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13 dicembre 2017: Parere PENALE
384 messaggi, letto 38997 volte

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Da: Giovanni291213/12/2017 13:38:56
Dai ragazzi
Rispondi

Da: mariolina87 13/12/2017 13:40:43
Soluzioni per la prima traccia?
Rispondi

Da: avv70 13/12/2017 13:45:52
ma se si esclude la fattispecie come c vedi aggravante??l'aggravante è x il tutore.
Rispondi

Da: Neoavv13/12/2017 13:46:30
Non ho detto quello, io rispondo solo di quello che scrivo, non di quello che capisci tu. Ho solo detto che non assume la qualifica di pubblico ufficiale, rispondendo a qualcuno che scriveva sopra
Rispondi

Da: Sapone13/12/2017 13:48:59
La seconda traccia siamo sicuri che sia truffa? Non potrebbe essere estorsione?
Rispondi

Da: Avv.8013/12/2017 13:49:13
2 traccia
Truffa aggravata n.5 61 cp
Furto in abitazione aggravato dal n.5 61 cp
Misura cautelare consentita
Procedibilita d'ufficio
Rispondi

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Da: GAvv7813/12/2017 13:52:44
Ragazzi sulla seconda ok

Truffa aggravata n.5 61 cp
Furto in abitazione aggravato dal n.5 61 cp con destrezza
Misura cautelare consentita
Procedibilita d'ufficio
da valutare l'applicabilità del 131 bis per tenuità del fatto c'è cassazione recente in merito sulle addende
Rispondi

Da: Neoavv13/12/2017 13:55:37
A parte che se il decreto di nomina dispone che l'a.d.s. abbia funzioni di ASSISTENZA, ciò significa il rinvio alle norme sulla curatela, non a quelle sulla tutela. La dottrina, in quest'ultimo caso, parla di a.d.s con funzioni di RAPPRESENTANZA.
Questo per rispondere al precisino che faceva le pulci nel messaggio prima e che, evidentemente, deve ripassare un po' i testi istituzionali
Rispondi

Da: Per Avv.8013/12/2017 13:56:44
Che grande avvocato... Forse dovresti imparare anche la deontologia e sapere che non è molto corretto fare quello che fai su questa pagina! Ma se si riuscirà a trovare il suo nome si provvederà ad apposita segnalazione al consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza
Rispondi

Da: Per Neoavv13/12/2017 13:58:02
Ma lavorare piuttosto che aiutare i furbi e coloro che aggirano le regole? Neoavvocato mi sembra presto per iniziare un procedimento disciplinare...
Rispondi

Da: Sentenza traccia 113/12/2017 14:00:07
ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 7 novembre 2017, n. 26338

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni - Primo Presidente f.f. -

Dott. SCHIRO' Stefano - Presidente di Sez. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22263-2016 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE COCCHIARO;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata in data 25/07/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Antonio Invidia per delega dell'avvocato Raffaele Cocchiaro.

Svolgimento del processo

1) Con sentenza 30 settembre 2014 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere infliggeva all'incolpato la sanzione disciplinare della radiazione, perchè responsabile di violazioni del codice deontologico connesse a reati nei confronti di una compagnia assicuratrice, di clienti, di un altro avvocato.

L'incolpato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale forense denunciando nullità del giudizio e della decisione perchè emessa senza la presenza dell'avvocato e del suo difensore; persistente pendenza del giudizio penale; prescrizione dell'azione.

Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 25 luglio 2016 dichiarava inammissibile il ricorso perchè riteneva che la procura rilasciata per l'impugnazione non fosse rispettosa del disposto di cui all'art. 83 c.p.c..

L'incolpato ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 settembre 2016 e illustrato da memoria.

Il Consiglio dell'Ordine non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

2) Il CNF ha rilevato che l'atto allegato al ricorso era costituito da "nomina a difensore di fiducia" dell'avvocato del ricorrente, (il medesimo che ha ora sottoscritto il ricorso per cassazione), che non recava il conferimento del potere di impugnazione.

Ha tuttavia reputato che questa nomina, pur considerata equivalente alla procura, fosse da ritenere una procura mancante, perchè redatta su foglio autonomo non congiunto materialmente all'atto cui si riferiva.

Ha quindi ritenuto che il ricorso, sottoscritto soltanto dal difensore privo di procura speciale, fosse inammissibile.

A tal fine ha ricordato che davanti al CNF il ricorso è ammissibile soltanto se rispettoso delle forme di cui all'art. 83 c.p.c. e quindi se sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata dopo la decisione del Consiglio dell'Ordine e prima della proposizione del ricorso.

3) Il ricorso soddisfa il requisito della esposizione sommaria dei fatti, perchè, oltre a riportare integralmente la breve sentenza impugnata, che verte su unica questione processuale, ne individua inequivocabilmente nella trattazione il passaggio determinante.

Parte ricorrente evidenzia che l'atto di nomina era allegato all'atto di impugnazione e recava la data del 2 ottobre 2014, la stessa riportata nel ricorso, cui era allegato anche il provvedimento disciplinare impugnato.

Sostiene che la pretesa di materializzazione con "incollatura" poteva ritenersi un "eccesso formale", risultando peraltro inequivocabile la volontà di impugnare, anche perchè l'incolpato aveva partecipato all'udienza.

3.1) Il ricorso è fondato.

La stessa sentenza del CNF ha evidenziato che l'atto di nomina del difensore che aveva sottoscritto il ricorso recava data (2 ottobre) successiva alla decisione del COA impugnata (31, recte 30 settembre 2014) e ha pertanto concentrato i rilievi formali sulla circostanza che il foglio separato contenente la procura non fosse congiunto materialmente.

Tuttavia non è contestabile che i tre atti (pronuncia disciplinare, ricorso al CNF e procura) fossero stati congiuntamente depositati e si trovassero all'esame del Consiglio. Risulta inoltre che alla stessa udienza fosse presente l'incolpato per insistere nel ricorso.

A fronte di tali circostanze, il rilievo formale si risolveva in un vizio da equiparare a una sorta di errore materiale, sussistendo la certezza della data e del riferimento alla pronuncia impugnata (specialità) e l'inequivocabile certezza della provenienza degli atti dalla parte ricorrente.

La procura era quindi da ritenere esistente e il ricorso poteva essere esaminato nel merito.

3.2) Giova ricordare che proprio in tema di giudizio disciplinare forense le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che "a norma dell'art. 182 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis", il giudice è tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura "ad litem" al difetto di rappresentanza processuale".

La norma ivi citata e applicata dalle Sezioni Unite è il portato di un orientamento antiformalistico in tema di procura alle liti che il legislatore ha imbracciato ancor più decisamente di quanto fece in occasione della riforma dell'art. 83 c.p.c. varata nel 1997.

Esso, nei giudizi cui sia applicabile il nuovo testo dell'art. 182 c.p.c., impone agli organi giudicanti che rilevino un vizio della procura di segnalarlo alle parti affinchè vi pongano rimedio, ed implica l'applicazione dell'art. 83 secondo una lettura quanto mai antiformalistica della casistica.

In casi come quello in esame si deve aver riguardo all'inequivocità degli atti come prevalente sulla modulistica formulare e va data applicazione a quanto già affermato da Cass. 12332/09, secondo cui il requisito, posto dall'art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi.

3.3) La giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi è da tempo interessata da un'impronta coerenziatrice di questo segno.

Essa è ispirata dall'art. 6 p. 1 della Convenzione EDU, che tutela il "diritto a un tribunale", di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, nell'ambito del margine di apprezzamento (cfr CEDU, 18-02-1999, Waite c. Gov. Germania federale) che ha uno Stato, le regole formali non possono limitare l'accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza.

Ogni limitazione si concilia con l'articolo 6 p. 1 soltanto se tende ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (cfr Corte eur. DU 16. 6. 2015 ric. Mazzoni N. 20485/06; e ancora la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. 32610/07 in causa Trevisanato, sull'art. 366 bis c.p.c.).

Giova pertanto ricordare l'ordinanza 1081/16 e la successiva Cass. SU 25513/2016, che hanno censito altre pronunce della Corte EDU, nell'ottica di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto dall'art. 47 della Carta di Nizza.

Mette conto menzionare esempi di temperamento razionale che hanno rivisitato la disciplina del giudizio di cassazione alla luce dell'art. 111 Cost. e delle normative sovrannazionali, quali Cass. 22726/11 e SU 23329/09 in tema di oneri di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Vanno altresì ricordati, proprio in tema di procura, gli insegnamenti, precorritori dei tempi, desumibili da SU n. 11178 del 27/10/1995 che, nell'ipotesi di procura non chiara ed univoca nell'esprimere la volontà di proporre ricorso per Cassazione, ha stabilito che l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. (principio richiamato, a proposito degli atti processuali, dall'art. 159 c.p.c.) e perciò attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti.

Sulla stessa linea si è posta in anni più recenti Sez. U n. 21670 del 23/09/2013, la quale ha considerato che il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, con riguardo a giudizio per i danni da questo subiti in un infortunio scolastico, rimanendo inammissibile in relazione a tale qualità, può tuttavia ritenersi proposto dai genitori anche in proprio, ove quella specificazione risulti frutto di errore materiale, desumibile, nella specie, dalla partecipazione in proprio dei medesimi genitori ai precedenti gradi del processo, nonchè dal contenuto sostanziale della pretesa risarcitoria azionata.

3.4) Trattasi di pronunce pienamente calzanti nella specie, cui si applicano analoghe disposizioni sulla procura speciale, in ordine alla considerazione da riservare all'atto di nomina, da considerare procura e alla natura del vizio costituito dalla mancata cucitura al ricorso del foglio separato che, al momento della decisione, la conteneva.

Si dà così continuità, sia pure solo applicativa, a criteri di necessaria proporzionalità tra le sanzioni irrimediabili e le violazioni processuali commesse. Si ribadisce ancora una volta che la strumentalità che le forme processuali assumono è in funzione della attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito e che la giustizia della decisione (SU 10531/13; 26242/14; 12310/15) è scopo dell'equo processo.

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al Consiglio Nazionale forense, che, secondo la composizione di rito, provvederà all'esame nel merito dell'impugnazione e alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale forense, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2017
Rispondi

Da: Neoavv13/12/2017 14:00:08
Ma cosa me ne frega di aiutare? Sto scrivendo su un forum di diritto, commentando le tracce
Rispondi

Da: Sentenza traccia 213/12/2017 14:02:00
ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Sesta Penale

Sentenza 26 settembre - 11 ottobre 2017, n. 46788

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.F., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPOZZI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CANEVELLI PAOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato GIORGIO STEFANO del foro di ROMA in difesa di, V.F., il quale conclude insistendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale avverso la sentenza assolutoria emessa il 17.4.2015 dal GUP del Tribunale di Matera, in riforma della decisione ha riconosciuto V.F. colpevole del reato di cui all'art. 323 c.p. perchè quale comandante della Stazione CC. di (OMISSIS), nell'esercizio delle sue funzioni, in violazione di quanto prescritto dall'art. 193 C.d.S., avendo riscontrato nel corso di un controllo su strada che l'autovettura Opel Vectra condotta dal proprietario T.D. era priva di assicurazione RCA obbligatoria, ometteva di contravvenzionare il T. e procedere al sequestro amministrativo dell'autovettura, così intenzionalmente procurando al predetto T. un ingiusto vantaggio patrimoniale, condannando l'imputato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce:

2.1. mancanza di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, non bastando a sostanziare la intenzionalità del dolo il rilievo operato dalla Corte circa l'obiettiva finalità di vantaggio nei confronti del privato derivante dalla violazione della norma del codice della strada, essendo l'obiettivo perseguito dal maresciallo V. comunque il perseguimento del pubblico interesse.

2.2. Violazione degli artt. 62bis, 132 e 133 c.p. essendo ingiustificatamente - nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la non gravità dell'omissione - non concesse le attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato sull'assorbente primo motivo.

2. Nel delitto di abuso d'ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto che l'evento costituito dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell'intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l'agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio (Sez. 6, n. 18149 del 07/04/2005, Fabbri ed altro, Rv. 231343); ancora, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, n. 35814 del 27/06/2007, Pacia e altri, Rv. 237916).

La Corte ha, inoltre, ritenuto che una condotta di omesso controllo in relazione ad una situazione di illegittimità, pur grave e diffusa, negli atti di un'amministrazione comunale non può equivalere a ritenere dimostrata la presenza del dolo dell'abuso di ufficio affermando che la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri, Rv. 255368).

3. Esula, pertanto, dall'alveo di legittimità il giudizio espresso dalla sentenza di "oggettiva finalizzazione" della condotta omissiva posta in essere dal ricorrente, essendosi omesso di motivare sulla intenzionalità favoritrice rispetto ad una condotta tenuta nel corso di un occasionale controllo su strada nei confronti di un soggetto privo di relazioni con il ricorrente ed a seguito del quale non fu comunque consentita la prosecuzione della marcia del veicolo.

4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017.
Rispondi

Da: Per Neoavv13/12/2017 14:04:35
Mi sa che devi imparare meglio la professione... Parli su un forum dove ci sono messaggi da parte di chissà quali geni del diritto che scrivono da dentro i padiglioni. Sarai concorde nel ritenere che potresti evitare di dare soluzioni essendoci chiaramente dei soggetti simili. Ma lo spiegherai meglio ad un giudice che stai "scrivendo su un forum di diritto, commentando le tracce". Certo riterrai con me che ci sono parecchi elementi contro di te...
Rispondi

Da: Avv.8013/12/2017 14:05:18
2 traccia
131 non confortabile per i reati contestabili.
Rispondi

Da: avv70 13/12/2017 14:06:26
quindi???? vi come fate?
Rispondi

Da: Per Avv.8013/12/2017 14:06:47
Mi sembra chiaro il tuo intento di voler danneggiare gli esaminandi... 131 bis ok per la traccia 2
Rispondi

Da: Romaaaa 13/12/2017 14:08:06
Sapete a che ora è prevista la consegna a Roma? Please
Rispondi

Da: Neoavv13/12/2017 14:09:18
Scrivere che l'a.d.s non è pubblico ufficiale, rispondendo ad un altro messaggio, in effetti è dirimente per la risoluzione del parere
Rispondi

Da: avv70 13/12/2017 14:09:22
la soluzione seconda traccia su iris et de iure

1)Al fine di procedere ad una compiuta analisi del primo quesito sotteso al caso in esame, occorre valutare se Tizio con la sua condotta abbia configurato il reato di truffa aggravata o quello di furto con mezzo fraudolento.

Premessi brevi cenni sulle fattispecie criminosa di truffa ex art. 640 c.p. e quello di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ex art. 625 co2 c.p. , occorre evidenziare l'elemento di discrimen tra le due fattispecie delittuose.

Il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è caratterizzato da un'aggressione unilaterale del reo al patrimonio della persona offesa e l'impossessamento della cosa avviene eludendo, grazie al mezzo fraudolento, la vigilanza del detentore contro la sua volontà. Nella truffa, invece, l'inganno induce la stessa vittima ad auto danneggiarsi, nel senso che il trasferimento della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, sia pure viziato dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. In altri termini, mentre la truffa rientra pur sempre tra i reati commessi con la cooperazione della vittima, il cui consenso all'atto di disposizione patrimoniale è ottenuto mediante frode, il furto rientra tra i reati consumati mediante violenza, contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, onde, in caso di uso del mezzo fraudolento, l'azione delittuosa prescinde dall'induzione in errore del soggetto passivo e mira all'impossessamento della cosa mediante l'utilizzo di un mezzo che sorprenda o soverchi con l'insidia la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti che questi abbia apprestato a custodia della cosa (Cass. Pen. 18 novembre 2008 n. 47394).

Dunque, nel caso di specie, Tizio con artifici e raggiri riusciva a indurre Mevio a consegnargli la somma di euro 500. Risultano, quindi, integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, atteso che la condotta di Tizio è stata finalizzata a trarre in inganno Mevio con artifici e raggiri al solo fine di ottenere la somma richiesta. Peraltro, Mevio ha consegnato di sua spontanea volontà l'importo richiesto da Tizio, il quale quindi non si è impossessato della somma eludendo la sua vigilanza o contro la volontà della vittima (sul punto risolutiva appare la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 5 penale del 10 novembre 2016, n. 47545).

A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, appare configurabile, altresì, l'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 640 comma 2 n. 2bis c.p. (fatto commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61 n.5 c.p.). La detta circostanza aggravante si configura, infatti, laddove il reato sia realizzato  approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Invero, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla L. n. 94 del 2009, rileva in misura maggiore attribuendo al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità (Cass. Pen. 47545 del 2016; Cass., Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011 - dep. 24/10/2011, Cavo', Rv. 250948; Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010 - dep. 07/10/2010, Pmt in proc. Licciardello e altri, Rv. 248163).

Quindi, nel caso in oggetto Tizio ha agito approfittandosi dell'anziana età di Mevio raggirandolo al fine di ottenere il suo scopo. Tuttavia, spetterà al giudice verificare se tale condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità della vittima.

2)In secondo luogo, occorre verificare se Tizio, a seguito dei raggiri, con la propria condotta, abbia, altresì, configurato il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. e se tale reato possa ritenersi aggravato dalla circostanza della destrezza ex art. 625 co 1 n.4 c.p.

In ordine al reato di furto in abitazione si rileva come nella nozione di "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora" rientra qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che il furto è stato posto in essere all'interno dell'abitazione di Mevio. Pertanto,  a seguito dei raggiri orditi da Tizio per farsi consegnare il denaro, nella successiva progressione dell'azione criminosa, si configura il reato di furto in abitazione ex art. 624bis c.p. atteso che il medesimo ha sottratto l'ulteriore somma di euro 300.

Ciò posto, occorre valutare se si possa configurare la circostanza aggravante della destrezza, atteso che Tizio ha sottratto la detta somma approfittatosi di una momentanea distrazione di Mevio.

Sul punto si è registrato un acceso dibattito giurisprudenziale.

Un primo orientamento, di risalente formazione, riconosce la circostanza aggravante in esame in ogni situazione in cui l'agente colga l'occasione favorente la realizzazione dell'impossessamento, inclusa la momentanea sospensione da parte della persona offesa del controllo sul bene, perché poco attenta, oppure per essere impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a svolgere le proprie attività di vita o di lavoro.

A tale linea interpretativa si oppone altro orientamento, il quale esclude la destrezza nella condotta di chi si avvalga di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall'attività dell'autore del furto, perché l'azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente diritto, ma al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi.

Le Sezioni Unite ritengono di aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale. Invero, hanno formulato il seguente principio di diritto: "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" ( Corte di Cassazione, Sezioni Unite penale  Sentenza 12 luglio 2017, n. 34090).

Dunque, nel caso in esame non può configurarsi la circostanza aggravante della destrezza, atteso che Tizio si è impossessato del denaro, approfittando della momentanea distrazione di Mevio.

3)Infine, occorre valutare se possano essere applicate delle misure coercitive a carico di Tizio, atteso che :
•il medesimo è pluripregiudicato per reati specifici(art. 99 c.p.)
•Potrebbe essere stato identificato dalle telecamere del palazzo(art. 273 c.p.p.)
•Si è dato alla fuga (art.274 c.p.p.)

In primo luogo, atteso che Tizio risulta pluripregiudicato per reati specifici si deve applicare la recidiva reiterata per reato della stessa indole ex art. 99 c.p.

Inoltre, lo stesso potrebbe, altresì, essere riconosciuto da Mevio o identificato dalle telecamere del palazzo.  Pertanto, devono ritenersi sussistenti gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.

A ciò si aggiunga che sussistono altresì esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. "quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione" ovvero laddove "per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti… della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni."

Tanto premesso si deve rilevare non solo che Tizio si è dato alla fuga, ma che le specifiche modalità e circostanze dei fatti(la programmazione della condotta delittuosa tramite l'individuazione della vittima e lo sfruttamento delle circostanze più favorevoli per agire) e la personalità di Tizio ( pluripregiudicato per reati specifici) rendono concreto ed attuale il pericolo che lo stesso, se libero, possa commettere ulteriori delitti della stessa specie per cui si procede.

In conclusione, Tizio potrebbe essere imputato dei delitti di truffa aggravata ex art. 640 comma 2 n. 2bis c.p. in relazione all'art. 61 n. 5 c.p. in concorso con il furto in abitazione ex art. 624bis c.p.. Tali fattispecie criminose sono entrambe, in tal caso, procedibili d'ufficio, e le pene per questi previste consentono l'applicazione della misura di custodia cautelare in carcere.
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Da: Assurdo13/12/2017 14:09:57
Ritengo che tutto quello che si sta consumando in queste pagine non abbia nulla a che vedere con la deontologia e la professione di avvocato- quale custode della legalità!! Poi non ci lamentiamo sulla scarsa meritocrazia che affligge questa professione.
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Da: Luli90 13/12/2017 14:10:17
Per la prima niente ancora?
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Da: Avv.8013/12/2017 14:13:19
Anche il iure non ha menzionato il 131
Soluzione molto lineare e corretta
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Da: mariolina87 13/12/2017 14:30:09
Scusate se mi ripeto ma è stata pubblicata qualche soluzione per la prima traccia?
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Da: Luli90 13/12/2017 14:31:29
Vorrei saperlo anche io
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Da: berzacla 13/12/2017 14:37:19
quanto sto adorando i commenti dei moralisti. che figure adorabili
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Da: Annetta87 13/12/2017 14:39:41
soluzione prima traccia dove trovarla?
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Da: mariolina87 13/12/2017 14:41:58
Per chi aveva chiesto di Napoli, si consegna alle 17.00
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Da: avv70 13/12/2017 14:46:30
attendo soluzione prima traccia
Rispondi

Da: avv70 13/12/2017 14:46:59
soluzione prima traccia???
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