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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: per cinzio11/07/2012 14:23:52
io ha parlato anche della circostanza aggravante ma non per soffermarmi sul giudizio di bilanciamento ma per dire che in base a questa circostanza anche un comune delitto può essere commesso con questa finalità. Cioè in questi casi l'anticipazione della tutela avviene col 56 cp, in altri con la costruzione dei reati di pericolo.
chissà....
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Da: tema civile11/07/2012 14:26:32
concordo anch'io.
sindacato economico (rescissione 1448)
sindacato giuridico (rescissione 1447)
sindacato giuridico (giudizio di vessatorietà della clausola nel cod. cons)
sindacato giuridico (giudizio sull'abuso di dipendenza nella subfornitura).
Il tutto condito con premessa, ratio e disciplina
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Da: secondo voi11/07/2012 14:57:09
può essere un errore aver inteso la traccia come ammissibilità del tentativo nei delitti di terrorismo?
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Da: secondo voi11/07/2012 14:59:27
e quindi aver sviluppato il percorso argomentativo per rispondere a questo quesito comunque toccando tutti i punti necessari?
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Da: zambia11/07/2012 16:53:05
io penso che se il tema del tentativo sia stato toccato molto brevemente e, comunque, per escluderlo e concentrare il tema sui punti principali può andare..

la linea che ho seguito io, nei tre temi, è stata quella della semplicità. Non ho citato nessuna sentenza e mi sono limitata a trattare i punti cercando di non dilungarmi troppo. ho seguito dei consigli dati da un Avvocato Cassazionista in un sito trovato leggendo qua e là.
In merito  al tema di civile per sommi capi sono partita dall'importanza del contratto, come massima espressione della volontà delle parti; clausole vessatorie che inficiano la libertà di una delle parti; contraente debole; intervento del Giudice; contratti tra imprese..  
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Da: lor8511/07/2012 18:11:36
pensavo anch'io lo stesso
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Da: kitano11/07/2012 18:48:41
se i contratti fossero divisibili in due categorie quali contratti dei consumatori e contratti fra imprese, entrambe tutelabili, rimarrebbe una zona grigia costituita dai contratti dove il consumatore è professionista ovvero caratterizzati dalla promiscuità dell'oggetto. Questa tipologia di contratti, come ritiene anche la giuris europea, non riceve la tutela apportata dal codice del consumo né tuttavia possono essere ricompresi nell'ambito dei contratti d'impresa. Si pensi ad un avvocato che acquista un pc o sottoscrive un contratto di abbonamento internet, in tali casi nessuno prospetterebbe un'azione civile applicando la normativa della subfornitura. Per tale motivo ritengo che i contratti fra imprese non possano godere della stessa tutela propria dei contratti fra consumatori, e non condivido l'ordinanza delle Sezioni Unite sul punto. Credo che ci siano norme imperative che possano tutelare anche soggetti "non consumatori", quali le imprese o i professionisti e tuttavia senza abbandonarsi a facili entusiasmi tramite l'applicazione analogica di una norma chiaramente specialistica e inerente alla subfornitura.
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Da: zambia11/07/2012 19:39:09
scusami lor..ma l'avvocato nell'esempio fatto da te si trova nella posizione di consumatore. La definizione di consumatore è chiara. ed è legata all'attività ced alla finalità che ha la sua operazione. se compra per vendere è un imprenditore altrimenti no. Un avvocato che sottoscrive un contratto internet è consumatore al pari di un ingegnere o di una casalinga.. La disposizione europea, peraltro, non parla solo della subfornitura anzi fa riferimento anche ai rapporti creditori..
Rispondi

Da: zambia11/07/2012 20:11:06
scusate intendevo rispondere a kitano..
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Da: s.11/07/2012 21:19:23
per secondo voi: Io anche ho parlato della compatibilita' con il tentativo ed ho cercato di rispondere a tale quesito...secondo me era piu'bche pertinente..era,i nfatti, attinente al tema della anticipazione...

Non era da toccare solo brevemente come e' stato detto...
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Da: sondaggio interessato11/07/2012 23:17:39
chi altri ha inteso, nel tema, l'anticipazione principalmente come ammissibilità del tentativo nei delitti con finalità di terrorismo?
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Da: secondo voi per s.11/07/2012 23:25:50
in effetti lo penso anche io.
Poi chissà
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Da: fava 212/07/2012 01:10:39
il tema di penale non riguardava l'ammissibilità del tentativo nei reati di terrorismo. Al limite poteva costituire un argomento a sostegno del fatto che i delitti di attentato non si distinguono dal tentativo e ne sono assimilati quanto a disciplina.

Sul diritto civile, ho maturato la convinzione che le vie da seguire fossero tante. C'è chi come me è partito dall'autonomia privata e dall'inesistenza di un principi di equità nei contratti disegnati dal codice del 1942 per poi parlare del rafforzamento del ruolo del giudice nel governo del contratto, in parallelo all'affermarsi della legislazione speciale anche in materia di contratti tra imprenditori.

Sull'amministrativo la traccia era banale.
Rispondi

Da: parere civile12/07/2012 11:46:18
Che dite di un tema di civile, svolto così?!

Sono partita parlando del contratto e dell'autonomia negoziale, per poi dire che le parti, dalle trattative all'esecuzione, devono rispettare il principio di buona fede, che, letto alla luce dell'art. 2 costituzione, impone loro un dovere di collaborazione per cui ognuno deve, nei limiti di un sacrificio tollerabile, favorire l'altro contraente per il raggiungimento dell'utilitià garantita dal contratto. Ho continuato dicendo che tale interpretazione è volta a garantire l'equilibrio contrattuale tra le parti, ma che oltre a ciò,  il codice accorda al giudice alcuni poteri per intervenire a garanzia di tale equilibrio e tali forme di tutela assumono un contenuto diverso a seconda della natura dei contraenti, poichè accanto alla tutela contenuta nel codice, il Legislatore ha adottato con il d. 206/05 il codice dei consumatori.Ho quindi fatto qualche discorso sul perchè è stato adottato tale codice, richiamandomi alla posizione debole del consumatore che può essere svantaggiato in alcune pratiche commerciali e da alcune modalità di conclusione del contratto, tipo tramite formulari e a distanza. Ho speso qualche parola per definire il consumatore. Ho quindi precisato che  tale codice è richiamato dal codice civile nei modi dell'art. 1469 bis, ed ho quindi sostenuto che le norme del codice si applicano a contratti stipulati tra imprese, A questo punto ho detto che era necessario rifarsi alle norme contenute nel titolo 2 per individuare i poteri del giudice per sindacare in materia di equità e proporzionalità. Il giudice, per pronunciarsi in materia di equità e proporzionalità del contratto deve pronunciarsi su un contratto che ha ancora efficacia e quindi, per esempio, non nel caso in cui debba pronunciare la risoluzione, poichè in tale ipotesi il contratto non produce più effetti. Ho quindi sostenuto che il Giudice, secondo gli art. 1362 - 1371, deve interpretare le clausole del contratto efficace secondo buona fede, facendo prevalere quella interpretazione che consnete alla singola clausola o all'intero contratto di produrre effetti. Egli quindi, può valutare la volontà delle parti sindacando di conseguenza sugli effetti del contratt, utilizzando la tutela risarcitoria come strumento per equilibare il rapporto sinallagmatico. Ho richiamato la giurisprudenza che prevede che il giudice, quando una parte in sede di trattative non ha rispettato l'obbligo di buona fede, dando però vita ad un contratto valido, può valutare tale comportamento per ritenere sussistente una forma di responsabilità precontrattuale e quindi determinare un risarcimento del danno per la parte pregiudicata. Ho detto che tale assunto emergeva anche dall'analisi di altre norme contrattuali,come l'arr. 1440, che appunto prevede il risarcimento del danno. Ho scritto che in tale ipotesi in giudice, deve valutare la volontà e la condotta delle parti per valutare se l'errore è caduto su una clausola essenziale per il consenso oppure no, determinando in caso di esito positivo l'intera caducazione del contratto e potendo ristabilire l'equilibrio tra le parti, condannando la parte che ha indotto l'altra in errore al risarcimento del danno. Parimenti, in tema di nullità l'art. 1419, consente al Giudice di valutare la condotta e la volotnà delle parti per fare salve alcune clausole del contratto e per eventualmente determinarne la conversione, laddove ne ricorrano i presupposti ai sensi di un'altra norma che adesso non ricordo. Ho quindi detto che l'effetto di questa nullità è quello di conservare l'efficacia del contratto, piuttosto che di impedirne gli effetti, specificando che il giudice deve fare tale tipo di analisi. In particolare ho detto che si è cercato di interpretare in tale senso anche la buona fede, ritenedo che la violazione delle relative condotte poste a tutela del consumatore debole, potessero causare la nullità del contratto. Ho però detto che si è escluso, poichè la buona fede, pur essendo una clausola generale, non può essere ritenuta una norma imperativa, poichè riferita a norme di comportamento e non di contenuto. Tuttavia su tale impostazione, il legislatore ha cominciato ad estendere il concetto di nullità, utilizzandolo anche con riferimento ad ipotesi diverse da quelle del 1418, in materie diverse sempre, per tutelare il contraente debole. Ho quindi detto che tali sono le norme contenute nel codice del consumo. Ho detto quindi che tale codice prevede delle clausole vessatorie aprotezione del consumatore, che sono nulle e non producono effetti, ma non inficiano la parte residua del contratto. Il sindacato del Giudice in tale ipotei è limitato all'accertamento della vessatorietà della clausola, in base ai parametri oggettivi dell'art. 34, specificando non è nemmeno previsto il risarcimento del danno per riequilibrare il sinallagma, che in questo caso parte da una posizione di non equilibrio iniziale. E ho detto che quindi la nullità serve per sanzionare una posizione di abuso.

Rispondi

Da: vit.12/07/2012 12:10:42
Il tema di penale riguardava eccome l'ammissibilita' del tentativo sia a livello di compatibilita' che di identita' di struttura...era uno dei punti centrali da trattare...
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Da: marigna12/07/2012 12:18:34
qualche aggiornamento sulle correzioni? saranno sospese per il mese di agosto?
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Da: s.12/07/2012 12:20:19
civile schema:
-Tendenziale superam. del dogma dell'intangibilita' dell'autonomia contattuale
-differenza tra equilibrio giuridico ed economico del contratto e tendenziale inammissibilita' del intervento giudiziale nell'ambito del secondo
-Analisi dei limiti del potere di sindacato del giudice. Quindi verifica dello stesso con riferimento ad alcune ipotesi: clausola penale, dtreminazone oggetto del contratto, rescissione, impossibilita' ed eccessiva onerosita' sopravvenuta.
-Dal genereale occorreva passare al particolare: analisi della normativa in materia dei contratti dei consumatori e sub fornitura. Qui occorrava analizzare alcune norme che facoltizzano l'intervento giudiziale...
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Da: vit.12/07/2012 12:23:32
D'accordo con s. : La buona fede non era, dal mio punto di vista, necessaria da trattare.
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Da: Perfex12/07/2012 12:31:23
Per il tema di penale, io ho ritenuto opportuno parlare del peculiare modo di atteggiarsi delle fattispecie delittuose considerate in relazione al pr. Di offensivita' ed in riferimento alla fattispecie tentata. In particolare, in quest'ultimo caso, il tentativo e' inammissibile, perche' determinerebbe un'eccessiva anticipazione della soglia di tutela, ponendosi quindi in contrasto con la teoria oggettiva prevalente che ravvisa il fondamento politico criminale del tentativo nella necessita' di prevenire l'esposizione a pericolo dei beni o interessi meritevoli di protezione penale. Che ne dite?
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Da: s.12/07/2012 13:15:34
per perfex: ottimo anche io ho seguito il tuo stesso ragionamento..
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Da: Uff12/07/2012 13:39:07
Nel tema di civile con riferimento al contratto in generale ho parlato anche del sindacato del giudice in caso di sopravvenienze che alterino l'equilibrio contrattuale..sbagliato??
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Da: s.12/07/2012 13:45:33
no potrebbe andare, basta aver parlato anche delle altre ipotesi..
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Da: zambia12/07/2012 14:25:16
io rimango dell'idea che il tentativo andava solo accennato.. penso che l'anticipazione della tutela riguardi proprio l'aspetto dell'associazione, dell'arruolamento che già di per sè costituiscono reato. e non un mero tentativo di reato. Nella prima ipotesi, infatti, la consumazione del reato si ha già al compimento degli atti di cui sopra mentre nel tentativo la consumazione non si ha ma si tratta di meri atti idonei e non equivoci.
Rispondi

Da: secondo voi tema penale12/07/2012 14:59:18
il tutto sta nel come si vuole intendere il concetto di anticipazione nella traccia.
La si può intendere come anticipazione già tipizzata per questi delitti (ed è così) ma anche come ulteriore anticipazione rispetto a quella già tipizzata.
il punto è: quale quesito avrebbe dovuto avere la preferenza?
e soprattutto, quale era il principale o cumounque quello necessario da trattare?
E' possibile che fosse un tema aperto sull'anticipazione?
Chissà...
Rispondi

Da: secondo voi tema penale12/07/2012 15:00:57
in parole povere....chissà se i commissari hanno unos chema di svolgimento ben preciso oppure sono aperti a diversi tagli di sviluppo.
Rispondi

Da: secondo voi per vit.12/07/2012 15:05:03
mi dici più o meno come lo hai impostato tu il tema di penale?
e secondo te fino a che punto era pertinente parlare dell'ammissibilità del tentativo.
Io dovo aver fatto una sostanziosa parte introduttiva su tutto il necessario (materialità, offensività, reati di pericolo, tecniche di tipizzazione, ratio etc etc) ho parlato della struttura del tentativo e poi mi sono occupato di verificarne la compatibilità con i delitti 170-bis e 280 cp.
Che ne pensi?
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Da: secondo voi per vit.12/07/2012 15:05:58
ERRATA CORRIGE: 270-bis
Rispondi

Da: Perfex12/07/2012 15:21:46
Ragazzi volevo chiedere se secondo voi opera un meccanismo di compensazione tra i tre temi, oppure passano solo coloro che abbiano effettuato tre elaborati perfetti. In realtà, ve lo chiedo in quanto quest'ultima opzione, laddove fosse accolta dalla commissione, mi farebbe pensare che sono senz'altro perdente! Grazie!
Rispondi

Da: marigna12/07/2012 16:51:23
premesso che per me è la prima volta e non sono un'esperta di questo concorso, direi che,per passare, tutti e tre i temi non dovrebbero essere "perfetti" ma convincenti...sufficenti nel contenuto, ben ragionati, ben scritti.. poi ciascuno di noi avrà dato spazio ad un argomento in più uno in meno ma non vuol dire necessariamente essere usciti fuori traccia. quanto al tema di penale secondo me, si poteva anche parlare principalmente della possibilità di configurare il tentativo nel delitti con fin. terroristiche, perchè la traccia era generica e non c'era una soluzione unica con cui risolverla.
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Da: marigna12/07/2012 16:54:23
sufficienti
Rispondi

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