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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di
Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura
amministrativa.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.14 del 19/2/2021 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 21E01493 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 60 |
Scadenza: | 30/4/2021 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive
modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del
1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di tribunale
amministrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art.
20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14,
primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art.
14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in
particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio
dei magistrati ordinari;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei
siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei
bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle
disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in
materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di
gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle
magistrature del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il
3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato e' autorizzato ad
indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle
cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, ottantuno unita' di
personale con qualifica di referendario TAR, di cui quaranta unita'
da bandire nel triennio 2017-2019, come risulta dalla tabella 3,
parte integrante dello stesso decreto;
Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di
presidenza della Giustizia amministrativa, adottata nella seduta del
27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di
valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per
referendario di tribunale amministrativo regionale;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1,
commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti in pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare l'art. 1,
comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella
legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, che, ha inserito
all'art. 1 della predetta legge n. 145/2018 il comma 320-bis,
incrementando la dotazione organica del personale di magistratura
della Giustizia amministrativa e sostituendo la tabella A allegata
alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al Ruolo del personale di
magistratura della Giustizia amministrativa;
Vista la delibera n. 25 del Consiglio di presidenza della
Giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 aprile 2020,
di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale, con la
previsione dell'aumento dei posti previsto dall'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Ritenuta, quindi, la necessita' di bandire un concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari di
Tribunale amministrativo regionale, in conformita' con quanto
deliberato dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa
nella citata delibera n. 25 del 17 aprile 2020;
Vista la convenzione concordata tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la Giustizia amministrativa e la Corte dei conti,
perfezionata in data 27 gennaio 2021 in merito all'utilizzo del
portale «Concorsionline» della Corte dei conti, per l'espletamento in
modalita' digitale della procedura concorsuale volta al reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale;
Visto l'accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) 2016/679,
stipulato in data 1° febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri e la Giustizia amministrativa;
Visto l'atto di designazione della Corte dei conti quale
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE
2016/679 (GDPR), sottoscritto in data 3 febbraio 2021 tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la Giustizia amministrativa,
ed accettato in data 4 febbraio 2021 dalla Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5
settembre 2019, con il quale l'on. dott. Riccardo Fraccaro e' stato
nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro,
e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 26 settembre 2019 ed in particolare l'art. 1 con il quale il
predetto Sottosegretario e' stato delegato ad esercitare le funzioni
di cui all'art. 19, comma 1, lettera r) della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami,
a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando
la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi a
concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di
approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo
una valutazione positiva di idoneita';
2) i magistrati contabili e della giustizia militare di
qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1);
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie;
5) il personale docente di ruolo delle universita' nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno
cinque anni di servizio;
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque
anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette
qualifiche;
7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;
8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal
candidato.
Art. 2
1. La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di
decadenza, entro e non oltre le ore 17,00 del sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente mediante l'utilizzo del portale concorsi online della
Corte dei conti, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Per la
presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso, a
pena di inammissibilita', di un indirizzo di posta elettronica
certificata (pec) personalmente intestato al candidato e devono
registrarsi al portale concorsi all'indirizzo:
https://concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi
indicata.
3. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di
disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura
sanitaria pubblica, che non rende possibile l'utilizzo del portale,
la partecipazione al concorso puo' avvenire con le seguenti
modalita': mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo
schema di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente
bando, ed inviata entro il termine di cui al comma 1, al seguente
indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario
generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature - concorso
a quaranta posti di referendario di T.A.R. - via dell'Impresa n. 89 -
c.a.p. 00187 Roma.
Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
Le stesse modalita' valgono per l'inoltro delle pubblicazioni
scientifiche di cui al comma 5 e della documentazione prevista
dall'art. 5.
4. Le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 3
possono essere adottate esclusivamente dai soggetti ivi previsti;
pertanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, esse non saranno
prese in considerazione dall'amministrazione.
5. In fase di compilazione della domanda di partecipazione il
candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la
valutazione, in numero non superiore a dieci, nonche' i documenti di
cui all'art. 5 del presente bando.
6. Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse, in
formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul portale di cui
al comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il
limite dimensionale per l'inserimento nel portale dei concorsi, il
candidato puo' inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro il
termine per l'inoltro della domanda, all'indirizzo:
Consiglio di Stato - Ufficio del personale di magistratura -
concorso a quaranta posti di referendario di T.A.R. - Pubblicazioni
scientifiche - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma.
Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
7. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme
contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal
candidato in fase di compilazione della domanda di partecipazione. La
commissione valutatrice non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni
ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il
totale massimo attribuibile.
8. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) comunicato in
fase di registrazione al portale. E' onere dei candidati inserire
tempestivamente nel portale concorsi ogni eventuale variazione del
proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec).
9. Le comunicazioni ai candidati di cui al comma 3 saranno
effettuate all'indirizzo di residenza o domicilio indicato nella
domanda di partecipazione. E' onere dei predetti candidati comunicare
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio
del segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle
magistrature, a mezzo posta, ogni eventuale variazione del proprio
indirizzo.
10. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito pec da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito pec, ne' per eventuali
disguidi telematici. Lo stesso vale per l'inesatta indicazione o
tardiva comunicazione dell'indirizzo, nel caso di inoltro della
domanda in formato cartaceo.
11. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere
le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda mediante
il portale, potranno essere indirizzate esclusivamente ai recapiti
telefonici e/o all'indirizzo pec, indicati nel portale concorsi di
cui al comma 2.
Art. 3
1. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e
autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso, quanto
appresso specificato:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse
liste;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni;
8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai sensi
dell'art. 1 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso,
la qualifica e la relativa decorrenza giuridica;
9) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede
l'ammissione al concorso, ai fini dell'eventuale valutazione di
cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando;
10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1)
dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui e'
stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di
idoneita'. Per tali candidati, l'ammissione al concorso non e'
preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di
idoneita' alla data di presentazione della domanda, salvo
l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle
prove orali e prima del relativo espletamento.
3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve
specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura
sanitaria pubblica, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
4. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono
rilasciate ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4
1. I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di
lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due.
Art. 5
1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, comma 3, del
presente bando, in fase di compilazione della domanda devono essere
forniti:
1) un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi
compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata;
2) il certificato rilasciato dalla competente universita'
attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame
finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine
di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3) copia dello stato matricolare rilasciato
dall'amministrazione di appartenenza per i candidati di cui alle
categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e
6), ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4) tutti i titoli utili, anche se gia' prodotti unitamente a
precedenti domande di partecipazione a concorsi per referendario di
Tribunale amministrativo regionale, corredati del relativo elenco.
2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono
essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la
procedura prevista sul portale concorsi di cui all'art. 2, comma 2.
Per i candidati di cui all'art. 2, comma 3, i titoli dichiarati nella
domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui
all'allegato A, che forma parte integrante del presente bando.
4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal
concorso, secondo le modalita' di cui all'art. 2:
1) copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale
contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento del concorso. Il versamento deve essere effettuato,
specificando la causale «Concorso referendario Tar anno 2021»,
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 37142015,
intestato a Tesoreria centrale dello Stato - Entrate del Consiglio di
Stato e TAR, oppure mediante bonifico bancario o postale sul conto
corrente con il codice IBAN IT97 L 07601 03200 000037142015;
2) copia di un documento di identita' del candidato in corso di
validita'.
Art. 6
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria
indicata nell'art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando.
2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con
riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la
partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti o per tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione
puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' delegata,
sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.
Art. 7
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita'
delegata e sara' composta da un presidente di sezione del Consiglio
di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un consigliere di
Stato, da un consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da
due professori universitari ordinari di materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento.
3. Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione
sara' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle
lingue che saranno oggetto di esame.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del
ruolo del personale di segreteria in servizio presso la Giustizia
amministrativa.
Art. 8
1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle
prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i
criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.
2. Dopo le prove scritte, la commissione procede all'abbinamento
delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un'unica
busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le
buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato.
3. Prima della correzione delle prove scritte, la commissione
esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui
all'allegato A al presente bando, all'esame dei titoli di merito
indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei candidati che abbiano
espletato tutte le prove scritte. Per la valutazione del complesso
dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti.
4. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dalla
commissione con l'intervento di almeno due componenti della
commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta
prova scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e
comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta,
comunicata dalla commissione al termine dell'ultimo giorno delle
prove scritte.
Art. 9
1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova
orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una
delle prove scritte preclude alla commissione la valutazione delle
altre.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio
personale delle magistrature tramite pec (concorsotar@pec.governo.it)
o a mezzo posta, all'indirizzo di residenza o domicilio eletto oppure
all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed
il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno
venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.
7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto
processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.
8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di
quaranta cinquantesimi.
9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
10. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei
punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla
somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed
orali la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.
Art. 10
1. Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - del 14 maggio
2021.
2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove
scritte nei giorni di esame, muniti di valido documento d'identita'
personale.
Art. 11
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono
presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, recante le relative modalita' di inoltro.
2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della
Mercede n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta oppure tramite pec
all'indirizzo concorsotar@pec.governo.it entro il termine di venti
giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di
decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione,
redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) di avere la cittadinanza italiana;
2) di avere il godimento dei diritti politici;
3) di essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza;
4) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente;
5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali.
3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria,
se appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 1, comma 2,
numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare le seguenti
ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
a) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati
e la data dell'iscrizione stessa, nonche' l'inesistenza di
provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico (solo per la
categoria di cui all'art. 1, comma 2, numero 7), del presente
decreto);
b) estratto dell'atto di nascita.
4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1,
comma 2, numero 8), del presente decreto devono altresi' dichiarare,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di consigliere
regionale, provinciale o comunale e che abbiano esercitato tali
funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.
Art. 12
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la
facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte
le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 13
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti.
3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i
nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e'
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'autorita' delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per
l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati
amministrativi regionali.
Art. 14
1. Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza
del Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26
del regolamento (UE) 2016/679 l'amministrazione Consiglio di Stato -
Tribunali amministrativi regionali, in base all'accordo in data 1°
febbraio 2021.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, in base all'atto di designazione del
3 febbraio 2021 e' la Corte dei conti, con autorizzazione al ricorso
ad un subresponsabile, gia' individuato dalla Corte dei conti in
SOGEI con atto di designazione del 19 luglio 2019 PRES A45 - A, prot.
n. 2076.
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate
dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di
trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a
conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla
legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (articoli 15 e seguenti del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario
generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio
personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 - 00187 Roma,
pec concorsotar@pec.governo.it
amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma,
piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - tel: 06 68272317-2528, pec
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale,
sino alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto con
il Responsabile della protezione dei dati sono:
per la Presidenza del Consiglio dei ministri pec:
USG@mailbox.governo.it
e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it
per l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali
amministrativi regionali pec: rpd@ga-cert.it - e-mail:
rpd@giustizia-amministrativa.it
13. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non all'andamento della
procedura concorsuale o alla presentazione di istanze di autotutela.
Art. 15
1. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informatico, l'amministrazione si riserva di informare i
candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali
determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato
sul portale.
2. In ragione di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, le istanze di accesso inoltrate dai
candidati successivamente allo svolgimento delle prove scritte,
devono essere presentate direttamente alla commissione, istituita
presso il Consiglio di Stato - quale organo che ha formato e detiene
gli atti oggetto delle stesse istanze - al seguente indirizzo pec:
PEC-ConcorsoRefTAR2021@ga-cert.it - che sara' attivata dopo la
pubblicazione degli ammessi alle prove orali. In ogni caso, l'accesso
sara' consentito nel rispetto dei criteri espressi dalla costante e
consolidata giurisprudenza, in materia di accesso agli atti da parte
dei candidati.
3. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate
nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito
istituzionale della Giustizia amministrativa.
4. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno
pubblicate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Servizio per il personale delle magistrature.
Art. 16
1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo
per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2021
Il Sottosegretario di Stato: Fraccaro
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