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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: al28/05/2012 16:33:05
per ..................................
non ci arrestiamo alla forma, sono già sconvolta di mio!
dunque mi brucio una possibilità se c'è un segno di riconoscimento?
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Da: Bic28/05/2012 16:56:41
Qualcuno ha ritenuto che la finalita' di eversione conservi la propria autonomia rispetto alla finalita di terrorismo anche alla luce dell' art. 270 sexies c.p.?in caso affermativo ha ritenuto che per la tutela dell'ordine democratico siano punibili,tanto stringente essendo essendo la necessita' di salvaguardarlo, anche gli atti non idonei ovvero che tali delitti siano ancora da considerarsi " direzionali"?











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Da: ...28/05/2012 16:57:24
si, ma ci sono casi in cui per la notorietà del marchio e la diffusività del prodotto, il segno di ricoscimento assurge a segno distintivo!!!
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Da: tanto per dì28/05/2012 17:17:13
quale sarebbe il segno di riconoscimento? non credo tu abbia scritto nome e cognome...
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Da: al28/05/2012 17:19:29
no, non ho scritto nome e cognome, sulla brutta ho scritto minuta sottileato :-(
per: ................., se credi di essere simpatico/a, sarei curiosa di vedere quali cavolate hai scritto, altro che segni di distintivi!
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Da: CINZIO28/05/2012 17:20:31
Nessuno nel tema di penale ha parlato della cirocstanza aggravante speciale(non suscettibile ex art 69 cp di essere bilanciata con eventuali circostanze attenuanti) prevista dalla legge 34/2003 per i reati sovversivi dell'ordine democratico?
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Da: ...28/05/2012 17:22:45
segno di riconoscimento potrebbe essere tutto o niente...alla fine! ma almeno in teoria dovrebbe essere qualcosa di davvero eclatante, eccezionale, tale da creare un motivo di individuabilità. Questo non avviene per semplici cancellature, richiami con asterischi, ecc. insomma cose normali che tutti potrebbero mettere!
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Da: ...28/05/2012 17:29:47
sulla brutta...ah! Allora stai tranquilla! Generalmente, se hai consegnato la bella completa, neanche la guardano la brutta. E poi se i temi valgono credimi che non sarà quello che c'è sulla brutta a dare problemi...Generalmente...poi non so se all'inizio avevano specificato di non scrivere brutta sulla brutta...
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Da: CORSO COMPLETO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO IN MAGI28/05/2012 17:33:20
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Rispondi

Da: Perplimo28/05/2012 17:35:53
oggi a lezione (corso ordinario preparazione avvocato) hanno detto che per penale sarebbe stato ottimo analizzare 280 e 283, in relazione all'art. 5 della l. 304/1982, che, in materia di delitti terroristici / eversivi differenzia reati che possono manifestarsi in forma tentata e delitti che non possono (al 1° c. delitti con tentativo, al 2° c. delitti di attentato che non possono avere tentativo...)..... non so se lo avevate già detto.....
Rispondi

Da: al28/05/2012 17:35:59
grazie, speriamo in bene, perchè ho studiato, o meglio, non ho vissuto per 8 mesi!
per cinzio: si io l'ho inserita unitamente ad altre deroghe rispetto ai principi del diritto penale!
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Da: ...28/05/2012 17:48:21
8 mesi soltanto? principiante allora!!! scherzo, naturalmente e in bocca al lupo!
Rispondi

Da: CINZIO per al28/05/2012 17:48:57
PER AL:
io ho scritto che la giurispruidenza(non ho specificato se maggioritaria o minoritaria) ritiene che il giudice, in deroga all'art 69 cp, dovrà dapprima procedere ad un giudizio di bilanciamento tra tutte le circostanze aggravanti e attenuanti che emergono nel caso concreto(non tenendo conto, in tale fase, della speciale circostanza aggravante ex art 1 l 34/2003). Successivamente, sulla quantità di pena così ottenuta, egli dovrà operare l'aumento di pena previsto da quest'ultima.
Ma ne ho parlato solo alla fine dopo una disamina di circa 4 facciate sulla parte generale relativa all'anticipazione della tutela nei reati(e in particolare nei delitti terroristici). Nella parte finale del compito, sempre con riferimento alla circostanza aggravante speciale, ho concluso dicendo che, anche in virtù di tale disciplina, è agevole constare quanto sia avvertito da parte del legislatore l'allarme sociale per tali tipi di reati...
Più o meno hai scritto così anche tu?
Rispondi

Da: ...28/05/2012 17:49:59
quanto guadagna un magistrato?
Rispondi

Da: ...28/05/2012 17:53:49
che domanda è? se lo fate per lo stipendio, non state a buttare il vostro prezioso tempo!
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Da: ...28/05/2012 17:56:02
perchè tu lo fai per spirito di umanità?
Rispondi

Da: ...28/05/2012 17:57:46
si chiama senso di giustizia...ma capisco che ti possa sembrare strano!
Rispondi

Da: ...28/05/2012 18:00:15
del resto, è una qualità che non si può pretendere nè insegnare...e per fortuna questo non lo si impara a nessun corso!
Rispondi

Da: direi28/05/2012 18:02:45
Perchè, tu lo fai per la sete di giustizia?
Quanti anni hai, 12?

Certo che lo faccio per lo stipendio, altrimenti non ci penserei neppure e continuerei a fare l'avvocato che è più bello (l'arbitro fischierà pure il rigore, ma sono gli attaccanti che segnano).


Rispondi

Da: ...28/05/2012 18:06:01
bè, mi sa che allora hai fatto male i conti...
Rispondi

Da: arbitro28/05/2012 18:06:51
si...ma poi l'arbitro te lo annulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: direi28/05/2012 18:08:37
Senso di giustizia??
Ma che belle parole, scommetto che hai il cassetto pieno di letterine per Babbo Natale.

Se pensi che il lavoro dei magistrati abbia qualcosa a che fare con la giustizia, vuol dire che non ti sei mai neppure avvicinato a un'aula di tribunale. Sicuramente non sai neppure cosa sia una causa civile.


Rispondi

Da: per tutti...traccia civile28/05/2012 18:09:45
La centralità del tema era data dall'autonomia privata e sue limitazioni.
In questo contesto, per arrivare a spiegare il sindacato del giudice nei contratti del consumatore e nel terzo contratto, era inevitabile partire dal primo contratto e cioè dal c.c.
Si doveva partire dall'art. 1322 c.c. e spiegare il legame che lega la socialità alla giuridicità cioè quando una data operazione economica, oltre a rilevare sul piano sociale, acquisti valore anche in punto di tutela giurisdizionale.
In questo ambito non era errato riportare sinteticamente le varie teorie che si sono succedute e che hanno riallacciato il prodursi dell'effetto giuridico ora alla volontà pivata ora al comando normativo (in questo senso teoria precettiva).
Il legame che lega autonomia ed eteronomia (intendendosi con ciò ogni forma di ingerenza esterna sull'atto privato) ha condizionato lo stesso legislatore del '42 che ha finito con l'affermare che il "contratto ha forza di legge tra le parti".
Tuttavia la vera norma che doveva fare da traino e attraverso la quale sviluppare le questioni della traccia è rappresentata dall'art. 1374.
Quest'ultima, nella sua originiraria impostazione, si sarebbe limitata a riprodurre la distinzione tra "atto" ed "effetto" attribuendo al ruolo dell'integrazione una valenza solo suppletiva attesa la sua collocazione sistematica tra gli "effetti" del contratto.
Tale teoria ha operato, cioè, sulla falsariga del principio "pacta sunt servanda", una distinzione tra il contenuto del contratto, rimesso esclusivamente alla volontà privata, ed effetto inteso come lacuna all'atto che poteva essere colmata da fonti eteronome.
L'impostazione era cioè legata al dogma della signoria della volontà e finiva col riprodurre la concezione liberale e individualista che postulava una netta scissione tra cittadini e Stato, tra autorità e libertà: l'iniziativa economica era di esclusiva spettanza privata, laddove lo Stato aveva il compito di assicurare e salvarguardare i beni di uso collettivo (poste, trasporti, ecc.).
Tuttavia fu intorno agli anni '60 che un'autorevole dottrina (Rodotà, "Le fonti di integrazione del contratto", 1969) osservò che in realtà è una mera finzione operare una scissione tra contenuto ed effetto del contratto quando poi tutta una serie di norme positive dimostrano come l'intervento integrativo possa riguardare lo stesso contenuto del contratto....   
Rispondi

Da: ...28/05/2012 18:10:20
immagino invece che tu sia il principe del foro...
Rispondi

Da: Annyna28/05/2012 18:14:57
caro direi...anch'io ti direi...complimenti!!! dimostri saldi principi e alti valori...ecco perchè gli avvocati (seri) si inkazzano della facilità con cui si può diventare loro simili...più selezione all'ingresso, andiamo!!!
Rispondi

Da: direi x arbitro28/05/2012 18:15:50
certo che l'arbitro te lo annulla.

Ma in una partita i giocatori si divertono più dell'arbitro, e alla fine chi gusta il sapore della vittoria sono i giocatori, non l'arbitro. Se l'arbitro è egocentrico sposta il risultato

Volevo solo dire che, per me, il lavoro dell'avvocato è più bello di quello del magistrato. Il gusto della sfida, della vittoria o della sconfitta i magistrati non lo vivono.
E non fanno giustizia, perchè non sono neppure liberi di decidere la causa come riterrebbero giusto: devono decidere iusta alligata et probata, cioè nei limiti di quello che scrivono gli avvocati.

Cambia il contesto: stipendio, privilegi, ferie, malattia, pensione ecc ecc, che sono le cose che mi hanno spinto a tentare il concorso.
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Da: x direi28/05/2012 18:17:55
ma va ta ffa na partit se ti vo divert!!!
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Da: ............28/05/2012 18:21:45
basta con queste cazzate
lo facciamo tutti perché facendo l'avvocato non si campa ed abbiamo il minimo di onestà o di non disonestà che ci consente di non sfigurare tra simili e consimili
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Da: per tutti...traccia civile28/05/2012 18:21:48
Emblematiche sono al riguardo le disposizioni (complementari) di cui all'art. 1339 e 1419, 2 comma.
Si è così evidenziato come fosse, in realtà, frutto di una mera presa di posizione ideologica voler creare un problema di contenuto distinto da un problema di effetto perchè i due concetti (seppur logicamente distinti) descrivono una realtà unitaria qual è il "regolamento" contrattuale.
Quest'ultimo, cioè, deve essere inteso come la risultanza di una pluralità di fonti che concorre a determinare il contenuto e l'effetto del contratto: accanto alla fonte autonoma si aggiunge, così, quella eteronoma.
Tale integrazione, allora, può avvenire attraverso una molteplicità di modi: o andando a colmare delle lacune, o andando a sostituire in automatico clausole nulle o andando ad eliminare delle clausole.
Si afferma, così, una (ri)lettura del contratto in chiave costituzionale che porta a superare la visione dell'autonomia privata come finalizzata a perseguire interessi esclusivamente individuali per assumere una connotazione sociale volta cioè al perseguimento di interessi socialmente utili.
In ciò deve allora intendersi l'intervento eteronomo sulla fonte autonoma.
L'art. 1374 è, in definitiva, norma riassuntiva e riepilogativa di tutti i casi attraverso i quali il contratto può essere eterointegrato nel senso chiarito. 
Rispondi

Da: ............28/05/2012 18:22:52
anzi, consiglierei a quelli che si sentono dentro il furore ideologico della toga di darsi una sana calmata
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