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Da: _fabfab_ 27/11/2012 16:26:00
Ciao ragazzi ho trovato in ritardo di qualche giorno (utile ahimè!!!!) questo forum e nel ringraziarvi tutti per la buona volontà che ci mettete, ho un quesito: la numero 32

....ammesso che sia la A (diciamo ad intuito) ma di cosa si tratta???
Non ho trovato nulla nè online, nè sui testi a mia disposizione...chi sa qualcosa...per il commento?
intanto leggo qualche post precedente.

Da: federicamm 27/11/2012 16:26:26
Ragazzi riusciremmo a fare  un riepilogo complessivo delle risposte???? VI PREGOOOOOOOOOOOOO

Da: proposta27/11/2012 16:26:49
per kekasino e ale37
non so se ho capito bene
quindi voi dite che per "istituto previsto al fine di impedire che.."
si intende il tentativo di conciliazione ovverro quello riferito agli articoli 65 e 66 della legge 165/2001 abrogati nel 2010?

Da: Miles27/11/2012 16:31:12
per chi chiedeva della 35

non sempre....dipende caso a caso. mentre gli atti plurimi e collettivi per via delle loro caratteristiche sono immediatamente impugnabili dai singoli gli atti generali non sempre. dipende da caso a caso

vale la pena perdere un poco di tempo a leggere bene quella nota ....

Da: Miles27/11/2012 16:32:48
per fabfab....pare che la risposta sia contenuta nel testo di Carengella o roba simile....
purtroppo abbiamo a disposizione solo un copia ed incolla trovato mi pare in altri forum

'autorizzazione approvativa: in relazione alla quale compito dell'amministrazione è quello di valutare la convenienza o la legittimità di un progetto di azione o di un tipo di attività prospettato dal richiedente;
L'autorizzazione indicativa: nel caso in cui la relativa richiesta non comporta la presentazione di un piano di azione particolareggiato all'amministrazione, a cui spetta di precisare, nel fine o nelle modalità, l'attività da svolgere nella fattispecie;
L'autorizzazione correttiva: con cui l'amministrazione comunica al richiedente le variazioni ritenute opportune affinchè si possa procedere alla sua realizzazione

Da: pally per miles27/11/2012 16:42:50
allora...commento sulla disciplina del licenziamento...ovviamente del dipendente pubblico...e fin qui ci siamo..

per il recesso del rapporto di lavoro degli impiegati pubblici (e dei dirigenti, a questi assimilati), valgono le stesse norme che regolano il licenziamento dei dipendenti privati con qualifica impiegatizia (in base all'art. 51, legge 165/2001): l'art. 18 dello Stato dei Lavoratori, e il diritto alla reintegrazione.
Il citato D. Lgs. 165/2001, art. 21, prevede che il licenziamento sia riservato ai casi di maggiore gravità di inosservanza delle direttive impartite dagli organi competenti e di ripetuto mancanto raggiungimento degli obiettivi.

Cosa aggiungeresti?

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Da: federicamm 27/11/2012 17:00:43
RAGAZZI..NON CE LA FACCIAMO A FARE UN RIEPILOGO DELLE RISPOSTE??? CHI MI AIUTA??? GRAZIE

Da: Miles27/11/2012 17:01:10
pally forse perché sono fuso a queasta ora ma siamo sicuri che impiegati e dirigenti sottostanno alla stessa disciplina devo controllare.

ps per pally e per tutti ma nel commento della 39 avete citato solo il tuel o sono cambiate delle cose?

ho un sospetto...

Da: Giusipeg 27/11/2012 17:01:22
Ciao Miles,
ma alla fine la risposta alla 2 è A o D?
Tu cosa dici?
Giusy

Da: freddy123 27/11/2012 17:01:43
Per Miles
grazie per l'aiuto quindi potrei conclludere la tua  frase:
" mentre gli atti plurimi e collettivi per via delle loro caratteristiche sono immediatamente impugnabili dai singoli gli atti generali" ex post  quindi G.O e G. A. in questa domanda non sono contemplati?

Da: Giusipeg 27/11/2012 17:07:58
si, federicamm ricapitoliamo magari in due blocchi da 50!
ci state?
Giusy

Da: federicamm 27/11/2012 17:08:07
Per Miles ..ti prego riusciresti a fare un riepilogo delle risposte???

grazie

Da: marta27/11/2012 17:15:30
PERFAVORE MI AIUTATE? COME AVETE COMMENTATO LA DOMANDE 23 ??

Da: kekasino27/11/2012 17:16:50
per proposta... sì in merito alla 67 ci riferiamo a quello

TUPI
Art. 65.
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali.

1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.

Da: federicamm 27/11/2012 17:18:30
per giusypeg si io ci sto...


1 C, 2 A, 3 A, 4 A, 5 B, 6 B, 7 A, 8 C, 9 D, 10 D

11 D, 12 B, 13 C, 14 A, 15 B, 16 C, 17 A, 18 B, 19 A, 20 B,

21 A, 22 A, 23 D, 24 A, 25 A, 26 D, 27 A, 28 A, 30 B,

Facciamo un pò per uno???

Da: Miles27/11/2012 17:19:06
allora andiamo con ordine

per freddy: a mio modesto avviso la risposta la devi incardinare in due punti, così come vuole la domanda. parti brevemente dalle caratteristiche degli atti citati e concludi sotto il profilo delle differenti conseguenze processuali. alla fine gli atti plurimi e collettivi,   
anche se in presenza di destinatari diversi sono impugnabili singolarmente (pensa ad una gradutaoria di concorso...tanto per rimanere in tema). gli atti a contenuto generale per le loro carattewristiche si deve dimostrare di avere un interesse legittimo...se leggi bene il testo che ho messo in link ti sa dare molto meglio di me la chiave

Da: Miles27/11/2012 17:22:01
per Giusy

io per la seconda sto ancora nella opzione a. ma pochi post fa qualcuno ha scritto qualcosa che può rimettere tutto in gioco. senza contare che rispondendo a non saprei come commentare...se non sostenendo che in presenza di provvedimento inesistente non è poissibiole attivare nè un diritto soggettivo nè un interesse legittimo e quindi non è previst alcuna giurisdizione....ovvero roba che se mi legge un giurista in quesot momento mi spedisce tutti i virus del mondo nel computer

Da: federicamm 27/11/2012 17:25:16
31 D, 32 A, 33 B, 34 B, 35 A, 36 D, 37 D, 38 D, 39 A, 40 C,

41 B, 42 D, 43 D, 44 A, 45 A O C, 46 A, 47 D, 48 C, 49 A, 50 C

CHI MI CONFERMA CHE HA LE STESSE???  PER GIUSYPEG CE LA FAI A FARE LE ALTRE  50??



GRAZIE

Da: Giusipeg 27/11/2012 17:25:51
per Miles e federicamm

ecco le mie prime 50 ! siete concordi? sulla 24 non saprei cosa dire....

1    C
2    A
3    A
4    A
5    B
6    B
7    A
8    C
9    D
10    D
11    D
12    B
13    C
14    A
15    B
16    C
17    A
18    B
19    A
20    B
21    C
22    A
23    C
24    ?
25    A
26    D
27    A
28    A
29    A
30    B
31    D
32    A
33    B
34    B
35    A
36    D
37    D
38    D
39    A
40    C
41    B
42    D
43    D
44    A
45    A
46    A
47    D
48    C
49    C
50    C

Da: Domanduzza27/11/2012 17:31:07
Sulla domanda 82, cosa si può scrivere sulle deliberazioni d'urgenza del Municipio? SUllo statuto mi sembra riporti solo quello che è il testo già integralmente riportato dalla risposta a crocette....

Da: federicamm 27/11/2012 17:33:08
Per miles e giusypeg..mi coincidono tutte tranne

21 A, 24 A, 45 A, 49 A.

Che dite???

Da: proposta27/11/2012 17:33:26
x kekasino
ti ringrazio del suggerimento, continuo a farmi delle paranoie mentali e non riesco a convincermi...La richiesta di commento è troppo fuorviante.
Poi quegli articoli che citi sono stati abrogati dalla legge 183 del 2010.
Non so che pensare ma grazie ancora.

x giusipeg
corrispondono tutte tranne
21 A
24 A

Da: Giusipeg 27/11/2012 17:35:20
grazie proposta!
rispetto alle risposte di federicamm non tornano le 21  23 24 28 29 30
quali confermate?

Da: Miles27/11/2012 17:38:04
per giusy corrispondono tutte tranne 21 24 a

Da: Molly6 27/11/2012 17:40:40
per : X tutti coloro che hanno il dubbio sulla 2

Stai confondendo la denominazione del tipo di inesistenza con la produzione degli effetti giuridici, che è cosa ben diversa.

L'inesistenza materiale colpisce il provvedimento o meglio l'atto che materialmente non è stato posto in essere. Tale atto, non produce nè effetti materiali nè effetti giuridici.

L'inesistenza giuridica concerne l'atto materialmente esistente ma abnorme ed affetto da vizi radicali che non consentono di associare lo stesso ad un provvedimento. Anche in questo caso, l'atto non produrrà alcun effetto dal punto di vista giuridico.

Pertanto, il fatto che l'inesistenza sia qualificata "materiale" non significa certo che possa produrre effetti giuridici e lo stesso dicasi per quella "giuridica", che non produrrà effetti in quanto inesistente.

LA RISPOSTA ALLA DOMANDA 2 E' LA A. INDISCUTIBILMENTE. Poi se vuoi continuare a perseguire una strada errata, liberissima/o di farlo.

A chi mi chiedeva delle conseguenze giuridiche dell'atto inesistente: niente autotutela e niente sanatoria per i motivi che ho già spiegato.

Da: federicamm 27/11/2012 17:40:45
51 A, 52 B, 53 D, 54 D, 55A, 56 A, 57B, 58A, 59 A, 60 B

61 A, 62 A, fino alla 72 è A

73 B O D, 74 A, 75 A, 76 A, 77 A, 78 A, 79A, 80 B

81 A, 82 B, 83 D, 84 B, 85C, 86 C, 87 A, 88 D, 89 A, 90C

91 B,  92 A, 93 D, 94 C, 95 A, 96 D, 97 D, 98 B, 99 C, 100 D

Da: Domanduzza27/11/2012 17:43:07
@Proposta

Ma sei sicuro che la l. 183 ha abrogato quegli articoli citati da kekasino? A me non risulta... nella versione online aggiornata che ho di quella legge sono ben presenti, e rileggendo la 183 si fa un solo riferimento alla 165/2001 chen on riguarda la conciliazione.

Da: proposta27/11/2012 17:44:36
fino alla 68 corrispondono.

Da: Giusipeg 27/11/2012 17:46:40
Grazie a tutti
vi tornano le mie ultime 50... su alcuni alcuni dubbi


50    C
51    A
52    B
53    D
54    D
55    ???
56    A
57    B
58    ????
59    A
60    B
61    A
62    A
63    A
64    A
65    A
66    A
67    A
68    A
69    A
70    A
71    A
72    A
73    B
74    A
75    A
76    A
77    A
78    ?????
79    A
80    B
81    A
82    B
83    D
84    B
85    C
86    C
87    A
88    D
89    A
90    C
91    B
92    A
93    D
94    C
95    A
96    D
97    D
98    B
99    C
100    D

Da: kekasino27/11/2012 17:47:08
x proposta e x domanduzza

Premesso che non ci capisco più niente vi scrivo il link anche del codice di procedura civile aggiornato al 2012 che si riferisce sempre allo stesso argomento... vedete se le vostre menti sanno fare meglio della mia che è bollita :(

http://www.altalex.com/index.php?idnot=33739

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