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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: mariolino15/12/2011 10:10:27
Ale ma sei veramente tu, il solito grande ale ad aver pubblicato la traccia di civle?
Posso iniziarci a lavorare o devo aspettare conferma?

Da: ..15/12/2011 10:11:29
lavoraciiiii....per favoreeeeeeee

Da: xoxoxo15/12/2011 10:12:56
si lavoraci a quanto pare è qst....

Da: fava15/12/2011 10:12:59
atto di penale
caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assuneta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".

Da: cec15/12/2011 10:14:10
ragazzi avete notizie sulla traccia di amministrativo??E' vera quella del proprietario del fondo tuscolano????

Da: Luxor 15/12/2011 10:15:16



LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONI UNITE CIVILI


Sentenza 26 marzo 2007, n. 7246


(Presidente Carbone - Relatore Triola)


Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 27 luglio 1992, I. P. e G. D., A. D., S. D. e R. T., questi ultimi quali eredi di F. D., convenivano in giudizio A. C. ed esponevano:

che, in base a contratto stipulato il 1 giugno 1990, i coniugi F. D. e I. P. avevano promesso di vendere ad A. C., che aveva promesso di acquistare, l'appartamento sito in xxxxx, al prezzo di lire 121.974.651;

che detto prezzo avrebbe dovuto essere, per una parte, corrisposto dalla C. mediante accollo di due mutui fondiari gravanti rispettivamente sull'immobile oggetto del contratto (per lire 28.902.836) e su altro immobile di proprietà dei promittenti venditori (per lire 80.757.918);

che, stipulato il 27 giugno 1990 il contratto di vendita, la compratrice si era accollato il solo mutuo gravante sull'immobile oggetto del contratto, ed aveva corrisposto le rate di entrambi i mutui fino al giugno 1991, omettendo però di pagare le successive rate semestrali del mutuo gravante sull'altro immobile;

che, richiesta dell'adempimento dagli eredi di F. D., nel frattempo deceduto, A. C. aveva rifiutato il pagamento;

che la compratrice era decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 c.c. e, pertanto, essi attori avevano diritto alla corresponsione della parte residua del prezzo effettivamente convenuto, pari a lire 69.894.225;

che, su ricorso di essi attori, il Presidente del Tribunale, li aveva, con ordinanza del 17 giugno 1992, autorizzati ad eseguire sequestro conservativo sui beni di A. C. fino alla concorrenza di lire 70.000.000, imponendo cauzione di lire 20.000.000;

che il sequestro era stato eseguito mediante trascrizione, eseguita il 17 luglio 1992, del provvedimento sui registri immobiliari.

Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano: la convalida del sequestro conservativo concesso in loro favore con l'ordinanza del 19 giugno 1992; l'accertamento che il prezzo di vendita dell'immobile sopra indicato era pari a lire 121.974.651; l'accertamento dell'inadempimento della convenuta alla obbligazione di pagamento della somma di lire 69.894.225, quale parte residua del prezzo; la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 69.894.225, quale parte residua del prezzo, ed al risarcimento dei danni dipendenti dall'inadempimento, "da quantificare in corso di giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge".

La convenuta si costituiva deducendo:

che in base ad ac.c.ordi fra le parti del contratto preliminare del 1 giugno 1990 il prezzo della vendita dell'immobile che ne costituiva l'oggetto era stato parzialmente ridotto e che, pertanto, essa A. C. avrebbe pagato le rate del mutuo gravante sull'immobile oggetto della vendita e si sarebbe accollata le rate del mutuo dell'altro immobile appartenente ai venditori fino alla concorrenza di lire 30.000.000;

che tale accordo era stato solo in parte trasfuso nel contratto di vendita del 27 giugno 1990, in cui le parti avevano dichiarato, a fini tributari, un prezzo pari a lire 41.000.000, da corrispondersi in parte mediante il solo accollo del mutuo gravante sull'immobi1e oggetto del contratto;

che, pertanto, l'esatto contenuto dell'accordo era solo quello risultante dall'atto pubblico di vendita, essendo, ormai, inefficaci, sul punto, le pattuizioni contenute nel contratto preliminare;

che, pertanto, il sequestro conservativo non avrebbe potuto essere concesso, attesa l'inesistenza del credito vantato dagli attori.

Con sentenza in data 11 marzo 1998 il tribunale di Roma accoglieva le domande degli attori.

A. C. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 20 novembre 2001.

I giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente l'appellante si lamentava del fatto che il tribunale di Roma avesse dato ingresso alle prove testimoniali offerte sulla differente entità del prezzo effettivamente pattuito fra le parti (rispetto a quello risultante dall'atto pubblico) sui rilievi che: in tema di simulazione relativa la prove per testi fra le parti è consentita solo per far valere l'illiceità del negozio dissimulato; e che - trattandosi di negozio che richiedeva la forma scritta per la validità - la prova testimoniale avrebbe richiesto la dimostrazione della perdita incolpevole del documento (ex articolo 2725 c.c.); il primo giudice aveva, invece, richiamato erroneamente la disposizione dell'articolo 2724 n. 1 c.c., attribuendo fra l'altro valore di principio di prova scritta al contratto preliminare, che era stato superato dalle pattuizioni consacrate nell'atto pubblico.

La decisione di primo grado, infatti, era conforme alla giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale la prova, per testimoni o presunzioni, della simulazione del prezzo della vendita immobiliare non incontra, tra le parti, i limiti dettati dall'articolo 1417 c.c., né contrasta con il divieto posto dall'articolo 2722. La pattuizione di celare una parte del prezzo non è equiparabile, infatti, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, che conserva inalterati i suoi elementi di validità, inerenti al documento di cui si assume la falsificazione. Alla inefficacia della pattuizione apparente, concernente il prezzo, può dunque ovviarsi con una prova che ha scopo e natura semplicemente integrativa del contratto, e può risultare anche da deposizioni testimoniali o presunzioni.

Presunzioni bene ricavabili anche dal tenore del preliminare, quando non risultino, fra questo e la data del definitivo, fatti che abbiano alterato in maniera sensibile gli interessi delle parti composti nel contratto.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione A. C., con cinque motivi, illustratati da memoria.

Resistono con controricorso G. D., A. D., S. D., R. T..

La causa è stata rimessa alle Su in ordine al contrasto esistente in giurisprudenza in ordine alla possibilità di provare per testimoni la simulazione del prezzo della vendita.



Motivi della decisione



Con il primo motivo la ricorrente ribadisce la tesi secondo la quale la prova per testimoni del prezzo effettivamente pattuito non poteva essere ammessa in considerazione del disposto dell'articolo 2722 c.c..

La sentenza impugnata si è rifatta alla giurisprudenza meno recente di questa S.C.

Si è, in proposito, affermato che, allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale è il prezzo di una vendita immobiliare), per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi - ad ec.c.ezione di quello interessato dalla simulazione -con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto, la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita, versato o ancora da corrispondere, non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dettati dall'articolo 1417 c.c. in tema di simulazione, in contrasto con il divieto posto dall'articolo 2722 c.c., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, cosi che la prova relativa ha scopo e materia semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali (sentenza 3857/96; 526/88).

In altra occasione si è più genericamente affermato che il requisito di forma è adempiuto ove sussista nel contratto simulato o in quello dissimulato, in considerazione della sostanziale validità del contratto (sentenza 5975/87).

Da tale orientamento, che non incontra il favore di una parte rilevante della dottrina, si è di recente distaccata la sentenza di questa Suprema Corte 5539/04, la quale ha cosi motivato:

Per una corretta impostazione del problema è opportuno prendere le mosse dal disposto dell'articolo 2722 c.c. Tale norma esclude che tra le parti si possa dare per testimoni la prova di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, ove si alleghi che la stipulazione del patto sia stata anteriore o contemporanea alla redazione del documento medesimo. Al pari che in tutte le altre disposizioni sui limiti della prova testimoniale, traspare qui un certo grado di ragionevole diffidenza del legislatore nel riguardi di un tale genere di prova, soprattutto quando essa sia volta a sormontare risultanze assai meno controvertibili quali quelle documentali. chiaro, cioè, l'intento di impedire che rapporti giuridici tra le parti, quando documentalmente provati, possano essere alterati da prove par testi, appunto perché queste non offrono la stessa garanzia di veridicità di quella documentale e perché non è logico presumere che, una volta scelta la via della documentazione dagli ac.c.ordi contrattuali tra esse intercorsi, le parti ne abbiano affidato la modifica ad intese meramente verbali. Sic.c.hé ben si comprende anche la ragione del superamento del suindicato limite alla prova testimoniale quando, nel casi specificamente contemplati dal successivo articolo 2724, quella negativa presunzione possa invece essere superata.

Il limite alla prova testimoniale di cui si sta discutendo, per le ragioni che vi sono sottese, è quindi destinato ad operare in qualsiasi caso si sostenga esservi una divaricazione tra il contenuto di un contratto, formalmente consacrato in un documento, ed una diversa pattuizione, ugualmente pregna di contenuto negoziale, che nel documento medesimo non sia riportata e di cui, tuttavia, si assuma esservi stata una stipulazione anteriore o contemporanea.

Il fenomeno della simulazione contrattuale, sia essa assoluta o relativa, non esaurisce l'area di possibile applicazione di detto articolo 2722, ma sicuramente ne oc.c.upa una larga parte. Ed, infatti, nel disciplinare ex professo i limiti della prova testimoniale della simulazione, il legislatore non ha dettato una disposizione in sè compiuta ed autosufficiente, ma si è unicamente preoc.c.upato di chiarire, nell'articolo 1417 c.c., che quella prova è ammessa senza limiti tanto nel caso di domanda proposta da creditori o da terzi quanto nell'ipotesi in cui, essendo proposta dalle parti, la domanda sia volta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. I limiti cui il citato articolo 1417 allude - e che consente di superare solo nelle suddette particolari situazioni - sono, ovviamente, quelli dettati dagli articoli 2721 e segg., ed in particolare quelli già sopra richiamati a proposito dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

Stando cosi le cose, quando la prova tra la parti della simulazione di un contratto documentale non riguardi l'illiceità del contratto dissimulato, è evidente che essa incontra i suac.c.ennati limiti di prova (vedi anche, in tal senso, Cassazione 16021/02 e 4073/92). Ma appare difficile negare che tali limiti operino anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un ac.c.ordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti. Nè certo sarebbe ragionevole sostenere che la clausola di determinazione del prezzo non abbia rilevanza centrale nell'economia degli interessi regolati mediante un contratto di compravendita.

D'altronde, affermare che la pattuizione con cui le parti convengano un prezzo diverso da quello indicato nel documento contrattuale da esse sottoscritto non integrerebbe gli estremi di una vera e propria simulazione, avendo scopo meramente integrativo, non risolve in alcun modo il problema. Se anche cosi fosse, infatti, resterebbe comunque difficilmente eludibile il rilievo per cui una tale pattuizione si pone in contrasto con il contenuto di un documento contrattuale contestualmente stipulato e, come tale, ricade nella previsione dell'articolo 2722 c.c..

La differenza che l'orientamento giurisprudenziale qui non condiviso introduce - tra la prova della simulazione, soggetta agli anzidetti limiti legali, e la prova di patti meramente integrativi del contratto, che detti limiti non incontrerebbe perché quel patti difetterebbero di una propria autonomia strutturale o funzionale - non sembra perciò trovare un sufficiente appiglio: ne, nella lettera del citato articolo 2722, che si riferisce ai "patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento", e quindi anche a quelli di carattere integrativo se essi contengano elementi nuovi o contrastanti con quelli documentati; ne, nella già richiamata ratio legis, che evidentemente abbraccia ogni ipotesi nella quale si pretenda di dare, per mezzo di testimoni, la prova di obblighi o diritti di portata diversa da quanto risulta da accordi consacrati in un documento e perciò dotati di un grado di certezza non superabile con quel genere di prova.

Ritiene il collegio di condividere tale più recente orientamento.

Va, in proposito, osservato che il fatto che il contratto simulato non sia nullo o annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti non giustifica la conclusione che il contratto dissimulato, il quale è destinato ad avere effetto tra le parti, non debba avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto espressamente stabilito dall'articolo 1414, secondo comma, c.c..

Né si potrebbe sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato (come sembra sostenere la sentenza 5975/87).

Una tesi analoga era stata sostenuta questa S.C. anche in tema di interposizione fittizia, ma è stata successivamente abbandonata (cfr. sentenza 2816/86; 6074/79), in base alla considerazione che l'interposizione deve risultare anch'essa da un patto rivestito della forma solenne.

Né, con riferimento specifico al problema della prova del prezzo, si potrebbe sostenere che la prova per testimoni sarebbe destinata soltanto ad integrare soltanto un elemento negoziale per il quale il requisito di forma è soddisfatto dal contratto simulato.

E' facile osservare che il prezzo è un elemento essenziale della vendita, per cui anch'esso deve risultare per iscritto e per intero quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente che quest'ultima sussista in relazione alla manifestazione di volontà di vendere e di acquistare.

In altri termini, la prova per testimoni del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare non riguarda un elemento accessorio del contratto, in relazione al quale non opera il divieto di cui all'articolo 2722 c.c., ma un elemento essenziale, con conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste da tale disposizione.

Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo del ricorso va accolto, con assorbimento degli altri motivi, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione

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Da: napoli 7815/12/2011 10:16:49
luxor aiutaci tu!!! te ne saranno grati in molti

Da: Oooooooooooo15/12/2011 10:18:23
Facciamo un riassunto....confermate le tracce che girano?

Da: valeniu 15/12/2011 10:19:41
ki lavora x penale???x civile pare siano in tnt...speriamo bene....

Da: ce15/12/2011 10:21:55
Se il dipendente pubblico utilizza un cellulare aziendale o una connessione internet mentre è in ufficio, per scopi privati, non può essere penalmente perseguibile per il delitto di peculato, sempre che i costi siano contenuti. Lo ha stabilito la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 novembre 2010, n. 41709.

Non integra il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., infatti, la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla pubblica amministrazione che siano privi, in sé, di rilevanza economica e, quindi, inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione ([i]).

In altre parole, la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto. Ovviamente, come confermato da una recente giurisprudenza di legittimità, integra peculato la condotta che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di un valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per l'utilizzazione che ne faccia l'agente ([ii]).

Per quanto attiene, più specificatamente, l'utilizzo del mezzo del telefono da parte del pubblico ufficiale, si rileva come "L'uso privato dell'apparecchio telefonico, di cui l'impiegato ha disponibilità per ragioni d'ufficio, comporta l'appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione e per questo l'uso smodato e non episodico del telefono aziendale per fini privati rientra nella fattispecie punita dall'art. 314 c.p." ([iii]).

Già in altre pronunce si è evidenziato come fosse erronea la decisione di escludere la sussistenza del reato di peculato nella condotta del pubblico dipendente che abbia utilizzato il computer in uso in ufficio per navigare in internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione affermando apoditticamente che non vi sarebbe stato danno patrimoniale per l'amministrazione sul rilievo che il computer sarebbe stato comunque e sempre collegato alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione. Infatti, oltre a doversi considerare che la fattispecie del peculato tutela non solo il patrimonio della pubblica amministrazione, ma anche il corretto funzionamento degli uffici basato su un rapporto di fiducia e di lealtà con il personale dipendente, si sarebbe dovuto comunque accertare in concreto se il tipo di convenzione con il provider prevedesse un accesso costante al web a un costo fisso anziché un accesso di volta in volta consentito solo previo contatto telefonico, giacché in tale secondo caso l'utilizzatore abusivo si sarebbe appropriato, oltre all'energia elettrica consumata con l'accensione dell'apparecchio, anche delle energie appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per le finalità estranee alla pubblica funzione ([iv]).

Nella fattispecie, la vicenda presentava un danno di circa 75 euro, tra l'altro, "spalmato" su un periodo di due anni; di conseguenza, applicando correttamente i principi sopra richiamati, appare evidente la mancanza del danno patrimoniale rilevante per la Pubblica Amministrazione.


______________

[i] Cass., pen., Sez. VI, 30 maggio 2001, n. 21867, in Cass. pen., 2002, 605.

[ii] Cass., pen., Sez. VI, sentenza 24 luglio 2007, n. 30154, in CED, rv. 237328.

[iii] Cass., pen., Sez. VI, sentenza 20 maggio 2009, n. 21165, A., in D&G, 2009. In tal caso integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d'uso, l'indebito utilizzo del telefono d'ufficio da parte del pubblico funzionario, atteso che tale condotta si risolve non già nel mero utilizzo dell'apparecchio telefonico in quanto oggetto, bensì nell'appropriazione delle energie costituite da impulsi elettronici entrate a far parte del patrimonio dell'amministrazione (Cass., pen., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26595, T., in CED 2009.

[iv] Cass., pen., Sez. VI, sentenza 21 maggio 2008, n. 20326, D. A., in Guida dir., 2008, f. 26, 99.



Da: lolo15/12/2011 10:23:01
confermata amministrativo,tranquilli!!!

Da: sdfgh15/12/2011 10:23:46
per ce...è una soluzione? posso inviarla?di quale atto si tratta?

Da: Luxor 15/12/2011 10:24:42
ragazzi, a dalla sentenza mi sembra di capire che le Sez. unite avrebbero accolto il secondo orientamento (favorevole agli attori)...non so non mi convince!....è pur vero che l'esame si basa su questioni di incerta natura ed pro veritate....ma cercherò altro.

Da: Oooooooooooo15/12/2011 10:24:43
Riscrivete le tracce di civ e penale pleaseeee

Da: conner115/12/2011 10:25:33
ragazzi scusate mi date l'indirizzo del forum di civile? grazie

Da: nunzia15/12/2011 10:25:46
quella di luxor è giusta??    chi ne capisce verifichi se non è quel pazzo che scoccia

Da: iebn15/12/2011 10:26:10
Confermata quella di civile di Ale???

Da: mafaldinaaaAA15/12/2011 10:26:17
PENALE CONFERMATA

atto di penale
caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assuneta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".

Da: robb15/12/2011 10:26:27
CHI FA IL RIEPILOGO DELLE TRACCE?
CIVILE
AMMINISTRATIVO
PENALE

Da: napoli 7815/12/2011 10:26:33
X LUXOR scusa sono ignorante in materia cio che tu hai post è per civile??? risp GRAZIEEE

Da: ric8415/12/2011 10:27:32
sto per denunciare tutti alla polizia postale

Da: sefkskd15/12/2011 10:28:43
RIC84 E NON ROMPERE I COGLIONI

Da: michaelxxxx 15/12/2011 10:28:58
ric84 se cortesemente si vada a bere un caffè perchè ce gente che ci sta lavorando su per aiutare i propri amici e parenti ..

Da: tecnics15/12/2011 10:29:22
lolo puoi riscrivere la traccia di amministrativo

Da: nigno15/12/2011 10:29:25
ric84 e muort e mamt...........nu capisc nient e fat e caz tuoij ca ki s fà e cazz suoij camp 100 ann.....strunz.....

Da: sefkskd15/12/2011 10:29:28
QUALCUNO SA A SALERNO SE HANNO COMINCIATO?

Da: Togamix15/12/2011 10:30:22
novità da catanzaro???notizie ufficiali sulle tracce????

Da: avv15/12/2011 10:30:56
smentiscono amministrativo.......

Da: ale15/12/2011 10:32:25
Ragazzi quello non è il vero ale E' TRE' GIORNI CHE USA IL MIO NICK

Da: Ta15/12/2011 10:32:42
a lecce ancora nn dettano!!!

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