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13 dicembre 2017: Parere PENALE
384 messaggi, letto 38997 volte

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Da: 00000113/12/2017 12:10:22
Qualcuno sa l'orario d consegna di Roma
Rispondi

Da: roby---8213/12/2017 12:11:06
ragazzi guardate anche la sentenza n. 26259 del 2011 su altalex c'è.. furto in abitazione
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Da: tabata2000 13/12/2017 12:15:24
Riporto per comodità il testo dell'ultima sentenza citata:

(Cass. Pen., Sez. V, sentenza 6 luglio 2011, n. 26259)

Furto in abitazione: è necessario il dissenso, anche presunto, del titolare?

Il quesito:

Per la sussistenza del furto in abitazione è sufficiente aver approfittato delle relazioni che legano l'agente alla vittima?

Il caso

Tizio, grazie alla collaborazione della figlia minorenne di Caio, ottenuta avvalendosi della relazione sentimentale che la legava alla ragazzina, si introduceva all'interno dell'abitazione di quest'ultimo sottraendo diversi oggetti di valore.

Per tale motivo il Tribunale di Marsala, in data 15 luglio 2008, condannava Tizio per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.).

La pronuncia veniva confermata anche in secondo grado. In particolare, si era ritenuto irrilevante il libero accesso che l'imputato aveva all'abitazione per esservi domiciliata la sua compagna, con il figlio avuto dalla stessa.

Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione Tizio, affermando l'insussistenza della fattispecie contestata per mancanza del dissenso, anche presunto, da parte del titolare del diritto allo ius excludendi.

La normativa
Codice penale
Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo
"Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61".

Inquadramento della problematica

La fattispecie di furto in abitazione, così come quella di furto con strappo, sono state introdotte dalla l. 128/2001, abrogatrice delle due originarie aggravanti del furto domiciliare (art. 625, n. 1 c.p.) e del furto con scippo (art. 625, n. 4 c.p.), elevandole ad autonome ipotesi di reato ed escludendo, al contempo, il giudizio di bilanciamento con altre circostanze, ex art. 69 c.p.

La ratio del nuovo delitto di furto in abitazione è la tutela della sicurezza domestica, particolarmente compromessa dinanzi alla pericolosità di una condotta che non arretra di fronte alla possibilità di trovarsi davanti al soggetto passivo, con conseguente maggiore allarme sociale.

Stante il contrasto ancora oggi, anche se in minima parte, sussistente, in relazione alla necessità o meno che l'introduzione avvenga a prescindere del dissenso espresso o tacito dell'avente diritto, i giudici della Suprema Corte si interrogano se, per la sussistenza del delitto di furto in abitazione sia necessario che l'introduzione avvenga con inganno o in maniera furtiva.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte

- La condotta incriminata dall'art. 624-bis c.p. consiste nell'introdursi, ovvero nell'entrare, nel fare ingresso nella privata dimora altrui. L'introduzione richiede che il soggetto agente entri con l'intera persona, non essendo sufficiente l'introduzione di un braccio o di un mezzo meccanico. Secondo un primo orientamento, non si richiede il dissenso del dominus loci, posto che la legge non fa alcun riferimento, come invece accade all'interno dell'art. 614 c.p., alla volontà contraria dell'avente diritto e poiché il nuovo reato sembra imperniarsi sul fatto di introdursi nella altrui privata dimora per un fine illecito, con o senza o contro la volontà del soggetto (1).

- Già prima della modifica legislativa che ha configurato la fattispecie di furto in abitazione come autonoma ipotesi di reato, l'orientamento dominante sottolineava, invece, come l'introduzione nell'altrui abitazione, effettuata allo scopo di commettere un furto, dovesse essere qualificata dal dissenso espresso o tacito da parte del soggetto passivo (2).

- Il carattere abusivo dell'introduzione nell'abitazione è, comunque, ribadito ancora oggi, essendo determinante l'accertamento dell'inganno attraverso il quale deve essere carpito il consenso (3).

- Ciò precisato, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: "Perché possa configurarsi il reato di furto in un appartamento, ex art. 624-bis c.p., è necessario che l'introduzione nell'appartamento stesso sia avvenuta furtivamente o carpendo il consenso del proprietario con l'inganno".

- Tornando al caso di specie, il fatto che la commissione del furto sia avvenuta all'interno di un'abitazione, da parte di un soggetto legato all'ambiente familiare della vittima da rapporti sentimentali con la figlia del proprietario, rafforzati dalla presenza di un fanciullo nato dalla relazione e cresciuto all'interno di un simile contesto spaziale, avrebbero reso necessaria un'indagine sulle modalità di frequentazione dell'abitazione da parte di Tizio, e sulla ravvisabilità e sui limiti di un consenso o di un dissenso, anche presunto all'accesso.

- Per tale motivo, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio.

Rispondi

Da: Marco89813/12/2017 12:15:42
Non comprendo  il riferimento alla n. 26259
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Da: Amedeo German 13/12/2017 12:20:07
Orario consegna Roma?
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Da: Avv. F.MM 13/12/2017 12:34:30
In tema di abbandono di persone minori o incapaci, l'amministratore di sostegno non risponde del reato didi cui all'art. 591 cp in quanto, salvo che sia stabilito diversamente nel decreto di nomina, lo stesso non è investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell' incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali.
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Da: Lu234513/12/2017 12:35:42
@tabata2000 se solo avessi maggiori competenze giuridiche capiresti in bocca al lupo ragazzi. Da voci che ho da Napoli il furto è con destrezza da quanto detto da un commissario
Rispondi

Da: Luli90 13/12/2017 12:35:58
Sulla seconda traccia soluzioni?
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Da: DIR7013/12/2017 12:36:01
Per la seconda traccia i candidati potrebbero fare riferimento alla n°34090/2017.
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Da: zx13/12/2017 12:41:27
Qualcuno sa qual è l'ora di consegna di Torino?
Rispondi

Da: Amandus 13/12/2017 12:43:19
Quali sono i riferimenti per la prima traccia?
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Da: bic22563.13/12/2017 12:45:46
ma nella traccia 2 ravvisate il reato di truffa ex art 640?
Rispondi

Da: Avv6713/12/2017 12:48:52
@bic22563 certo artifizi e raggiri il resto di truffa lo devi prospettare
Rispondi

Da: Ennio113/12/2017 12:49:01
Orario di consegna a napoli?
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Da: biiiiiip13/12/2017 12:49:09
Orario di consegna Salerno?
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Da: cv1713/12/2017 12:50:57
In tema di abbandono di persone minori o incapaci, l'amministratore di sostegno non risponde del reato di cui all'art. 591 cod. pen. in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, lo stesso non è investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali.

Infatti, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito dei tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno".
Rispondi

Da: Previsioni13/12/2017 12:52:29
Da una breve analisi delle tracce emerge:
traccia 1: la traccia è molto lineare la soluzione è sui codici, occorre fare un buon inquadramento anche con qualche piccolo riferimento al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
traccia 2: molto complessa nell'inquadramento delle norme sottese alla traccia: furto in abitazione, nozione privata dimora (vedi sezioni Unite) aggravante furto con destrezza, tuttavia fattibile

saluti
Rispondi

Da: patroclo79 13/12/2017 12:59:53
ma sulla prima traccia si può configurare un abuso di ufficio ex art. 323 nel caso in cui l'amministratore di sotegno (pubblico ufficiale) non avesse impugnato il contratto?
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Da: Skapello79 13/12/2017 13:02:06
scusate, potrei sbagliare, ma non potrebbe configurarsi l'aggravante del comam 4 dell'art. 591 c.p. in considerazione della carica di Caia (amministratore di sostegno/tutore)?
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Da: Patrizia198613/12/2017 13:18:04
Soluzione prima traccia?
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Da: Neoavv13/12/2017 13:20:38
L'amministratore di sostegno non è un pubblico ufficiale. Ha natura giuridica di ufficio di diritto privato
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Da: Previsioni13/12/2017 13:22:46
per l'abuso d'ufficio tecnicamente sembrerebbe mancare il vantaggio ai terzi o a sè stesso, in tal caso la rappresentazione di tale fattispecie (configurabile nel dolo) mi sembra assente nella traccia.
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Da: abracadabra0000013/12/2017 13:23:39
skapello, nessuna aggravante e il reato non sussiste, l'amministratore di sostegno e il tutore sono due soggetti completamente diversi, il secondo riguarda soggetti totalmente incapaci, il beneficiario di ammin di sostegno è pienamente capace ad eccezione degli atti indicati nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno da parte del giudice.
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Da: Previsioni13/12/2017 13:24:29
non confondiamo gli istituti: la mancata impugnazione del contratto non configura l'abuso d'ufficio il cui reato ha un elemento soggettivo ben chiaro!
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Da: Luli90 13/12/2017 13:26:33
Ma per la traccia numero 1 bisogna fare solo riferimento alla sentenza del 26 febbraio 2016 n 7974?
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Da: Previsioni13/12/2017 13:26:38
è il decreto di nomina del giudice che vincola i poteri dell'amministratore  -in un caso all'uopo menzionato proprio dal giudice tutelare - e non la qualifica strettamente intesa come tale!
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Da: COMPLIMENTI13/12/2017 13:27:20
CAZZO A previsioni ma da dove sei uscito??? sembri il top
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Da: Neoavv13/12/2017 13:30:54
Ma anche se il decreto di nomina rinviasse alle norme sulla tutela, non muterebbe la natura dell'a.d.s., che non assume mai carattere di pubblico ufficiale. Il problema dunque non sussiste alla base
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Da: DIREI DI ASPETTARE COSA DICE PREVISIONI13/12/2017 13:32:16
aspettiamo di sapere cosa dice previsioni
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Da: per NEOAVV13/12/2017 13:37:18
quindi se il decreto di nomina disponesse in merito all'assistenza nei confronti dell'amministrato il nostro amministratore di sostegno non sarebbe punibile?!
Neo avv hai preso il titolo a NAPOLI copiando mi auguro per te, poveri tuoi clienti!
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