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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: .....15/12/2011 13:39:54
la sentenza 2011 esiste ma le SU escludono la prova testimoniale

Da: giu15/12/2011 13:40:43
x cerza : ma il numero delle sentenza qual è ?

Da: .....15/12/2011 13:41:21
Con la sentenza 7769/2011 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei limiti della prova della simulazione contrattuale, con particolare riferimento al contratto di compravendita immobiliare con presso dissimulato.

Nello specifico, la Corte si è stata chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità della prova testimoniale finalizzata a dimostrare la divergenza della volontà reale rispetto a quella espressa nel contratto scritto, in relazione alla determinazione del prezzo di vendita: il fatto che dal preliminare di vendita e da altri atti risulti fissato un prezzo diverso da quello determinato nel contratto definitivo legittima l'ammissione della prova per testi ex art. 2724 c.c., o ne limita l'utilizzo ex art. 2722?

Il caso al vaglio dei giudici di legittimità, invero, risulta essere simile a quello già affrontato e risolto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7246 del 26 maggio 2007.[1]

In quell'occasione, il supremo Collegio avevano optato per una soluzione restrittiva del problema: la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.

La pronuncia in commento si allinea al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, ampliando il discorso anche all'ammissibilità della prova per presunzioni.

Il filone giurisprudenziale precedente al 2007 - per lungo tempo seguito da buona parte della giurisprudenza - affermava che nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conservava inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo esso né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione potevano essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti.

Donde il corollario applicativo secondo cui la prova della simulazione del prezzo della vendita non incontrava fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 c.c., né contrastava col divieto posto dagli artt. 2722, 2727 e 2729 c.c., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo ben poteva essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto. La relativa prova avrebbe, nella sostanza, scopo e natura semplicemente integrativi e ciò consentirebbe di darla anche mediante presunzioni ovvero deposizioni testimoniali (cfr. ex plurimis Cass. civ. 10 gennaio 1996, n. 3857).

Tale impostazione tuttavia deve considerarsi, a parere della Corte, oramai superata, anche in considerazione delle critiche mosse dalle Sezioni Unite.

È noto infatti che i limiti di prova di cui all'art. 1417 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti.

Né si può sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato, in quanto essendo il contratto dissimulato destinato ad avere effetti fra le parti, deve avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 1414, co. 2 c.c.

Ne consegue che, nel raggiungimento della prova del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare, che costituisce un elemento essenziale del contratto, trovano applicazione le limitazioni in tema di prova previste dalle disposizioni di cui agli artt. 2722 (in tema di prova testiomoniale), e agli att. 2727, 2729 c.c. (in tema di presunzioni), in relazione all'art. 1417 c.c.

Nel caso in esame, i giudici di merito avevano inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2729, co. 2, c.c., desumendo la prova documentale della simulazione relativa attraverso una serie di documenti tra loro ricollegabili (preliminare, assegni, attestazioni contenute in atti giudiziari, quietanze) "ciascuno dei quali, singolarmente considerato, dia certezza sia circa l'entità del prezzo pattuito che circa le modalità dei singoli versamenti".

Osserva la Suprema Corte che a tali documenti non può essere riconosciuta valenza probatoria nei confronti delle parti se non sulla base di presunzioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice e che, pertanto, la corte di merito è incorsa nella violazione dell'art. 2729, comma 2, c.c. Va, infatti, ricordato che il documento che può costituire prova per iscritto per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto con forma scritta ad substantiam deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (v. Cass. 7 aprile 2006, n. 8210; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3869; 18 dicembre 1997, n. 12813).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza con la quale era stata accertata e dichiarata la simulazione del prezzo della compravendita immobiliare.

Da: SCURAU SI E FATTO BUOIO15/12/2011 13:41:46
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Da: in diretta da napoli15/12/2011 13:41:52
hanno sospeso tutto panico nei candidati

Da: cerza15/12/2011 13:42:41
la sentenza cari ragazzi é la 24100 del 17/11/2011

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Da: spagna 15/12/2011 13:43:16
Ale dove sei?

Da: salernitano15/12/2011 13:43:20
a salerno quando consegnate??????????????????????

Da: francescav 15/12/2011 13:44:02
HANNO SOSPESO DA NAPOLI? CHE è SUCCESSO? MA è VERO?
VI PREGO AIUTOOOOO

Da: Terminillo15/12/2011 13:44:29
X CERZA:
anche se contraddice l'altra delle S.U.??

Da: in diretta da napoli15/12/2011 13:45:09
vi terrò aggiornati

Da: fra15/12/2011 13:46:22
napoli ok

Da: francescav 15/12/2011 13:47:20
NAPOLI OK COSA?

Da: in diretta da napoli15/12/2011 13:48:22
c'è una rivolta tra candidati e commissione

Da: sorella di rosa napoli15/12/2011 13:49:40
io mi sono adesso iscritta ad economia che ne so io di queste cose 

:( voglio solo aiutare mia sorella + grande !! please 
è comparsa di costituzione semplice o con rinconvezionale??? il contratto di vendita è un diritto reale quindi ci vuole la mediazione?? qual'è la sentenza risolutiva 

Spiegate in modo chiaro grazie

Da: ...15/12/2011 13:53:55
La mediazione non c'entra nulla, anche se ci vorrebbe nel caso di specie, la traccia non ne parla, quindi si suppone che già ci sia stata..non lasciatevi fuorviare

Da: ericarta 15/12/2011 13:56:39
ma un atto finito no???

Da: PLEASE ATTO COMPLETO15/12/2011 13:56:52
PUBBLICATE UN ATTO COMPLETO, MA SOPRATTUTTO SICURO

Da: ermenegildomotumeno15/12/2011 14:01:10
TRIBUNALE CIVILE DI ....

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. XXXXXXX) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in .., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. .) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ... pec ....)

PARTE CONVENUTA

CONTRO

I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............

PARTE ATTRICE

* * * * * * * * *

Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.

Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.

* * * * * * * *

Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti

MOTIVI

Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.

Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ...  per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.

È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.

Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.

Parte attrice asserisce che, in sede di stipula del definitivo, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.

La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.

Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.

Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).

Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.

In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).

La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).

* * * * *

Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,

Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Avv.





Procura alle liti



L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

Da: ohhhh15/12/2011 14:01:32
notizie da napoli???? che sta succedendo???

Da: spagna 15/12/2011 14:02:25
Ale vorrei solo sapere se lo posti fra poco o no.

Da: ermenegildomotumeno15/12/2011 14:02:48
pioveeeeeeeeeeeee

Da: camicvvdssaaa15/12/2011 14:07:20
TRIBUNALE CIVILE DI ....

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)

PARTE CONVENUTA

CONTRO

I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............

PARTE ATTRICE

* * * * * * * * *

Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.

Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.

* * * * * * * *

Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti

MOTIVI

Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.

Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.

È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.

Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.

Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.

La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.

Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.

Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).

Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.

In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).

La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).

* * * * *

Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,

Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Avv.





Procura alle liti



L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.





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Vera la firma

Da: yuki15/12/2011 14:07:51
Ermrnegildo, mi dai conferma che qanto hai postato é corretto?
Attendo conferma prima di postare ai ragazzi. Scusa ma non sono un legale, mi occupo di altro. Stò cercando di aiutare degli amici che oggi fanno esame. Grazie

Da: krezya15/12/2011 14:09:23
E' giusta questa?????


TRIBUNALE CIVILE DI ....

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. XXXXXXX) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in .., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. .) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ... pec ....)

PARTE CONVENUTA

CONTRO

I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............

PARTE ATTRICE

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Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.

Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.

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Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti

MOTIVI

Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.

Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ...  per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.

È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.

Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.

Parte attrice asserisce che, in sede di stipula del definitivo, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.

La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.

Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.

Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).

Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.

In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).

La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).

* * * * *

Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,

Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Avv.





Procura alle liti



L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

Da: ...15/12/2011 14:12:36
a che ora consegnano a CZ?

Da: pluto15/12/2011 14:13:36
sentenza 31688/2008 qualcuno mi da una mano a trovare il commento

Da: professionista 15/12/2011 14:16:04
Atto civile:
quale sentenza?

Da: azzurra1705 15/12/2011 14:16:13

AIUTO!!! CONSIGLIO SULL'ATTO DI PENALE:
secondo voi, per l'atto di penale, si può chiedere in subordine l'abuso di ufficio cioè derubricare il reato?

Da: COMPLETO  OPPURE MANCA QUALCOSA15/12/2011 14:17:00
Al sig. Cancelliere del Tribunale di ....


ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ......

Atto d'Appello
Il sottoscritto avvocato, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig.
caio
nato a .... il ..... ivi residente e domiciliato alla via ...... n�°...., perché imputato del reato p. e p. dall'art. 314 c.p., nel procedimento penale n�° ...../... R.G.N.R.. per il quale è stato condannato con sentenza n�°.../.. R.G.SENT., pronunciata in data ..... e depositata in cancelleria in data ... dal Tribunale ....,  alla pena di anni tre di reclusione, impugna in toto la predetta sentenza nei capi e nei punti che si espongono, facendo valere i seguenti motivi:
ASSOLUZIONE EX ART. 530 C.P.P.;
Il Giudice a quo ha frettolosamente e superficialmente valutato i fatti oggetto del presente giudizio. Va subito detto che la motivazione del Giudice di prime cure, brillante quanto alla forma, pecca in sostanza di eccessivo semplicismo per aver seguito pedissequamente assunti di accusa, che come si dirà più avanti, appaiono inverosimili, se non addirittura inconsistenti o contraddittori.
Il Giudice è giunto alla condanna dell'imputato perché si è lasciato fortemente fuorviare dal complesso di conoscenze accreditate dal contesto sociale e da massime di esperienze che influiscono negativamente e rendono la decisione discutibile e censurabile. Le valutazioni del Giudice non possono essere espressione di opzioni personali o di singole visioni del mondo, ma devono essere giustificate sulla base di valori universalmente condivisi. Nel provvedimento impugnato il Giudice ha pretestuosamente ricercato, a discapito del criterio dell'obiettività e del senso di giustizia al quale un Giudice deve ispirarsi, ostinatamente elementi di accusa per sostenere la erronea e speciosa motivazione della sentenza di condanna dell'imputato.  
Invero, non si comprende in base a quali elementi il Giudicante abbia ritenuto responsabile del reato di cui alla rubrica il prevenuto.
Nel caso di specie, vengono in rilievo le indagini difensive le quali hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il Comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". Difatti da tale rilievo, non è rilevante la circostanza che l'uso di internet sia stato  fatto in maniera non occasionale ma appare decisiva la circostanza che il Comune di Beta abbia stipulato un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", ovvero una tariffa a costo fisso a prescindere dal numero di file scaricati, senza causare quindi al Comune di Beta un maggior costo e dunque senza che si potesse configurare una condotta appropriativa. Inoltre, il Comune di Beta se ha stipulato un contratto denominato "tutto incluso" trova la sua ratio nella necessità di garantire un ambiente lavorativo sereno in cui operare con tranquillità.
Difatti, la Suprema Corte con sentenza n�°41709 del 19/10/10 ha riferito che: "Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso".
Pertanto alla luce di tale granitico indirizzo giurisprudenziale l'imputato Caio deve essere mandato assolto.
RIDUZIONE DELLA PENA - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI;
Il Giudice a quo nell'irrogare la pena di cui in sentenza non ha effettivamente e concretamente tenuto conto della modesta entità del reato, difatti, non si comprende il motivo per il quale il Giudice non ha comminato il minimo della pena laddove si tratti di un reato che per le modalità di commissione e lo svolgimento dei fatti non richiede l'applicazione di una considerevole pena.
La pena inferta appare eccessivamente severa secondo i canoni sanciti dall'art. 133 C.P., considerati stilisticamente dal Giudicante, e, pertanto, se ne chiede la riduzione nel minimo.
Si ritiene che la condanna di anni tre di reclusione vada sensibilmente ridotta anche allo scopo di  adeguare la pena alla reale entità e modalità di commissione del reato ascritto.
Inoltre, lo stesso non ha considerato l'entità delle conseguenze del reato e, quindi, della stessa gravità del danno.
La concessione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p. realmente andrebbe a proporzionare ed adeguare, per  l'effetto della richiesta riduzione di pena, la sanzione al fatto.
Le attenuanti generiche, al di là del dato letterale, più che istituire una circostanza in senso tecnico può dirsi integrino, ed in ogni caso hanno integrato, nella ormai risalente e consolidata applicazione giurisprudenziale che ne è stata data, un mezzo tecnico di dosimetria della pena, a disposizione del Giudice per adeguare il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto al rilievo criminale effettivo del reato ed ai danni ed all'allarme sociale in concreto verificatisi, nei casi in cui l'uno e gli altri rendano del tutto sproporzionate le pene edittali applicabili in assenza di un suo utilizzo, anche in considerazione delle sanzioni previste nell'ordinamento per condotte indice di ben maggiore capacità a delinquere ed integranti ben maggiore aggressione a beni costituzionalmente e penalmente protetti.
Le attenuanti generiche vanno riconosciute attesa la loro funzione equilibratrice che allo stato non è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure. Il preteso riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere concesse sulla base della condotta contemporanea e susseguente al reato, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato stesso: si noti che il prevenuto è del tutto incensurato e non ha carichi pendenti, elementi dai quali è legittimo desumerne una positiva  prognosi.  
Secondo la prevalente e più corretta giurisprudenza, le attenuanti generiche vanno concesse non tanto in assenza di elementi negativi quanto in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall'art. 62 C.P. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio la condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Allo stato vi è uno squilibrio che solo la sensibilità del Giudicante ad quem può modificare con la concessione di quanto richiesto. Una pena sì elevata non avrebbe quella funzione di riabilitazione e rieducazione del reo.
In un ordinamento ispirato ai canoni dell'art. 27 Cost., nella determinazione della pena da infliggere in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. devono essere espunti criteri ispirati ad istanze generalpreventive, giacché non possono trovare spazio fattori che esulino dal fatto commesso dall'imputato e tuttavia ciò non significa che l'unico criterio sia quello specialpreventivo, stante l'indubbia funzione anche retributiva della pena.
Proprio gli elementi indicati dall'art. 133 C.P., comma II, consentono la concessione delle invocate attenuanti ex art. 62 bis C.P., difatti, il riconoscimento dei connotati circostanziali della condotta, rispettivamente di segno negativo e positivo, è proteso finalisticamente a permettere una adeguata personalizzazione della pena, attraverso elementi di flessibilità idonei, per loro natura, a consentire una più penetrante valutazione della dinamica criminosa versata in atti.
L'imputato, come è facilmente desumibile dagli atti, non ha a suo carico alcun elemento che possa far presumere che lo stesso debba essere soggetto ad una prognosi negativa.
Per tutto quanto esposto e dedotto, il sottoscritto difensore, riservandosi ex art. 585 comma iv c.p.p. di meglio precisare ed esporre nuovi motivi della presente  impugnazione,
c h i e d e
�    Assoluzione ex art 530 cpp;
�    Riconoscimento delle attenuanti generiche e Riduzione pena.
        Con osservanza
    Avv. .....

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