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RICORSO DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: sono fuori di testa21/01/2011 20:45:58
sul forum ammessi, parlano di scritti come fossero sicuri e decisi, si sostituiscono alla GU e danno i numeri, nel mezzo di un delirio di onnipotenza che impedisce loro anche solo di ipotizzare altri scenari.
Una concorrente addirittura zittisce chi esprime qualche dubbio, son persone pessime adatte al pessimo livello della scuola che ci ritroviamo e ci starebbero proprio bene a dirigere...peccato però che il concorso sia ormai finito, tempo 1 mese e se ne dovranno fare una ragione. I loro alunni, intanto, continueranno ad essere DEformati da questi figuri.

Da: signor professore21/01/2011 21:17:54
Il tuo nick è veramente azzeccato:
sei fuori di testa.

Da: Cetto21/01/2011 21:24:12
al signor professore e all'amica francesca
Infattamente, qualunquemente, quantunquemente e chicchessia...
fra non molto sunnu c... toi!

Da: per .. sono fuori di testa22/01/2011 19:50:18
da quanto scrivi forse hai certezza dell'annullamento del concorso.
sarebbe opportuno condividere le informazioni
alcuni colleghi sono così sicuri della data del 28 febbraio che stanno già prenotando
a me sembra assurdo considerato che sia a gennaio che a febbraio si discutono molti ricorsi

Da: Due sono le cose, anzi tre22/01/2011 21:27:14
O è tutto preordinato e deciso compreso le date, come afferma la "super candidata" dell'altro forum, perchè non si prevedono sorprese nemmeno da parte della magistratura amministrativa!!!!
Ma da che cosa dipende tale sicurezza?
Oppure l'altro forum è frequentato da invasati degni di essere rinchiusi in un CIM.
Ci sarebbe una terza ipotesi, ovvero sono vere entrambi le due cose, ma ci saranno sorprese inimmaginabili per molti di loro...

Da: teo22/01/2011 22:05:54
Anche la Cisl proietta i suoi desideri?
E tecnodid che desideri avrebbe?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: livio22/01/2011 22:47:45
basta saper leggere le sentenze precedenti per essere sicuri che non ci saranno sorprese da parte della magistratura amministrativa....  ma leggere èun'attività che ai somarelli non piace ah ah

Da: incertezza23/01/2011 23:07:15
Caro Livio, ma lo sai che potrebbero esserci motivazini aggiunte alle prossime sentenze. Non bisogna mai dare tutto per scontato!

Da: x livio24/01/2011 19:25:55
che si sente già d t :
ne sei certo ?
Chi vivrà vedrà....
io già ti vedo lì dove sei ora ed è già tanto, visto che personaggio sei !

Da: news25/01/2011 19:48:10
Il concorso si farà il 28 febbraio 2011!

Da: x news25/01/2011 20:10:43
ve lo auguriamo di cuore...così almeno non ci pensiamo più!
In bocca al lupo!

Da: incertezza25/01/2011 20:15:33
Sapete nulla del ricorso Marotta che si è discusso oggi?

Da: news26/01/2011 14:44:08
lasciate ogni speranza....................

Da: livio26/01/2011 21:18:51
pigliatevi sto motivo aggiunto

ah ah


a casa tutti ,via!

Da: livio26/01/2011 21:20:08
a incerte' mo acertati d'averlo pigliato il motivo aggiunto

Da: ricorso26/01/2011 21:49:08
N. 00294/2011 REG.ORD.CAU.

N. 10325/2010 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 10325 del 2010, proposto da:



Rita Vitaliti, Rosa Diana, Silvana Vergine, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Pierangela Dagna, Michele Donatacci, Ada Grillantini;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 145 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO DA ASSEGNARE AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFIERICA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




Considerato che non sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze non appaiono assistite dal "fumus boni juris", tenuto conto della corretta esecuzione da parte dell'Amministrazione del giudicato cautelare di cui si controverte;

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:



Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: ricorso26/01/2011 21:50:59
N. 00282/2011 REG.ORD.CAU.

N. 09801/2010       REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 9801 del 2010, proposto da:



Eliana De Negri, Vincenzo Ciminelli, Giovanna Caraccio, Tiziana Iannaccone, Maria Restivo, Luigi Tuccillo, Maria Puzzolo, Teresina Spataro, Carmela Merone, Daniela De Angelis, Adele Tomassoni, Anna Druella, Annarosaria Lombardo, Maria Francesca Curtosi, Vincenzo Melilli, Luigina Palazzo, Floriana Raia, Rosaria Giardina, Paola Valeria Gasbarro, Patrizia Corazzini, Anna Tataranni, Vincenzo Calciura, Concetta Caruso, Giuseppina Maria Antonietta Fiore, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;


nei confronti di

Pierangela Dagna, Michele Donatacci, Ada Grillantini;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

NOTA DEL 09.08.10 DI CONFERMA DELL'ESCLUSIONE DALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO A N. 145 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




Considerato che non sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze non appaiono assistite dal "fumus boni juris", tenuto conto della corretta esecuzione da parte dell'Amministrazione del giudicato cautelare di cui si controverte;

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Spese compensate. .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:



Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: ricorso26/01/2011 21:52:30
N. 00292/2011 REG.ORD.CAU.

N. 10323/2010 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 10323 del 2010, proposto da:



Pietro Cantisani, Spina Rose Mary, Schiavello Prudenza, Pagnotta Carmela, Benvenuto Emilia, Porta Marina, Codazzi Rosamaria, Rugna Maria Teresa, Maltagliati Annamaria, Baldassarri Daniela, Nannola Salvatore, Armillei Maria Luisa, Veneruso Gelsomina, Pugliese Mario, Falbo Maria, La Gattuta Francesca Maria Chiara, Poli Piergiorgio, Pinto Francesca Romana, Maccarone Antonio, Ruggeri Pietro, Veneziano Veronica, Viviani Viviana, Colombino Eliana, Lusi Noemi, Giuffrida Antonino, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Pierangela Dagna, Michele Donatacci, Ada Grillantini;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 145 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO DA ASSEGNARE AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFIERICA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




Considerato che non sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze non appaiono assistite dal "fumus boni juris", tenuto conto della corretta esecuzione da parte dell'Amministrazione del giudicato cautelare di cui si controverte;

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:



Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: e mò ?27/01/2011 16:03:39
di sicuro si appellano al CdS e i tempi si allungano ancora !

Da: signor professore27/01/2011 17:37:54
Si vede che hanno soldi da buttare

Da: e se fosse ?27/01/2011 21:11:00
glielo vuoi impedire ?
Forse li chiedono a te ?
Li conosci i c.... tuoi ?
Fatteli !

Da: livio28/01/2011 12:04:54
e mo' se lo pigliano pure dal cds!
N'artra vorta!

Da: e allora ?28/01/2011 14:14:16
a Livio piace il motivo aggiunto, forse non ha niente di meglio....

Da: ricorso29/01/2011 14:49:35
Da: ricorso 26/01/2011 21.49.08
N. 00294/2011 REG.ORD.CAU.

N. 10325/2010 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 10325 del 2010, proposto da:



Rita Vitaliti, Rosa Diana, Silvana Vergine, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Pierangela Dagna, Michele Donatacci, Ada Grillantini;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 145 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO DA ASSEGNARE AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFIERICA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




Considerato che non sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze non appaiono assistite dal "fumus boni juris", tenuto conto della corretta esecuzione da parte dell'Amministrazione del giudicato cautelare di cui si controverte;

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Da: indignata29/01/2011 16:49:54
Ultime notizie:
Candidati non ammessi che hanno rispettato i termini del ricorso ordinario risultano ancora una volta esclusi.

Candidati non ammessi, a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si ritrovano ammessi a pieno titolo e senza riserva!

Stessa motivazione a ricorso per entrambi, diverso trattamento.

Ancora una volta ci si chiede se vale il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione!

Da: x indignata29/01/2011 17:19:20
Potresti chiarire meglio?
Sono gli stessi del 25 agosto?

Da: Ai ricorrenti e non ricorrenti29/01/2011 17:33:57
"Chi ha torto tira dritto
se chi ha ragione resta zitto.
Chi non sa dire la sua ragione
il primo che passa è suo padrone."

Propongo una petizione congiunta al Presidente della Repubblica di tutti i ricorrenti esclusi ed i non ricorrenti inclusi nell'utile elenco del 10 agosto 2010.
Non è possibile che gli esami scritti vengano svolti da 1000 concorrenti a fronte dei 1450 previsti dal bando.
Solo con una petizione comune possiamo evitarlo.
Possiamo allegare l'utile elenco che molti ricorrenti possono metterci a disposizione ed incontrarci a Roma a metà febbraio.
L'ammissione virtuale dei 1450 concorrenti  può e deve essere contestata, e solo coalizzandoci possiamo riuscirci.

Da: tar e cds29/01/2011 19:19:11
il ricorso PdR lo decide il CdS mentre il tar sta respingendo i ricorsi dei ricorrenti esclusi ad agosto ; se questi si appellano al CdS probabilmente rientrano dato che l'orientamento del CdS, come si vede, è diverso . Dunque BISOGNA proporre appello e subito.

Da: petizione29/01/2011 20:50:53
accolgo la tua proposta

cosa fare???

Da: Petizione 229/01/2011 21:51:59
Secondo me dobbiamo preparare una richiesta e firmarla il maggior numero di persone interessate.
Tra ricorrenti e non ricorrenti siamo circa 800.
Dobbiamo chiedere di fare le prove scritte in 1450, non importa chi, se ricorrenti o non ricorrenti, e solo il Presidente della Repubblica può intervenire su questa evidentissima disparità di trattamento.

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