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13 dicembre 2017: Parere PENALE
384 messaggi, letto 38997 volte

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Da: spasmex13/12/2017 11:38:17
http://www.mondodiritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione/reato-di-abbandono-di-incapace-configurabile-a-carico-dell-amministratore-di-sostegno.html
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Da: HELP6313/12/2017 11:38:20
SECONDA TRACCIA
TRUFFA
FURTO CON DESTREZZA
AGGRAVANTE MINORATA DIFESA
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Da: Recper13/12/2017 11:39:29
Il mio ultimo messaggio era per Skapello ;) Avevo dimenticato il riferimento
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Da: carmenreginadellapace13/12/2017 11:39:56
in bocca al lupo e buon lavoro
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Da: Avv. F.MM 13/12/2017 11:40:21
L'amministratore di sostegno è quella figura alla quale il nostro ordinamento assegna il compito di aiutare le persone, che non siano in grado di provvedervi autonomamente, a gestire i propri interessi patrimoniali.

È fondamentale, tuttavia, ricordare che il ruolo dell'amministratore resta a ciò limitato e non può estendersi invece sino al punto di ricomprendere anche la cura della persona o la garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto posto sotto la sua assistenza.

L'amministratore di sostegno, insomma, non può essere incriminato per abbandono di incapaci.

Del resto, come ricordato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 7974/2016 depositata il 26 febbraio (qui sotto allegata), il delitto di abbandono di persone minori o incapaci va considerato come un reato proprio che, quindi, può essere commesso solo da un soggetto che rivesta una posizione di garanzia nei confronti del minore o dell'incapace.

L'amministratore di sostegno, invece, ha di certo un dovere di relazionare periodicamente sull'attività che svolge e sulle condizioni di vita personale e sociale del soggetto che beneficia della sua opera. Tuttavia, ciò non vuol dire che il suo compito possa dirsi esteso anche alla cura della persona, salvo apposite previsioni del decreto di nomina.

Dato che nel caso di specie mancava qualsiasi richiamo al decreto del giudice tutelare, in forza di tutto quanto detto la Cassazione ha quindi accolto il ricorso proposto da un amministratore di sostegno avverso la sentenza con la quale egli era stato condannato per abbandono di incapace per aver omesso di accudire la donna sottoposta alla sua amministrazione per un fine settimana, finché la stessa non venne trovata in pessime condizioni igieniche e priva di cibo e bevande.

La sentenza di condanna, più nel dettaglio, va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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Da: speranzoso13/12/2017 11:40:30
qualcuno ha qualche notizia da lecce? non abbiamo avuto segnali fino a questo momento..qualcuno sa qualcosa? è riuscito a comunicare con qualcuno?
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Da: cv1713/12/2017 11:41:13
La Corte di Cassazione sezione VI penale con la sentenza del 26 febbraio 2016, n. 7974 ha inteso escludere la configurabilità a carico dell'amministratore di sostegno del reato di abbandono di incapace, per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge, chiarendo in modo dettaglio la posizione di tale soggetto in conformità alla legge 6/2004 e alle disposizioni codicistiche.

In primo luogo, il supremo organo ha evidenziato che il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall'art. 591 c.p., è annoverato dalla dottrina nella categoria dei reati propri, che possono essere commessi solo da parte del soggetto che rivesta una posizione di garanzia verso il soggetto passivo, sia esso un minore o un incapace.

In particolare, la condotta prevista dalla norma consiste nell'abbandono della vittima ossia nella sottrazione volontaria anche parziale o temporanea dei propri obblighi di cura o di custodia nella consapevolezza di esporre a pericolo la vita o l'incolumità individuale del soggetto incapace di occuparsene da solo.

D'altra parte secondo l'orientamento rigoroso seguito e richiamato dalla stessa Corte la fattispecie penale non tutela il rispetto dell'obbligo legale di assistenza in sé considerato, ma il valore etico - sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, che non deve necessariamente essersi realizzato; mentre la condotta di abbandono è integrata da qualunque azione o omissione in contrasto con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.

Orbene, nel caso oggetto di esame della presente sentenza la condotta di abbandono incriminata è non aver segnalato agli organi di riferimento la necessità di un ricovero immediato dell'amministrata in una struttura protetta e viene legata alla colpa, per difetto di diligenza e prudenza, pertanto la Corte afferma la necessità di esaminare la clausola di equivalenza dell'art. 40 c.p. c.2.

Infatti, nell'accertamento degli obblighi impeditivi posti a carico di un soggetto che si trova in una posizione di garanzia, occorre considerare la fonte da cui deriva l'obbligo giuridico protettivo ossia la legge, il contratto, la precedente attività svolta o altra fonte e successivamente valutare sia le finalità protettive fondanti la posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, i quali costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata alla cui effettività mira la clausola dell'equivalenza.

Relativamente all'art. 591 c.p., che trova applicazione nella fattispecie de qua, non vi è alcun limite all'individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e assistenza che proteggono quel bene e, in tal senso, rilevano le norme giuridiche di qualsiasi natura, le convenzioni pubbliche o private, i regolamenti o gli ordini legittimi di servizio, rivolti alla tutela della persona umana in ogni condizione e segmento del percorso che va dalla nascita alla morte.

Sulla funzione, l'ambito di applicazione e i rapporti dell'istituto dell'amministratore di sostegno con gli altri istituti a tutela dell'incapace, ossia interdizione e inabilitazione, è invece intervenuta la prima sezione civile della Corte di Cassazione precisando che la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 all'art 1 attribuisce all'amministratore di sostegno "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte dell'autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Inoltre, l'art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, afferma che "la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare"; l'art. 414 c.c., nella formulazione modificata, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione", e l'art. 415 c.c. prevede l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione".

Importante è anche la sentenza n. 440 del 2005 con cui la Corte Costituzionale, investita della tematica del discrimen tra i tre istituti per stabilire i criteri selettivi, ha affermato che "la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 9 gennaio 2004, sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto.

Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria".

Altresì, la Corte Costituzionale ha osservato che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c..

Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. civ., sez. I,11/09/2015, n. 17962).

Ne consegue che, nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario ed è gravato, dunque, da questo dovere di ascolto, e da quello di informare tempestivamente e preventivamente sia il beneficiario sugli atti da compiere, sia,in caso di dissenso con il soggetto assistito, il giudice tutelare il quale dovrà superare il contrasto, indicando all'amministratore la via da seguire. In definitiva, l'amministratore di sostegno è certamente tenuto a relazionare periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, ma il suo compito precipuo resta quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 c.c. che indica tale funzione a proposito del tutore non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno".

A ciò si aggiunga che poiché il decreto di nomina contiene la definizione dei poteri e degli obblighi dell'amministratore e l'individuazione, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, degli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto di quest'ultimo e quelli che costui può compiere da solo, in mancanza di apposite previsioni da parte dello stesso l'amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7974/2016 vuole, dunque, esprimere il principio di diritto secondo cui il ruolo dell'amministratore di sostegno è di aiutare a gestire i propri interessi patrimoniali le persone che non siano in grado di provvedervi autonomamente e non può estendersi fino a ricomprendere anche la cura della persona o la garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto posto sotto la sua assistenza, salvo diverse ed apposite previsioni contenute nel decreto di nomina. In tali condizioni non è, pertanto, possibile ascrivere allo stesso alcun reato di abbandono di incapace ex art. 591 c.p., che richiede, al contrario, per la sua configurabilità un soggetto che riveste una posizione di garanzia nei confronti del minore o dell'incapace.

Rispondi

Da: Skapello79 13/12/2017 11:41:36
forse stavo andando oltre, alla fine del parere si potrebbe ipotizzare una attenuante in caso di pentimento operoso da parte di Tizio
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Da: Regole13/12/2017 11:41:46
Mi auguro che a Lecce non funzionino i cellulari.
Rispondi

Da: Avv. F.MM 13/12/2017 11:41:54
L'amministratore di sostegno è quella figura alla quale il nostro ordinamento assegna il compito di aiutare le persone, che non siano in grado di provvedervi autonomamente, a gestire i propri interessi patrimoniali.

È fondamentale, tuttavia, ricordare che il ruolo dell'amministratore resta a ciò limitato e non può estendersi invece sino al punto di ricomprendere anche la cura della persona o la garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto posto sotto la sua assistenza.

L'amministratore di sostegno, insomma, non può essere incriminato per abbandono di incapaci.

Del resto, come ricordato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 7974/2016 depositata il 26 febbraio (qui sotto allegata), il delitto di abbandono di persone minori o incapaci va considerato come un reato proprio che, quindi, può essere commesso solo da un soggetto che rivesta una posizione di garanzia nei confronti del minore o dell'incapace.

L'amministratore di sostegno, invece, ha di certo un dovere di relazionare periodicamente sull'attività che svolge e sulle condizioni di vita personale e sociale del soggetto che beneficia della sua opera. Tuttavia, ciò non vuol dire che il suo compito possa dirsi esteso anche alla cura della persona, salvo apposite previsioni del decreto di nomina.

Dato che nel caso di specie mancava qualsiasi richiamo al decreto del giudice tutelare, in forza di tutto quanto detto la Cassazione ha quindi accolto il ricorso proposto da un amministratore di sostegno avverso la sentenza con la quale egli era stato condannato per abbandono di incapace per aver omesso di accudire la donna sottoposta alla sua amministrazione per un fine settimana, finché la stessa non venne trovata in pessime condizioni igieniche e priva di cibo e bevande.

La sentenza di condanna, più nel dettaglio, va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Rispondi

Da: Skapello79 13/12/2017 11:42:17
ultimo messaggio per Recper, scusate
Rispondi

Da: HELP6313/12/2017 11:45:04
CORREGGO

TRUFFA
FURTO
MINORATA DIFESA
NO FURTO CON DESTREZZA VEDI CASS SEZ UNITE
Cassazione penale, SS.UU., sentenza 12/07/2017 n° 34090
"se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell'abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall'autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l'attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell'ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria".
Rispondi

Da: ellellel13/12/2017 11:46:30
secondo me non è urto con destrezza ma furto in abitazione
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 12 aprile 2010, n. 13582
Data udienza 2 marzo 2010

Massima

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - In genere - Furto in abitazione - Introduzione a seguito di consenso acquisito con inganno - Integrazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. - Fattispecie.

Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.), la condotta di colui che si impossessi - previamente sottraendoli al legittimo detentore - di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen., degli imputati, i quali si erano introdotti nell'abitazione di due ottantenni convincendoli a sottoporsi a visita medica per ottenere un aumento di pensione e alla necessità di compilare relativo modulo).
Rispondi

Da: carmenreginadellapace13/12/2017 11:47:27
Ragazzi io non sto sostenendo l' esame ma vi dico che sulla seconda traccia dovete fare attenzione alla CIRCONVENZIONE d' INCAPACE 643 hiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore [2], ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica (1) di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto (2) che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso (3) (4), è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilasessantacinque euro.
Rispondi

Da: Filano199513/12/2017 11:48:04
@speranzoso : Lecce è totalmente schermata
Rispondi

Da: xxx13/12/2017 11:49:03
truffa per i 500 euro e destrezza (esclusa dalle ssuu) per il furto dei 300 euro???
che dite?
Rispondi

Da: mariolina87 13/12/2017 11:49:37
Per il secondo parere il riferimento è la Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 27-04-2017) 12-07-2017, n. 34090
Rispondi

Da: KECCO27 13/12/2017 11:51:28
ragazzi per la seconda..
ok alla sentenza del 2017 n. 34090 delle SSUU PENALI che escludono il furto con destrezza in questi casi.
e quindi riconduce tutto al furto normale.

ma secondo voi, nel ns caso , non è piuttosto un 624 bis furto in abitazione ?

Rispondi

Da: donmatte 13/12/2017 11:51:34
altre sentenze per la traccia n. 1?
Rispondi

Da: Lucio 85 13/12/2017 11:52:31
Scusami volevo chiederti se a Napoli la consegna deve essere alle 17 45 o se si finisce prima, si può uscire anche prima? Grazie
Rispondi

Da: Ale2918 13/12/2017 11:53:23
non è 640, ma 624bis aggravato ex 625
Rispondi

Da: gggg63 13/12/2017 11:56:27
si può uscire prima
Rispondi

Da: Lu234513/12/2017 11:56:28
@donmatte: sentenza 5641/2014 e orientamento ancora più risalente 1234/2011
Rispondi

Da: donmatte 13/12/2017 11:59:12
grazie lu2345
Rispondi

Da: avv70 13/12/2017 12:03:35
c e' la traccia svolta?
Rispondi

Da: avvaiuto13/12/2017 12:03:49
Pare che l'orario di consegna a Napoli sia alle 17, non alle 17:45...
Rispondi

Da: MisterXXX 13/12/2017 12:04:47
Nella seconda traccia bisogna anche trattare sulla peocedibilità dell'azione penale e sulla possibilità di applicazione di misure cautelari, trattandosi di PLURIPREGIUDICATO
Rispondi

Da: 6666613/12/2017 12:05:46
la prima traccia svolta?
Rispondi

Da: tabata2000 13/12/2017 12:06:48
Scusa non capisco la pertinenza dei riferimenti giurisprudenziali con il tema della traccia 1...
Rispondi

Da: tabata2000 13/12/2017 12:08:48
@lu2345: non capisco la pertinenza con la traccia 1 dei riferimenti giurisprudenziali citati....
Rispondi

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