>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia di Stato, 78 DIRETTORI TECNICI
12405 messaggi, letto 516556 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, ..., 409, 410, 411, 412, 413, 414 - Successiva >>

Da: ancora?!?!08/04/2011 15:04:30
Partiamo dall'inizio. Molti esclusi alle visite mediche hanno lamentato criteri non oggettivi per la valutazione dei candidati (ci vedo benissimo, mi hanno tolto cm, ecc.). Sono usciti i risultati degli scritti ed è stato un delirio di illazioni e sospetti (la tracia era già uscita, hanno partecipato gli interni, alcuni candidati hanno rapporti con le commissioni, ecc.). Visionati gli scritti ed è partita "l'analisi del pelo" per ogni minimo segno sugli elaborati (c'era un asterisco, ha saltato un rigo, ha messo una nota, ecc.). Massima comprensione per chi si è impegnato ed è stato escluso, capisco la rabbia e sono sicuro che per molti concorrenti preparati hanno giocato contro fattori più o meno aleatori (fortuna, emozione) ma credo che si stia veramente esagerando.
Rispondi

Da: Paganini 08/04/2011 15:11:11
Ciao...più conciso nel senso che ho fatto pochi commenti, mentre l'altro che ho visto...a mio avviso è come un tema!!!tutto qui...anch'io sono meccanico, mi riferisco in particolare al secondo tema!!! Il primo ho notato, che in molti hanno sbagliato il quesito sulle pompe...
Rispondi

Da: COSA DICONO TAR E CONSIGLIO DI STATO08/04/2011 15:14:24
Per quanto attiene, poi, alle ulteriori circostanze rilevate, ed in particolare alla indicazione nella minuta della scritta " brutta copia", deve rilevarsi che " La scritta «brutta copia» sull'elaborato consegnato alla Commissione giudicatrice dal candidato ad un pubblico concorso non costituisce concreto segno di riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva del compito anche al fine di agevolarne la correzione da parte della stessa Commissione." ( cfr. ex multis nei termini T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 11 maggio 2006 , n. 1698).

Ed infatti " L'idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione dell'autore dell'elaborato scritto in una procedura concorsuale per accesso a pubblico impiego - ove è prescritto l'anonimato - va ravvisata in relazione al carattere oggettivamente distintivo e anomalo; e tale estremo non sussiste in presenza della semplice dicitura " brutta copia " apposta su un foglio al fine di distinguerlo dalla versione definitiva dell'elaborato." ( cfr. nei termini T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002 , n. 972 ).

E dalla lettura degli atti e documenti di causa non è emersa la idoneità dei segni rilevati in sede di correzione degli elaborati a costituire elementi di riconoscimento degli stessi scritti.

In particolare, nell'elaborato oggetto del presente ricorso, la dicitura 'brutta copia' non risulta integrare, ad avviso del Collegio, alcun concreto segno di riconoscimento dell'elaborato, quanto piuttosto la espressione della esigenza del singolo candidato, di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva dello scritto anche al fine di agevolare lo svolgimento della correzione ad opera della Commissione di esame (T.A.R. Cagliari n. 2070 del 29 novembre 1994 "Nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la possibilità di riconoscimento, perché se cosi fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo; pertanto, la regola dell'anonimato va intesa nel senso che non deve esserci nell'elaborato alcun segno che sia «in astratto» ed «oggettivamente» suscettibile di riconoscibilità. (Nella specie, il termine «brutta» apposto dal ricorrente sull'elaborato non è stato interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a reminiscenze scolastiche, possono essere usate dai candidati per indirizzare la Commissione verso la stesura finale e corretta dell'elaborato)".

D'altra parte, occorre anche evidenziare come la astratta idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione deve ravvisarsi soltanto laddove tale segno assuma un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero sicchè, anche sotto tale profilo, alcuna anomalia si riscontra nella indicazione "brutta copia" (Cons. Stato, Sez. V, n. 1208 del 29 settembre 1999 "La ratio della norma che vieta l'apposizione di «contrassegni» (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto. (Nella specie, il candidato aveva scritto otto righe dell'elaborato in caratteri dell'alfabeto greco); T.A.R. Pescara n. 680 del 9 novembre 2000 "La ratio della norma che vieta l'apposizione di «contrassegni» (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti di un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assume un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo (nella specie, è stato escluso che costituisca segno di riconoscimento la doppia risposta ad una domanda contenuta nel questionario)".

Per quanto concerne, poi, la numerazione delle pagine, deve altrettanto rilevarsi che " L'idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione dell'autore dell'elaborato scritto in una procedura concorsuale va ravvisata in concreto in relazione al carattere oggettivamente anomalo; e l'anomalia, con la conseguente riconoscibilità, non è ravvisabile per la semplice numerazione delle pagine dell'elaborato, per esigenze di ordine nella loro successione. " ( cfr. nei termini T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002 , n. 967).

Ed infatti " Nell'ambito di un concorso pubblico  … , se è vero che per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo sia stato di fatto raggiunto, si deve tuttavia distinguere tra i segni identificativi, ovvero quelli che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile ed i segni convenzionali, ossia quelli che non hanno di per sè valore identificativo, ma possono essere utilizzati come segno di riconoscimento nell'ambito di un accordo illecito tra candidato e commissione; ne consegue che non può essere considerato segno identificativo la numerazione delle pagine e, pertanto, è illegittimo l'annullamento degli elaborati di chi aveva numerato le pagine . " ( T.A.R. Umbria Perugia, 23 febbraio 2001 , n. 118).

Per quanto attiene, infine, alla indicazione dell'orario massimo consegna, deve rilevarsi che, tenuto conto dei principi in precedenza esposti, secondo cui, riassuntivamente, l'indagine sugli elaborati deve essere effettuata tenendo conto dei suddetti criteri, che si combinano fra di loro, ossia dell'astratta idoneità del segno, del carattere anomalo dello stesso nel contesto in cui compare nonché della l'intenzionalità, sia pur valutata astrattamente, dell'apposizione dell'elemento distintivo, anche la detta indicazione non consente di ritenere la fondatezza del ricorso nella detta parte per le medesime considerazioni di cui in precedenza.
Rispondi

Da: E ANCORA SULL''INCOMPATIBILITA''08/04/2011 15:17:45
Per quanto attiene alla detta ultima circostanza, ossia alla conoscenza con la dott.ssa XXX, ed alla intercorsa collaborazione professionale con la stessa, deve, in primo luogo, rilevarsi che le attestazioni cui viene fatto riferimento sono state rilasciate dalla detta dott.ssa nella qualità di XXX; dall'altro, secondo un principio giurisprudenziale nella materia specifica, che può ritenersi oramai consolidato, " Non ogni forma di collaborazione scientifica o professionale tra commissario di concorso e candidato al medesimo concorso è causa di incompatibilità e quindi di astensione, tale obbligo sorgendo esclusivamente nell'ipotesi di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base a risultanze oggettive della procedura, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario." ( cfr. ex multis da ultimo T.A.R. Lazio, sez. III, 11 maggio 2005 , n. 3853).

Ed infatti " L'ipotesi della collaborazione tra commissario e candidato comporta l'obbligo di astensione, in applicazione dell'art. 51 c.p.c., soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tale da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura. " ( Consiglio Stato , sez. VI, 08 maggio 2001 , n. 2589).
Rispondi

Da: CE N''E'' UN FIUME IN PIENA, VE NE SCRIVO UN''ALTRA08/04/2011 15:23:11
     E) Il quinto motivo di ricorso è da ritenersi improponibile dato che afferisce all'ammissione di elaborati contenenti asseriti segni di riconoscimento, e non si vede quale interesse abbiano i ricorrenti, esclusi dalla prova orale, a vedere esclusi anche (sotto il profilo considerato) gli elaborati oggetto di censura.

     E lo stesso può dirsi per l'ottavo motivo nel quale si assume che "molti compiti " (come ad esempio l'elaborato n. 284) avrebbero "riportato valutazioni positive, nonostante il loro svolgimento non corrispondesse ai criteri ed ai contenuti pretesi in via generale dalla Commissione".

     D'altronde, come già osservato da questa Sezione nella sent. n. 3549/2003 cit.:

     a) "…. è pacifico in giurisprudenza che sono motivo di esclusione per riconoscibilità della prova solo gli elaborati che rechino segni assolutamente inequivocabili di riconoscimento, tale da ricondurre con assoluta certezza agli autori degli elaborati medesimi (TAR Sicilia, Catania, Sez. III 3 agosto 1998 n. 1380), il che non sembra possa dirsi nella specie, attesa l'apodittica e soggettiva affermazione dei ricorrenti secondo cui erano riconoscibili:

     "- gli elaborati delle due prove recanti il n. 167, in quanto scritti in «stampatello»;

     "- l'elaborato n. 239 (relativo alla prima prova) «scritto su righe alternate»";

     b) "Trattasi, invero, di modalità di scrittura non del tutto inconsuete e che, proprio per tale ragione, non possono univocamente denotare l'intento dei candidati di rendere riconoscibili gli elaborati";
Rispondi

Da: nn08/04/2011 15:53:18
La sentenza T.A.R. Umbria Perugia, 23 febbraio 2001 , n. 118, che dichiara l'illegittimita' dell'annullamento delle prove con le pagine numerate e' interessante. A saperlo, lo dicevo a un amico che non e' passato al concorso nei carabinieri per questo.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: x paganini08/04/2011 17:25:04
ok ho capito, grazie. Strano però fare un tema sul secondo compito visto che c'era da svolgere un ciclo di lavorazione, bah. E' comunque in tanti secondo me hanno sbagliato l'esercizio delle pompe per il semplice motivo che non doveva esserci, visto che di meccanica 'calda' nel bando proprio non se ne parlava. Alla fine fanno sempre quel cazzo che hanno voglia. Se qualcuno era a conoscenza dei nominativi della commissione prima delle prove scritte di certo era favorito, xchè sapeva che la meccanica calda poteva essere argomento delle prove. Boh, comunque settimana prossima vado a vedere i miei compiti, così finalmente mi renderò conto di questi 'gravi errori' che hanno portato alla mia insufficienza
Rispondi

Da: meccanico idoneooooo08/04/2011 17:28:35
scusa, paganini, il voto massimo quanto è stato?
Rispondi

Da: meccanico idoneooooo08/04/2011 17:36:09
altra domanda x paganini, la domanda della pompa quale hanno ritenuto fosse quella giusta? e con quali criteri l'hanno motivata visto che la domanda con le risposte a mio parere erano mal poste dal punto di vista tecnico?
Rispondi

Da: Paganini 08/04/2011 17:42:25
Ciao...mi dispiace ma il voto non posso dirlo, fate richiesta agli atti, e ogni dubbio sarà chiarito...anche perchè il personale degli uffici è molto disponibile ad ogni richiesta. Adesso esaminerò la documentazione raccolta oggi (circa 20 marche da bollo ho usato) per poi prendere una decisione...a presto
Rispondi

Da: Paganini 08/04/2011 17:51:26
per meccanico idneo!!! la risposta esatta era la "A"  NPSHdis>NSPHric...Comunque ho notato anche un altra cosa che secondo me non va nel tema 2 e che ho visto fatto ad alcuni compiti...e tra l'altro idonei!!!Fra qualche giorno sarò più preciso...
Rispondi

Da: Info Orali08/04/2011 18:19:11
Ciao, ho telefonato all'ufficio concorsi e mi è stato detto che, almeno per gli ingegneri gli orali sono previsti a Maggio. Qualcuno ha info differenti?
Rispondi

Da: x Info Orali08/04/2011 19:03:45
ciao, per caso ti hanno indicato una data più precisa, tipo prima metà o seconda metà di maggio?
Rispondi

Da: Info Orali08/04/2011 20:11:52
No purtroppo...
Rispondi

Da: meccanico idoneooooo08/04/2011 21:10:27
x paganini...
il problema è che le risposte parlavano di punto di funzionamento nominale...e su quella domanda ci sarebbe molto da discutere...
come mai non puoi dire il voto massimo?
Non capisco...
Rispondi

Da: Paganini 08/04/2011 23:22:46
...X DIECI CENTESIMI IN PIU' !!! Mi riferisco al post di Archimede del 16/03/2011(pag 119) LE TUE OSSERVAZIONI SONO GIUSTE ....Peccato però che chi ha preso il massimo dei voti nella seconda prova scritta(ho le sue fotocopie) gli viene un costo di 2,79 euro /pz=53700/19200... per poi considerare degli aumenti del 15%(valore a propria discrezione) sui costi fissi e spese generali per avere un costo totale del pezzo di 3,29 euro /pz...Con questo voglio dire che, a mio avviso, si è badati più alla forma che hai contenuti!!!
Rispondi

Da: sottopaganini09/04/2011 02:10:09
paganiño mio, con tutto l'amore del mondo: riconsidera l'autoconfidenza nelle tue produzioni letterarie. Fallo per amore dell'onestà.
Rispondi

Da: meccanico idoneooooo09/04/2011 10:03:17
NPSH disponibile ≥ NPSH richiesto
e questa è una relazione presa da appunti di una delle + importanti facoltà italiane.
quindi la condizione di uguaglianza è la minima affinchè non vi sia cavitazione.
io so solo che hanno messo un grafico con la caratteristica della pompa e del circuito, e non una curva di npsh che ha una configurazione molto diversa.
altra cosa la risposta che tu dici essere esatta è la A, ma la risposta a dice :" la pompa il cui punto di funzionamento nominale è indicato alla lettera A".
Bene , il punto A non può essere il punto di funzionamento della pompa.
Per me la composizione della domanda presenta delle lacune sia nella spiegazione sia nelle risposte.
Primo perchè il concetto di capacità di aspirazione di una pompa e quindi prevalenza e npsh sono due concetti differenti; secondo perchè nelle risposte si parla di punto di funzionamento.

Passando al secondo compito , per me era composto da tre esercizi:
1)in base ai dati precedenti , determinare il costo di unità di prodotto a meno ddi altri costi fissi e spese generali dell'azienda;
2)facendo delle ipotesi di massima sui costi fissi e sulle spese generali, determinare il costo per unità di prodotto.
3)descrivere infine il ciclo di lavorazione completo della flangia.

Lasciando stare il problema dei 10 cent...ora tu mi dici che quello che ha preso il voto maggiore nel day 2 ha considerato un aumento del 15% discrezionale trovando una valore di 3,29 euro a pezzo , a me francamente viene da ridere...considerato il fatto che i 2,79 euro a pezzo o 2,68 venivano stimati considerato 1 operaio.
dal mio punto di vista così come l'hai descritto quel compito non doveva passare.

Ora io sono risultato idoneo, mi sono fatto il "culo", non mi posso esporre per vedere gli atti, ma ho capito una cosa, che io questo concorso non lo vinco.

W l'italia ed il sistema che ci amministra e governa che ci sta rendendo sempre + poveri ed indebitati.
Rispondi

Da: x paganini09/04/2011 11:00:51
anch'io avevo trovato molto strano la storia dei 10 centesimi di differenza, comunque settimana prossima vedro' i miei compiti e poi valuterò se intraprendere qualche iniziativa. La mia opinione comunque è che qualcosa di strano c'è , bah!
Rispondi

Da: x paganini09/04/2011 11:03:18
scusami ma vorrei farti ancora una domanda: il ciclo di lavorazione della flangia alla fine come andava fatto?
Rispondi

Da: Paganini 09/04/2011 11:47:58
...per meccanico idoneo...sono d'accordo con te...ma se guardi con la lente di ingrandimento...sulle curve c'è riportato NPSH ric e NSPH dis...la relazione porta il segno di maggiore ed è giusto, l'uguale porta alla cavitazione!!!Per i cicli di lavorazione...bè non ho parole per i due compiti che ho preso in visione(uno con il massimo dei voti)...se a giorni amici del settore(stampaggi ecc.) mi confermano quanto penso...
allora desumo che ho sbagliato facoltà all'epoca...ma su questa seconda ipotesi ho forti dubbi!!!
P.S.:per le ultime cose che hai scritto...IDEM
Rispondi

Da: x paganini09/04/2011 11:53:35
perdonami ancora se approfitto della tua gentilezza, ma non puoi essere un pò più esplicito sui cicli di lavorazione? grazie
Rispondi

Da: meccanico idoneooooo09/04/2011 12:38:13
empirico,
per tener conto della non unidimensionalità del moto. Riscrivendo
(116)
La conoscenza del secondo membro é di pertinenza del costruttore della pompa e rappresenta
il carico (espresso in metri) minimo necessaria per evitare la cavitazione e
viene indicato con NPSH richiesto. (non mi copia le formule comunque sono scritti di una facoltà italiana).
Forse non mi sono spiegato bene , paganini quel grafico non poteva essere rappresentante l'npsh.
altra cosa non si può associare in sede di trattazione la capacità di aspirazione di una pompa con l'npsh.
altra cosa il punto di funzionamento non poteva essere il punto A, un punto di funzionamento è sempre dato dall'intersezione, e si regola con la valvola di regolazione che fa lavorare il circuito in condizioni di non cavitazione regolando la portata....quindi regolando la valvola , aumenti o dimisci le perdite , cambia la caratteristica del circuito, ma il punto di funzionamento è sempre dato da una intersezione...
come è stato da loro esposto il problema era senza senso tecnico in continua contraddizione con la terminologia tecnica usata.
Cmq a parte questo la cosa + sconvolgente è che ad aver preso il voto maggiore al secondo compito sia stato quello dell'aumento discrezionale del 15%....
mi permetto di fargli i miei più sinceri auguri , per la prossima carica che assumerà.
Rispondi

Da: meccanico idoneooooo09/04/2011 13:07:48
Ora io mi chiedo ,se hanno avuto questa discrezionalità agli scritti, agli orali possono fare quello che vogliono?!

e poi da quello che dici sembra che nel secondo compito non condividi come ha svolto il ciclo di lavorazione o sbaglio?

paganini puoi almeno dirci se il voto + alto sia un voto >=27
oppure 24<=  x <=26?
Rispondi

Da: x meccanico idoneooooo09/04/2011 13:13:44
agli orali è ancora peggio, comunque il 15% è veramente un pò troppo approsimativo e comunque sempre molto discutibile.. boh!
Rispondi

Da: Paganini 09/04/2011 14:11:35
...per meccanico idoneo!condivido quello che dici...però la traccia va presa per come era scritta e non per quello  che uno suppone (dai compiti che ho visto...mi sembra di dimenticare di essere ingegnere)!!!
Per il voto...ok...è maggiore di 27...tendente al 30!!! Il 15% di cui parlavo è riferito alla seconda parte del tema...ma comunque il costo riportato in prima ipotesi è di 2,79 euro/pezzo!!!
P.S: che dirvi...io lavoro a Roma, se qualcuno è interessato, ci possiamo incontrare e magari scambiarci il materiale raccolto per confrontarci...di più non posso dirvi!!!A presto
Rispondi

Da: info_orale09/04/2011 16:51:04

qualcuno sa dire in che momento viene comunicato
al candidato il punteggio che gli è stato assegnato
per i titoli valutati ?

Al momento della notifica della data della prova orale ?

Prima dell'inizio della prova orale ?

Altro

Grazie
Rispondi

Da: domanda09/04/2011 18:07:06
se c'è un chimico che ha già sostenuto l'orale e che avesse ancora la curiosità di leggere questo forum, vorrei fargli una domanda:
Le domande vengono poste direttamente attraverso il numero di legge, di articolo o simili?? Oppure vengono poste per argomento?
Grazie
Rispondi

Da: chimico09/04/2011 18:41:49
@domanda & info_orale

Ciao,
le domande vengono poste per argomento, credo ti riferisca alla parte di diritto, giusto?
il punteggio dei titoli viene comunicato poco prima dell'orale;vi si farà prendere visione e vi faranno firmare.
Rispondi

Da: x chimico09/04/2011 18:44:42
ciao, per caso hai info sulla data di inizio del corso?
grazie
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, ..., 409, 410, 411, 412, 413, 414 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)