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Da: x caos04/09/2012 23:24:22
Il problema è che se non sono indicati tutti i nomi, ciò vuol dire che NON sono stati individuati tutti i controinteressati. E' questo il difetto del contraddittorio, che salverà la graduatoria.
Detto questo, buonanotte.
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Da: Ah ah ah.....04/09/2012 23:25:34
È evidente che caos e 3periodico sono la stessa persona che se la suona e se la canta. Che simpaticone :-)
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Da: x ah ah ah04/09/2012 23:26:53
mi spiace deluderti...sbagli di grosso
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Da: caos04/09/2012 23:34:10
Spero che possa chiarire, il pubblico proclamo si fa quando è difficile individuare tutti i contro interessati.

buona lettura

Dispositivo dell'art. 150 Codice di Procedura Civile
Fonti â†' Codice di Procedura Civile â†' LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI â†' Titolo VI - Degli atti processuali (Artt. 121-162) â†' Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura] (1), può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [disp. att. 50] (2).
L'autorizzazione è data con decreto (3) steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati (4).
In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province (5) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [disp. att. 51] (6).
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace (7).
Note

(1) Le parole in parentesi quadra sono soppresse ai sensi dell'art. 62, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
Per la soppressione dell'ufficio del pretore [v. 8 nota (1)].

(2) L'istanza della parte che chiede l'autorizzazione a procedere va fatta con ricorso steso in calce all'atto da notificare. Il pubblico ministero stende poi il suo parere di seguito al ricorso.

(3) Il decreto con cui eventualmente si nega l'autorizzazione a procedere, non avendo natura decisoria, ma soltanto carattere strumentale ed ordinatorio, non è impugnabile con ricorso per cassazione.

(4) I modi di trasmissione ai destinatari non sono predeterminati, ma sono lasciati alla discrezionalità del magistrato che di volta in volta è tenuto ad indicare il sistema migliore per portare l'atto a conoscenza dei destinatari nonché eventualmente la notifica ordinaria a taluno dei essi.

(5) Tali periodici devono indicare succintamente: l'autorità giudiziaria adita, i nomi delle parti e la determinazione dell'oggetto della domanda.

(6) La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.

(7) L'originaria espressione «conciliatore» deve intendersi sostituita da quella di «giudice di pace» dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39 della l. 21-11-1991, n. 374.
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Da: e inoltre05/09/2012 00:16:01
non mi pare che tutti gli interessati si trovassero nelle sedi ove son stati destinati....
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Da: e quindi ?05/09/2012 10:29:57
E quindi?
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Da: e quindi05/09/2012 10:31:05
la notifica presentava personale presentava difficoltà oggettive
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Da: e quindi05/09/2012 10:41:06
errata corrige
la notifica fatta personalmente ai controinteressati presentava notevoli difficoltà, al che i ricorrenti hanno scelto la strada dell'art. 41
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Da: ..05/09/2012 11:06:30
Allora vale o no sta benedetta notifica in gu dal 36esimo al 121esimo o no?
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Da: e quindi05/09/2012 11:13:05
la notifica in GU vale dal n. 1 al n. 121
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Da: ..05/09/2012 11:37:59
E perché?
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Da: beati voi05/09/2012 12:13:40
Che avete il tempo di arrovellarvi su queste cazzate
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Da: ..05/09/2012 12:22:45
E tu il tempo di leggerci a quanto pare. Vedrai che se va male ne avremo un sacco di tempo
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Da: ElioII05/09/2012 12:23:19
Notifica si notifica no se famo du spaghi contraddittorio si contradittorio no l'ente dei cachi
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Da: beati voi05/09/2012 12:25:34
Ah beata ignoranza
Rispondi

Da: spero k05/09/2012 12:30:05
Sia chiaro che a parte le dotte citazioni sulle modalità di notifica ci sono stati molti che hanno subito gli effetti negativi di una sentenza senza aver avuto la possibilita di difendersi in quanto non a conoscenza dell'esistenza del ricorso
Rispondi

Da: Ah ah ah.....05/09/2012 12:44:12
Ma chi se ne frega de sta sentenza lo volete capire che per gli assunti non ha effetti pratici!!! Semmai li ha x l'amministrazione che dovrà pagare i danni ai due ricorrenti.
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Da: x Ah ah ah.....05/09/2012 12:48:58
mi duole contraddirti, se gli atti presupposti son nulli, i contratti son nulli e dunque, nessuno è assunto, per cui lo scenario dei danni può assumere caratteristiche diverse da quanto descrivi
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Da: 12.48.5805/09/2012 12:56:26
Guardi troppi film di fantascienza
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Da: 12.56.2605/09/2012 13:35:06
mi pare che lo stesso parere sia stato citato da altri
Rispondi

Da: ..05/09/2012 14:33:21
Genio giuridico vuoi cortesemente spiegare in che modo l annullamento della approvazione di una graduatoria non inciderebbe sul mio posto di lavoro che da li direttamente discende?
Rispondi

Da: perche05/09/2012 15:58:50
L'inps sta cercando il modo di non farti perdere il tuo lavoro ben remunerato se solo ti dimenassi di meno
Rispondi

Da: 15.58.5005/09/2012 17:19:02
in ossequio a quale regola/sponsor/padrino/motivo?
Rispondi

Da: ..05/09/2012 17:28:50
E ci mancherebbe altro che non cercasse il modo di salvarci . Mi ha fatto dimettere dal mio posto di lavoro e ora mi lascia in mezzo a una strada? E per cosa poi? Stai a vedere che non mi devo dimenare dovrei starmene bello tranquillo?
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Da: Tutti staranno dentro.05/09/2012 17:36:40
CHi è fuori entrerà dentro ma chi è dentro non esce!!!!!!!!!!!!!!!!
A me non mi caccia nessuno!!!!!!!!!
Rispondi

Da: 17.36.4005/09/2012 17:46:40
eccetto il CDS, e se non danno la sospensiva...sei già fuori
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Da: 33333333333 05/09/2012 17:59:05
leggo di accordi che si stanno tentando, se gli ultimi due (della graduatoria ) rimanessero fuori, e non si vedesse la prospettazione di una soluzione per gli ex INPDAP, i guai non finirebbero qui, ed il tutto, in clima di spending review
Rispondi

Da: Si si05/09/2012 18:28:04
bla bla bla.......
Rispondi

Da: scusa05/09/2012 18:31:03
ti ha fatto dimettere dal tuo lavoro? e chi te l'ha ordinato di fare il dirigente?
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Da: e va bene05/09/2012 18:34:36
il confronto sereno ma che gusto c'è a confrontarsi, se veramente si fa parte del gruppo di dirigenti inps, su un forum simpatico, a volte utile, ma anonimo, dove ognuno può dire ciò che gli pare e non piuttosto scrivere su mail private dove di certo non si subiscono definiamole scherzose aggressioni da parte di buontemponi che hanno lo stesso diritto di presa in giro di chi vorrebbe confrontarsi serenamente?
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