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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: xxfranz15/12/2011 12:14:20
ale non scoraggiarti

Da: fava15/12/2011 12:15:14
ditemi le sentenze

Da: dadaismo15/12/2011 12:16:13
preliminare di preliminare
non c'è mediazione
non avvenuto trasferimento diritto reale

Da: vincent 115/12/2011 12:17:39
Mi confermano che è giusta

Da: franzy15/12/2011 12:18:25
le sentenze, le sentenze...
ma lo volete capire che non contano un cazzo le soluzioni, le sentenze?!?!... tutte cazzate.
Chiedetelo ad un commissario
Conta saper scrivere e quello non lo improvvisi.
Bisogna studiare e lavorare, preparandosi quotidianamente per anni.
Diversamente, l'Italia non cambierà mai.
Meditate gente...

Da: kzs15/12/2011 12:19:25
ooo???

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Da: spooky15/12/2011 12:20:20
civile
preliminare come integrazione del definitivo

Da: kdc15/12/2011 12:20:45
allora?

Da: X franzy15/12/2011 12:21:47
medita tu questi esami sono una pagliacciata in ogni senso per cui i tuoi moralismi non sono richiesti

Da: UTILE PER I PENALISTI15/12/2011 12:22:01

- Messaggio eliminato -

Da: xxfranz15/12/2011 12:22:37
L'atto pubblico, oggettivamente, "supera" il preliminare, quindi quel
riferimento fatto alla prova per testi non può che essere fuorviante: noi che
difendiamo la Gamma non dobbiamo fare altro che esibire l'atto pubblico,
sarannoTizia e Sempronio a non poter far ricorso alla prova per testi per
dimostrare la diversa pattuizione.

Da: law and order15/12/2011 12:22:37
spunto d riflessione...tizia e sempronia avranno proposto  azione d ingiustificato arricchimento..x giustificare l azione ....tuttavia...tale maggiore importo sarebbe giustificato anlke dal   1 preliminare...
ragionando in termini semplicistici...io giudice direi ke cazzo hai pagato a fare 140 mila se il prezzo era d 95...quindi ...
1 preliminare + datio dei 140 mila...=x presunzioni..sarebbe provato  ke
l effettiva volontà delle parti era x 140 mila

ke ne pensate?'

Da: grupp15/12/2011 12:24:28
Traccia (civile)
Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa edile Gamma, esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140000, mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di euro 95000. Chiedono, pertanto, la restituzione della somma pagata in eccedenza, oltre agli accessori di legge. L'impresa edile gamma sostiene, per contro, la esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140000 e che i contratti successivi erano stati simulati, indicandosi il minor prezzo di euro 95000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione. Il candidato, assunte le vesti di Avv. della impresa edile gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Traccia (amministrativo)
L'università degli studi di alfa acquistava la totalità delle quote della società privata zeta, proprietaria dell'immobile Beta, per destinarlo a sede universitaria.
Modificato l'oggetto sociale di zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l'università deliberava di procedere alla scissione della società zeta in due distinti enti: la società gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l'altro, la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 c.p.a. lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.
Il candidato, assunte le vesti di legale dell'università, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire.

Traccia (penale)
caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale.
il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assunte la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".

Da: Antonia81 15/12/2011 12:24:59
Ragazzi visto che nella sez.dedicata all'atto di amministrativo ci sono parecchi "burloni" potete postarmi la traccia esatta di amministrativo?

Da: nonvolevanofarmiregistrare15/12/2011 12:26:48
ATTO DI CIVILE:
chiedete a qualche commissario se l'azione può essere qualificata come ripetizione di indebito e quindi l'onere della prova è a carico di parte attrice

Da: franzy15/12/2011 12:27:58
@  X franzy:
siccome questo esame SAREBBE una pagliacciata, allora è giusto imbrogliare?
Complimenti, bel senso civico.
Come dire: la tassa è ingiusta, allora non la pago.

Ci vorrebbero i caschi blu dell'ONU

Da: Viper99915/12/2011 12:28:29
A NAPOLI già hanno dettato???
Se si, a che ora?

Da: tommaso198115/12/2011 12:30:32
a napoli hanno dettato alle 11.15

Da: fava15/12/2011 12:30:49
per dirla come mio cognato: "andate MORBIDI".....!!!!! stiamo lavorando per voi...

Da: nonvolevanofarmiregistrare15/12/2011 12:33:03
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

L'università degli studi di alfa acquistava la totalità delle quote della società privata zeta, proprietaria dell'immobile zeta, per destinarlo a sede universitaria.
Modificato l'oggetto sociale di zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l'università deliberava di procedere alla scissione della società zeta in due distinti enti: la società gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l'altro, la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 c.p.a. lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.
Il candidato, assunte le vesti di legale dell'università, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire.

Da: m.rosy15/12/2011 12:34:05
ragazzi teniamo conto che  le sentenze successive a luglio 2011 non si possono inserire, i codici in possesso sono, infatti, aggiornati a tale data

Da: nonvolevanofarmiregistrare15/12/2011 12:36:06
ti ho postato la traccia ufficiale che risulta da internet

Da: rorrrrryyy15/12/2011 12:36:29
avete già dato qualk soluzione?

Da: per cortesia15/12/2011 12:37:07
quello di civileeeeeeeeeeeee

Da: PPP15/12/2011 12:39:08
HANNO INSERITO L'ATTO O LE SENTENZE DI CIVILE

Da: xxfranz15/12/2011 12:40:03
con la comparsa di costituzione e risposta la difesa della societa' gamma deve opporsi alla richiesta di restituzione della maggior somma.
Poiche' NEL CASO DE QUO LA PROVA TESTIMONIALE sul preliminare
iniziale E' POSSIBILE SE LA PARTE CONVENUTA ESIBISCE IL 1°preliminare
.PERTANTO NELL'ESIBIRE SOLO L'ATTO PUBBLICO,nel rigetto delle
richieste avverse,chiedere ESSENDO  LA CAUSA MATURA PER la decisione che la stessa venga decisa dal Collegio

Da: pollicina3615/12/2011 12:40:15
possibile che nessuno riesca a postare un parere completo?

Da: Luxor 15/12/2011 12:42:30
Bah......quest'anno si sono proprio impegnati...ed hanno, secondo me posto la questione al contrario.
Di solito si paga di meno e chi prentende che sia pagato il di più che agisce....che figli di p.......
Comunque tornando al caso io avrei scritto così: semplice semplice.
TRIBUNALE CIVILE DI (....)
Sez. ...... R.G. ........ - Dr. .......
Udienza del ......... -
Comparsa di costituzione e risposta
PER La soc. Beta in persona del legale rapp.te p.t. (p.iva......) con sede in......................... elettivamente domiciliata in.........., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto,
                                                Convenuto
CONTRO
I Sig.ri.................. rappresentati e difesi dall'avv. ..............
                                                Attore
PREMESSO
�    Che con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con la Soc. Beta in data ................, un contratto preliminare di compravendita immobiliare e successivo definitivo per un prezzo pari ad euro  50.000,00.
�    Che in realtà tali contratti erano simulati nella parte relativa al prezzo  e che, invece, quello effettivamente corrisposto era pari  di euro  140.000.00;
�    che a sostegno produceva i seguenti documenti:....................................chiedendo, pertanto, la restituzione dell'eccedenza del prezzo pagato per simulazione
Ciò premesso, con il presente atto si costituisce la soc. Gamma, come sopra rapp.ta difesa ed elett.te dom.ta, la quale contesta gli assunti attorei in quanto infondati e non provati ovvero non provabili nel presente giudizio per i seguenti 
MOTIVI DI DIRITTO
Gli assunti attorei sono infondati.
Gli stessi, infatti, espongono di aver corrisposto alla soc. Gamma somme di euro  140.000 producendo i relativi titoli.
Tuttavia questa difesa, pur non negando di aver incassato tali somme, contesta espressamente che queste siano da riferire all'operazione indicata in citazione.
Ed eccepisce, quindi, l'inammissibilità degli elementi ex adverso offerti per i noti limiti di prova in tema simulazione del prezzo.   
Come è noto, infatti, sul punto è recentemente intervenuta nuovamente la Suprema Corte di Cassazione che è tornata sulla questione relativa al raggiungimento della prova del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare, che costituisce un elemento essenziale del contratto.
Ebbene, nel caso di specie, la Suprema Corte, rifacendosi all'orientamento già espresso dalle stesse S.U. nel 2007 nella nota sentenza n�°............. ha di nuovo ribadito che trovano in questa fattispecie applicazione le limitazioni in tema di prova previste dalle disposizioni di cui agli artt. 2722 (in tema di prova testimoniale), e agli att. 2727, 2729 c.c. (in tema di presunzioni), in relazione all'art. 1417 c.c.
Pertanto, tutti gli elementi addotti da controparte (il contratto preliminare, il  definitivo, gli assegni) sono  elementi presuntivi espressamente esclusi ex art 2729, comma 2.
Va, infatti, ricordato che il documento che può costituire prova per iscritto per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto con forma scritta ad substantiam deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (v. Cass. 7 aprile 2006, n. 8210; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3869; 18 dicembre 1997, n. 12813.
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio, La soc. Beta. ............., , chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) rigettare la domanda attorea;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Mezzi istruttori:
Produce:
1) Copia atto di citazione notificato il ........;
2) ;
3) .
Chiede, comunque ed eventualmente di ammettere prova contraria a quella articolata con la citazione nonchè, senza inversione dell'onere, prova diretta sulle seguenti circostanze:
1) Vero che ;
2) Vero che .
Indica a testi:
1)  dom.to in ;
2)  dom.to in .
Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezza di ogni altro diritto.
li 
Avv. 

Da: cochina...15/12/2011 12:44:04
ma sentenze a favore della nostra società ce ne sono???? potete postarle per esteso per favore????

Da: xrosy da avvocato veneziano15/12/2011 12:44:38
nell'atto si possono inserire anche le sentenze della settimana scorsa. il candidato può averle studiate nelle riviste e comunque uno le può portare in aula anche in copia se non sono commentate dalla dottrina. state calmi e contate fino a dieci. niente panico

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