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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
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Da: puma29/03/2010 14:00:41
non siamo due saccentoni, ma sento che non mi manca molto per passare questo concorso. Sono già due volte che tra Corte Conti e Avvocatura che mi son fermato al 7 e mezzo di media, quando ci voleva l'otto. Per cui il maledetto mezzo punto in qualche modo me lo devo tirar fuori, e lo scambio di opinioni nel diritto è forse la cosa che serve di più.

Danno al'immagine: in sede contabile puoi tranquillamente rivalutare gli esiti dell'inchiesta penale. Anche dando per scontato che Rossi non è un corruttore, ha inequivocabilmente partecipato alle attività corruttive, prendendo tangenti egirandole, come comprovato da diverse testimonianze.

Essendone scaturita una vicenda di evidente rilievo pubblico, con condanne penali, anche se non vi è condanna penale per Rossi (ma ciò è ben discutibile) vi è certamente partecipazione al danno all'immagine della p.a. Al limite si può pensare a ridurlo un po', ma in fattispecie del genere, se vogliamo recuperare la nostra italietta, sarebbe bene non indulgere con questi lestofanti, tanto poi fanno il patteggiamento contabile in appello.....se glielo concedono. Comunque essendo lui il destinatario pro-forma della tangente, che poi girava a Bianchi, non c'è neanche da dire che abbia avuto un ruolo così marginale.

Da: x puma29/03/2010 14:28:01
scherzi a parte bravo comunque ed in bocca al lupo

Da: puma29/03/2010 15:50:25
Sulle questioni preliminari:

- Prescrizione: irrilevante sia il riferimento ai fatti, la prescrizione è interrotta dalal richiesta di rinvio a giudizio del 1997 e successivamente dall'invito a dedurre del 2000.

- decreto di proroga non deve essere notificato perchè non ha funzione di garantire il contraddittorio (sul punto mi pare che si siano espresse anche le SS.RR.)

- legittimazione concessionaria: il dolo non interrompe un bel niente in ambito di responsabilità risarcitoria, ed anzi valgono i principi generali del 2049 c.c., per cui la società è responsabile del danno cagionato dal suo legale rappresentante nell'esercizio delle funzioni. Per interrompere il 2049 occorre agire al di fuori di qualsiasi rapporto anche di mera occasionalità con l'ente di riferimento. Qui Rossi agiva nell'ambito di un contratto stipulato dalla sua società.

- difetto giurisdizione e organo indiretto: il rapporto di servizio può essere costituito da un'investitura formale (concessione o altro rapporto giuridico) ma anche da rapporto di fatto in virtù del quale si entra a far parte del programma dell'attività della p.a.

- intervento p.a. danneggiata è ad adiuvandum quindi nessun problema di tempestività o di necessità di notifica dell'intervento.

- valutazione prove del procedimento penale è essenzialmente libero nel giudizio contabile. Nè vi è lesione del diritto di difesa della società, visto che i fatti da cui si deve difendere sono tutti in questo procedimento. Per altro le dichiarazioni di Bianchi erano state anche confermate da un terzo per cui è certamente condivisibile la procura in riferimeento a quanto affermato in ordine al coinvolgimento di Rossi.

Nel merito

anche senza far riferimento alle presunzioni utilizzate prevalentemente dal giudice contabile, qui c'è una trattativa privata del prezzo, conforme al tariffario, ma tre perizie di varianti  (necessarie per errori di progettazione - affidata, si badi bene, alla stessa società XXX) e ci sono costi per lavori ulteriori privi di giustificazioni, accertati da CTU condivisibile. Per cui anche senza il ricorso pur possibile alle presunzioni, qui vi è un indice positivo del fatto che il prezzo della tangente fosse traslato dall'amministrazione alla società X che poi pagava contrattualmente di più i vari subappaltatori (che recuperavano la tangente attraverso il compenso e lo rigiravano a Rossi per finire poi nelle tasche del caro Bianchi e di chi per lui.

Danno immagine: non vi è dubbio che la vicenda corruttiva, culminata con diversi procedimenti penali, coinvolga e deteriori la p.a. sotto il profilo della lesione dell'immagione e delle spese necessarie al ripristino.

Danno morale: deriva da reato, che qui è escluso per Bianchi, e che non può essere posto a carico della società. (bisognerebbe in verità approfondire la legge sulla reponsabilità in sede penale delle persone giuridiche, ma penso che dovrebbero quanto meno partecipare al procedimento penale). Comunque rilievo preponderante ha sicuramente il fatto che Bianchi è stato assolto e noi lo prendiamo per buono.

Da: cinghiale30/03/2010 08:13:27
a febbraio, forse, puma ti conveniva sta roba e non la delibera..............

tutto bene però, non mi convince il danno all'immagine, che presuppone (per santoro anche prima della novella) una sentenza definitiva di condanna (ma condanna di chi, di bianchi? di rossi?)
io, insisto, non l'avrei dato, neanche il morale

Da: puma30/03/2010 10:29:41
Prima gli errori: il rinvio a giudizio non interrompe la prescrizione ma segna il dies a quo per il decorso della prescrizione, visto che è da tale momento che viene scoperto il fatto dolosamente occultato.

Danino all'immagine:

cinghiale non mi ha mai convinto quell'indirizzo. Voglio dire, se c'è un comportamento che lede l'immagine di un ente è il comportamento in sè che lo lede, non necessariamente l'intervento di una sentenza definitiva di condanna, anche perchè altrimenti si rischia - appunto - di non ritenere lesivi - e fonte di danno risarcibile - comportamenti invece gravemente lesivi dell'immagione ma non penalmente rilevanti (per di più in caso di assoluzione con formula dubitativa, come nel caso di specie).

ora: rossi era indubitabilmente il collettore delle tangenti e pone dolosamente in essere un comportamento gravemente lesivo dell'immagine della p.a., essendovi comunque delle sentenze penali  - a carico di altri soggetti - che accertano i fatti corruttivi.

Il comportamento illegittimo opera su un piano civilistico (dolo - colpa grave - causalità - fatto materiale) e prescinde dall'illecito penale.

Caso mai bisogna porsi il problema del lodo Bernardo e della sua applicabilità ed escludere per tale via la risarcibilità del danno all'immagine per assenza della sentenza passata in giudicato. Anche tenendo presente il dato non trascurabile che qui il risarcimento è chiesto alla società e non alla persona fisica. Con ulteriore incasinamento della fattispecie.

Danno morale -concordo, , ma anche per quello in verità bisognerebbe vedere la legge sulla responsabilità penale delle società (cos'è, la 131 del 2004?). in linea di massima occorrerebe una sentenza penale, sarei portato a pensare

Hai visto la prima traccia? mi sembra a primo achito la più semplice di tutte.

Invito anche gli altri ad intervenire

Da: salv30/03/2010 16:09:59
x puma e cinghiale.

avete seguito qualche corso? e quale ?
da che testi avete studiato?
siete molto ferrati.

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Da: puma30/03/2010 17:55:45
...sono solo parole in libertà e ragionamenti "a voce alta". non credo che io e cinghiale siamo poi così ferrati se siamo ancora qui tutti insieme a discutere.

Da: 4031/03/2010 00:19:31
Io la vedo così (in gran parte come puma, forse ripeto ciò che ha già scritto....)
1) Prescrizone: non è decorso il termine quinquiennale; il calcolo non va fatto dalla data dei fatti criminosi, ma da quella del rinvio a giudizio (giurispr. costante, abbastanza pacifica); per cui rinvio a giudizio del 1997 e invito a dedurre del 2000;
non è neppure decorso il termine di 120 gg. dall'invito a dedurre (13.4.2000) alla citazione (7.1.2001) in ragione della proroga concessa dalla Sezione, presumibilmente di un ulteriore periodo di 120 gg.;
2) la proroga non deve essere notificata; il contraddittorio c'è già stato e quindi non c'è lesione del diritto di difesa in fase istruttoria pre-processuale; tanto più che al termine della proroga il PM potrebbe anche archiviare; inoltre la parte non è neppure invitata alla udienza (camera consiglio) per la decisione sull'istanza di proroga;
3) difetto legittimazione passiva società: v. puma; il dolo non interrompe il rapporto organico (vecchia tesi); oggi è suff. un rapporto di occasionalità necessaria;
4) difetto di legittimazione passiva società in quanto non concessionaria ma appaltatrice: da respingere alla luce della recente sentenza di ss. uu. 2009 che ha ritenuto sussistere il rapporto di servizio con l'amministrazione anche nel caso di appalto;
ciò che rileva per la configurazione del rapporto di servizio è la disponibilità di risorse pubbliche, vedi anche giurisprudenza sulla resp. di soggetti privati che gestiscono fondi pubblici per attività varie (fattispecie sui fondi strutturali comunitari);
5) difetto di giurisdione: respingere, vedi punto 4;
6) intervento amministr.: v. puma; sempre possibile, anche se quasi mai esperito in concreto; non importa se sono già state fatte udienze pubbliche e se non è stato notificato (è solo ad adiuvandum, non può modificare il thema decidendum);
MERITO: il fatto che l'amministrazione pagava la concessionaria "a misura" non giustifica nulla; sono stati fatti lavori in più (3 varianti e altri costi non giustificabili) che non dovevano essere fatti; le tangenti hanno in questo modo gonfiato il valore dei lavori; il danno è quindi corrispondente alle tangenti; ma a chi va addebitato il danno?
Qui ho un dubbio; le tangenti il Rossi le girava, non si sa in quale misura, al Bianchi (alto funzionario Ministero) e quindi probabilmente i soldoni non li ha intascati solo Rossi ma anche Bianchi; per cui andrebbe citato anche Bianchi, ma posso integrare il contraddittorio iussu iudicis? Secondo SS.RR. no per violazione giusto processo ex 111Cost. (per la nuova parte si salterebbe la fase dell'invito a dedurre); allora propenderei per tenere in piedi il processo e ridurre il danno addebitabile al Rossi, che però è morto e l'unica parte in giudizio è la società concessionaria.
Altra questioncina: è vero che la persona giuridica si esprime ed agisce per mezzo dei suoi organi, i quali ne determinano la responsabilità, ma è sicuro che debba proprio rispondere dell'intero danno? Essendo parziaria l'obbligazione risarcitoria per danno erariale, non bisognerebbe forse verificare quale parte di danno è attribuibile esclusivamente alla società per non aver predisposto meccanismi di controllo interni idonei ad evitare la commissione di reati (v. legge sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche) e quale parte di danno doveva invece restare personalmente a carico di Rossi (o suoi eredi)?
Sulla libera valutazione prove processo penale nessun problema.
Danno all'immagine: secondo ma va bene sia la tesi di puma che quella di cinghiale; la giurisprudenza sostiene sia la presunzione iuris tantum di danno all'immagine nel caso di tangenti, sia la necessità di una prova specifica ed ulteriore. Sulla quantificazione mi pare che di solito sia proprio il 10% del danno patrimoniale, ma è valutazione equitativa, per cui riducibile.
Lodo Bernardo: se non concedo il danno all'immagine nessun problema ovviamente; altrimenti mi devo porre il problema, la traccia non mi pare parli di sentenza penale definitiva. Secondo voi si potrebbe in sede d'esame datare la sentenza prima del 2009 (o meglio dell'entrata in vigore del lodo), visto che la citazione è del 2001 o è una sciocchezza?
Danno morale: mi pare che nella traccia si utilizza questo termine come "sinonimo" di danno all'immagine; non mi pare poi che la corte dei conti riconosca il danno morale, ma solo quello all'immagine (il danno morale lo riconosce il giudice civile o penale).
No potere riduttivo (mi pare che possa essere valutato d'ufficio) visto il dolo.  

Da: cinghiale31/03/2010 08:55:28
caro (ti auguro fra i ) 40,  fai ragionamenti condivisibilissimi, peraltro con una perplessita:

"Essendo parziaria l'obbligazione risarcitoria per danno erariale, non bisognerebbe forse verificare quale parte di danno è attribuibile esclusivamente alla società per non aver predisposto meccanismi di controllo interni idonei ad evitare la commissione di reati (v. legge sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche) e quale parte di danno doveva invece restare personalmente a carico di Rossi (o suoi eredi)?"

quanto tu dici presuppone infatti una dualità di soggetti che nel rapporto organico (anche di tipo privatistico societario non sussiste)
condivido la coincidenza fra immagine e morale

Da: salv31/03/2010 12:29:25
la mia domanda è stata ignirata...
avevo chiesto di consigliarmi su quali testi basare la preparazione e quali corsi...
però non mi sembra abbia risposto nessuno

Da: cinghiale31/03/2010 13:17:19
io non frequento corsi, non pago qualcuno per dirmi cose che mi posso studiare da solo E/O acquisire gratis,
(e infatti a sto giro mi segano, eh,eh)
testi? dipende.......Santoro presidente, si prende l'illecito contabile di pelino santoro, insomma le solite cose che si fanno ad ogni concorso
la base restano però le riviste : urbanistica e appalti, giornale di diritto amministrativo, diritto e pratica amministrativa (per me la migliorein assoluto), corriere giuridico, studium iuris, obbligazioni e contratti, danno e responsabilità
ogni mese vado in emeroteca, fotocopio ciò che mi interessa (dai tre a 4 euro di spesa) e mi leggo sta roba durante il mese (in genere un articolo al giorno)
ho sempre trascurato il societario (cosa che pagherò col sangue) e infatti da questo mese ho aggiunto Le società (sempre IPSOA)

Da: salv31/03/2010 13:31:02
grazie.
però così è dispersivo....
anche se formativo

Da: 4031/03/2010 14:25:44
Per cinghiale: ho ancora dei dubbi; la tangente Rossi se la è intascata, in parte versandola a Bianchi; la società non ne ha tratto alcun vantaggio; dalla traccia mi sembra di capire che la Procura stava procedendo nei confronti sia della società sia del suo amm. delegato, che però poi è morto; quindi la domanda è: se quel Rossi non fosse crepato la Procura a chi chiedeva i soldi? A lui, alla società, ad entrambi in solido?
Per Salv: per me la materia più difficile è sicuramente civile (v. anche qui il problema della rappresentanza organica); quindi da studiare bene sui classici Gazzoni o Galgano o altro manuale;
Amministrativo io mi trovo bene con Caringella;
Contabilità è un casino, non saprei cosa consigliarti; forse un libro scritto da qualche consigliere della corte più uno specifico sulla contabilità pubblica (bilanci ecc.);
prova pratica, vedi cinghiale; leggere molte sentenze della corte (v. sito corte);
i corsi per me sono utili, ma non bastano 

Da: cinghiale31/03/2010 15:22:47
"se quel Rossi non fosse crepato la Procura a chi chiedeva i soldi? A lui, alla società, ad entrambi in solido?"
a rossi e, in via sussisdiaria, alla società (sussidiarietà ben diversa da parziarietà, nella prima paga uno solo, nella seconda tutti e due)

Da: puma31/03/2010 16:18:45
per salv:
quanto ai testi ogni consiglio è valido. ci voglioni buoni manuali per la preparazione di base ed un costante aggiornamento. Io per ragioni di lavoro tutti imesi leggo (e studio) la rivista diritto e pratica amministrativa del sole 24 ore ed è perfetta, nel senso che negli ultimi 12 numeri becchi sembre in un modo o nell'altro le tracce o comunque approfondisci questioni attinenti. A parte la sfiga che il numero di gennaio (che conteneva il commento alla 20) io l'ho avuto solo a febbraio perchè ero in norvegia dalla fine di ottobre.
In verità io - senza aver mai studiato un manuale di contabilità - i temi e le prove pratiche migliori le ho fatte la prima volta studiando il solo simone e gli ultimi 6 numeri della rivista della corte dei conti.
Bugia: avevo fatto (più che altro per la contabilità pura) anche il monorchio e provato a leggere l'orefice che però è pressochè incomprensibile.
Se vuoi un consiglio prenditi un buon manuale, non trioppo sispersivo, e segui la giurisprudenza. se poi esce contabilità pura fai la mia fine di quest'anno.....
Suggerisco anche a tutti l'abbonamento al sito www.reform.it da vedere quotidianamente.

Da: puma31/03/2010 16:29:49
sulla prova pratica:

io non credo che ci fosse da integrare nessun contraddittorio. Se mai, valutata la responsabilità di bianchi e degli altri soggetti da utilizzare il potere riduttivo. Però il discorso deve essere portato avanti tralasciando la questione dei morti e dei diversi "tangentisti". qui si chiede il danno alla società. Per altro - indifferente qui la questione della morte di rossi - in caso di dolo l'obbligazione rimane solidale e la società ne risponde interamente. Ancora non facciamoci trare in inganno; non rileva il fatto che la società non ne abbia tratto vantaggio. qui non simao nel campo dell'arrichhimento ma del risarcimento del danno, per cui a prescindere da possibili vantaggi la società secondo me risponde interamente del danno. E' per quello che casomai si potrebbe applicare il potere riduttivo nonostante si sia in presenza di dolo.

Ancora su danno ad immagine: alla fine sarei giunto alla conclusione che il lodo bernardo impedirebbe di chiedere il risarcimento per danno all'immagine non essendoci una sentenza di condanna neio cnfronti di Rossi e non essendo neanche ipotizzabile una simile condanna a carico di una società. Chi ha coraggio potrebbe sollevare un'ulteriore questione di illegititmità costituzionale per violazione dell'art.2 visto che potrebbe rispondere per danno all'immagine solo la persona fisica e mai la persona giuridica.
Danno morale: manco a farlo apposta, oltre a quanto già rilevato in ordine alla derivazione da un fatto di reato e negli altri casi previsti dalla legge, ho letto proprio ieri una sentenza che lo identifica nella medesima lesione dell'immagine per cui coinciderebbe con esso e ne sarebbe una duplicazione avendo i medesimi presupposti. A questo punto, se così fosse, il lodo bernardo impedisce anche il danno morale? io l'ho detto che la traccia era ben ben bastarda.....

CINGHIALE: COS'E UNA "EMEROTECA" ????????????

Da: 4031/03/2010 22:44:03
Emeroteca = biblioteca, più o meno....
sì, anch'io nella prova d'esame non mi sarei mai sognato di integrare il contraddittorio, ma lo dicevo per approfondire un pò;
secondo me la cosa migliore, in un'ipotetica prova d'esame, sarebbe condannare la società per danno patriomoniale ad una cifra inferiore alla tangente (potrei ipotizzare la metà della richiesta della Procura, quindi 1,5 miliardi lire) visto che c'è la prova agli atti che una parte della tangente se l'è intascata l'egregio sig. Bianchi (nei cofronti del quale evidentemente la Procura procederà in separato processo);
E per non complicarmi la vita, sempre in sede d'esame, avrei escluso il danno all'immagine in quanto non provato (agli atti non c'è nulla che dimostri il clamor fori), aderendo così a quell'orientamento, forse anche minoritario, ma va bene ugualmente, che esclude la presunzione di danno all'immagine in caso di tanagenti; sul danno all'immagine tenete anche presente che, se non erro, esiste un orientamento giurisprudenziale che fa decorrere la prescrizione da un momento diverso rispetto al danno patrimoniale da tangente, ossia dall'inizio delle indagini e non dal rinvio a giudizio, visto che l'immagine sarebbe lesa sin dalla pubblicizzazione dell'indagine da parte dei media;
secondo me invece è un errore applicare il potere riduttivo perché il dolo esclude tale facoltà per il giudice;
giusta osservazione quella che in caso di dolo l'obbligazione "torna" solidale e quindi la società paga punto e basta;
di danno morale io proprio non ne parlerei; come dicevo, lo considererei utilizzato nella traccia come "sinonimo" di danno all'immagine

Da: puma31/03/2010 23:56:01
direi che ci siamo, 40, con qualche precisazione, ma in buona sostanza ci siamo. A parte il fatto che giusto ieri l'interpretazione "autentica" di un sostituto procuratore contabile mi ha confermato che per i danni da tangente in genere loro ritengono rilevante il rinvio a giudizio per il decorso iniziale della prescrizione. L'orientamento da te richiamato, per altro, conferma la mia opinione che - a differenza di cinghiale - ritengo non sempre necessaria la sentenza penale di condanna per la configurazione del danno all'immagine essendo appunto rilevante il fatto in sè della pubblicizzazione.

E probabilmente sarebbe anche corretto parlare di compartecipazione  del danno tra più soggetti (non solo bianchi ma anche i diversi corruttori paganti). Però in caso di dolo e di reato rispondono solidalmente, per cui non concordo sulla ripartibilità: identificato l'ammontare del danno ne rispondono tutti. E nemmeno la parte del morto rimane esclusa.
Potere riduttivo: in effetti in caso di dolo non si applica (per qanto non sia escluso, il mio stesso manuale dice che risulta che in un solo caso sia stato ridotto un danno erariale cagionato con dolo). Tuttavia - e con ciò mi rifaccio a chi in un modo o nell'altro ha fatto considerazioni in ordine all'arricchimento o alla mancata predisposizione di strumenti di controllo - il dolo qui è della persona fisica che ha agito come organo. E' la finzione giuridica che riporta quel dolo alla società. Per cui io il dolo lo considererei in questo caso un elemento psicologico un po' più sfumato. E del resto se qualcuno ha voglia di riprendersi qualche manuale di penale, oramai si dice che l'elemento psicologico nel diritto penale (qui rilevante sia perchè parliamo di reati, sia perchè è da lì che viene tratta l'analisi del requisito psicologico della resp.civile e quindi anche quella contabile) è la suitas della condotta, che poi sfuma tra dolo, colpa cosciente, colpa grave, colpa lieve e lievissima. Per cui io darei ingresso comunque al potere riduttivo e non alla parziarietà dell'obbligo risarcitorio.

Danno morale: bisogna parlarne per forza essendo evidente nella traccia che la procura chiede il risarcimento del danno al'immagine e anche del danno morale. La questione bastarda probabilmente è proprio questa: se il danno all'immagine e il danno morale coincidono,perchè hanno gli stessi presupposti (lesione di interesse costituzionalmente garantito alla reputazione) come si potrebbe negare la giurisdizione per il danno all'immagine per via del lodo bernardo e invece ammetterla per il danno morale? Probabilmente anche qui se ne poteva uscire superando la questione: il danno all'immagine non lo puoi risarcire per l'assenza della sentenza penale (salvi problemi di costituzionalità). Il danno morale, che coincide con il danno all'immagine, lo escludi, anche ammettendo la giurisdizione nel caso in cui il danno morale sia una danno diverso dal primo, ma in concreto lo fai per lo stesso identico motivo (assenza di sentenza penale). Motivo che qui dovrebbe incidere, però, quale presupposto del diritto al risarcimento e non quale limite alla giurisdizione.

Da: cinghiale01/04/2010 08:54:33
l'emeroteca è un posto di libero accesso dove ci sono decine di riviste giuridiche che non interessano a nessuno, ottimo quindi per aggiornarsi a basso costo
per puma :diritto e pratica amministrativa di gennaio ha anche interessato il terzo tema, parlando del rapporto fra giurisdizione esclusiva del GA e giudice contabile
se sono riuscito a fare decentemente due temi su 4 è perchè due giorni prima dell'esame Le ho dato uno sguardo di mezz'oretta che ha pagato più di uno studio di due anni sui manualoni stracari!!!!!!!!!!!!!1

Da: x puma01/04/2010 10:09:26
sei un segretario comunale vero? perchè credo di conoscerti

Da: puma01/04/2010 13:34:23
no. puma è un avvocato , convertito da 5 anni ad un'avvocatura comunale

Da: cinghiale01/04/2010 14:02:08
e bravo puma, allora non te la passi affatto male, sarai funzionario, ma poi ci sono le propine, belle e generose
mia moglie, che fa il tuomestire, guadagna più di un dirigente
ma chi te lo fa fare di andare alla cdc?
non ci fare inutile concorrenza!
ritirati, eh, eh

Da: puma01/04/2010 15:22:43
si, avvocato funzionario "combattente". Però con le propine non arrivo mica alla dirigenza.

Da: ragazzi...01/04/2010 22:57:28
purtroppo gli stipendi pubblici sono molto bassi...in Italia sembra che pagi solo l'evasione fiscale...per questo dobbiamo lottare in ciò che crediamo e nell'onestà...

Da: per ragazzi02/04/2010 08:53:35
era vero una volta............molti posti pubblici sono profumatamente retribuiti,basta guardare gli stipendi dei dirigenti pubblici che sono on line
agli enti previdenziali il dirigente più sfigato becca 80 l'anno, saranno lordi ma definirli molto bassi............

Da: Groucho02/04/2010 10:23:20
Per puma
per caso sei avv. Inpdap convertito in avvocato comunale?
In tal caso penso di averti conosciuto a magistratura ordinaria anni fa.

Da: non diamo visioni distorte02/04/2010 11:53:09
sicuramente gli stipendi di alcuni dirigenti pubblici....ma lo stipendio medio di un funzionario ministeriale...non è alto ...direi che è piuttosto basso...pensiamo allo stipendio invece dei parlamentari...
cosa ne dite...

Da: puma02/04/2010 12:06:16
ma si è scatenata la caccia al puma?

No, acqua anche per l'inpdap e pure per magistratura ordinaria. Feci i concorsi del 2000 ed il successivo e poi il primo diviso tra roma e milano (non mi ricordo neanche più gli anni, ma non ho ancora finito le tre consegne

comunque l'avvocato comunale di un comune di 30.000 abitanti, funzionario e unico legale, anche se prende le propine, è ben (..e intendo ben) lontano dagli 80 lordi.


I parlamentari tra un po' si troveranno appesi visto che non è in alcun modo più giustificabile il divario esistente tra la gente comune e loro

Da: la legge non è uguale per tutti02/04/2010 12:14:01
e poi perchè la legge brunetta applica sanzioni disciplinari elevate ai dipendenti pubblici e i parlamentari indagati, inquisiti continuano a restare tranquilli al loro posto...
non è una funzione ben più elevata...
vi invito a riflettere...
su tutto visto che in italia sembra che tutto vada sempre bene

Da: 4002/04/2010 12:15:27
puma, ricordati che i parlamentari sono l'unica categoria di "lavoratori" che si autodeterminano lo stipendio;
per cui non cambierà mai nulla, purtroppo.....

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