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13 dicembre 2017: Parere PENALE
384 messaggi, letto 38997 volte

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Da: Tutti scoraggiati  22/12/2017 21:29:47
@ -Slimer-
Io mi son allacciato al 40 co2 dopo aver detto che l'abbandono è configurabile sia condotte sia condotte passive.
Poi ho agganciato dicendo "in particolare per ciò che concerne le condotte omissive"... e lì ho inserito il 40
Comunque ho seguito il tuo iter logico-giuridico.
Ma in CDA avevan messo la voce che il 40 fosse sbagliato da citare.
In più soluzioni comunque viene menzionato.
Ad esempio nella percorsigiuffrè dice proprio di parlarne...
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  22/12/2017 21:30:23
*non passive ma omissive... :)
Rispondi

Da: Millo60 22/12/2017 21:41:39
Se il 591 si realizza sia con condotte attive sia con condotte omissive la clausola di equivalenza non serve, il reato non è commissivo da convertire in omissivo. L'art. 40 comma 2 secondo me non c'entrava... Era un problema di tipicità degli obblighi di garanzia.
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  22/12/2017 21:47:45
La sentenza integrale (forse) per giustificare la posizione di garanzia in un passo motivazionale parla proprio del 40 c.p.
Comumque vorrai dire da omissivo a commissivo (impedire equivale a cagionare)
Rispondi

Da: Millo60 22/12/2017 23:20:54
La clausola di equivalenza serve per convertire reati commissivi in omissivi (impropri) quando la norma incrimina la sola azione e non l'omissione.
Inoltre perché operi la clausola serve un reato di evento, mentre il 591 é reato di pericolo che non richiede il verificarsi di un evento.
Quindi secondo me l'art. 40 co 2 non serviva.
É vero che gli obblighi di garanzia sono anche quelli di impedire un evento nei reati omissivi impropri...e la disciplina degli obblighi di garazia è sostanzialmente quella, per i principi di lealtà, tassatività e precisione, colpevolezza, che sono costituzionali..Ma non è questo un reato omissivo improprio.. Visto che la condotta per come descritta non è solo commissiva, ma può essere posta in essere anche con una omissione.
Sbaglio?
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  22/12/2017 23:31:04
Se "impedire equivale a cagionare", io ritengo che un'omissione diventi un'azione.
E quindi la clausola di equivalenza serve per le condotte omissive.
Ha senso trasformare una condotta omissiva in attiva.
Il 591 in realtà è un reato misto.
Nella sua componente omissiva ho letto di chi sostiene che sia di evento di pericolo. E perciò omissivo improprio.
In tal senso trovi ad esempio F. Basile.
Il pericolo infatti è elemento di fattispecie. Quindi serve un nesso causale tra omissione e pericolo.

Forse è inutile, ma dire che è sbagliato a mio avviso è eccessivo.
I poteri impeditivi che discendono dal 40 son gli stessi che discendono dalla figura del garante del 591 c.p.
Forse sarebbe stato un errore parlare di reato di cui agli artt. 40 e 591 c.p.
Ma dire che c'è una posizione di garanzia e far riferimento al 40 c.p. credo non sia un errore.
In fondo quella è la norma che sanziona l'omissione impropria.
E un principio generale.

Oltretutto molte soluzioni richiamano il 40 cp.
Ho pure trovato una sentenza massimata sul 591 che quando parla di omissione fa riferimento al 40.


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Da: Millo60 23/12/2017 06:28:20
Bah mi sembra che sul reato omissivo improprio tu abbia un po' di confusione.
Concordo sulla seconda parte del discorso che hai fatto.
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  23/12/2017 10:01:21
Semplicemente tu sostieni che il 40 unito ad una fattispecie con condotta attiva dà origine ad un reato omissivo improprio.
40+ norma di parte speciale descritta in termini attivi = reato omissivo improprio.
E quindi sostieni che la clausola trasforma una condotta attiva in omissiva impropria.
Ma l'affermazione è tautologica perchè la condotta omissiva impropria è attiva.
A me pare più corretto, visto il dato letterale (impedire equivale a cagionare) che da un'omissione, per una fictio, discenda un'azione.
Quindi laddove si verifichi un evento, se un soggetto ha una posizione di garanzia ne risponde attivamente per la clausola di equivalenza.
Lo trovo più corretto come percorso logico.
Rispondi

Da: per tutti scoraggiati23/12/2017 12:55:55
scusa, con riguardo all'affermazione "condotta omissiva impropria è attiva".. l'omissione è cosa diversa dalla commissione (altrimenti facciamo filosofia).
L'art. 40 ha proprio la funzione di incriminare condotte omissive "non impedire l'evento" quando la fattispecie incriminatrice è commissiva. Quindi ti dice.. guarda che anche se tu l'evento non lo provochi con un'azione, ma con una semplice omissione è uguale, rispondi penalmente (ovviamene sussistendo tutte le altre condizioni obblighi di garanzia ecc.).
che poi sia la condotta omissiva che quella attiva cagionano l'evento lesivo è vero, ma no che sono tutte e due commissive, altrimenti che senso avrebbe la clausola di equivalenza?
E poi, a che mi serve la fictio (che suppongo secondo te essere ricavata dall'art. 40 co 2) se il 591 posso commetterlo tanto con l'azione che con l'omissione.

Il tema che si pone è analogo a quello affrontato dalla giurisprudenza (SS.UU. 2007) in tema di favoreggiamento personale, anche questo reato di pericolo, in riferimento al quale si era aperto proprio un dibattito sull'operatività della clausola di equivalenza, perché reato non di evento (mentre la clausola di equivalenza presuppone reati commissivi di evento a forma libera). La Cassazione ha scavalcato il problema dell'applicabilità dell'art. 40 comma 2, affermando che il reato di favoreggiamento si può commettere anche in forma omissiva, perché la descrizione normativa del fatto è talmente ampia e generica da ricomprendere sia le condotte attive che omissive: il 40 co 2 non serve.
Adesso, a prescindere da quello che abbiamo scritto nel parere, ti torna?
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  23/12/2017 13:14:26
A me testualmente continua a risultare ciò che dico.
Equivale a cagionare vuol dire proprio cagionare "attivamente".
Si parla anche di reati commissivi mediante omissione per sottolinearne la natura attiva. Infatti è un'omissione impropria e non propria.
Se fosse propria sarebbe una semplice omissione.
Quanto all'abbandono non è un reato di pura condotta, ma di evento di pericolo.
Altrimenti non si spiegherebbe perché la Cassazione parla di posizione di garanzia.
Se la Cassazione nella sentenza integrale parla proprio del 40 (punto 4 motivazione in diritto), vuol dire che per spiegare il 591 ha bisogno del 40.
Basta leggersi le motivazioni e alcune soluzioni su internet.
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  23/12/2017 13:17:54
Tu parti dalla sbagliata premessa che i reati di pericolo son tutti di pura condotta.
I reati di pericolo se presunto son di pura condotta, se di pericolo concreto son di evento.
Ciò lo ricavi dal 43 cp che fa riferimento "all'evento dannoso o PERICOLOSO".
Quindi l'evento di pericolo esiste.
Ma l'evento di pericolo richiede un nesso di causa, e quindi una posizione di garanzia.
Nei reati di pura condotta la posizione di garanzia non serve, es. omissione di soccorso.
Quest'ultimo, pur sempre reato di pericolo, non è di evento di pericolo ma il pericolo si presume, e quindi è omissivo proprio.
Rispondi

Da: per tutti scoraggiati23/12/2017 16:16:34
Grazie per il riferimento!! è questo..
"Questa Corte nell'esaminare la cosiddetta clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cod. pen., comma 2, ha affermato che nell'accertamento degli obblighi impeditivi incombenti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo...."

Secondo me la Corte fa riferimento al contesto elettivo in cui la giurisprudenza ha avuto modo di individuare le caratteristiche e la disciplina degli obblighi di garanzia, ma non ai fini dell'applicabilità del 40 co 2 al 591. Altrimenti, se la clausola di equivalenza si applicasse al 591 all'imputato si sarebbe dovuto contestare il delitto di cui agli art. 591 e 40 co 2 c.p., invece hanno contestato (si legge dalla sentenza) solo il 591.
Il 40 co 2 lo richiama perché gli obblighi di garanzia del reato omissivo improprio hanno la stessa disciplina dell'obbligo di garanzia del 591.
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  23/12/2017 16:43:37
È quello che ho scritto poco sopra.
Nella mia argomentazione non ho escluso il reato di cui agli articoli 40 e 591, ma di cui all'articolo 591 (e basta).
Ma dal percorso della Cassazione sembra emergere che il 591 abbia un'anima omissiva impropria, implicitamente qualificandolo come reato di evento.
Oltretutto quel passaggio è proprio ambiguo perchè in teoria l'analogia non dovrebbe utilizzarsi.
E se in massima mi parli di posizione di garanzia stai dicendo che il 40 c'è.
Non ha senso la contestazione 40 e 591. Ma la commistione tra i richiami alla posizione di garanzia e altro è notevole.
Sarebbe stato diverso se la Cass avesse detto che non sussistono obblighi di cura della persona, senza richiamare la posizione di garanzia.
Rispondi

Da: -Slimer-  24/12/2017 13:24:53
Raga per me il.riferimento al 40. co 2 ci stava. Poi comunque un riferimento volto a spiegare il concetto di funzione di garanzia non lo trovo errato. Francamente non credo che si tratti né di errore né, tantomeno, di errore grave.
Rispondi

Da: canale726/12/2017 12:09:21
Io ho commesso un errore, temo molto grave. Tratto in inganno dal "chiunque", circa l'abbandono d'incapace, l'ho definito reato comune!! Voi che ne pensate? E' un errore gravissimo? La traccia, per il resto, è stata svolta correttamente...che rammarico..
Rispondi

Da: Plexigas 26/12/2017 13:36:42
Credo sia abbastanza grave, era un reato omissivo proprio e di pericolo concreto.
Si appigliano a queste sciocchezze per fare selezione.
Ma non disperare se hai fatto bene gli altri due
Rispondi

Da: idee.utili 26/12/2017 14:06:48
@canale7: beh, in fondo sei un ottimista perchè presumi che 1) leggano i tuoi compiti e 2) lo facciano pure con attenzione.
Ieri era Natale, oggi Santo Stefano e ti faccio un augurio: ti auguro che a giugno avrai la bella notizia di essere stato ammesso.
Magari sarai qui, in queste pagine, a scrivere "evviva!".
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  27/12/2017 11:48:06
È altrettanto grave definirlo reato omissivo proprio.
La Cassazione lo configura anche attraverso il compimento di condotte attive.
Quindi grave erroraccio....
Rispondi

Da: Lucadapenne 27/12/2017 12:07:53
Io ho detto che è un reato a condotta mista alternativa.l'abbandono può realizzarsi in forma attiva o omissiva. In tale ultimo caso è un reato omissivo proprio perchè non c è bisogno dell'evento naturalistico,essendo sufficiente il pericolo(non può dirsi che il pericolo sia l evento,in quanto in questo caso non rileva il concetto di evento in senso giuridico, ma in senso naturalistico). Per questo io non ho citato il 40co.2, potendo fuorviare e far pensare di non aver compreso la distinzione.
Secondo me è tecnicamente sbagliato anche parlare di obbligo di garanzia quanto piuttosto di obbligo di attivarsi,mancando per l'appunto l'evento naturalistico da evitate
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  27/12/2017 12:29:31
Io credo che sia a condotta mista.
Ma a differenza tua penso sia nellva veste omissiva un omissivo improprio perchè altrimenti potrebbe esser commesso da chiunque.
Non servirebbe la posizione di garanzia che invece espressamente la Cassazione richiama.
Solo per questo fatto già andava esclusa l'omissione propria
Rispondi

Da: Lucadapenne 27/12/2017 12:45:49
Dovremmo però chiarirci su quale sia la distinzione tra reato omissivo proprio e improprio. Oggi il criterio prevalente è quello che fa leva sul non aver evitato L evento che si aveva l obbligo giuridico di evitare; in tal caso,è pacifico che si tratti di evento in senso naturalistico. La norma parla di abbandono,senza dire che a questo abbandono faccia seguito alcunchè (infatti, può valorizzarli a fortiori l aggravante delle lesioni previste dal co.II).
Individuare nell'evento il pericolo è per me un errore concettuale.
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  27/12/2017 12:47:46
Sarà per te pure un errore concettuale ma se la giurisprudenza configura ad esempio lo stalking un reato di evento (naturalistico) di pericolo, vuol dire che la figura è sdoganata.
Rispondi

Da: Lucadapenne 27/12/2017 13:02:30
Nello stalking ci sono 3 eventi naturalistici che espongono a pericolo  il bene (stato di ansia e paura,modifiche condizioni vita ecc). Io credo che l'abbandono sia un reato omissivo di mera condotta,quindi proprio (nel manuale corso di diritto penale di Rocco Galli lo si qualifica come omissivo proprio. Altri manuali di p.s. tacciono sul punto(Garofalo,caringella).
Ad ogni buon conto,credo che queste siano pippe mentali che i commissarri neanche si porranno.
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  27/12/2017 13:08:12
Leggiti le motivazioni integrali della sentenza e vedrai tu stesso.
E richiama proprio il 40 facendo proprio un' equiparazione.
In pratica: come nel 40 anche nel 591 c.p.
Rispondi

Da: Lucadapenne 27/12/2017 14:26:02
A me sembra che il 40 sia richiamato solo ai fini dell' individuazione dell' obbligo di attivarsi,non perchè "non impedire equivale a cagionare". Quando parla di evento di pericolo, secondo me si riferisce all'evento giuridico. Altrimenti opinando, stante la necessaria offensività del reato,tutti i reati sarebbero di evento (di danno o di pericolo).
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  27/12/2017 15:07:30
È una cosa che ho già scritto sopra.
I reati di pericolo presunto son di pura condotta.
I reati di pericolo concreto son di evento.
Questo è ciò che io ho studiato e che maggiormemte condivido.
Comunque conosco persone che hanno la tua impostazione.
Personalmente la trovo anacronistica.
E la Cassazione, seppur non espressamente si sofferma sulla natura giuridica, dal richiamo della posizione di garanzia parrebbe andare verso l'impostazione che personalmente preferisco.
Poi il diritto è bello perchè è tutto opinabile.
Ma personalmente avrei evitato di dire che fosse un reato omissivo proprio, perchè non è un'affermazione così pacifica.
Oltretutto si sa che Galli nel penale non è proprio il massimo.
Mi fiderei più di penalisti che scrivono su DPC.
Rispondi

Da: Soter 80 27/12/2017 15:13:34
Io credo che sull'art. 40 andavano scritti giusto due righe, come nella sentenza di riferimento.
Del reato di cui all' Art. 591 detto il bene giuridico protetto, detto dell'elemento oggettivo e soggettivo, detto delle pene previste la prima parte del parere era bella che fatta. Poi si doveva parlare solo ed esclusivamente dell'ads, quindi passare al civile. Era un parere di civile travestito da penale, per dirla in breve.
Rispondi

Da: Plexigas 27/12/2017 16:22:59
L'art. 40 in questo caso non c'entra nulla.
Questo serve per qualificare i reati omissivi impropri ( cioè i reati commissivi mediante omissione, ad esempio nella violenza sessuale commessa da un genitore, rigiardo l'altro genitore che sa e non interviene per evitarlo, quindi vi rientra la posizione di garanzia ex 40).
L'art. 591 è un reato omissivo puro, commissibile sia con condotte attive che passive.
È di certo un reato proprio e di pericolo.
L'art. 40 riguarda i reati di evento quindi non c'entra proprio nulla, a meno delle solite astrazioni o seghe mentali come le si vuol chiamar
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  27/12/2017 17:23:26
Plexigas io fossi in te studierei ben ben più approfonditamente.
Vedi donazioni dove non esistono e le tue affermazioni son contraddizioni in termini.
Hai molto le idee confuse.
Ti consiglio inoltre di guardarti un po' meglio le sentenze integrali e le soluzioni
Rispondi

Da: Plexigas 27/12/2017 19:11:40
😂😂😂 mah . Spero proprio che lo passi questo esame, così potrò darti ragione.
Io ti consiglio di rivederti bene tutto il diritto penale e poi ne riparliamo.
Poi magari guardati bene anche le donazioni non si sa mai
Rispondi

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