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Concorso dirigenti scolastici - Resistere al ricorso
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Da: Panico da TAR | 10/11/2011 19:02:17 |
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Da: @ panico | 10/11/2011 20:00:55 |
non è panico da Tar... è desolazione per certi vs. mezzucci | |
Da: GerryFor. | 10/11/2011 20:37:52 |
comunque volevo fare una riflessione a questo punto. Tutti gli attori di questa intricata vicenda hanno ormai ognuno fatto le loro mosse: molti non idonei hanno inteso ricorrere mossi da loro ragioni sperando di ottenere una ammissione con riserva agli scritti; molti idonei si sono organizzati per contrastare quei ricorsi presso il TAR vedendo lesi i loro diretti interessi. A questo punto, credo che tutto questo livore, questo urlare di qua e di là sia solo finalizzato a mantenere un clima di scontro che non ci rende merito della nostra professionalità . Il TAR già forse il 24 si esprimerà in merito a quelle sospensive che alcuni sognano mentre altri scongiurano, ma non capisco a questo punto a cosa serva continuare con questi attacchi continui, da ambo i fronti. Ognuno pensi a studiare e cerchiamo di dimostrare, TUTTI, che malgrado questo concorso, siamo ancora capaci di portare avanti quei valori che vorremmo che i nostri alunni avessero anche un po' grazie a noi.... Di certo, comunque vadano le cose nel concorso, credo che ognuno di noi uscirà da questa vicenda concorsuale accresciuto, con molta maggiore consapevolezza verso tanti aspetti che prima guardavamo con distacco.... Riprendiamo almeno il ruolo di "docenti" se vogliamo aspirare ad assumere responsabilità ben più complesse quali quelle di Dirigente.... Fare qualche battuta da una parte o dall'altro può anche farci sorridere, ma smettiamola con questi scontri livorosi e riprendiamo ognuno la propria dignità . | |
Da: rita74 | 10/11/2011 20:56:46 |
oggi c'era un ricorso al tar del Lazio sul bando di concorso. QUalcuno ne sa qc.? | |
Da: ciaociao | 10/11/2011 21:14:51 |
N. 09009/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 9009 del 2011, proposto da: Ermelinda Andrelli, Bianchi Maria Teresa, Bianchi Tiziana, Broccoli Marisa Angela Franca, Colaiacomo Maria Paola, Colonna Flavia, D'Aguanno Franco, Domenicone Rita, D'Orazio Antonio, Folcarelli Roberto, Fratarcangeli Fiorella, Gabrielli Rosangela, Giliberti Rosangela, Giovannini Piera, Lanni Maria Franca, Martino Chiara, Martino Gabriella, Murru Claretta, Paolino Ida, Queques Bianca Valeria, Riccardi Antonio, Tomassi Letizia Alessandra, Tomasso Mariolita, Urgera Maria, Venditti Pietrino, Ventura Natalino, Vizzaccaro Anna Maria Grazia, Zeppieri Luciano, Cinelli Daniela, Picchi Rosamaria, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Americo in Roma, Viale Angelico n. 45; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio; nei confronti di Marina Boscaino, Paola Grilli; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale i ricorrenti non sono stati ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore Generale del MIUR del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. il 15.07.2011; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 codice procedura amministrativa; Considerato che, ad un primo sommario esame, non appaiono sussistenti l'estrema gravità e l'urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della prima Camera di Consiglio utile; P.Q.M. Respinge la suindicata domanda di concessione di misure cautelari provvisorie e fissa per l'esame in sede collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del 24 novembre 2011. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2011. Il Presidente Evasio Speranza DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 10/11/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: gion gion | 10/11/2011 21:16:10 |
gli unici ricorsi che sembrano essere stati oggi presi in esame sono: 9009, 9064, 9065, 9066, tutti volti ad ottenere la sospensione cautelare della non immissione agli scritti e il risarcimento danni. Per tutti loro il giudice monocratico non ha ravvisato gli estremi di urgenza per una sospensiva per cui sono stati rimandati, tutti e 4, alla camera di consiglio del 24/11. di altri ricorsi non c'è traccia nella lista dei decreti | |
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Da: MisterBrufolo | 11/11/2011 14:01:37 |
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Da: Panico da TAR | 11/11/2011 14:18:32 |
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Da: canguro | 11/11/2011 14:25:59 |
panico, ma proprio sul forum di miniterno devi venire ad incollare tante stupidaggini? | |
Da: gion gion | 11/11/2011 15:02:58 |
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Da: MisterBrufolo | 11/11/2011 15:07:49 |
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Da: gion gion | 11/11/2011 15:08:31 |
Anche i ricorsi di oggi, 9127 e 9128, hanno fatto la stessa fine di ieri: in camera di consiglio giorno 24 | |
Da: canguro | 11/11/2011 15:45:25 |
ottimo, tutto il tempo per costituirsi controparte e presentare memorie | |
Da: Mark60 | 11/11/2011 16:17:04 |
Invito i ricorsisti TROMBATI ad andarsi a leggere questo interessante articolo: (Estratto dal Volume "Le novità in tema di tutela cautelare nel processo amministrativo" Collana "Il nuovo processo amministrativo" diretta da F.Caringella-R.Giovagnoli, Giuffrè 2008 - www.giuffre.it) - di Serafino Ruscica … omississ…. Appurate la natura e le finalità della preselezione informatica, i giudici amministrativi, hanno ritenuto decisivo il felice esito delle prove concorsuali successive al fine di definire il ricorso medesimo con dichiarazione di improcedibilità 12. Infatti, totalmente assorbente ogni altra questione attinente ai denunciati vizi della prova preselettiva è stato ritenuto il superamento delle prove concorsuali, considerato «prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria» per affrontarle. Si è altresì ritenuto che la selezione informatica, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami in ossequio al principio di continenza, non può essere legittimamente rinnovata, sia pure in forme emendate dai vizi denunciati, quando il superamento degli esami previsti abbia fornito la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria: in sostanza, quand'anche il procedimento di preselezione informatica fosse stato non immune da vizi, quest'ultimo non sarebbe stato comunque da rinnovare (sia pure in una forma riveduta e corretta) perché ormai inutile al fine di accertare la preparazione minima dei candidati (accertata inconfutabilmente dal superamento delle prove concorsuali). Quasi che in questi casi si ritenga che l'oggetto dell'accertamento delle prove preliminari sia completamente sovrapponibile a quello delle successive e più analitiche prove scritte ed orali. Non appartengono, al contrario, all'ipotesi di cui sopra le fattispecie in cui sia prevista più di una prova per esami e il candidato, impugnato il giudizio negativo sulla prima, sia stato ammesso con riserva e abbia superato quelle successive. Nel caso di prove non sovrapponibili (come nel caso di prove scritte e prove orali oltretutto su diverse materie), non trova applicazione il principio di assorbimento. E' il caso dei concorsi pubblici nei quali l'ammissione avviene, come di consueto, sulla base dei soli titoli. Qui l'eventuale superamento delle prove concorsuali, a seguito di ammissione con riserva alle stesse in forza di misura cautelare o di sentenza di annullamento non si ritiene sia in grado di assorbire il precedente giudizio di non ammissione, stante la assoluta non omogeneità dell'oggetto dei due giudizi (Cfr. amplius par. 2). Ben può verificarsi, dunque, che il candidato ammesso con riserva sebbene abbia brillantemente superato le prove si veda respingere il ricorso (o annullare la sentenza di primo grado) con travolgimento degli atti e degli effetti favorevoli nel frattempo conseguiti13. Di regola, quindi, i requisiti sostanziali prevalgono sulle semplificazioni procedimentali che sono alla base della procedura preselettiva per titoli o informatica. In conclusione si può osservare che il criterio di assorbimento sembra ispirarsi ad un principio di buon senso; esso, tuttavia, lascia sul terreno più di un problema irrisolto: basti pensare a quello della parità di trattamento nei confronti degli altri candidati, assumano essi - o meno - la qualità di controinteressati. Il riferimento è all'ipotesi in cui lo stesso candidato, giudicato non maturo, non idoneo, o non capace in sede di una prova selettiva, sulla base di giudizio poi annullato da una sentenza del giudice amministrativo, venga in esecuzione di tale sentenza (così come di una pronuncia cautelare) ammesso con riserva o comunque riesaminato in un momento successivo. Non si può non tenere conto di come il decorso del tempo favorisca la possibilità di preparazione del concorrente14 sbilanciando a danno degli altri la sua prestazione15. Al contrario di quanto affermato in un primo momento in tema di concorso per uditore giudiziario, per quanto concerne i quiz preselettivi per il concorso notarile, la giurisprudenza si è espressa affermando che il superamento delle prove scritte ed orali al concorso di notaio, al quale il candidato è stato ammesso con riserva, non assorbe l'esito negativo della preselezione informatica, la quale costituisce un presupposto indispensabile per l'espletamento dello stesso concorso16. Infatti, l'improcedibilità del ricorso può discendere solo dall'adozione, da parte dell'amministrazione, di provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli imposti dalla necessità di dare esecuzione alla misura cautelare, mentre la mera esecuzione di un provvedimento cautelare, non presentando profili di discrezionalità nell'an, non comporta il venir meno della res litigiosa; pertanto, stante la necessaria correlazione tra azione principale e azione cautelare, l'ammissione con riserva ad una pubblica selezione concorsuale di un candidato, che abbia impugnato il provvedimento di esclusione, non può produrre altro effetto che quello di impedire nelle more del giudizio il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali, non potendo ogni ulteriore effetto che conseguire dal passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole la quale soltanto, rimuovendo dalla realtà giuridica il provvedimento di esclusione, da un lato restituisce al concorrente escluso la pienezza dei diritti e dall'altro costituisce l'obbligo per l'amministrazione di provvedere ad attribuirgli tutte le posizioni di vantaggio scaturenti dal superamento delle prove d'esame, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione. Quindi la prova preselettiva sembra in tal caso non sia soltanto uno strumento di semplificazione procedurale ma costituisce un presupposto indispensabile per l'espletamento dello stesso concorso17, con lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso: i suoi contenuti sarebbero coerenti con la sua natura di prova e quindi con la funzione selettiva, cui essa adempie; essa è pertanto coerente con il fine di eliminare gli inconvenienti derivanti dalla crescente moltitudine dei partecipanti al concorso e non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase anche alle attitudini mnemoniche dei candidati (giacché il suo insegnamento richiede comunque adeguato studio delle discipline afferenti la professione di notaio ad elevate capacità di concentrazione); ugualmente non appare irragionevole che la legge non determini una soglia minima di errori che garantisca il superamento della prova selettiva, ricollegando invece tale esito al combinato effetto della previsione si una soglia massima di ammessi alle prove scritte (soglia che risponde alla ratio di cui sopra) e di una valutazione comparativa del risultato ottenuto in tale prova (valutazione che è propria del concorso pubblico), comunque garantendo poi l'ammissione a tutti soggetti che abbiano conseguito il medesimo, massimo, punteggio 18. Ne consegue che alla stregua della normativa tuttora applicabile19 (alla luce delle modifiche introdotte in materia dal recente D.Lgs. n. 166/2006, secondo cui, «sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi), il superamento della preselezione costituisce un vero e proprio titolo di ammissione alle prove scritte, in un contesto in cui la procedura si articola dunque in tre scansioni che vanno tutte autonomamente superate, ancorché le materie che ne costituiscono l'oggetto siano le medesime nelle varie fasi. Il superamento degli scritti è, quindi, inutile se non sono stati superati i test preselettivi allo stesso modo in cui il superamento degli orali non riparerebbe l'insuccesso prodottosi nelle prove scritte. In conclusione, il superamento della preselezione configurandosi quale requisito di ammissione a seguito della procedura preselettiva, determina sul piano giuridico effetti costitutivi propri la cui mancanza non sarebbe surrogabile in via ricognitiva neanche dopo il positivo espletamento delle successive prove scritte20. | |
Da: X Mark 60 | 11/11/2011 16:32:48 |
Perchè la nostra preselezione è stata informatica? Mah quante idiozie | |
Da: canguro | 11/11/2011 16:52:17 |
la c sulle tastiere è vicina alla v. si capisce bene dal contesto che si intendeva preselezione informativa | |
Da: Mark60 | 11/11/2011 17:12:28 |
L'articolo parlava nello specifico di una prova informatica per il concorso notarile, ma che era volta a saggiare il livello di conoscenze e competenze tecnico-culturali dei candidati al fine di farne una scrematura. Nello stesso articolo si parla poi di quiz e di capacità mnemoniche dei candidati necessarie per il superamento della prova stessa. | |
Da: s1mon3 | 11/11/2011 17:26:36 |
sul ricorso numero di registro generale 8460 del 2011, proposto da: Rosa Tornincasa, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Carbone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alessandra Balsamo in Roma, via Fonteiana,85; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del d.d.g. del 13.07.11 recante il bando di concorso per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato chele prove del concorso di cui trattasi sono state già espletate; che non si rende perciò esaudibile la domanda preposta in sede cautelare diretta alla ammissione con riserva al concorso di cui trattasi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta la domanda cautelare della ricorrente. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Evasio Speranza, Presidente Paolo Restaino, Consigliere, Estensore Francesco Brandileone, Consigliere | |
Da: s1mon3 | 11/11/2011 17:28:58 |
Inoltre: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2011, proposto da: Fedi Cinzia e Monica Santi, rappresentate e difese dagli avv.ti Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico n. 45; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. 12629 del 20.09.2011, ricevuto in data 27.09.u.s. con il quale il Dirigente Responsabile della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha comunicato alla Prof.ssa Fedi l'esclusione della medesima dal concorso per esami e titoli a posti di dirigente scolastico di cui al DDG del 13.07.2011; - del provvedimento prot. 12629 del 20.09.2011, ricevuto in data 27.09.u.s. con il quale il Dirigente Responsabile della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato alla Prof.ssa Santi l'esclusione della medesima dal concorso per esami e titoli a posti di dirigente scolastico di cui al DDG del 13.07.2011; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato, almeno in sede di prima e sommaria "cognitio", che non appare suscettibile di tutela (in sede cautelare) la domanda delle ricorrenti tenuto conto che sono state già espletate le prove dello stesso concorso. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta la domanda di sospensione cautelare dei ricorrenti. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Evasio Speranza, Presidente Paolo Restaino, Consigliere, Estensore Francesco Brandileone, Consigliere PUPPATE, PUPPATE!!! | |
Da: gerryfor. | 11/11/2011 18:04:09 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio IV - dirigenti scolastici e personale della scuola Prot. AOODRPU 9241 Bari, 11 Novembre 2011 IL DIRETTORE GENERALE VISTO il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; VISTO il D.L.vo 30/3/2001 n. 165 e ss.mm., contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO il D.P.R. 3/6/2011 n. 132, recante "Modifiche al D.P.R. 20/1/2009 n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2010 n. 25"; VISTO il D.P.R. 10/7/2008, n. 140, concernente "Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art.1, comma 618, della legge 27/12/2006, n. 296"; VISTO il d.d.g. 13/7/2011 (in G.U. 15/7/2011 - IV serie speciale), con cui il Direttore generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative; VISTO l'allegato 1 al citato bando da cui risulta che per il ruolo della Regione Puglia sono stati messi a concorso n. 236 dirigenti scolastici, per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative; TENUTO CONTO che la prova preselettiva di cui all'art.8 dello stesso D.D.G. 13.7.2011 si è svolta il 12 ottobre 2011 su tutto il territorio nazionale e che, concluse le operazioni di correzione svolte dal FORMEZ con l'ausilio di sistemi informatici, sono stati acquisiti dall'Amministrazione centrale gli elenchi degli idonei di questa Regione pari a 895 unità ; RILEVATO che tra gli idonei che hanno sostenuto la prova in Puglia compare il nominativo di RUSSO Maria Teresa (n.t. 13.7.1960); ACCERTATO, a seguito di esposto, che alla prova preselettiva ha effettivamente partecipato il candidato RUSSO Maria Rita (nt. 11.11.1965) e non il candidato RUSSO Maria Teresa (nt. 13.7.1960) e che durante lo svolgimento della prova, per mero errore materiale nell'utilizzo degli adesivi prestampati recanti le generalità dei candidati, è stato applicato sul cartoncino identificativo del primo candidato (RUSSO Maria Rita, nt. 11.11.1965) l'adesivo del secondo candidato assente (RUSSO Maria Teresa, nt. 13.7.1960); ACCERTATO, altresì che il precitato cartoncino identificativo è regolarmente sottoscritto da RUSSO Maria Rita, nt. 11.11.1965; RITENUTO conseguentemente di dover ripristinare la situazione reale e quindi di attribuire la prova al candidato RUSSO Maria Rita (nt. 11.11.1965), il cui nominativo va inserito nell'elenco degli idonei, in sostituzione di RUSSO Maria Teresa (nt. 13.7.1960); PRESO ATTO che 11 dei candidati idonei, e cioè, CARELLI Lorenzo (nt.26.4.1963), CAVALLONE Antonia (nt. 13.8.1972), CAZZATO Teresa (nt. 25.4.1976), CORVAGLIA Marco (nt.16.12.1969), CRESCENZI Daniela (nt. 1.10.1980), CRISTINO Maria Grazia (nt. 4.4.1970), FRATTA Fernando Michele (nt. 3.9.1966), GALATI Giuseppe (nt. 14.3.1969), STASI Giovanna (nt.15.3.1965), VENNERI Patrizia (nt. 16.4.1964) e ZAPPATORE Giuseppe (nt.14.12.1970) sono stati ammessi alla prova preselettiva con riserva, in esecuzione di distinti provvedimenti del Giudice amministrativo; RITENUTO di dover formalizzare l'elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali, ed in particolare alle prove scritte di cui all'art.10 del bando; DECRETA Sono ammessi alle prove scritte del concorso specificato in premessa a 236 posti di dirigente scolastico della regione Puglia, gli 895 candidati che hanno superato la preselezione, i nominativi dei quali sono trascritti nell'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto. L'ammissione non preclude a questo Ufficio di adottare provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente alla regolarità della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti di partecipazione. La partecipazione alle prove scritte dei candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva a seguito di misura cautelare del giudice amministrativo resta subordinata all'esito dei ricorsi giurisdizionali attivati dai medesimi. Il presente atto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio www.pugliausr.it Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo ovvero al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 ovvero 120 giorni dalla pubblicazione sul precitato sito web. IL DIRETTORE GENERALE f.to Lucrezia Stellacci | |
Da: gerryfor. | 11/11/2011 18:13:05 |
s1mon3 le due sentenze da te postate, mostrano con spaventosa lucidità come la storia dei ricorsi sia un affare in mano a spregiudicati individui. Proporre l'ammissione alla prova preselettiva il 25 ottobre, dopo 13 giorni che la stessa si è espletata è davvero terrorismo psicologico. Un modo per spillare soldi sapendo benissimo che quel ricorso sarebbe stato sicuramente rigettato.... mi fa una tristezza enorme e mi dispiace molto per le persone vittime di quel raggiro ! | |
Da: dubbioso | 11/11/2011 19:13:09 |
@ canguro, gerryfor, mister brufolo Secondo il vostro parere e le vostre , indubbie, conoscenze, che fine faranno coloro che, ammessi alla preselettiva con sospensiva poichè mancanti di anni di ruolo, titoli..., hanno superato la prova e sono stati ammessi agli scritti ? | |
Da: rosadellasera | 11/11/2011 19:14:42 |
@ Gerryfor è possibile avere una copia di un qualsiasi ricorso? | |
Da: s1mon3 | 11/11/2011 19:25:04 |
dubbioso, seplicemente saranno esclusi successivamente | |
Da: dubbioso | 11/11/2011 19:32:53 |
eppure alcuni di mia conoscenza si stanno impegnando nello studio ed appaiono così " sereni"..... mah | |
Da: gerryfor. | 11/11/2011 19:54:19 |
@dubbioso i precedenti ci dicono che se non avevano i requisiti avranno studiato invano! per il resto tutto può succedere. Il fatto che le persone che conosci studiano con tanta tranquillità è forse legato alla convinzione di non avere nulla da perdere ma solo da guadagnare nel provare ad andare avanti. Ognuno poi si crea la sua piccola realtà in cui rifugiarsi pur di non arrendersi all'evidenza. Ma questa cosa la facciamo un po tutti anche se a volte in situazioni diverse no? | |
Da: MuroDiPompei | 11/11/2011 19:58:36 |
Ciao Gerryfor, hai visto qui? http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Documento&code=893 Hai novità sul fronte presentazione titoli? Grazie | |
Da: MuroDiPompei | 11/11/2011 19:59:25 |
Ciao Gerryfor, hai visto qui? http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Documento&code=893 Hai novità sul fronte presentazione titoli? Grazie | |
Da: gerryfor. | 11/11/2011 20:29:32 |
muro, l'ho postato poco più su riguardo alla presentazione dei titoli ancora nulla, ma credo sarà questione di giorni... | |
Da: MuroDiPompei | 11/11/2011 20:32:09 |
Ops... Scusa la superficialità . Grazie. | |
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