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ALLARGAMENTO DELLA FORMAZIONE
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Da: Tya28/03/2018 17:00:40
Ma e' un tuo pensiero o questa proposta l ha fatta qualcun altro??????
Rispondi

Da: Tya28/03/2018 17:01:12
Ma e' un tuo pensiero o questa proposta l ha fatta qualcun altro??????
Rispondi

Da: mad01/04/2018 08:34:19
xTya
oriz.... scu.... del 27 marzo 2018
Rispondi

Da: Tya01/04/2018 18:53:57
Grazie mad
Rispondi

Da: Tya01/04/2018 19:06:15
Pero non ho trovato nulla.......
Rispondi

Da: mad01/04/2018 21:23:05
xTya
l'antispam di mininterno non mi fà postare il link....
Copia tutto il testo e fai una ricerca con google, vedrai che troverai la pagina facilmente.
Buona pasquetta
Rispondi

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Da: mad01/04/2018 22:10:44
xTya

l'antispam di mininterno non mi fà postare il link....

Copia tutto il testo e con il tasto destro del mouse cerca con google,

vedrai che troverai la pagina facilmente.

Buona pasquetta
Rispondi

Da: gi03/04/2018 07:44:44
CHE SIGNIFICA
Rispondi

Da: gi03/04/2018 07:46:48
CHE SIGNIFICA
Rispondi

Da: gi03/04/2018 07:46:49
CHE SIGNIFICA
Rispondi

Da: gi03/04/2018 07:46:51
CHE SIGNIFICA
Rispondi

Da: gi03/04/2018 07:46:53
CHE SIGNIFICA
Rispondi

Da: gi03/04/2018 08:03:37
mad che vuol scorreranno la graduatoria
Rispondi

Da: ROSAGIOVANNA03/04/2018 13:16:57
Il 14 luglio 2014 finalmente arriva un IMPORTANTE sentenza (definitiva) del Consiglio di Stato concernente l'ammissione ai corsi di formazione.

Il Consiglio di Stato dà ragione (seppur in ritardo) alla tesi sempre sostenuta dall'ANQUAP. Infatti, il numero di Assistenti Amministrativi che doveva essere ammesso alla formazione, dopo il superamento dei test preselettivi doveva essere incrementato.

Nella sentenza (nei confronti dell'USR Emilia Romagna), si fa importante riferimento all'art. 5 comma 4, del CCNI del 3 dicembre 2009, dove si ribadisce che Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, … …  il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.


Dopo la prolungata attesa ci auguriamo che l'amministrazione dia veloce esecuzione alla sentenza.
QUANDO? COME ? INSORGERE CONTRO I SINDACATI PER IL RISPETTO DI UNA SENTENZA DI STATO.
Rispondi

Da: er03/04/2018 13:20:15
Rosaggiovanna quando si prevede la formazione nel 2018
Rispondi

Da: ROSAGIOVANNA03/04/2018 14:45:16
NON SO SE LA FARANNO.
BISOGNA FARE PRESSIONE SUI SINDACATI
Rispondi

Da: er04/04/2018 07:37:13
facciamo pressione
Rispondi

Da: Tya04/04/2018 18:34:44
Non vogliono fare niente .....ora c e' il concorso dsga...di noi non si parla proprio
.........

Rispondi

Da: Tya04/04/2018 18:35:01
Non vogliono fare niente .....ora c e' il concorso dsga...di noi non si parla proprio
.........

Rispondi

Da: er05/04/2018 08:34:57
ancora non è uscito non so se faranno intempo per anno 2018
Rispondi

Da: mad17/04/2018 15:34:31
    Anief: per ATA un concorso ogni due anni con quote di idonei a chi è già assunto

Anief - Si sa, il personale della scuola è da sempre una categoria bistrattata, a partire dallo stipendio, tanto da farle avere il titolo di cenerentola del pubblico impiego.

In tal contesto, diventa particolarmente grave la questione della mancata progressione di carriera del personale Ata, dall'area A alla B, e dalla B alla D. Ciò avviene malgrado speciali disposizioni legislative impongano l'obbligo primario per l'amministrazione di bandire una procedura selettiva periodica con la conseguente assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie.

Nella fattispecie, il bando concorsuale del novembre 2009 prevedeva un obbligo biennale di attivazione di concorsi riservati, affinché l'amministrazione effettuasse nuovi concorsi riservati. Tuttavia, soltanto un certo numero è stato formato e quindi immesso in ruolo come da contingente ministeriale, mentre il resto è rimasto inserito in una graduatoria, dopo che dagli uffici scolastici periferici è stato definito personale idoneo. E lì giace, è proprio il caso di dire.

Come se non bastasse, la legge D'Alia n. 101 del 31 agosto 2013, convertita con modificazioni dalla legge 30/10/2013 n. 125, è stata approvata con l'espressa finalità di razionalizzare le procedure per le assunzioni, nelle pubbliche amministrazioni, dopo la presa d'atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie. La norma dispone che tutte le graduatorie siano incluse in un unico elenco, gestito dal ministero della funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso, e prevede che le amministrazioni assumano prioritariamente coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008, i cui termini validità sono stati prima prorogati al 31/12/2016 e poi, grazie ad un emendamento della V Commissione Bilancio della Camera, proposto dalla senatrice Tiziana Cipriani del M5S, di un ulteriore anno.

Nel frattempo, su questa materia si è aperto un contenzioso che dà ragione alla tesi del sindacato. La sesta sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza n. 1061 del 5 marzo 2014 ha previsto, citando l'articolo 97 della Costituzione, "che anche in relazione a queste forme, che presentano differenze formali, e sostanziali rispetto ai concorsi pubblici, per il reclutamento dall'esterno del nuovo personale, sia applicabile l'istituto dello scorrimento". Secondo tale pronuncia lo scorrimento dovrebbe applicarsi anche alle procedure interne di tipo verticale, per non introdurre discriminazioni per i soggetti dichiarati idonei in un concorso interno che implichi novazione di un rapporto di lavoro, con passaggio ad una categoria superiore di fatto costituendo assunzione equipollente a quella disciplinata dall'articolo 35 del d.lg 165 del 2001.

C'è poi un'altra sentenza del Consiglio di Stato - sezione quarta del 15 settembre 2015, n. 4332 - che ha dichiarato come speciali disposizioni legislative impongano una decisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione economica nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico e che, pertanto, sussiste un dovere primario per l'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità, per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.

A questo punto, siccome per gli idonei al concorso sia per collaboratori scolastici (che chiedono di passare nel profilo professionale assistente amministrativo), sia gli stessi amministrativi (che devono passare nel ruolo superiore di Direttori dei servizi generali e amministrativi) non è possibile fare formazione, allora è chiaro che deve essere bandito un nuovo concorso. Il quale, ai sensi della legge 124/1999, nel contingente del personale Ata che sarà immesso in ruolo, dovrà prevedere l'assegnazione del 60% ai precari e nel caso dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato il 40%.

"In questo modo - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - verrebbe superato il problema dell'approvazione economica da parte del Ministero dell'Economia. E si risparmierebbe anche, in attuazione del principio di economicità come previsto dalla legge 241/1990".

"Oltre alla progressione di carriera, ovviamente, - continua il sindacalista autonomo - tutto il personale che passa ad un ruolo superiore deve mantenere il servizio e i vanteggi stipendiali previsti dalla legge, anziché adottare la cosiddetta temporizzazione contro la quale Anief ha da tempo avviato precisi ricorsi in tribunale, a iniziare da quella dei Dsga".
Rispondi

Da: Tya17/04/2018 19:48:02
Finalmente
Rispondi

Da: Tya17/04/2018 19:48:18
Finalmente
Rispondi

Da: si18/04/2018 08:52:00
scorreranno la graduatoria per fare formazione dall'area a b?
Fartemi sapere grazie
Rispondi

Da: ee18/04/2018 09:52:23
prima di fare un nuovo concorso dovrebbero terminare la grduatoria per fare formazione
Rispondi

Da: ROSAGIOVANNA18/04/2018 15:34:19
quaesta nota dell'anief a quanto tempo risale
Rispondi

Da: mad18/04/2018 22:55:13
x rosagiovanna

17 aprile 2018

Ufficio Stampa Anief
Rispondi

Da: mad18/04/2018 23:03:37
Anief - Si sa, il personale della scuola è da sempre una categoria bistrattata, a partire dallo stipendio, tanto da farle avere il titolo di cenerentola del pubblico impiego.

In tal contesto, diventa particolarmente grave la questione della mancata progressione di carriera del personale Ata, dall'area A alla B, e dalla B alla D. Ciò avviene malgrado speciali disposizioni legislative impongano l'obbligo primario per l'amministrazione di bandire una procedura selettiva periodica con la conseguente assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie.

Nella fattispecie, il bando concorsuale del novembre 2009 prevedeva un obbligo biennale di attivazione di concorsi riservati, affinché l'amministrazione effettuasse nuovi concorsi riservati. Tuttavia, soltanto un certo numero è stato formato e quindi immesso in ruolo come da contingente ministeriale, mentre il resto è rimasto inserito in una graduatoria, dopo che dagli uffici scolastici periferici è stato definito personale idoneo. E lì giace, è proprio il caso di dire.

Come se non bastasse, la legge D'Alia n. 101 del 31 agosto 2013, convertita con modificazioni dalla legge 30/10/2013 n. 125, è stata approvata con l'espressa finalità di razionalizzare le procedure per le assunzioni, nelle pubbliche amministrazioni, dopo la presa d'atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie. La norma dispone che tutte le graduatorie siano incluse in un unico elenco, gestito dal ministero della funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso, e prevede che le amministrazioni assumano prioritariamente coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008, i cui termini validità sono stati prima prorogati al 31/12/2016 e poi, grazie ad un emendamento della V Commissione Bilancio della Camera, proposto dalla senatrice Tiziana Cipriani del M5S, di un ulteriore anno.

Nel frattempo, su questa materia si è aperto un contenzioso che dà ragione alla tesi del sindacato. La sesta sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza n. 1061 del 5 marzo 2014 ha previsto, citando l'articolo 97 della Costituzione, "che anche in relazione a queste forme, che presentano differenze formali, e sostanziali rispetto ai concorsi pubblici, per il reclutamento dall'esterno del nuovo personale, sia applicabile l'istituto dello scorrimento". Secondo tale pronuncia lo scorrimento dovrebbe applicarsi anche alle procedure interne di tipo verticale, per non introdurre discriminazioni per i soggetti dichiarati idonei in un concorso interno che implichi novazione di un rapporto di lavoro, con passaggio ad una categoria superiore di fatto costituendo assunzione equipollente a quella disciplinata dall'articolo 35 del d.lg 165 del 2001.

C'è poi un'altra sentenza del Consiglio di Stato - sezione quarta del 15 settembre 2015, n. 4332 - che ha dichiarato come speciali disposizioni legislative impongano una decisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione economica nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico e che, pertanto, sussiste un dovere primario per l'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità, per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.

A questo punto, siccome per gli idonei al concorso sia per collaboratori scolastici (che chiedono di passare nel profilo professionale assistente amministrativo), sia gli stessi amministrativi (che devono passare nel ruolo superiore di Direttori dei servizi generali e amministrativi) non è possibile fare formazione, allora è chiaro che deve essere bandito un nuovo concorso. Il quale, ai sensi della legge 124/1999, nel contingente del personale Ata che sarà immesso in ruolo, dovrà prevedere l'assegnazione del 60% ai precari e nel caso dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato il 40%.

"In questo modo - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - verrebbe superato il problema dell'approvazione economica da parte del Ministero dell'Economia. E si risparmierebbe anche, in attuazione del principio di economicità come previsto dalla legge 241/1990".

"Oltre alla progressione di carriera, ovviamente, - continua il sindacalista autonomo - tutto il personale che passa ad un ruolo superiore deve mantenere il servizio e i vanteggi stipendiali previsti dalla legge, anziché adottare la cosiddetta temporizzazione contro la quale Anief ha da tempo avviato precisi ricorsi in tribunale, a iniziare da quella dei Dsga".

Ricordiamo che l'Anief ha promosso ricorsi ad hoc per la tutela dei lavoratori precari cui è ancora possibile aderire per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità.
Rispondi

Da: gi19/04/2018 07:37:51
ma a quando lo scorrimento graduatoria
Rispondi

Da: gi19/04/2018 08:24:15
lo scorrimento sarà entro settembre 2018?
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