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INCAZZATI PER LE STRAGI AGLI ESAMI RIBELLIAMOCI!
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Da: incredibile!!!29/06/2011 16:00:02
per "collega": io so quanto valgo e non accetto i discorsi fatti da te sopra....se sei un luminare del diritto e un grande avvocato come dici di essere, non capisco come mai perdi tempo in questo forum, tanto nessuno ti crede più bravo di altri...sei solo uno dei tanti avvocati italiani, nulla di più mio caro, una persona qualsiasi in questo mondo.....ritieniti pure più bravo di altri perché sei riuscito a passare l'esame al primo colpo..ma la tua mancanza di umiltà fa capire  di cosa è fatta questa professione oggi. Io mi permetto di dirti queste cose perchè so bene di non essere da meno di te, con o senza abilitazione.

Da: percentuali29/06/2011 16:34:59
non rispondete a chi provoca
soffermiamoci sulla protesta e facciamola girare
lasciamo stare ricorsi al tar (inutili) o manifetsaizoni (tardive) intanto dobbiamo impedire (anche se sarà quasi impossibile) la riforma che impedirà a tutti di diventare avvocati

Da: x tutti29/06/2011 16:50:03
se la riforma servisse a rendere meritocratico l'esame allora ci starei.....ma farsa era e farsa resta....solo che poi la farsa si può fare max 3 volte...allora no..

Da: INCAZZATO29/06/2011 17:28:20
COSA PREVEDE LA RIFORMA


- esami previa preselezione e solo con codici NON commentati Art. 44 (Disposizioni generali) "1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45..." e art 46 . "La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali"

Ad oggi non esiste alcuna barriera per arrivare all'esame professionale ed è possibile utilizzare in sede di esami gli indispensabili codici commentati con le sentenze giurisprudenziali

- cancellazione di fatto del patrocinio legale "autonomo" (si potrà solamente sostituire il titolare di studio nelle sua cause) (art 41 Riforma) ("Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254 rientravano nella competenza del Pretore"

Ad oggi dopo un anno è possibile avere il patrocinio legale che dà la possibilità di guadagnare autonomamente con cause proprie per ben sei anni in attesa di superare l'esame professionale

- obbligo di presentare agli orali ordinamento e deontologia forensi e le materie più difficili (oggi solo facoltative) come diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale più due altre materie facoltative (art 46 Riforma "........ in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato dovrà illustrare la prova scritta, e dimostrare la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario")

Ad oggi è possibile presentare solo materie molto semplici come diritto internazionale privato, diritto comunitario etc

- non si potrà sostenere l'esame dopo più di 3 bocciature (Art 43 Riforma) ("Il Consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica")

Ad oggi non esiste alcun limite


Per quelle poche centinaia di fortunatissimi nuovi avvocati l'anno in tutta Italia (ad oggi la percentuale di promossi all'esame forense è già la più bassa tra tutte le "libere" professioni con appena il 20% degli idonei ogni anno) sarà anche previsto che:

-VERRÀ CANCELLATO (CON UNA NORMA EVIDENTEMENTE INCOSTITUZIONALE) DALL'ALBO DEGLI AVVOCATI CHI NON RAGGIUNGERA' UN LIMITE MINIMO DI REDDITO PROFESSIONALE DECISO DAGLI ORDINI E/O CHI NON VERRA' DAGLI ORDINI RITENUTO ESERCITANTE LA PROFESSIONE IN MODO CONTINUATIVO (Art 19 riforma). INCREDIBILMENTE NON SARA' PIU' POSSIBILE ESSERE LIBERI DI DECIDERE (SE O ) QUANTE CAUSE E PROCESSI PATROCINARE ALL'ANNO PENA LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI AVVOCATI.

- INTRODUZIONE ESAME OBBLIGATORIO PER DIVENTARE CASSAZIONISTI (NON BASTERÀ PIÙ COME ORA IL SEMPLICE DECORSO DI UN NUMERO DI ANNI PER ISCRIVERSI AUTOMATICAMENTE AL RELATIVO ALBO) (Art 20 riforma)
- SICURE SPESE E PERDITE DI TEMPO ULTERIORI PER I NUOVI CORSI (ALMENO 250 ORE!) ED ESAME FINALE FUNZIONALI AD AVERE LE SPECIALIZZAZIONI NECESSARIE PER I VARI RAMI DEL DIRITTO (penale, civile,amministrativo etc) - (Art 8 riforma "Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non potranno avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 250 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato dovrà sostenere un esame di specializzazione" ); PRIMO PASSO PERCHE' NEL PROSSIMO FUTURO ,PER ESERCITARE NEI VARI RAMI DEL DIRITTO, CI SI DOVRA' MAGARI ISCRIVERE A DIFFERENTI ALBI SPECIALISTICI (CON EVIDENTE MOLTIPLICAZIONE DI SPESE PER LE TASSE ANNUALI AGLI ORDINI )

Da: INCAZZATO29/06/2011 17:29:22
HO TROVATO IN UN ALTRO FORUM E GIRO QUI SULLA SITUAZIONE ESTREMA PER CUI NON SOLO FANNO STRAGI MA STA PER PASSARE LA RIFORMA DEVASTANTE IN CUI TUTTI I PARTITI SONO D'ACCORDO !!
------------------------------------------------------------

MENTRE AVVENGONO STRAGI AGLI ESAMI SCRITTI DI AVVOCATO, IL PARTITO DEMOCRATICO http://beta.partitodemocratico.it/doc/210735/giustizia-orlando-proposte-pd-per-renderla-efficiente.htm DICE CHE

"Noi ci batteremo perché ................si riprenda l'iter ...... della riforma dell'ordinamento forense...."

L'iter si è per qualche settimana bloccato in commission giustizia ma il PD si impegna (e lo farà evidentemente) per farlo ripartire (ed è opposizione!!) così facendo passare la riforma più devastante possibile per cui ci si dovrà rammaricare persino delle percentuali attuali che saranno valutate altissime rispetto a quelle che ci saranno con la riforma. Passato l'esame per chi non avrà un numero di cause sufficiente a quanto pare scatterà persino la cancellazione dall'albo.In più una marea di corsi spese e tasse che renderanno impossibile la vita professionale.
Al praticante avvocato interessa SOLO passare l'esame ed essere libero ed autonomo! Questo fanno finta di non capirlo.
IL PD CONTESTA LA MAGGIORANZA SU TUTTO MA SULLA RIFORMA FORENSE ANTIPRATICANI HA PRESENTATO PROGETTI DI LEGGE PRESSOCCHE' UGUALI A QUELLI DEL PD-L-ega E A QUELLI ADESSO AD OGGETTO DELLA CAMERA.

Per farsi un'idea della riforma forense antipraticanti
http://www.facebook.com/group.php?gid=303970003070
http://www.facebook.com/group.php?gid=217850000360
http://www.facebook.com/group.php?gid=109493080901


Alle opposizioni non interessa niente di alzare le percentuali di ammessi agli scritti ma solo di ribadire che bisogna stringere la cinghia e che ci vuole quindi la riforma (quindi bocciarne ancora di più? COMPLIMENTI.)

PER PROTESTARE CONTRO L'ATTEGGIAMENTO DEL PD CHE VUOLE FARE RIPARTIRE, COME ALTRE VOLTE HA FATTO, LA CONTRORIFORMA ANTIPRATICANI SCRIVETE A forum.giustizia@partitodemocratico.it

con solo "NO ALLA RIFORMA FORENSE PD-L-EGA" (ovvero PD + PDL + LEGA)

Da: YVYK 29/06/2011 17:54:04
Ragazzi anche io faccio parte del gruppo, purtroppo sempre più vasto, di " non ammessi ". Letto quanto sopra, io farei parte di quelli che se passerà la riforma non potranno più sostenere gli esami ( in quanto sono stata bocciata già tre volte ). Oggi, quando ho visto i risultati, sono rimasta veramente molto male e mi sono maledetta per quella stupida decisione di voler studiare il diritto. Orbene, amo il diritto e mi piace mettere in pratica tutte le mie conoscenze giuridiche, ma purtroppo, dovrò abbandonare " la nave", ma non perchè mi sono arresa, ma perchè non riesco più arrivare con 4 persone a carico alla fine del mese. Dunque Vi faccio a tutti Voi un grande bocca in lupo, per la protesta, anche se ritengo che la " casta " farà di tutto per fare passare la legge. Baci a tutti

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Da: cda lecce  luna x YVYK29/06/2011 17:55:48
Che vuol dire che se passerà la riforma non potrai sostenere l'esame perchè bocciata già tre volte? dove lo hai letto????

Da: ...........29/06/2011 18:01:30
io farei questa riforma:
quiz di preselezione atto scritto e orale.
ma scusate un avvocato si vede dagli atti non dai pareri..........
lo sapete perchè si fanno i pareri??? per dare potere alla casta degli universitari che non capiscono una mazza!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: G......29/06/2011 18:05:12
Scusate,ma,volete fare gli avvocati....allora, Pensate che le riforme hanno effetti retroattivi????? sei stata bocciata tre volte prima della riforma...potrai sostenere  l'esame..

Da: è possibili?29/06/2011 19:22:59
infatti... non dovrebbe esserci la retroattività... posto che questa riforma passerà, potremmo protestare e farci promotori di una serie di controproposte... della serie...
1) impossibilità per figli e nipoti di prestare la pratica professionale presso gli studi di babbo e zietti;
2) sorteggio integrale degli studi presso i quali i praticanti andranno a sostenere il periodo di pratica professionale;
3) sorteggio di avvocati che sosterranno insieme a noi l'esame con conseguente confronto degli scritti dei suddetti affermati professionisti con quelli di noi novizi.

Vogliono fare la riforma? facciamoci sentire

Da: gnic e gnoc29/06/2011 19:36:59
si vabbè ma sono parole al vento la riforma è il quiz a risposta multipla  atto e orale.....tutto il resto è fuffa!!!!!

Da: bocciato29/06/2011 19:40:57
la legge è immediatamente applicativa ovvio che se l'hai fatto tre volte a dicembre non puoi più farlo
sarebbe retroattiva se la legge entrando in vigore che so a gennaio prendessero i tuoi elaborati del dicembre precedente e dicessero non valgono più perchè c'è la nuova legge
ma qui dispone per l'avvenire ovvero per il primo esame dopo l'approvazione ovvero dicembre
pienamente legittimo
purtroppo :(

Da: Incomprensibile29/06/2011 19:50:35
la legge è immediatamente applicativa ovvio che se l'hai fatto tre volte a dicembre non puoi più farlo
sarebbe retroattiva se la legge entrando in vigore che so a gennaio prendessero i tuoi elaborati del dicembre precedente e dicessero non valgono più perchè c'è la nuova legge
ma qui dispone per l'avvenire ovvero per il primo esame dopo l'approvazione ovvero dicembre
pienamente legittimo
purtroppo :(

MA RILEGGI QUANTO SCRIVI??

Da: bocciato29/06/2011 19:56:55
se io faccio gli esami nel dic 2011 e la riforma entra in vigore gennaio 2012 anche se questa era la quarta volta non può essere fatta valere retroattivamente la norma (ma da dic 2012 sì)
altro è se io devo fare gli esami dic 2011 e la riforma viene approvata a metà luglio non potrò fare più l'esame se l'ho già dato 3 volte (qui la retroattività non c'entra)

Da: gnic e gnoc29/06/2011 19:59:35
secondo me state rovinati!!!!!

L'art. 11 delle Preleggi stabilisce infatti che "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo." La disposizione indica quindi che una norma non può essere applicata a situazioni di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusi prima della sua entrata in vogore. L'irretroattività della legge è stata prevista anche nella Costituzione limitatamente però al campo del diritto penale. Quindi la Corte Costituzionale pur riconoscendo che il principio dell'irretroattività della legge è una conquista della nostra civiltà giuridica, ha statuito che questo principio non è mai assurto nel nostro ordinamento alla dignità di norma costituzionale. Un problema più complesso è quello di stabilire, una volta riconosciuto che la retroattività delle leggi costituisce una eccezione cui ricorrere in casi di estrema necessità, fino a che punto la legge può disporre per il passato. Non c'è dubbio che una legge non si può applicare a rapporti giuridici che al momento della sua entrata in vigore hanno esaurito i loro effetti in conseguenza di una sentenza passata in giudicato (teoria dei diritti quesiti, cioè diritti acquistati definitivamente). Invece la legge si applicherà ai rapporti e alle situazioni che non hanno, al momento della sua entrata in vigore, ancora esaurito i loro effetti. I regolamenti non possono avere effetto retroattivo, perché in quanto fonti secondarie, non possono derogare ad un principio contenuto in una fonte primaria. La legge spiega la sua efficacia nel tempo fino a quando una legge successiva o una fonte di pari grado (decreto-legge, decreto-legislativo) non la abroghi. L'abrogazione può essere espressa o tacita. E' espressa quando una legge successiva espressamente dispone che una legge precedente o alcuni dei suoi articoli sono abrogati, è tacita quando le disposizioni della nuova legge sono incompatibili con quelle della legge precedente o quando la nuova legge regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. L'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge può avvenire anche mediante referendum. Si possono avere leggi a termine, che fissano esse stesse la durata della loro efficacia, o ad efficacia predeterminata dall'ordinamento (ad es. la legge di bilancio ha la durata di un anno). Esistono anche leggi la cui vigenza è condizionata dalla persistenza di determinati stati di fatto o di diritto (ad es. leggi emanate in periodo di guerra). La regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale o eccezionale e quella successiva invece generale. Nel nostro ordinamento si ha poi un caso di disapplicazione delle leggi quando la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità costituzionale, infatti la legge o l'atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Un problema particolarmente importante è quello della durata della costituzione. Ogni costituzione nasce ed è posta per durare nel tempo, quindi la sua vigenza non può avere limiti temporali prefissati. Di certo le costituzioni non sono eterne, ma rispetto alle altre leggi, la costituzione tende a maggiore intangibilità e durevolezza e deve durare quanto più a lungo possibile. La sua durata è indeterminata, dipendendo da fattori esterni e dalla persistenza nel tempo dei valori fondamentali in essa normativizzati, e dalla capacità delle forze politico-sociali che l'hanno posta in essere di salvaguardare questo nucleo essenziale di fini e di interessi. L'applicabilità delle norme giuridiche per quanto riguarda la dimensione spaziale viene comunemente ricollegata al principio della territorialità della legge, secondo il quale l'efficacia delle norme vige nell'ambito territoriale entro il quale lo stato esercita la sua sovranità. Questo non significa certo che nel territorio dello stato non possano essere applicate norme di altri ordinamenti, o che nel territorio di un altro stato non possano essere applicate norme del nostro ordinamento. Il primo caso si ha quando l'ordinamento italiano rinvia ad un ordinamento straniero, il secondo caso quando è l'ordinamento straniero che rinvia a quello italiano. Si ricordi anche l'efficacia diretta delle norme comunitarie nel territorio dello stato. Se è vero comunque che tutti coloro che si trovano nel territorio dello stato (cittadini, stranieri e apolidi) sono soggetti alle sue leggi è altrettanto vero che la legge italiana, si applica in alcuni casi, anche se il suo destinatario si trova al di fuori del territorio dello stato (obbligo di pagare le imposte, prestare servizio militare). Un altro esempio di extraterritorialità della legge si ha in relazione agli atti o fatti compiuti a bordo di un aeromobile o di una nave che si trovino in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno stato estero, questi atti o fatti sono disciplinati dalle leggi italiane. Bisogna infine dire che si hanno 3 livelli territoriali di applicabilità delle leggi: uno statale, uno regionale e uno provinciale (solo per le province di Trento e Bolzano).

Da: Un aiutino29/06/2011 19:59:45
L'art. 11 delle preleggi stabilisce: " La legge non dispone che per
l'avvenire.Essa non ha effetto retroattivo".
Ciò vuol dire che gli eventi e i fatti rientranti nella fattispecie regolata dalla norma, ma verificatisi prima della sua entrata in vigore non sono regolati dalla norma stessa.

Da: bocciato29/06/2011 20:09:24
ma infatti non ha valore retroattivo perchè la legge entrerebbe prima in vigore dell'esame da sostenere

Da: damiano G29/06/2011 20:12:09
"bocciato" ha ragione l'ho letto sul sole 24 ore la riforma è come dice lui bisogna solo combattere per non farla passare se no siamo rovinati
e comunque anche il fatto che viene cancellato il patrocinio autonomo è drammatico :(
per non parlare del fatto che devi portare all'orale tutte le procedure e i diritti sostanziali OBBLIGATORIAMENTE

Da: G......29/06/2011 20:22:54
Scusate....ma....come ragionate????? Se io avessi saputo che una eventuale bocciatura( non interessa,ma, sono stata ammessa, Anche se non e' detto che passero' l'orale) avrebbe compromesso il mio futuro,avrei dovuto avere la possibilita' di scegliere di non consegnare l'elaborato...perche' ad esempio ho una forte emicrania...non si puo' con una riforma incidere su situazioni passate...cosi' da determinare diversita' di trattamento tra chi conosce la riforma e chi non poteva conoscerla..inoltre, ripeto, sono rari i casi di retroattivita' e questo non vi puo' rientrare

Da: G......29/06/2011 20:23:36
Scusate....ma....come ragionate????? Se io avessi saputo che una eventuale bocciatura( non interessa,ma, sono stata ammessa, Anche se non e' detto che passero' l'orale) avrebbe compromesso il mio futuro,avrei dovuto avere la possibilita' di scegliere di non consegnare l'elaborato...perche' ad esempio ho una forte emicrania...non si puo' con una riforma incidere su situazioni passate...cosi' da determinare diversita' di trattamento tra chi conosce la riforma e chi non poteva conoscerla..inoltre, ripeto, sono rari i casi di retroattivita' e questo non vi puo' rientrare

Da: G......Per bocciato29/06/2011 20:27:31
Certo che entra in vigore prima dell'esame,ma,non esisteva quando il candidato e' stato bocciato tre volte...se fosse esistita avrebbe potuto scegliere di sostenere l'ultima prova dopo due anni per essere super preparato...e' solo un esempio...

Da: Incazzato29/06/2011 20:33:38
sì ma all'orale manco ci arriveremo quindi anche con un'orale impossibile come delineato con la rifoma non  si può niente :(
comunque un'altra cosa orrenda è che non c'è più nemmeno la compensazione quindi per forza sufficienza in tutti e tre gli elaborati

Da: ????29/06/2011 21:03:39
nemmeno la compensazione? ragazzi, questa riforma è oscena... anche arrivando a conseguire l'agognato titolo vi sarebbeo poi incredibili ostacoli per esercitare la professione. è ora di smetterla di pensare ai propri tornaconti personali ed unire le forze. noi praticanti ed i giovani avvocati.

Da: Nobody29/06/2011 21:18:45
Se leggete attentamente la riforma senza farvi prendere dal solito panico, vedrete che dal momento di entrata in vigore della stessa è previsto un periodo transitorio di 5 anni nel quale si userà ancora il vecchio sistema.

Dunque, se per esempio io ho fatto già 2 volte l'esame, avrò 7 tentativi in totale se entro quest'anno verrà approvata la riforma!

Prima di criticare qualcosa occorre leggere attentamente tutto, altrimenti si rischia di parlare a casaccio e mettere ansia a chi già in questo periodo è stressato di suo!

In bocca a lupo a tutti comunque, cari colleghi!!

Da: bocciato29/06/2011 21:28:21
i 5 anni valgono per le scuole forensi obbligatorie non per l'esame e me ne strafotto che mi esentano per 5 anni dalle scuole e l'esame me lo prendo tutto :(
comunque senza i codici commentati come faremo? :(

Da: damiano G29/06/2011 21:36:04
per quanto mi riguarda appena passa alla camera mi incateno alla camera tanto cosa ho da perdere l'esame non lo potrò più fare
intanto però ho riempito di proteste con una mail le orecchie di quelli del pd
non mi vengano più a chiedere il voto non vado a votare piuttosto

Da: Nobody x Bocciato29/06/2011 21:40:03
Non è così.
Se leggi il testo della Riforma che è presente online da anni, si dice espressamente che dalla data di entrata in vigore della stessa vi sarà un regime transitorio di 5 anni.
La ratio è semplice: quella di fare in modo che chi ha iniziato con il vecchio non debba subire il nuovo.

Da: bocciato29/06/2011 21:52:07
appunto leggiti gli articoli di stampa non mi fare perdere tempo per favore a ripetere le cose che sanno anche i sassi

Da: Un aiutino29/06/2011 22:18:55
  CAMERA DEI DEPUTATI XVI LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE AC N. 3900
CAPO II  ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO    DELLA  PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 48
(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti.

2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Da: x francesco da bologna29/06/2011 22:23:32
finalmente un esame più meritocratico, senza codici commentati sarà più divertente e selettivo. più divertente soprattutto per chi come me ha già passato l'esame.

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