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Concorso 40 posti di REFERENDARIO TAR 2021
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
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Da: Gigi7711/11/2021 18:41:35
Vittima? Esprimere le opinioni e le sensazioni è fare la vittima?

Da: Numero consegnanti11/11/2021 18:44:44
Avete notizie?

Da: vinicio...11/11/2021 18:46:51
ci hai rotto per giorni che non sapevi nulla tant'e' che branzino ti ha chiesto se ricordi o capisci ed ora tutto contento.
tutti hanno consegnato

Da: Info consegnanti11/11/2021 19:11:53
Si sa quanti consegnati?

Da: vinicio... 1  - 11/11/2021 19:18:04
tutti

Da: cmq11/11/2021 19:21:22
Comunque di sicuro nella sentenza andava dichiarata l'inammissibilità dell'intervento per carenza di legittimazione al ricorso (essendo stato escluso previamente)

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Da: Branzino11/11/2021 19:38:58
Come fai a dichiarare inammissibilità di intervento se ha impugnato due atti?

Tributario bella traccia, ho parlato anche delle scissioni e degli effetti sul debito

Da: cmq11/11/2021 19:43:34
Scissione e fusione andavano ovviamente trattate

Da: Gigi7711/11/2021 19:46:55
Si, scissione e fusione con confronto tra disciplina codice civile e TUIR

Vinicio, stai fuori.
Ripeto, non ho detto che è andata bene. Anzi

Da: Epne11/11/2021 20:06:57
Buonasera sapete qualcosa sui tempi delle correzioni?

Da: Gigi7711/11/2021 20:21:50
Il Presidente ha detto che vorrebbe finire prima dell'estate

Da: Epne11/11/2021 20:25:18
Ah già. E come fanno?

Da: Willyyy11/11/2021 20:28:31
Buonasera. Volevo chiedere se qualcuno ha mai sentito di candidati ammessi nelle edizioni scorse, che abbiano fatto un errore nella sentenza

Da: Willyyy11/11/2021 20:31:16
Preciso che non ho rilevato l'incompetenza come assorbente, purtroppo.

Da: cmq11/11/2021 20:36:49
C'è gente che ha fatto orrori nella sentenza ed è passato? Chiedo per un amico.

Da: Per cmq11/11/2021 20:40:31
La sentenza è il compito meno selettivo perché è opinabile.
Io mi sono dimenticato di dichiare contumacia e vivo sereno

Da: Willyyy11/11/2021 20:41:25
Mi prendi in giro cmq?
Certo è che la traccia era piena di trabocchetti
Mesi e mesi di studio buttati nel wc

Da: Willyyy11/11/2021 20:42:54
Per cmq
Dici sul serio? Opinabile? Io dico che se ci sono cose universalmente condivise, è un po' difficile ribaltarle.

Da: Per cmq11/11/2021 20:43:58
Ma è così lo dicono a tutti i corsi. Basta non commettere nullità

Da: Willyyy11/11/2021 20:51:42
Ma conoscete qualcuno?

Da: Epne11/11/2021 21:00:24
Inammissibilità parziale e comunque infondatezza perché la piattaforma funzionava il limite consigliato è stato superato quindi non c'è errore scusabile. O no?

Da: Cds per tutti11/11/2021 21:09:29
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 26 novembre 2020 n. 7437.

Ha ricordato la sezione che il giudicato sostanziale, destinato a "fase stato ad ogni effetto" tra le parti (art. 2909 c.c.) anche in successivi giudizi (in termini di giudicato c.d. esterno), si formi in via di principio - nella logica della corrispondenza tra chiesto e pronunziato (art. 112 c.p.c.) e del sotteso principio della domanda (artt. 2907 c.c.; 99 c.p.c.; 40 c.p.a.) - sul diritto (nel senso lato di situazione soggettiva meritevole di tutela, come tale comprensivo degli interessi legittimi: cfr. art. 24 Cost.) fatto valere in giudizio tramite l'esercizio dell'azione ed accertato con sentenze di merito (artt. 276 e 277 c.p.c. e art. 34 c.p.a.), e non già in ordine ai fatti (siano essi costitutivi, ovvero modificativi, impeditivi o estintivi) che, a livello di fattispecie legale, rilevano ai fini della sua esistenza e tutela.

Per tal via, dovrebbe trarsene l'immediato e duplice corollario: a) che sono estranee al giudicato sostanziale le questioni di natura processuale, destinate ad esitare in pronunce di rito, come deve dirsi (art. 35, comma 1, lett. b), c.p.c.) per quelle inerenti l'interesse ad agire; b) che, sotto distinto profilo, trattandosi di circostanze fattuali (rilevanti in termini di fatti costitutivi della pretesa, correlata all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo), non ne sia, in via di principio, preclusa la difforme valorizzazione nel distinto giudizio preordinato all'accertamento dei presupposti per l'erogazione della tutela risarcitoria.
Tuttavia, è altrettanto vero a) che, per un verso, che in ordine agli antecedenti logici necessari alla decisione, ancorché concretanti mere circostanze fattuali, è destinata a maturare una generale preclusione alla loro successiva messa in discussione (in virtù della "copertura" che il giudicato offre alle strumentali deduzioni di parte, sia quanto effettivamente dedotte, sia in quanto potenzialmente deducibili); b) che, per altro verso, anche decisioni su questioni a contenuto processuale (ivi comprese quelle inerenti, come nella specie, all'interesse ad agire: cfr. per esempio Cass. 13 aprile 1987, n. 3670) si ritiene maturata una preclusione operante nei successivi giudizi attivati tra le parti.
Vale osservare, in realtà, che non si tratti né di contraddizione né di eccezione ai richiamati principi generali. In effetti è più corretto ritenere (in conformità ad una bene intesa nozione di azione c.d. in concreto, come tale contrapposta alla mera possibilità di astratta proposizione della domanda giudiziale) che - mentre le sentenze che decidono su momenti o requisiti dell'azione in quanto esercizio di poteri processuali non sono di merito, poiché riguardano i requisiti dei singoli atti processuali, nei quali si concreta e si svolge quell'esercizio - le sentenze che, per contro, decidono sulla legittimazione e sull'interesse ad agire come "condizioni" della tutela richiesta in giudizio sono (in tutto e per tutto) sentenze che riguardano il merito, sempre che pronuncino concretamente sull'esistenza o no di tali condizioni e non sulle modalità con cui la stessa esistenza è di volta in volta prospettata e descritta nei singoli atti processuali.
​​​​​​​Alla luce di ciò, una corretta esegesi dell'art. 34 c.p.c. porta a ritenere: a) che concretino pronunce di mero rito solo quelle (di formale inammissibilità del ricorso) che postulino l'accertamento della (attuale e concreta) insussistenza dell'interesse a ricorrere (che, perciò, ben potrebbe essere, senza preclusione di sorta, ritenuto sussistente in un distinto e successivo giudizio); b) che, per contro, l'accertamento (strumentale) della sussistenza della relativa condizione dell'azione impugnatoria si incorpori (senza possibilità di successiva messa in discussione, che contraddirebbe il riconoscimento del bene della vita) nella decisione di merito che ne consegue (o, quanto meno, in quella di accoglimento: note essendo le dispute, nella specie comunque non rilevanti, in ordine ai limiti oggettivi dei giudicati di rigetto della domanda).

Da: @@@Dirigentesssssa11/11/2021 21:16:59
Ma di quale incompetenza parlate? Quella del sindaco ? È organò di vertice dell'ente, l'incompetenza era infondata

Da: Gigi7711/11/2021 21:24:23
Articolo 50 tuel fa salvo articolo 107 tuel su competenza dirigenti

Da: Gigi7711/11/2021 21:25:12
La società viola andava estromessa secondo me, perché non aveva legittimazione ad impugnare in quanto esclusa

Da: Gigi7711/11/2021 21:26:53
Questa sentenza non è proprio il caso nostro...mi mordo la lingua per questa cosa del giudicato

Da: Per cmq11/11/2021 21:34:02
107 non mette veto a nominare commissione

Da: Scusate11/11/2021 21:39:48
Lo stesso TAR aveva dichiarato infondato il ricorso...lo STESSO...

Da: Gigi7711/11/2021 21:45:33
Si infatti la traccia era suggestiva... Scriveva "le stesse parti" "lo stesso Tar" "unicamente" i medesimi vizi motivi...

Di solito suggeriscono di fare attenzione la traccia, io l'ho fatto, ma a quanto pare era un tranello.... ?

Da: Scusate11/11/2021 21:51:12
Io ritengo che se ben argomentato discorso competenza passi

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