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13 dicembre 2017: Parere PENALE
384 messaggi, letto 38997 volte

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Da: avv. trc13/12/2017 15:28:17
è un idiota ignoratelo e continuate ad aiutare i vostri amici
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Da: biiiiiip13/12/2017 15:30:34
Qualcuno sa dirmi l'orario di consegna a Salerno per cortesia?
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Da: berzacla 13/12/2017 15:30:35
io non devo aiutare nessuno ed ero qui per curiosità, ma da "nordista" non sopporto che i miei compaesani parlino a vanvera di cose di cui hanno conoscenza radente lo zero. comunque in bocca al lupo a chi aiuta e chi lo sta facendo
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Da: avv70 13/12/2017 15:31:46
soluzione prima traccia??'
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Da: Romaaaa 13/12/2017 15:32:07
A che ora consegna Roma?
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Da: Luca03 13/12/2017 15:32:13
Il 131 bis afferma che non si applica se sono stati commessi più reati della stessa indole..... la Norma ha finalità deflattive ed esclude la punibilitits sul giudizio prognostico che il reo non commetterà altri reati vista la minima offensività della condotta... secondo voi uno che ha già commesso altri reati specifici può beneficiarne? Ma leggetele le norme!!!!!
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Da: avv70 13/12/2017 15:33:49
io concluderei x la nn appllicazione della fattispecie di cui all'art 591 cp in capo a caia poiché tra i compiti cui ella era tenuta non rientrava certamente quello della cura della persona di tizio e soprattutto in tal senso nulla dispone il decreto...giusto??datemi conferma
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Da: avv. trc13/12/2017 15:34:19
TRACCIA 1
Al fine di procedere ad una compiuta analisi del quesito sotteso al caso in esame, occorre valutare se l'amministratrice di sostegno assume una posizione di garanzia ed abbia il dovere di assistenza e di cura della persona o se debba assistere la medesima esclusivamente nella gestione dei propri interessi patrimoniali.

Dunque, dalla soluzione di detto quesito, si potrà valutare se Caia, amministratrice di sostegno di Tizio, possa essere imputata per il reato di abbandono di persone minori o incapaci ex art. 591 c.p.

L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.

l delitto di abbandono di persone minori o incapaci, ex art. 591 c.p., è pacificamente considerato dalla dottrina un reato proprio, che può essere commesso solamente da parte di un soggetto che riveste una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo, sia esso un minore od un incapace. La condotta integrante tale delitto si sostanzia nell'abbandono della vittima, ovvero nella volontaria sottrazione anche solo parziale o temporanea dai propri obblighi di custodia o di cura, nella consapevolezza dell'esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità individuale del soggetto incapace di attendervi da solo.

In punto di diritto è rigoroso l'orientamento interpretativo, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale la fattispecie penale tutela, non già il rispetto dell'obbligo legale di assistenza in se' considerato, quanto il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo che non deve necessariamente essersi realizzato e la condotta di "abbandono" resta integrata da qualunque azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo (Sez. 5, n. 10126 del 21/09/1995, Granzotto, Rv. 203004; Sez. 5, n. 15245 del 23/02/2005, Nalesso, Rv. 232158; Sez. 1, n. 5945 del 15/01/2009, Foti, Rv. 243372).

Se non è contestato che tale evento di pericolo si sia in concreto verificato, occorre però domandarsi se in capo a Caia, amministratrice di sostegno della vittima, fosse configurabile una posizione di garanzia correlata al dato formale della qualifica e, solo in caso affermativo, se la condotta fosse ascrivibile a dolo, fermo restando che il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità di cui si abbia l'esatta percezione (Sez. 5, n. 15147 del 14/03/2007, Simone, Rv. 236157; Sez. 5, n. 19476 del 25/02/2010, Verdano, rv. 247305; Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, T., Rv. 255173).

La Suprema Corte di Cassazione nell'esaminare la cosiddetta clausola di equivalenza di cui all'articolo 40, codice penale, comma 2, ha affermato che nell'accertamento degli obblighi impeditivi incombenti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante. In tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo, occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440).

La Suprema Corte ha osservato che l'amministrazione di sostegno introdotta nell'ordinamento dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, articolo 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 427 codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Sez. 1, n. 17962 del 11/09/2015, Rv. 637102).

Dunque, nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (articolo 410 codice civile, comma 1) e a questo dovere di ascolto, si accompagna quello di informare tempestivamente (e preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché' il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: in tale ultimo caso, spetterà al giudice superare il contrasto, indicando all'amministratore la via da seguire (articolo 410 codice civile, comma 2).

Da queste brevi considerazioni emerge che, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'articolo 357 codice civile, che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'articolo 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno".

Ciò significa che, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina (che, nella prospettiva di particolare duttilita' dell'istituto, definisce in concreto i poteri e dunque anche gli obblighi dell'amministratore, individuando, in relazione alla specificita' della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto di quest'ultimo e quelli che costui puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore), l'amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace.(Cass. Pen. n. 7974 del 2016).

Alla luce delle superiori argomentazioni e delle sopracitate enunciazioni giurisprudenziali si deve concludere che la condotta di Caia non appare integrare il reato di abbandono di persone minori o incapaci in quanto il decreto di nomina prevedeva esclusivamente il compito di gestire il trattamento pensionistico nonché di impugnare, a nome di quest'ultimo, un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetrati da terzi. Peraltro, a prescindere dalle argomentazioni sopra esposte vi è infine da aggiungere che non risulterebbe in ogni caso integrato l'elemento soggettivo del reato ex art. 591 c.p. in quanto non risulta che Caia fosse stata a conoscenza delle carenze nell'assistenza sanitaria di Tizio.

Rispondi

Da: avv. trc13/12/2017 15:35:29
Perfetto avv70
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Da: Esperienza13/12/2017 15:36:10
Io ho fatto l'esame al SUD, ho frequentato un corso per la preparazione a Roma e ho studiato, studiato, studiato.
I miei compagni di banco  e di classe a CZ il giorno dell'esame hanno copiato ininterrottamente e sono stata costretta a girare il mio banco contro il muro e mettermi i tappi alle orecchie e una bandana proprio per evitare  di sentirli, tant'è che il commissario richiamò me e non LORO che copiavano.
Ho fatto tutto da me, ho ragionato, ho scritto e non mi sono inculata nessuno, risultati: 45 - 40 - 48.
quell'anno corresse TORINO e di quella classe, composta da 30 candidati, passai solo IO.
QUESTO è ANCHE IL SUD
Rispondi

Da: Per berzacla13/12/2017 15:36:17
Non è razzismo territoriale sono i fatti. Se ci fosse il federalismo in Italia il Sud sarebbe terra morta perché si produce quasi zero nonostante le tante possibilità che ci sono e che ci sarebbero state.
Rispondi

Da: giovanna78 13/12/2017 15:37:16
E comunque, finché si poteva sostenere l'esame ovunque, i treni Milano-Catanzaro erano affollatissimi...
Rispondi

Da: Per Esperienza13/12/2017 15:39:02
Ma io stimo te come molti simili a te e le mie considerazioni non sono rivolte a gente come te. Ho moltissimi amici al Sud con cui ho ottimi rapporti. Purtroppo i pensieri di cui sopra sono frutto del comportamento del 90% delle persone che è teso ad aggirare le regole.

Fossero tutti come te il Sud sarebbe anche più produttivo del nord secondo me.
Rispondi

Da: giovanna78 13/12/2017 15:47:21
Quindi il Sud non è produttivo perchè il 90% delle persone aggira le regole?
Ancora con la barzelletta che al sud siamo nullafacenti, evasori,ignoranti ed è per questo che non andiamo avanti?
Ma vivi al Sud ?, vivi in Italia ?, leggi i giornali ?, segui le vicende giudiziarie?
siete ridicoli, ipocriti e anche ignoranti.


Rispondi

Da: del sud e me ne vanto13/12/2017 15:47:58
Il sud è sempre stata  capitale della Cultura in Italia e nel mondo...  e quando da noi si filosofeggiava al nord soffrivate di cretinismo da freddo e da fame... leggi la storia...
Rispondi

Da: soluzioni n. 1 e n. 213/12/2017 15:48:21
le soluzioni del parere n.1 e n. 2 sono sul sito iuris et de iure http://www.iurisetdeiure.it/
Rispondi

Da: Augenthaler 13/12/2017 15:52:06
Il Sud Italia vanta una storia millenaria e una cultura che non ha pari nel mondo, oltre ad avere alcuni dei luoghi più affascinanti di sempre.
Questo è sicuramente vero.

Fatto sta che a Napoli mancavano diversi banchi per i candidati e che i responsabili non si degnano neanche di assegnare i posti numerati e con il relativo nome.

Questo è indegno in primo luogo e soprattutto nei confronti di quei candidati napoletani, onesti e studiosi, che avrebbero diritto di sostenere un esame come gli altri colleghi nel resto del paese, nel rispetto delle stesse regole e con gli stessi diritti.

Questo purtroppo non accade ed è triste ed oggettiva verità.
Rispondi

Da: Esperienza13/12/2017 15:52:31
Vi assicuro che al SUD aggirano le regole e come!
detto questo se si sceglie davvero di fare la professione si persegue un altra strada.
Ma ci siamo mai chiesti che razza di Avvocati possano essere quelli che utilizzano questi mezzucci e non sanno nemmeno cosa sia un contratto aleatorio o un dolo d'impeto?
la differenza la farà la professione stessa!!!
Rispondi

Da: Esperienza13/12/2017 15:55:28
Per del sud e me ne vanto: Non c'è dubbio che sia culla di sapienza, i migliori civilisti e notai che io conosca sono o campani.
Però, c'è tanto altro dietro quello studio e quella sapienza, tanti altri furbetti e copioni e questo FORUM ne è la prova!
Rispondi

Da: avv70 13/12/2017 15:59:15
unica cosa nn ho inserito art 40
Rispondi

Da: Per Augenthaler e Esperienza13/12/2017 16:00:56
Pienamente d'accordo con te sul fatto che il Sud Italia vanta una storia millenaria e una cultura che non ha pari nel mondo, oltre ad avere alcuni dei luoghi più affascinanti di sempre.

Purtroppo, poi si sono fermati nonostante un'intelligenza sicuramente sopra la media.

Giovanna78 forse hai delle difficoltà di comprensione... Il mio è un complimento perché vi reputo intelligenti e dico che sareste molto più produttivi del nord se solo non ci fosse sempre la volontà di aggirare le regole e non fare nulla PER LA MAGGIOR PARTE DELLA GENTE. Ovviamente poi ci sono le eccezioni che non meritano neanche di essere avvicinate ai nullafacenti.

Esperienza, condivido il tuo pensiero; è gente che si è seduta nei padiglioni senza sapere neanche cosa è un contratto e si affida a questo forum e a trogloditi che scrivono soluzioni proprio stranamente su questo forum. Mezzucci che sono inutili e che non dovrebbero essere dati perché tanto poi questa gente fallirà nella professione.

Imparate da Esperienza spegnete il cellulare e scrivete ciò che sapete delle tracce.
Rispondi

Da: mariolina87 13/12/2017 16:01:51
Ragazzi vada come vada ognuno ha fatto ciò che poteva e voleva fare alla fine alle correzioni si vedrà
Rispondi

Da: @ Mariolina8713/12/2017 16:04:37
vada come vada NO... Chi sta qui mi auguro che venga bocciato. Per correttezza verso coloro che hanno fatto ciò che potevano secondo la propria capacità ed attitudine e che mi auguro che passino siano essi del nord o del sud.
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Da: avv70 13/12/2017 16:08:16
brava
Rispondi

Da: Esperienza13/12/2017 16:10:42
Sai Mariolina,
ci sono tanti "praticanti" qui a Roma (parlo per esperienza) che sgobbano dalla mattina alla sera, vanno all'UNEP e per le cancellerie la mattina e in studio a scrivere atti fino alle 10 di sera, e questo solo per amore della professione e che magari, proprio a causa dei grandi numeri di candidati a questo esame, non hanno neanche la possibilità di vedersi i compiti corretti!!!!
ecco perchè i furbi non meritano di passare!!!!!! ecco perchè il sistema va a puttane.... ecco perchè le Corti di Appello sono affollate.... in primo grado i poveri clienti hanno avuto la sventura di incappare in ciarlatani come VOI!!!
Rispondi

Da: ZUCCHERINO 13/12/2017 16:11:38
"Esperienza" ti stimo!!!
Rispondi

Da: avv. trc13/12/2017 16:12:28
ti ripeto vai a lavorare... devi pagare le nostre pensioni
Rispondi

Da: Indignata8913/12/2017 16:13:56
Questa cosa dei cellulari fa schifo. Io ho superato l'esame l'anno scorso a ROMA al primo tentativo con l'impegno e senza aiuto esterno. Sono veramente schifata da questa cosa e spero che coloro che passano imbrogliando siano bocciati all'orale.
Rispondi

Da: soluzione traccia 113/12/2017 16:14:35
ragazzi sul sito della Scuola di Legge c'è la soluzione della traccia 1....
Rispondi

Da: GiuliaAvv.13/12/2017 16:16:16
Qualcuno sa dirmi a che ora hanno dettato a Roma? Il mio fidanzato è dentro e vorrei sapere orientativamente a che ora uscirà!
Rispondi

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