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ALLARGAMENTO DELLA FORMAZIONE
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Da: anna | 28/03/2014 18:22:58 |
ho superato sia la preselezione come amministrativa che assistente tecnico .ma non ho la possibilità di entrare in prima fascia perché non ho mai fatto un giorno di supplenza anche se lavoro da circa 15 anni come coll. scol. come posso fare chiedo un consiglio | |
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Da: anna | 30/03/2014 15:58:24 |
i soldi per la formazione delle coop di pulizia ci sono e quanti ,per noi neanche un centesimo vergognatevi | |
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Da: LINES | 31/03/2014 13:27:08 |
IN QUESTO MOMENTO OGNUNO DI NOI DEVE FARE PRESSIONE SUL PROPRIO SINDACATO AFFINCHE' LE NOSTRE DIMOSTRANZE VENGONO PORTATE A ROMA DAI SINDACATI NAZIONALI.SOLO COSI SI PUO' SPERARE | |
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Da: pescara | 31/03/2014 22:58:06 |
Giovedì 27 marzo 2014 si è svolto l'incontro col MIUR, voluto dalla FLC CGIL per risolvere le questioni problematiche che sono emerse durante le operazioni procedurali di immissione in ruolo. Abbiamo chiesto chiarimenti sui seguenti punti critici: contingente personale inidoneo che ha fatto la domanda verso i profili ATA utilizzo graduatorie assistenti tecnici surroghe per il personale già in servizio graduatorie mobilità professionale e ruoli DSGA. Fermo restando che il Ministero, dietro nostro sollecito, si è impegnato a fare una nota integrativa di chiarimento nel senso da noi proposto su alcune delle questioni controverse (contingente personale inidoneo, utilizzo graduatorie assistenti tecnici), illustriamo punto per punto i temi problematici trattati: Contingente personale inidoneo In applicazione del DL 104/2013, convertito con modificazioni in Legge 128/2013, il MIUR specificherà che il transito, a domanda, del personale inidoneo, dichiarato successivamente al 1 gennaio 2014 a seguito di nuova visita collegiale, potrà essere disposto col contingente delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2014/2015. Pertanto, come avevamo sostenuto, gli inidonei che transiteranno nei ruoli ATA al 1° settembre 2014, sono e restano 198. Abbiamo, comunque, chiesto l'informativa del numero esatto, suddivisi per provincia e per profilo. Il Ministero, su nostra richiesta, ha inoltre, confermato che gli inidonei che hanno fatto la domanda verso i profili ATA rimangono utilizzati nella sede dove si trovano attualmente, ottenendo la sede definitiva e titolarità a partire dal 1° settembre 2014. Lo stesso dicasi per il personale ATA che resterà nella propria sede di servizio per quest'anno scolastico. Mentre non vanno accantonati i posti ATA per quegli inidonei che hanno presentato domanda dopo il 15 dicembre 2013 o che si stanno sottoponendo a visita in questi giorni. Abbiamo anche invitato il MIUR a posticipare la scadenza alle domande di trasferimento del personale ATA neoimmesso in ruolo (scadono il 9 aprile), affinché possano essere presentate successivamente, come avviene per i soprannumerari. Utilizzo graduatorie assistenti tecnici Abbiamo esposto al Ministero l'esigenza di chiarire che la graduatoria da utilizzare per gli Assistenti Tecnici è unica e che il suo scorrimento va fatto in favore del personale utilmente collocato, purché inserito nell'area laboratoriale con posti liberi. Questo per evitare difformità nelle operazioni d'immissione in ruolo. Surroghe personale già in servizio Per quanto riguarda il tema delle surroghe il MIUR, pur andando nel senso da noi richiesto, ci ha fatto presente che sono tuttora in corso delle interlocuzioni col Ministero dell'Economia su questo punto. Noi riteniamo che le surroghe debbano essere previste perché liberano posti, soprattutto per i ruoli di partenza, come quelli dei collaboratori scolastici, considerando che sono posti già autorizzati. Il Ministero si è riservato di esaminare in modo più approfondito la questione col MEF. Abbiamo, comunque, chiesto l'informativa sul numero di CS di ruolo, in posizione utile nei 24 mesi, che optano per il ruolo di AA e per il ruolo di AT per poter fare un conteggio di quante surroghe sarebbero a disposizione. Graduatorie mobilità professionale e ruoli DSGA in merito a queste due tematiche sollevate, trattandosi di questioni più complesse, l'Amministrazione, prima di esprimere una valutazione definitiva, dovrà effettuare alcuni approfondimenti col MEF. Graduatorie mobilità professionale Abbiamo chiesto al Ministero di verificare quanti sono gli idonei non nominati in ruolo per mancanza di posti vacanti nell'ultima immissione prevista nel 2012. A questo proposito abbiamo ricordato che nel 2012 Il MIUR, a firma di Chiappetta, emanò la circolare 1985 del 16 marzo 2102, la quale prevedeva che questi aspiranti sarebbero stati nominati negli anni successivi senza bisogno di alcuna autorizzazione, in quanto rientranti nelle immissioni in ruolo già autorizzate per l'a.s. 2010/2011 (.."le nomine disposte negli anni scolastici successivi non abbisognano di alcuna ulteriore autorizzazione, essendo ricomprese nel computo di cui al decreto interministeriale 3 agosto 2011, relativo alle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2010/2011"). Questi ruoli, quindi, non rientrano nel contingente attuale, ma in quello di allora e possono essere restituiti ai legittimi aspiranti. Ruoli DSGA Abbiamo sottolineato che la ripartizione del contingente fatta dal Ministero presenta delle incongruenze. Sono stati, infatti, assegnati posti in province dove non ci sono idonei nelle graduatorie e, dove ci sono sia le disponibilità che gli idonei, non è stato assegnato alcun ruolo. A nostro avviso, occorre anzitutto incrociare i dati e ridistribuire il contingente dove ci sono le disponibilità . A tale scopo abbiamo chiesto l'informativa sul numero di assistenti amministrativi che hanno superato i test preselettivi per la formazione sulla mobilità professionale, divisi per provincia. Ciò perché è nostra intenzione chiedere la formazione per questi colleghi che da anni svolgono le Funzioni di DSGA in modo da inserirli in una graduatoria per l'immissione in ruolo. Abbiamo domandato, infine, garanzia all'Amministrazione sulla piena trasparenza e omogeneità nelle operazioni di nomina, che devono essere uguali dappertutto e per tutti. Attendiamo ora di essere aggiornati dal Ministero sui risultati delle interlocuzioni col MEF riguardanti le ultime questioni esposte. | |
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Da: eruca | 02/04/2014 12:21:09 |
Quindi per noi preselettivi nulla di nuovo pare di capire.. | |
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Da: LINES | 02/04/2014 14:52:26 |
Il MIUR, dopo il nostro sollecito a chiarire alcune questioni controverse, ha diramato la nota 2773 del 21 marzo 2014. E' stata, quindi, inoltrata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali quella già inviata all'USR Veneto e riguardante il personale inidoneo che aveva presentato la domanda verso i profili ATA. La nota precisa che il transito di altri docenti inidonei, sottoposti successivamente a visita di accertamento dello stato di inidoneità , a seguito di domanda posteriore al 1° gennaio 2014, potrà essere disposto col contingente per l'a.s. 2014/2015. Infatti, come avevamo asserito, il contingente degli inidonei da considerare per il passaggio è quello già comunicato di 198 unità . Inoltre, ha chiarito anche che gli ITP C555 e C999 non dovranno procedere al transito nei profili ATA, nelle more del perfezionamento del decreto attuativo del DL 104/2013. Questo a seguito del ricorso sostenuto dalla FLC CGIL al TAR del Lazio, che ha deciso di sospendere l'applicazione dei provvedimenti relativi al passaggio forzoso degli ITP C555 e C999 nei ruoli ATA. Di conseguenza i posti sono rimasti nella disponibilità delle immissioni in ruolo degli ATA. In vista delle convocazioni, stiamo intanto continuando a sollecitare il MIUR, a emanare un chiarimento scritto circa l'utilizzo della graduatoria unica per gli Assistenti tecnici e ad approfondire col MEF le altre questioni aperte relative alla mobilità professionale e ai ruoli DSGA. COME VEDI SI PUO' SPERARE , | |
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Da: novita''? | 18/04/2014 10:27:07 |
Cosa ha deciso il miur in merito alla mobilità professionale???? | |
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Da: dmarco | 18/04/2014 16:02:43 |
niente | |
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Da: gioiellino | 26/04/2014 15:37:16 |
ma perche non ci muoviamo tutti...??? | |
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Da: anna | 26/04/2014 15:59:54 |
magari | |
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Da: x12 | 07/05/2014 06:39:06 |
Rilevazione delle graduatorie concorsuali vigenti e numero dei vincitori e degli idonei ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 L'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvii un monitoraggio al fine di rilevare il numero di vincitori ed idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, nonché i profili professionali di riferimento. A questo fine le amministrazioni possono collegarsi all'indirizzo url: http://concorsiripam.formez.it/ e accedere al sistema di rilevazione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, con la collaborazione di Formez PA, per fornire le informazioni richieste. Le amministrazioni sono invitate a completare l'inserimento dei dati entro e non oltre il prossimo 23 maggio 2014. Una volta conclusa la rilevazione, i dati raccolti saranno resi disponibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento. lunedì 5 maggio 2014 | |
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Da: gioiellino | 07/05/2014 10:32:05 |
Vale anche per la scuola? Sono anni che aspettiamo..... | |
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Da: gioiellino | 07/05/2014 10:38:37 |
Ma secondo voi rientrano in questa fattispecie coloro che hanno superato i test??? I sindacati hanno ripreso a "ronfare"......salvo svegliarsi magari fra qualche mese... | |
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Da: X12 | 07/05/2014 11:46:17 |
RIENTRANO ANCHE COLORO CHE HANNO SUPERATO I TEST. IMPORTANTE E' VERIFICARE CHE GLI UFFICI INVIANO LE GRADUATORIE. | |
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Da: raganella | 07/05/2014 11:49:35 |
????????? | |
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Da: x x12 | 07/05/2014 18:25:19 |
ke significa rientrano anke coloro ke hanno superato i test? | |
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Da: goya | 07/05/2014 22:08:02 |
A noi hanno detto che le scuole non entrano in questa situazione e neanche per sogno chi ha superato i test!!!!FATECI SAPERE | |
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Da: Butterfly71 | 07/05/2014 22:59:08 |
Chi ha superato solo la preselezione NON è vincitore di concorso... quindi NO che non rientra! | |
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Da: gioiellino | 13/05/2014 09:32:30 |
Quindi dobbiamo proprio rassegnarci' _ | |
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Da: zzzzzzzz | 13/05/2014 10:14:21 |
Elenco Provinciale Definitivo per la Partecipazione alle Attivita' di Formazione Finalizzato alla Mobilita' Professionale ATA - Biennio Scolastico 2009/2011 sono inclusi tutti anche coloro che hanno superato i test a mio avviso la trasmissione sarà integrale e quindi possiamo ancora sperare...... | |
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Da: raganella | 13/05/2014 13:37:19 |
Fanno parte dell'Elenco Provinciale Definitivo coloro che hanno svolto e superato il corso di formazione.....non i test | |
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Da: pescara | 13/05/2014 20:36:18 |
Articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (l. n. 125/2013) Email Stampa PDF Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. Nelle seguenti note verrà esaminato l'art. 4 del decreto: Il comma 1 dell'articolo apporta modifiche all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che pertanto potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale". Al comma 2 dell'art. 36 sono poi aggiunti due periodi; nel primo si stabilisce, per prevenire fenomeni di precariato, la possibilità per le P.A. di concludere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. E' poi prevista la possibilità di applicare la disposizione del terzo periodo del comma 61 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in base alla quale le amministrazioni pubbliche, soggette a limitazione delle assunzioni (nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71 previste nel medesimo art. 3), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Resta ovviamente ferma la salvaguardia delle posizioni occupate nella graduatoria dai vincitori e idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. Dopo il comma 5 bis dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, viene introdotto un comma 5 ter che stabilisce l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001 sul tempo determinato (Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato), ribadendo tuttavia il limite alla utilizzazione di tali contratti indicato nel comma 1 dell'articolo, e sottolineando nuovamente, per il settore pubblico, il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato[1]. Il successivo comma 5 quater, aggiunto all'art. 36, stabilisce la nullità dei contratti conclusi in violazione delle norme dell'articolo e le conseguenze per il dirigente che lo abbia stipulato: responsabilità erariale, responsabilità ex art. 21 d.lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e mancata retribuzione di risultato. Comma 2: aggiunge all'ultima frase del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 le seguenti parole: e in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36 comma 5 quater, cioè le conseguenze per il dirigente richiamate sopra[2]. In tal modo sono state sostanzialmente equiparate, per il dirigente, le sanzioni per un utilizzo improprio sia dei contratti a tempo determinato, che dei contratti co.co.co. Comma 3: prevede che fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni pubbliche che vogliano avviare procedure concorsuali per l'assunzione di personale, l'autorizzazione sia subordinata: a) alla verifica della avvenuta immissione in servizio presso l'amministrazione di tutti i vincitori di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate necessità organizzative, non temporanee ed adeguatamente motivate; b) alla assenza di idonei collocati in graduatorie vigenti dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. Comma 3 bis: stabilisce che per la copertura di posti in organico è comunque necessaria la previa attivazione della procedura ex art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Pertanto, se una amministrazione ha necessità di coprire posti in organico, si ritiene che dovrà innanzitutto attivare la procedura di mobilità e, se restano ancora posti da coprire, potrà avere l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali solo dopo che saranno state verificate le situazioni sub a) (immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti) e b) (assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti a partire dal 1° gennaio 2007). Comma 3 ter: anche ai vincitori ed agli idonei di cui al comma 3 si applica quanto previsto dall'art. 3 comma 61 terzo periodo della legge n. 350/20013 (Legge finanziaria per il 2004): assunzioni utilizzando graduatorie di altri enti. Comma 3 quater: per quanto riguarda l'assunzione di vincitori ed idonei di procedure concorsuali iniziate ma non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, essa è subordinata alla verifica del rispetto di quanto previsto nella lettera a) del comma 3 (avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti). Comma 3 quinquies: stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e di tutte le figure professionali comuni alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 (cioè le seguenti amministrazioni che abbiamo più di 200 unità di dipendenti: amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - compresa quella per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca; restano esclusi dall'elenco regioni, enti locali e sanità ) si svolge attraverso concorsi unici, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno preso le amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzione a tempo indeterminato. Il concorso si potrà svolgere in ambito regionale allorché le vacanze riguardino sedi di amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Inoltre le amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. 165/2001, potranno assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al precedente comma 3 ed al successivo comma 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui al D.P.R. n. 70/2013. | |
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Da: Butterfly71 | 14/05/2014 09:10:16 |
x zzzzzzzz Appunto... "per la Partecipazione alle Attivita' di Formazione". Se uno ha anche SVOLTO le attività di formazione è inserito nella graduatoria per l'assunzione, se invece ha SOLO superato i test evidentemente NO. Probabilmente, vedranno di scremare la graduatoria di chi ha superato i test togliendo tutti quelli che nel frattempo sono già passati di ruolo e faranno fare a chi rimane la famosa "formazione" (nel mio caso, a suo tempo, un mazzo pazzesco fra luglio e agosto!). | |
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Da: raganella | 14/05/2014 11:01:15 |
x Butterfly71 ...fra luglio e agosto...ma , secondo te , di quale annno ? | |
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Da: Butterfly71 | 14/05/2014 12:13:24 |
x raganella Fra luglio e agosto fu all'epoca (2010), la prossima volta spero per chi sarà coinvolto che facciano la formazione in un altro periodo, altrimenti addio ferie... dopo tutti questi anni mi devo ancora riprendere!!! Purtroppo però non so dirti se e quando si decideranno... | |
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Da: gioiellino | 14/05/2014 16:40:50 |
Io dico che possiamo ancora sperare se i sindacati ci dessero una mano....:-) | |
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Da: Umbria | 14/05/2014 21:33:01 |
Il punto è proprio questo: i sindacati NON VOGLIONO aiutarci. Per loro è più conveniente rifare tutta la procedura daccapo perché possono vendere i corsi di formazione per la preparazione al superamento dei test. Nel 2010 fu un business incredibile per loro!!!!!!!!!!! Per lo Stato invece è un costo enorme rifare tutto e sarebbe molto più economico farci fare solo la formazione usando le vecchie graduatorie. Quindi è meglio chiedere direttamente ai dirigenti del MIUR perché i sindacati fanno solo finta di interessarsi a noi! Non ci vorrebbe molto, basterebbe fare un nuovo decreto direttoriale e mettere nero su bianco quattro fregnacce! | |
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Da: goya | 14/05/2014 22:09:29 |
x Umbria.... concordo pienamente ....con te.... | |
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Da: x12 | 14/05/2014 22:11:30 |
hai ragione al 100%. Lo Stato ci rimetterebbe, sarebbe un costo immenso ripetere la procedura. Da premettere che nel passaggio dall'area B all'area D sono rimasti fuori dalla formazione finale proprio coloro che per anni hanno svolto le funzioni di DSGA. Ai posteri l'ardua sentenza. | |
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Da: gioiellino | 15/05/2014 09:02:15 |
Qui mi sa che dobbiamo muoverci in qualche modo....ma come | |
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