oggi sto in ferie punto primo
punto secondo sarò anche funzionarietto che rompe le palle ma il livello di chi scrive è veramente basso.
non conoscere la normativa sulla dirigenza il tupi etc..per uno che fa il concorso sna è grave. poi l'altro, pure presuntuoso, mi scrive che cazzo dici.
Qui una valanga di post inutili e insulsi e sempre gli stessi.
Rispondi

Da: Ade 1  - 29/08/2023 09:58:44
E calma..che ti scaldi, la sai solo tu la normativa, buon per te..
Rispondi

Da: Cciquattro 29/08/2023 10:08:15
U dirigenti privati che vengono licenziati si beccano una buona uscita di un paio di annualità, i dirigenti pubblici un calcio in culo
Rispondi

Da: Sveglia23 1  - 29/08/2023 10:09:35
Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, l'unica competenza non richiesta è la conoscenza della normativa.
Finalmente dopo mezzo secolo si è capito che servono persone che ragionano e che abbiano equilibrio.
Le norme te le studi quando ti servono, mentre altre capacità non te le puoi certo inventare quando servono.
La dimostrazione la si può trovare ad esempio nel nuovo codice appalti o nel PNRR.
Oggi con Google, e soprattutto con l'IA, diventi esperto in 20 minuti di una specifica questione che ti si presenta, non devi saperle a memoria.
Anzi, chi ha come competenza "core" la conoscenza delle norme è considerato un freno e/o un problema, un burocrate fine a se stesso in altre parole.

P.S. In SNA 8 ha superato la prima prova chi ha ragionato sul dossier, no chi conoscenza il Codice Appalti a memoria.

Buona giornata a tutti




Rispondi

Da: Sveglia23 1  - 29/08/2023 10:14:32
Ovviamente anche il calo drastico degli iscritti a giurisprudenza conferma quanto sopra, - 1/3 in 10 anni.

Di nuovo buona giornata a tutti
Rispondi

Da: MicIanez  1  - 29/08/2023 10:15:25
Ma ancora queste stupidaggini da CASTA prima di farne parte.

Almeno prendetene atto dei privilegi del circolo a cui competiamo.

NON È MAI STATO LICENZIATO NESSUNO Dirigente Pubblico nella pratica in Italia a tempo indeterminato.

Cane non mangia carne....
Rispondi

Da: caio82  1  - 29/08/2023 10:17:57
Mi sa che devo farti un disegnino
Nel privato se non ti rinnovano il contratto stai a casa fine e tieni pure quelle due retribuzioni
Nel pubblico se non ti rinnovano il contratto sono OBBLIGATI a dartene un altro con la garanzia della stessa retribuzione
CAPISCI O NO LA DIFFERENZA?
Rispondi

Da: MicIanez  1  - 29/08/2023 10:18:27
Ma ancora queste stupidaggini da CASTA prima di farne parte.

Almeno prendetene atto dei privilegi del circolo a cui competiamo.

NON È MAI STATO LICENZIATO NESSUNO Dirigente Pubblico nella pratica in Italia a tempo indeterminato.

Cane non mangia cane....
Rispondi

Da: caio82  1  1  - 29/08/2023 10:30:02
: Cciquattro     29/08/2023 10:08:15
U dirigenti privati che vengono licenziati si beccano una buona uscita di un paio di annualità, i dirigenti pubblici un calcio in culo
Mi piace - NON mi piace - Rispondi

Mi sa che devo farti un disegnino.
Ai dirigenti privati a cui non viene rinnovato l'incarico vanno a casa. Con l'indennità irrisoria che hai detto.
Ai dirigenti pubblici non viene data l'indennità irrisoria che hai detto per il semplice fatto che in casa di mancato rinnovo al dirigente deve OBBLIGATORIAMENTE essere assegnato un altro incarico con la garanzia della retribuzione. Quindi nessun calcio in culo

Rispondi

Da: caio82  1  1  - 29/08/2023 10:38:56
l'unico caso reale ed effettivo di licenziamento del dirigente pubblico è per giusta
causa ma anche come nel caso del privato non spetta nulla
In tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto".
>>> Corte di Cassazione -sez. L- ordinanza n. 1099 del 16-01-2023 <<<

Riepilogando dirigente pubblico mancato rinnovo- altro incarico stessa retribuzione
giusta causa non spetta nulla
Cosa  è meglio? Ai posteri l'ardua sentenza
dirigente privato  indennità
Rispondi

Da: BVB 1  - 29/08/2023 10:42:52
@caio82 Ti prego, lascia perdere. Cosa vuoi mai spiegare a questi ma lo hai visto il livello di discussione quì sopra? "chi conosce le norme è un freno", pensa tu quanto disagio mentale c'è nel mondo e quanta pena si può provare per concorsisti, sempre che non siano troll, che si devono appendere ai concorsi pubblici perché almeno rimangono anonimi, o quasi, fino all'assunzione. Altrimenti in colloqui o selezioni più serie verrebbero accompagnati alla porta non appena comincino a parlare.
Quì il discorso fila solo sugli argomenti di gomblotto, gommissione, rigorzo, dar e ammiocuggino.
I discorsi seri e ragionevoli non sono propri di alcun forum di SNA.
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Da: caio82  1  - 29/08/2023 10:46:37
e ultimo ma non da ultimo al dirigente a cui è stato dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare o per giusta causa spetta la tutela reale ovvero l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le retribuzioni e accessori
vedete un pò voi, CASSAZIONE
icenziamento Del Dirigente Pubblico Si Applica La Tutela Reale
Diritto del lavoro
Il licenziamento del dirigente pubblico, la Cassazione afferma l'applicabilità della tutela reale

La Suprema Corte in tema di licenziamento disciplinare di un dirigente pubblico, con la sentenza n. 5408 del 5 marzo del 2013, ha ribadito il principio secondo cui in caso di inefficacia o di annullamento dell'intimato licenziamento, spetta la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Su tale profilo giuridico, la sentenza in commento si allinea alla giurisprudenza costante di legittimità (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2233; Cass. 13 giugno 2012 n. 9651) la quale ha evidenziato che la L. 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti e che il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici è assimilato dall'art. 21 del citato D.Lgs. a quello della categoria impiegatizia con funzioni dirigenziali. Dunque, l'illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 St. lav..

Ad analoghe conclusioni è pervenuta Cass. 20 febbraio 2007 n. 3929, la quale ha ritenuto che, dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale, il medesimo ha diritto alla reintegrazione nel rapporto d'impiego e nell'incarico dirigenziale, oltre che alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione, nonchè Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2009 n. 3677, la quale nel richiamare, tra l'altro, quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 381 del 2008 (....."forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi"), ha riconosciuto il diritto del dirigente al ripristino dell'incarico illegittimamente revocato ante tempus, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.

Tra le altre questioni di diritto affrontate dalla sentenza, vi è quella relativa all'immediatezza della contestazione disciplinare quale requisito di legittimità del provvedimento espulsivo successivamente adottato, nonchè quella relativa all'immediatezza del licenziamento successivamente alla contestazione.

Nella specie la Corte territoriale, avallata dalla Suprema Corte, ha ritenuto la tardività, sia della contestazione disciplinare, sia della deliberazione del provvedimento espulsivo.

Cass., sez. Lavoro, 5 marzo 2013, n. 5408

Il principio di immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più complessa sia l'organizzazione aziendale.

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Da: caio82  1  - 29/08/2023 10:48:54
BVB     1  - 29/08/2023 10:42:52
@caio82 Ti prego, lascia perdere. Cosa vuoi mai spiegare a questi ma lo hai visto il livello di discussione quì sopra? "chi conosce le norme è un freno", pensa tu quanto disagio mentale c'è nel mondo e quanta pena si può provare per concorsisti, sempre che non siano troll, che si devono appendere ai concorsi pubblici perché almeno rimangono anonimi, o quasi, fino all'assunzione. Altrimenti in colloqui o selezioni più serie verrebbero accompagnati alla porta non appena comincino a parlare.
Quì il discorso fila solo sugli argomenti di gomblotto, gommissione, rigorzo, dar e ammiocuggino.
I discorsi seri e ragionevoli non sono propri di alcun forum di SNA.

Hai ragione ultimo post sull'argomento ma quello che è grave meno sanno più contraddicono dicendo emerite castronerie o mettono il pollice in giù. Dirigenti del genere speriamo di no davvero
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