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INPS, 35 posti di DIRIGENTE
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Da: per x tutti04/09/2012 12:20:44
controlla la G.U.
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Da: ...04/09/2012 12:21:37
link gazzetta?
Rispondi

Da: la lingua italiana04/09/2012 12:22:01
è bella per la sua opinabilità come interpretate i seguenti versi? Hanno chiesto annullamento della det pres n.2 ecc...ampliandola di ulteriori 30 posti nella parte in cui inps in aggiunta ai 35 vincitori dovendo procedere all'assunzione di ulteriori 30 unità...utilizza lo scorrimento della citata graduatoria invece di....etc
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Da: caossone04/09/2012 12:39:06
State dicendo che la sentenza che annulla in toto la determina n.2 e che quindi coinvolge anche i 35 sarebbe stata pronunciata senza che questi ultimi fossero notificati?
Rispondi

Da: x caossone04/09/2012 13:08:11
la notifica esiste, G.U.
Rispondi

Da: caossone04/09/2012 13:50:26
Per chi tutti o dal 36 al 121?
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Da: uno dei 3504/09/2012 14:16:21
Gazzetta letta il mio non c'è ora che succede?
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Da: ..04/09/2012 14:16:34
Scusate ma dove sono arrivati ad assumere nella graduatoria ipost?
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Da: x uno dei 3504/09/2012 14:24:10
posta l'elenco che risulta in gazzetta, o se esiste un link...altra domanda, manca solo in tuo?
Rispondi

Da: E'' vero04/09/2012 14:33:32
i primi 35 sono salvi perchè tranne alcuni non sono menzionati nella Gazzetta Ufficiale e dunque la sentenza sarebbe nulla se dovesse essere riferita a loro.
Inoltre, per quanto riguarda l'interpretazioned ella frase: "Hanno chiesto annullamento della det pres n.2 ecc...ampliandola di ulteriori 30 posti nella parte in cui inps in aggiunta ai 35 vincitori dovendo procedere all'assunzione di ulteriori 30 unità...utilizza lo scorrimento della citata graduatoria invece di....etc", essa può essere vista nel senso di chiedere l'annullamento del mero ampliamento.
I primi 35 sono a cavallo. Gli altri potranno avere problemi, se il cds non cambia idea.
Rispondi

Da: x uno dei 3504/09/2012 14:50:42
non mi pare funzioni così, credo anzi che tutti siano coinvolti nell'annullamento, ed in ogni caso permane il mistero sul silenzio da parte di chi certamente sapeva.
Se poi prendessimo come esempio i menzionati, secondo voi in che posizione dovrebbero trovarsi, pur essendo nel novero dei 35?
Rispondi

Da: ..04/09/2012 14:54:18
La graduatoria è annullata e punto. Se poi è un ultra petitum o meno parliamone
Rispondi

Da: Le norme processuali04/09/2012 14:59:22
sono chiare: se una sentenza deve essere pronunciata nei confronti di più persone, a queste -che sono tutti controinteressati- deve essere notificato il ricorso (in questo caso, per pubblici proclami, con indicazione specifica del proprio nome). Basta una, una sola omissione e la sentenza è nulla. E' importante che in appello si faccia valere questa eccezione di nullità.
Rispondi

Da: che04/09/2012 15:01:33
L'annullamento coinvolga tutti è inconfutabile che ci siano non notificati che subiscono gli effetti negativi della sentenza senza avere conosciuto l'esistenza del ricorso lo è altrettanto
Rispondi

Da: x che04/09/2012 15:04:02
allora la sentenza è NULLA, ed è opportuno rilevarlo, perchè il consiglio di stato ne dichiari la nullità e rinvii la causa al giudice di primo grado (e questa volta costituitevi in giudizio, ca...o!!!)
Rispondi

Da: gli avvocati04/09/2012 15:14:36
Inps di nulla si resero conto ?
Rispondi

Da: ..04/09/2012 15:29:15
Ma scusate come fa a essere nulla se la notifica va fatta ad almeno uno dei contro interessati. E ad almeno uno è stata fatta.
Rispondi

Da: e se04/09/2012 15:31:31
Fosse sufficiente perché ordinare l'integrazione del contraddittorio ?
Rispondi

Da: La notifica è04/09/2012 15:48:35
sufficiente in prima battuta ma l'integhrazione deve essere necessaria prima della decisione.
Per capirci:
1) hanno chiesto l'annullamento di tutte le graduatorie (a cominciare dalla determina impugnata, che riguarda 35+30);
2) hanno notificato ad alcuni controinteressati, come era in loro potere;
3) hanno chiesto al TAR di poter notificare agli altri mediante pubblici proclami;
4) il  tar ha autorizzato, dando termine per tale notifica;
5) hanno pubblicato sulla G.U. tale notifica.
Ora, se nel termine di cui al decreto del TAR la notifica non è stata effettuata nei confronti di qualcuno (ossia se il nome di qualcuno dei vincitori non compare sulla G.U.), i ricorrenti non hanno ottemperato al decreto del giudice e il processo doveva concludersi con una sentenza DI RITO.
Siccome è stata emessa una sentenza di merito, questa E' NULLA.
Che cosa aspettate? Verificate e fate suonare le vostre trombe!!!
Rispondi

Da: ..04/09/2012 15:57:20
Nella notifica pubblici proclami non ci sono i vincitori. Ma un vincitore era nei primi notificati. Vale?
Rispondi

Da: ovviamente04/09/2012 16:21:55
No
Rispondi

Da: Non credo proprio.04/09/2012 16:22:03
Infatti, il fatto che abbiano notificato a qualche vincitore implica che abbiano inteso (come è logico che sia) impugnare la determina complessivamente (ossia per tutti i 35+30 più motivi aggiunti per gli ulteriori scorrimenti). Dunque, i controinteressati sono tutti i vincitori e gli idonei del concorso.
I suddetti controinteressati (tutti, e nessun escluso) devono essere destinatari della notifica del ricorso o in forma tradizionale (busta verde mandata via posta) oppure, in alternativa (e solo perchè è autorizzato dal TAR) per pubblici proclami.
Se manca il nome di uno solo è come se non avessero fatto una notifica nei suoi confronti. Ma poichè la graduatoria è un atto non scindibile non si può dire che l'annullamento non vale nei confronti di chi non è stato notificato: la sentenza che non abbia tenuto conto di tale difetto di notifica è viziata perchè non è stato garantito il contraddittorio, e dunque deve essere annullata dal CDS e rinviata al giudice di primo grado.
Mi sa che ve la siete cavata! (...sempre che, resettando tutto, vi difendiate bene, perchè i rischi ci sono ancora...non dimenticate che questo vizio non è sostanziale e anche se viene rinviata al primo giudice, vi dovete difendere sulle contestazioni reali).
Insomma: forse siete pari (cioè: ad un errore grossolano fatto dall'inps che dall'1.6.2010 NON POTEVA assumervi corrisponde un errore grossolano fatto dai ricorrenti... sempre che manchi qualche nome... spulciate subito il ricorso, i motivi aggiunti e la G.U.).
Rispondi

Da: ..04/09/2012 16:49:01
In gu sicuramente io che sono dei 35 non ci sono
Rispondi

Da: x non credo proprio04/09/2012 18:01:48
così parlò il principe del foro e dove sta scritto che l'inps non poteva assumerci? Comunque:Non sempre la mancanza degli elementi indicati ovvero la violazione delle norme concernenti la regolarità della formazione della decisione o della composizione del giudice incidono sulla validità della sentenza. Pertiene alla tematica dei rimedi contro le sentenze l'identificazione dei fatti che le invalidano e la differenziazione tra quelli che determinano nullità radicale e quelli che ne lasciano intatta l'efficacia, risolvendosi in motivi di impugnazione.

Senza pretesa di essere in questa sede esaurienti, va ricordato che esistono alcuni criteri che orientano al riguardo la dottrina e la giurisprudenza.

In primo luogo, il rispetto del contraddittorio. L'assegnazione della causa a sentenza determina la chiusura del contraddittorio, con la conseguente inibizione alle parti di ogni ulteriore attività difensiva. Deve ritenersi che la violazione delle norme volte ad assicurare l'effettività del contraddittorio in vista della discussione determina la invalidità della sentenza (si pensi alle prescrizioni in tema di forma e destinatari, luogo e termine dell'udienza: art. 23, l. n. 1034/1971).

Patroni Griffi adiòs ricorrenti
Rispondi

Da: per tutti04/09/2012 18:07:59
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104



Art. 41. Notificazione del ricorso e suoi destinatari

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.

3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

Art. 42. Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
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Da: per tutti04/09/2012 18:09:25
onde evitare voli pindarici..la notifica è sufficiente
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Da: x per tutti04/09/2012 18:16:10
se lo dici tu in maniera così perentoria sarà vero
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Da: Ricapitolando04/09/2012 18:18:45
Se ipoteticamente io dovessi perdere il lavoro a causa di un giudizio di cui non ho mai saputo nulla il principio dell'integrità del contraddittorio sarebbe comunque rispettato...Ah però!
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Da: Capperini04/09/2012 18:21:12
capperini
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Da: per tutti04/09/2012 18:30:23
lex, dura lex sed lex
In questo momento sarebbe bello poter dire  delle parole dolci a chi sapeva ed ha taciuto...spero che quantomeno un attacco di emorroidi, dissenteria  e geloni impedisca il regolare mangiare a queste persone
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