>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

13 dicembre 2017: Parere PENALE
384 messaggi, letto 38997 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - Successiva >>

Da: Giovanni13/12/2017 11:13:37
La seconda traccia così come sopra riportata è errata. C'è anche Sempronio che agisce come palo potrebbe pertanto sussistere un concorso di colpa
Rispondi

Da: donmatte 13/12/2017 11:14:06
In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa nomina Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare a nome di quest'ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.
In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco accedono d'urgenza nell'appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all'interno dell'abitazione.
Tizio viene dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della comunicazione pervenuta, il giudice tutelare revoca la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmette gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui all'art. 591 c.p.
Caia, preoccupata, si rivolge ad un legale per un consulto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i brevi cenni sul reato di abbandono di persone incapaci, rediga motivato parere esaminando la questione sottesa al caso in esame. ​
Rispondi

Da: avv70 13/12/2017 11:15:14
scrivete seconda traccia
Rispondi

Da: Amedeo German 13/12/2017 11:15:30
Colpaaaa???
Rispondi

Da: tabata2000 13/12/2017 11:16:19
Grazie ancora, stessa correzione dei refusi...

TRACCIA N. 2

Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa. Spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figlio Caio e carpitane in tale modo la fiducia lo convince a consentirgli di entrare nell'appartamento. Qui, rappresentando di vantare un credito di euro  500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere pertanto intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma; inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio, fruga in un cassetto del soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro 300,00 ivi  rinvenuta, dandosi poi alla fuga. Nell'uscire Tizio si accorge però della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e teme di essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati specifici: decide dunque di recarsi dal proprio legale per un consulto.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere individuando i reati configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina in ordine alla procedibilità dell'azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari
Rispondi

Da: donmatte 13/12/2017 11:17:15
Ecco la seconda traccia
Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa. Spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figlio Caio e carpitane in tale modo la fiducia, lo convince a consentirgli di entrare nell'appartamento. Qui, rappresentando di vantare un credito di  euro  500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere pertanto intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma; inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio, fruga in un cassetto del soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro  300,00 ivi  rinvenuta, dandosi poi alla fuga. Nell'uscire Tizio si accorge però della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e teme di essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati specifici. Decide dunque di recarsi dal proprio legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere individuando i reati configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina in ordine alla procedibilità dell'azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: EsameBari201713/12/2017 11:17:39
Dalle voci che girano qui sembra che nella traccia n. 2 prospettando il reato di furto con destrezza bisogna valutare anche il valore delle immagini delle telecamere oltre a considerare oltre a considerare la querela da parte della persona offesa da presentarsi entro 2 mesi
Rispondi

Da: spessatamente2313/12/2017 11:18:57
a che ora hanno dettato a Napoli?
Rispondi

Da: caio 3313/12/2017 11:20:08
dove sta sempronio?
Rispondi

Da: Marek8989 13/12/2017 11:20:10
Orario di consegna a Napoli?
Rispondi

Da: donmatte 13/12/2017 11:20:29
tracce confermate anche dal sito che aveva confermato dalla mattina quelle di civile di ieri. possiamo cominciare con la ricerca delle sentenze
Rispondi

Da: lisa13/12/2017 11:20:40
a napoli consegna ore 17.45
Rispondi

Da: scrivente13/12/2017 11:20:55
il termine di 2 mesi non so da cosa lo ha inventato al più sarebbe 3 ma poi è procedibile d'ufficio
Rispondi

Da: Skapello79 13/12/2017 11:20:58
la seconda verte su desistenza e recesso attivo (o pentimento operoso)
Rispondi

Da: speranzoso13/12/2017 11:21:16
ragazzi per la prima traccia la sentenza è la n. 7974 del 26.2.2016  ? confremate??
Rispondi

Da: Caso 13/12/2017 11:22:00
Si sentenza 7976
Rispondi

Da: Lucia Verde 13/12/2017 11:22:22
16.45
Rispondi

Da: HELP6313/12/2017 11:22:38
Cassazione penale, sez. V, 19/10/2015, n. 7974

Pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 c.c.., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno". Ciò significa che, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina, l'amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace (fattispecie relativa all'accusa mossa ad un amministratore di sostegno per il reato di abbandono di persona incapace, in quanto aveva omesso di accudire una donna per un fine settimana).

Persona umana inferma, o menomata, o, comunque, "vulnerabile" (tutela e difesa della) â€" Amministrazione di sostegno (opportunità e legittimità di una) â€" Interessi patrimoniali del beneficiario (assistenza dell'a.d.s. a tutela degli) â€" Cura personale ed incolumità individuale del beneficiario (estraneità, di regola, dell'a.d.s. alla) â€" Cura personale ed incolumità individuale del beneficiario (mancata previsione, in seno all'art. 411 c.c., delle funzioni e dei compiti dell'a.d.s. relativi alla) â€" Rilevanza â€" Art. 591 c.p. (inconsumabilità, da parte dell'a.d.s., del reato, a carico del beneficiario, ex).

Ritenuto che l'amministratore di sostegno assiste il beneficiario, di regola, nella gestione dei suoi interessi patrimoniali, senza attendere, in linea di principio, alla "cura" della persona e della sua "incolumità", non può egli commettere il reato di cui all'art. 591 c.p., reato dalla concorde dottrina definito "proprio": l'art. 357 c.c., che attiene ai compiti ed alle attività del tutore, non è compreso tra le norme di cui all'art. 411 c.c. all'amministratore di sostegno applicabili.
_____________
TUTTAVIA ....

Il compito dell'a.d.s. non è semplicemente quello di eseguire un "mandato giudiziale" di amministrazione di un patrimonio, ma quello, maggiormente pregnante, significativo, oltre che umanamente assai ricco di sfaccettature e risvolti umanitari, di curare gli aspetti esistenziali e di vita del disabile nella loro globalità, seppur sempre entro i limiti del decreto di nomina.
Il compito dell'a.d.s. non è semplicemente quello di eseguire un "mandato giudiziale" di amministrazione di un patrimonio, ma quello, maggiormente pregnante, significativo, oltre che umanamente assai ricco di sfaccettature e risvolti umanitari, di curare gli aspetti esistenziali e di vita del disabile nella loro globalità, seppur sempre entro i limiti del decreto di nomina.
Rispondi

Da: Per Skapello13/12/2017 11:23:17
Dove lo vedi il ravvedimento?!
La.seconda verte sul furto in abitazione privata unito alla particolare destrezza cè una recentissima sezione unite
Rispondi

Da: Maruz13/12/2017 11:24:30
quella dell'incapace è più semplice! uscite la sentenza!!
Rispondi

Da: 00000113/12/2017 11:24:37
Orario di consegna a Roma? Qualcuno ha info?
Rispondi

Da: vincereevinceremo13/12/2017 11:25:37
nella traccia numero 1 non è COMUNICAZIONE bensì RELAZIONE
Rispondi

Da: gianFer13/12/2017 11:25:50
Cassazione Penale, Sez. V, 26 febbraio 2016 (ud. 19 ottobre 2015), n. 7974
Presidente Lombardi, Relatore Settembre

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione chiarisce la posizione dell'amministratore di sostegno in relazione al delitto di abbandono di persone minori o incapaci previsto dall'art. 591 c.p.

Il reato punisce chiunque abbandoni una persona minore di quattordici anni ovvero una persona incapace di provvedere a se stessa (per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa), della quale abbia la custodia o debba avere cura.Si tratta di un delitto pacificamente considerato come proprio, potendo essere configurato solo nei confronti di quei soggetti che rivestono una determinata posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo.

Il bene giuridico tutelato è costituito dalla vita o dalla incolumità personale del soggetto passivo: la condotta punita può quindi consistere in qualsiasi azione od omissione che contrasti con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto giuridico che possa provocare uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per l'incolumità del minore o dell'incapace (Sez. I., sent. n. 5945 del 15/01/2009). Per quanto attiene all'elemento soggettivo, la norma richiede la sussistenza di un dolo generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di abbandonare a se stesso il soggetto passivo, incapace di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua incolumità, di cui l'agente ha concreta percezione (sez. II, n. 10994 del 06/12/2012).

L'obbligo di cura o di custodia può derivare da qualunque fonte (legge, contratto o precedente attività svolta). Al fine di individuare la sussistenza della posizione di garanzia, nonché lo specifico contenuto dell'obbligo, occorre valutare le finalità protettive che fondano la posizione stessa e la natura dei beni di cui è titolare il soggetto garantito (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015).

In relazione alla specifica figura dell'amministratore di sostegno, la Corte di cassazione civile (ex multis , Sez. I, n. 9628 del 22/04/2009) e la Corte costituzionale (sent. n. 440/2005) hanno chiarito la funzione e l'ambito di applicazione dell'istituto, introdotto con la l. 9 gennaio 2004 n. 6. Come si evince dall'impianto normativo civilistico (artt. 404 e ss. c.c.) l'istituto in questione consente di fornire a chi sia nell'impossibilità, anche solo temporanea, di provvedere autonomamente ai propri interessi uno strumento meno invasivo di assistenza rispetto ai tradizionali istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione. Infatti, l'amministrazione di sostegno è in grado di meglio adattarsi alle esigenze del caso concreto, da un lato, garantendo la tutela più adeguata e, dall'altro, limitando nel minor modo possibile la capacità di agire del soggetto. Per assicurare tale funzione, l'amministratore di sostegno ha un dovere di relazione periodica, stabilito dal giudice, sulle attività svolte e sulle condizioni del beneficiario.

Tuttavia, va osservato che, in mancanza di apposite previsioni indicate nel decreto di nomina, che riflettono la particolare duttilità cui si presta l'istituto, il compito dell'amministratore di sostegno consiste fondamentalmente nell'assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali. Ciò si evince dal fatto che nella funzione attribuita all'amministratore di sostegno non rientra quella specifica del tutore al quale, ai sensi dell'art. 357 c.c., è affidata espressamente la cura della persona. Infatti, l'art. 411 c.c., nel prevedere le norme applicabili all'istituto in questione, non richiama la previsione relativa alla figura del tutore di cui al citato art. 357 c.c.

Ne consegue che, salvo appunto particolari ed eventuali diverse indicazioni presenti nel decreto di nomina, le quali attribuiscano all'amministratore un precipuo compito di cura della persona del soggetto minore o incapace, non può configurarsi in capo a quest'ultimo alcuna posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto passivo.

Nel caso di specie, un amministratore di sostegno è stato accusato del reato di cui all'art. 591 c.p. per non aver assicurato alla signora anziana amministrata un'adeguata assistenza, abbandonandola per un fine settimana, non tenendo conto dell'impossibilità del figlio di accudirla in tale parentesi temporale e dell'insufficienza a garantirne la cura necessaria da parte della badante che lavorava ad orario parziale. La donna anziana veniva quindi soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118, in stato di totale disorientamento e disidratazione. L'imputato veniva comunque assolto, a seguito di rito abbreviato, dal GUP, il quale riteneva il fatto non costituente reato, per la mancanza dell'elemento soggettivo, essendo la sua condotta riconducibile esclusivamente ad un difetto di diligenza e prudenza.

L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione rilevando l'erroneità della formula assolutoria, per l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, poiché nessuna situazione di pericolo concreta si era verificata nei confronti della persona offesa.

La Cassazione non ha affrontato questo aspetto in particolare, ma ha posto l'attenzione sull'antecedente logico, non rilevato dalle parti, relativo alla sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'amministratore di sostegno. Sotto questo profilo, la Corte ha negato la configurabilità di una tale posizione nel caso in questione, in quanto "la contestazione fonda l'obbligo dell'imputato sul dato formale della nomina quale amministratore di sostegno", in mancanza di qualsiasi richiamo al decreto del giudice tutelare, e tenuto conto del fatto che la persona offesa era materialmente assistita dal figlio e da una badante. Per tali motivi la Suprema Corte ha annullato la sentenza del GUP senza rinvio, assolvendo l'amministratore perché il fatto non sussiste.

Dalle conclusioni effettuate dalla Corte di cassazione emerge come ben possa configurarsi in capo all'amministratore di sostegno una posizione di garanzia: questa, peraltro, dovrà essere individuata all'interno delle specifiche previsioni contenute nel decreto di nomina, qualora facciano precipuo riferimento alla cura della persona. Nel caso in cui, invece, non vi sia tale riferimento, non si potrà ritenere l'amministratore investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità personale dell'incapace, ma solo di un compito di assistenza nella gestione di interessi patrimoniali.
Rispondi

Da: tabata2000 13/12/2017 11:27:03
cass. 23451/2016 non esiste
Rispondi

Da: Skapello79 13/12/2017 11:27:14
La circostanza che Tizio si rechi dal legale prima che venga presentata, o almeno così sembra, denuncia-querela.
Ovviamente la mia è una ipotesi a caldo, ditemi voi
Rispondi

Da: Ale2918 13/12/2017 11:29:39
Sezioni Unite, 12 luglio 2017 (ud. 27 aprile 2017), n. 34090 probabilmente per la seconda traccia
Rispondi

Da: tabata2000 13/12/2017 11:33:25
riferimento traccia 2:

cass. pen. 34090/2017

Per potersi configurare l'aggravante della destrezza nel reato di furto occorre che il comportamento del reo sia accompagnato o preceduto da accorgimenti tali da rilevare particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonei a sorprendere la normale sorveglianza della persona offesa sull'oggetto materiale del furto.

E' quanto hanno affermato le Sezioni Unite Penali con la sentenza del 12 luglio 2017, n. 34090.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la questione "se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall'art. 625, comma 1, n. 4, c.p., sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa".

Secondo un primo orientamento sussiste l'aggravante in oggetto in ogni situazione in cui l'agente colga l'occasione favorente la realizzazione dell'impossessamento, inclusa la momentanea sospensione da parte della persona offesa sul controllo del bene, perché poco attenta, oppure per essere impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a svolgere le proprie attività di vita o di lavoro (Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 20954; Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2016, n. 3807; Cass. pen., Sez. V, 24 novembre 2015, n. 6213).

Altra impostazione, al contrario, ritiene che debba essere esclusa la destrezza nella condotta di chi si avvalga di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall'attività dell'autore del furto, perché l'azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente diritto, ma al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi (Cass. pen., Sez. IV, 10 novembre 2015, n. 46977; Cass. pen., Sez. II, 18 febbraio 2015, n. 9374; Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2014, n. 12473).

Le Sezioni Unite aderiscono a tale ultimo orientamento; preso atto della indeterminatezza del concetto stesso di "destrezza", trattandosi di un elemento idoneo ad aggravare la pena, è necessario che questa sia caratterizzata da specifici connotati quali il particolare ingegno, l'astuzia e la scaltrezza dimostrata dal reo nell'impossessamento del bene; occorre una condotta connotata da capacità ed efficienza offensiva che incrementino le possibilità di portare a compimento il furto.

Conseguentemente, "se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell'abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall'autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l'attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell'ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria".

(Altalex, 23 agosto 2017. Nota di Simone Marani)
Rispondi

Da: ellellel13/12/2017 11:34:50
Per Ale2918:
mi sembra di capire che la tua sentenza delle SSUU ESCLUDA l'aggravante della destrezza, posto che la distrazione dell'anziano non sia determinata dalla condotta dell'agente ma, come specificato dalla traccia, agisce "approfittando di una momentanea distrazione di Mevio"
Rispondi

Da: Per ellellel13/12/2017 11:36:58
La destrezza non so se è esclusa... di certo te ti ritroverai a fare l'esame anche l'anno prossimo se continui così. Da domani studia in vista di dicembre 2018 ne hai bisogno
Rispondi

Da: Recper13/12/2017 11:37:28
questa circostanza non influisce sotto il profilo di cui parli ;)
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)