>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

CONCORSO MAGISTRATURA 2012
20186 messaggi, letto 1611239 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ..., 668, 669, 670, 671, 672, 673 - Successiva >>

Da: 26/05/2012 20:59:57
non so nemmeno cos'è
Rispondi

Da: barbablù26/05/2012 21:00:59
x la scuola superiore
in effetti riesce a dare una preparazione superiore alla media, diciamo quel quid pluris che serve per passare il concorso (oltre al fattore c ovviamente)
unica nota stonata: i bagni sono sempre molto sporchi
Rispondi

Da: Per le tre ragazze del Gilda26/05/2012 21:13:23
Secondo me se ve lo dite da sole che siete carine siete tre cesse! Le ragazze carine non hanno bisogno di rimorchiare sul forum. Da uno strafico che sta andando in centro a festeggiare la vittoria del concorso!
Rispondi

Da: 26/05/2012 21:14:43
modestissimo anche tu :)
ciao, stacco
Rispondi

Da: x giorgia 198226/05/2012 22:11:51
ma non dire cosi...se delle altre 2 sei sicura...è già molto...l'altra volta come hai trovato fossero le correzioni? cioè ti sei trovata? tipo non ti piaceva il compito e hai avuto l'inidoneità..o non ti trovavi perchè ritenevi di aver fatto bene?
Rispondi

Da: CINZIO26/05/2012 22:31:50
Nessuno in Civile, nella parte relativa al contratto tra le imprese, ha parlato delle conseguenze dell'abuso di posizioni dominanti e atti lesivi della concorrenza? Io ho fatto riferimento anche all'Autorità garante della Concorrenza che può applicare diffide e sanzioni che possono, a loro volta, essere impugnate in sede giurisdizionale amministrativa(per eventuali profili di legittimità) o dinanzi al giudice ordinario(per eventuali profili risarcitori). Quindi, in tali circostanze, il sindacato del giudice e solo successivo: in prima battuta può intervenire solo l'autorità.
Tu Pertinenza...ne hai parlato? Nessuno ne ha parlato?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: 26/05/2012 22:35:04
ah ah che razza di nome è Cinzio?
Rispondi

Da: have a good "white"26/05/2012 22:53:14
infondo che c'è di male a voler conoscere altre persone dopo mesi di "chiusa", questo tipo di studio può isolarti dal mondo e accrescere il senso di solitudine...
Rispondi

Da: Penelungo27/05/2012 02:06:58
Vergognati: un aspirante magistrato non cerca di racimolare figa su un forum.
Rispondi

Da: informazioni27/05/2012 03:07:41
hanno consegnato precisamente 2643 persone
Rispondi

Da: indignado27/05/2012 08:04:24
per lega ladrona
quando parli  tu, il mondo dovrebbe tapparsi le orecchie, per non sentire le tue castronerie (quello di cui parli tu è il contratto misto o al limite la simulazione, ma se lo squilibrio è imposto con la forza negli istituti del diritto civile l'equità non consente di sostituire alla clausola iniqua quella maggiormente equa ex art. 1374  c.c. salva l'ipotesi azzardata da Gazzoni che l'equità sia norma imperativa produttiva di nullità, tesi però smentita dalle sezioni unite 2007 e 2011 a propossito della buona fede (che per inciso la giurisprudenza considera come criterio posto in funzione di garanzia dell'equilibrio dei diritti delle parti).
Ciò che è il codice non consente è invece previsto sempre più nella legislazione di tutela del contraente debole.
Si badi bene non solo legislazione a tutela del consumatore, ma anche sempre più spesso a tutela dell'imprenditore, a garanzia del mercato e del divieto di sfruttare la prepostenza o l'abuso di posizione per ricavarne ingiusti vantaggi competitivi (cfr. norme sugli accordi sulla data di pagamento nelle transazioni commerciali, dove si parla di equità dell'accordo, ovvero accordo di dipendenza economica dove si parla ancora una voltà di equità...etc etc.: capito? O te lo devo rispiegare?
Rispondi

Da: indignado27/05/2012 08:13:11
p.s. per concludere, io non ho seguito alcun corso.
Ed anzi, dalla lettura dei primi commenti alle tracce su alcuni siti dei soliti ignoti, trovo conferma, dalla curiosità delle loro interpretazioni, che conviene proprio mai iscriversi!
Rispondi

Da: zorrro27/05/2012 08:43:39
per chi ha inserito il tema dell'ottemperanza atipica, conseguente al giudicato da cui dovrebbe discendere un asserito obbligo a provvedere, chiedo: di fronte al giudicato esiste un interesse legittimo ovvero un diritto soggettivo all'ottemperanza?
Direi un diritto soggettivo, da far valere entro gli ordinari termini di prescrizione.
E questo perché?
Perché si verifica una carenza di potere in capo alla p.a. oramai astretta ai vincoli conformativi del giudicato: dunque, non si è in presenza di alcun potere provvedimentale e conseguentemente non può tecnicamente parlarsi di obbligo a provvedere.
Rispondi

Da: schopena 27/05/2012 08:49:58
sono d'accordo con te: diritto soggettivo. però dipende anche dalla sentenza del giudice, cioè da quanto più o meno sono stringenti le prescrizioni (e quindi a monte da che tipo di attività - vincolata o discrezionale - viene in rilievo).
bravo, è il mio ripianto più grande: ho scritto dell'azione del silezio, della possibilità del giudice di conoscere la fondatezza dell'istanza, laddove l'attività è vincolata ecc. (con possibilità di nominare subito commisario ad acta) e non ho scritto che succede se l'attività è discrezionale.
cioè non ho fatto cenni all'ottemperanza.

che disperazione. bravo tu che ce l'hai messo.

:(
Rispondi

Da: CINZIO27/05/2012 09:22:03
Ripropongo il mio messaggio per sapere se qualcuno di voi nel tema di  civile, nella parte relativa al contratto tra le imprese, ha parlato delle conseguenze dell'abuso di posizioni dominanti e degli atti lesivi della concorrenza. Io ho fatto riferimento anche all'Autorità garante della concorrenza che può applicare diffide e sanzioni che possono, a loro volta, essere impugnate in sede giurisdizionale amministrativa(per eventuali profili di legittimità del provvedimento adottato dall'Autorità) o dinanzi al giudice ordinario(per eventuali profili risarcitori). Quindi, in tali ipotesi, il sindacato del giudice è  successivo ed eventuale.
Nessuno di voi ha fatto accenno all'Autorità garante per la concorrenza? Forse sono andato un po' fuori tema?
Rispondi

Da: Uff27/05/2012 09:43:44
Io non ne ho parlato..non ci ho proprio pensato..secondo voi  é un errore grave non essermi soffermata nel tema di penale sul dolo specifico?ho focalizzato l attenzione sulla anticipazione della tutela ?.non credo fosse fondamentale,ma forse un accenno ..2 righe ,avrei dovuto metterle..che disperazione....
Rispondi

Da: indignado27/05/2012 09:55:26
ognuno ha dato la propria interpretazione.
L'importante è che sia ben argomentata.
Io ho costruito il tema di civile sulle fonti integrative, oramai sempre più utilizzate in chiave sostitutiva e modificativa del regolamento contrattuale.
Qualcuno mi contesta che non è la caduta del dogma dell'intangibilità del regolamento contrattuale il tema oggetto della traccia e chi se ne frega, io penso il contrario ed ho anche argomentato perché.

Rispondi

Da: Uff27/05/2012 10:02:59
Questo sicuramente..l importante é aver seguito un percorso logico e di nn aver scritto cazzate di diritto...peró mi innervosisce troppo nn aver pensato in quel momento ad una cosa che certamente era pertinente..perché ci ho pensato solo dopo??!!oramai e inutile. Che mi flagello...:(
Rispondi

Da: Ora tocca a FORMIGONI27/05/2012 10:18:54
carissimo Indignado,

ripetiamo: il sindacato del giudice sulla proporzione ed equità (nel senso di approfittamento non come fonte integrativa - correttiva delle lacune del contenuto) attiene ad un contratto completo e perfetto e valido.

se le parti non hanno commesso dolo. violenza, errori rilevanti, se non c'è abuso 1447 c.c., allora il giudice del codice del 1942 non può entrare nel merito dello scambio anche quando il suo prezzo sia vile.

tanto è che nel caso di prezzo simbolico (nummo uno) si ricorre al concetto di causa per impedire la realizzazione di effetti negoziali iniqui: ossia di un requisito del negozio che il giudice ha il potere e dovere di controllare.
ma non si inficia il negozio dicendo che è iniquo o sproporzionato perché nel codice del 1942 non vi è tale possibilità.

l'equità del 1374 c.c. sta a monte di tutto ciò: non involge il merito dello scambio ma interviene come fonte ad integrare le lacune del regolamento.

se non ti è chiaro questo passaggio scrivi ai corsini che hai frequentato o prenditela con i libracci che girano tra i concorsisiti.

posto che il codice del 42, ossia l'eguaglianza solo formale delle parti genera istituzionalizzandoli contratti abusivi, si è colta allora la necessità di introdurre l'eguaglianza sostanziale tra le parti: situazioni diverse vanno trattate diversamente.

in questo modo:
codice consumo: squilibrio normativo con i poteri sindacatori del giudice di cui alle relative norme (NON Il 1374 CC);

terzo contratto: squilibrio economico.... etc.etc.

in sostanza tra imprese la debolezza si calcolo economicamente.
tra consumatore e professionista si parte dal dato soggettivo: il consumatore che è parte debole subisce patti squilibrati, clausole inique.

rimedi del codice del 1942: solo a tutela del consenso, che ove formatosi senza dolo, violenza, errore, stato di bisogno o pericolo, non è sindacabile nel merito.

non si dica che la rescissione consente un tale sindacato:
tutt'altro. il giudice interviene solo per porre un argine all'abuso che l'istituto consente: fino alla metà.

Rispondi

Da: schopena 27/05/2012 10:28:12
per Uff. anch'io ho avuto mille idee DOPO la consegna. che disdetta. la mia unica consolazione: il fatto che ci siano venute così tante idee dopo forse vuol dire che siamo ben preparati, e quindi spero di essere comunque stata in grado di far risultare tale preparazione negli elaborati fatti. :)
Rispondi

Da: penelungo27/05/2012 10:28:45
coraggio ragazzi tra 15 sapremo i risultati!
Rispondi

Da: penelungo27/05/2012 10:29:01
15 giorni intendevo dire
Rispondi

Da: Asya27/05/2012 10:37:08
sapete in quanti abbiamo consegnato?
Rispondi

Da: penelungo27/05/2012 10:38:31
circa una ventina
Rispondi

Da: penale vero27/05/2012 10:52:41
il tema di penale era semplice: occorreva trattare ab initio dell'anticipazioen di tutela e dei modi con cui essa si realizza, tentativo, reati di pericolo, dunque delitti di attentato, ponendo in evidenza per ciascuno di essi le varie problematiche (es r.pericolo concreto accertamento del pericolo, reati pericolo astratto offensività) e similitudini quindi la seconda parte importante del compito era sul dolo specifico perche tutti i reati di attentato e t c sono amrchiati dal dolo specifico utilizzato nelle fattispecie per lo piu in senso incriminatorio di condotte che altrimenti sarebbero lecite es associarsi et c. IL COMPITO ERA non difficile. trattato benssimo anni addietro in un corso di specilalizzazioen forense ad urbino da un docente credo si chiamasse basile, ottimo, che non so piu che fine abbia fatto, se qualcuno vuole commentare ...
Rispondi

Da: x penelungo27/05/2012 10:54:38
a giudicare dal tuo nome mi sembri un tipo molto ottimista.
Rispondi

Da: penelungo27/05/2012 10:55:29
no penale vero, non ci sono parole per commentare...
Rispondi

Da: scoia81 27/05/2012 11:09:48
per indignado: se per obbligo di provvedere si intende obbligo di provvedere in senso lato, nel senso di obbligo di adempiere della PA, si può ricomprendere anche l'obbligo di provvedere alla stipulazione del contratto, l'obbligo di motivare un provvedimento e di provvedere all'invio della comunicazione di inizio procedimento...
tutto sta a capire in che senso s'intende obbligo di provvedere se in senso stretto o ampio...
Rispondi

Da: pertinenza27/05/2012 11:49:21
Il tema di penale andava trattato secondo lo schema delineato da penale vero, centrando in particolare il discorso sul dolo specifico, su quel disvalore d'intenzione (insito nella finalità di terrorismo) poco compatibile col principio di offensività.
Quanto ad amministrativo, il discorso era secondo me da circoscriversi, partendo dal generale principio dell'art. 2 l. 241/90, agli obblighi di carattere provvedimentale, presupposto dell'attivazione della disciplina del silenzio. 
Rispondi

Da: scambiomateriale27/05/2012 11:57:59
ho seguito un corso di preparazione.
ho le lezioni registrate.
se qualcuno vuole fare uno scambio di materiale mi può contattare a:
sparuto2012@libero.it
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ..., 668, 669, 670, 671, 672, 673 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)