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CORTE DEI CONTI - Concorsi per REFERENDARIO
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Da: cinghiale | 15/02/2010 12:29:48 |
a proposito della famosa delibera e su quale controllo si dovesse effettuare, io ho detto che il controllo da fare è quello successivo sulla gestione in base alla finanziaria 2005, art.1, comma 11, che la cdc ha recentemente detto essere vivo e vegeto 11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università , gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. io quell'escluso "gli enti di ricerca", l'ho inteso relativo alla parte della norma (peraltro riferita ad anni passati) sulla limitazione della spesa, e non sull'obbligo di trasmissione alla cdc a parte il fatto che quest'istituto ospedaliero veniva definito istituto del del servizio sanitario regionale e quindi non è neanchedetto che trattasi di istitutodi ricerca voi la cosa come la vedete? | |
Da: alfio | 15/02/2010 13:46:27 |
... il l'ho inteso proprio così: ist. di ricerca perchè la traccia definiva l'ente come operante nel campo della cura e della ricerca scientifica. La ma conclusione è stata - proprio in virtù del richiamo alla Fin. 2006 - la non sottoponibilità al controllo della CdC anche se l'argomento è discusso - vd la stessa del. 20/09 - | |
Da: per alfio | 15/02/2010 14:25:51 |
a me pare di ricordare che la traccia parlasse di ente del servizio sanitario regionale, qualificandolo istituto ospedaliero tant'è che la struttura (e le forme della delibera) eran proprio quelle di un'azienda ospedaliera, con tanto di direttore generale, direttoreamministrativo ecc peraltro, la finanziaria 2006, nel confermare l'obbligo di invio delle consulenze, non fa alcuna eccezione per gli enti di ricerca: per loro invece conferma l'eccezione (comma 6, legge 265/05) per le limitazioni di spesa legge 266/2005, art. 1, comma 173: "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione". | |
Da: puma | 15/02/2010 16:25:02 |
per quanto sia tutto corretto secondo me alla fine non c'entrava niente, la "competente sezione" per il controllo successivo non è quella centrale | |
Da: nano gnostico | 15/02/2010 17:27:47 |
Ricapitolando. Alla luce della normativa attualmente in vigore (che non eccelle certo per coerenza) gli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni devono essere inviati: 1. alla sezione regionale per il controllo successivo sulla gestione 2. alla sezione centrale per il controllo preventivo di legitimità . Nel "nostro caso" la sezione regionale ha trasmesso l'atto alla sezione centrale. La prova, come più volte ribadito dalla Commissione, consisteva nel redigere una deliberazione della Sezione Centrale. Si trattava quindi di stabilire - a mio parere - se il conferimento in esame fosse o meno soggetto al controllo preventivo di legittimità , indipendentemente dal fatto che lo stesso fosse anche soggetto al controllo successivo che rimane di competenza della Sezione Regionale. | |
Da: puma | 15/02/2010 17:29:56 |
nano gnostico puntuale e preciso come sempre | |
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Da: eh | 15/02/2010 17:34:56 |
per nano gnostico: perfetto! rimane esclusivamente la diatriba: la sez centrale non ha a deliberare (per lettura estensiva della 20); la sez. centrale delibera (ed ammette visto). | |
Da: nano gnostico | 15/02/2010 17:41:52 |
....that is the question (Hamlet 3/1) | |
Da: puma | 15/02/2010 19:08:18 |
i miei contatti presso la corte mi confermano la voce piuttosto affidabile il bando da 50 posti ma non il periodo in cui dovrebbe uscire. qualcuno ne sa di più? | |
Da: eh | 15/02/2010 20:45:37 |
per nano gnostico La mia è: visto che la traccia non era perfettemente rientrante nella fattispecie della 20; Non c'è quindi un orientamento consolidato sulla questione effettivamente posta; la sez. centr. delibera (e ammette a visto, dato che effettivamente ce ne sono chiaramente i presupposti). Questa la mia, anche per completezza della prova | |
Da: tino | 15/02/2010 22:42:22 |
A me sembra invece perfettamente corrispondente alla 20/2009 e quindi da non sottoporre a visto... | |
Da: tu | 16/02/2010 08:50:10 |
l asez centrale delibera ma nega il visto... | |
Da: cinghiale | 16/02/2010 09:09:38 |
per puma certo, infatti, competente per il controllo sulla gestione rimane la sezione regionale io ho dichiarato non luogo a provvedere, cmq legittima la delibera e dichiarato che competente è quella regionale,ma peril controllo sulla gestione però sta roba mica lo dice la costituzione, uno può avere detto l'esatto contrario: illegittima la delibera, competenza della sezione centrale ecc, basta che lo spieghi e argomenti (a saper ben maneggiar le grida...) come ha già detto qualche forumista, il fatto che abbiano scelto tale fattispecie di confine estremo fra mille ipotesi (enti regionali o di ricerca, cococo o lavoro autonomo diverso, controllo successivo o preventivo, delibera 20 o delibera 24 2009 ecc) vuole dire che a pelino e banda interessa vedere come ragioniamo e non cosa ricordiamo a proposito di ragionamenti, nella terza prova voi aveteparlato delle recenti SSUU sulle slot machine (la roba dfamiliardi di euri insomma)? | |
Da: eh | 16/02/2010 10:02:10 |
PER CINGHIALE sono perfettamente in sintonia con te. Quello che verrà valutato e la capacità argomentativa, non l'hard disk | |
Da: puma | 16/02/2010 11:25:54 |
per cinghiale posta in quei termini concordo. Anche se io ho optato per una soluzione che credo nessuno abbia scelto, cioè quella di andare dritto dritto contro la 20 (ricordavo chissà perchè che si riferisse solo ai comuni) e ho detto che anche gli enti del ssn devono essere controllati. Per altro, anche a freddo, ribadisco: sinceramente non vedo differenza tra il ragionamento seguito per enti di ricerca e la situazione degli enti del ssn. E la giustificazione formale che questi ultimi siano una mera articolazione della regione non mi convince per niente, tanto che la 20 sul punto non motiva; si limita, appunto, a parlare di "articolazione". chissà che ne pensa-pelino.... | |
Da: cinghiale | 16/02/2010 11:39:23 |
per puma forse il fatto (mi riferisco alla delibera 24) che gli enti di ricerca (art. 8, legge 168/89) sono enti nazionali e quindi in un certo senso più "vicini" alla sezione centrale che invece non vuole cacciare il naso sul core business delle regioni, cioè la sanità (ma questa è una mia deduzione, infatti la delibera 24 fa affermazioni apodittiche piuttosto sbrigative) tu come l'hai impostato il terzo tema, visto che ormai sul quarto ci sta "giurisprudenza e dottrina forumista" a fiumi? | |
Da: puma | 16/02/2010 12:29:01 |
per cinghiale più o meno nei termini già discuissi nel forum. ovvero, in breve: Anzitutto illegittiimtà comportamento / illiceità di un atto. sono cose diverse, hanno oggetto diverso, per cui un atto illecito non ncecessariamente importa un comportamento illegittimo e viceversa. Autonomia di giudizi, insomma. Nella giurisdizione esclusiva alla fine è lo stesso, anche se in quel caso il legame è più stretto perchè accertamento del g.a. può essere esteso anche a un comportamento (pensa alla colpa della p.a. nell'annullamento di un aggiudicazione e conseguente risarcimento del danno). Però anche lì il tipo di accertamento è diverso e il giudice contabile se ne può discostare. (grave colpa o dolo, ad esempio) E poi una precisazione sul giudicato amministrativo: trattandosi di giudizio impugnatorio il giudicato rimane limitato ai vizi esaminati. ciò non toglie che il giudice contabile può trovare vizi ulteriori non sollevati dal ricorrente nel giudizio amm.vo In mezzo brevissimo richiamo alla situazione dei rapporti tra giudizi (giusto un accenno a penale e civile, non foss'altro perchè nella giurisdizione amministrativa si può disporre il risarcimento del danno e allora se ricorrente è una p.a. potrebbe ripetersi quanto accade con il giudizio risarcitorio civile, e comunque per chiarire che il problema con il giudizio amministrativo si pone per l'assenza di regolamentazione). E qualche accenno alla opportunità di sospensione solo qualora i due giudizi siano in effetti coincidenti più o meno... | |
Da: cinghiale | 16/02/2010 14:51:16 |
beh, alcuni aspetti interessanti da te evidenziati (es i vizi esaminati nel giudicato amministrativo non precludo l'esame di nuvo vizi da parte della cdc) li ho trascurati, soffermandomi pù che altro sull'attualità del danno nella responsabilità indiretta della PA (il danno erariale c'è col giudicato amministrativo o con la sentenza di primogrado del TAR?) sugli altri giudizi cosa avete scritto? iomi sonolimitatoa qualchecennosul giudiziodi conto e sul rapporto conla giurisdizione esclusiva in materi adi affidamenti esterni relativi ad agenti contabili (tesoreria, agenti della riscossione ecc) | |
Da: cluad | 16/02/2010 22:51:35 |
Cari amici sulla prova pratica ho sentito magistrati contabili che non sono concordi con l'impostazione della delibera 20/2009. Io ho cercato di "farla franca" nel senso che mi sono dichiarato competente utilizzando il rinvio al dlgs 165/2001 che individua le amministrazioni pubbliche ( tra cui le asl e gli enti ospedaliari) anche perche le regioni e le autonomie locali godono della copertura di cui all'art.114 della Costituizone perche sono enti di rilevanza costituzionale a base elettiva equiordinati allo stato Sono stato originale ma penso che la comissione non mi premierà . Nel merito ho negato il visto poichè l'istruttoria non l'ho considerata soddisfacente. Ma tant'è Ad ogni modo la fattispecie riguarda gli incarichi di consulenza e studio e non l'incarico dirigenziale Sulla prova di amministrativo ho ricondotto la prova alla tematica generale del risarcimento per violazione di interesse legittimo pretensivo: illegittimo rigetto della domanda di accesso. Ma sul piano pratico diventa diffcle ottenere il risarcimento poichè il rito acellerato non consente la domanda risarcitoria e l'esibizione del documento iussu iudicis puo di per sè soddisfare l'interesse al bene della vita, cioè l'informazione e la trasparenza degli atti amministrativi che ne pensate? Secondo voi rigetto è da intendersi come provvedimento espresso o anche tacito? ciao a tutti | |
Da: ..... | 17/02/2010 00:21:59 |
Bisogna disitnguere se ritenere risarcibile ex se l'accesso negato quale interesse o diritto avente specifica rilevanza o piuttosto, tesi prevalente, ritenere la risarcibilità del danno legata alla prova di tutti gli elementi ex art. 2043 e quindi anche di un autonomo interesse giuridicamente rilevante compromesso. Il diniego di accesso illegittimo può concretizzarsi sia in forma tacita che espressa.. | |
Da: per cluad | 17/02/2010 09:02:40 |
sulla prova pratica si è detto tutto e il contrario di tutto, quindi........ su amministrativo, non c'è praticamente giurisprudenza e forse neanche dottrina (come dice il garofoli nel suo manuale,l'unico a dedicare un paio di pagine all'argomento, parlando più che altro della sentenza cedu 1998 - caso Manfredonia - Guerra ed altri) e quindi è toccato a noi elaborare una teoria la tua non è affatto irragionevole (basata sull'interesse legittimo) e credo che sia condivisa da una buona parte di amministrativisti......... tuttavia, quando la carta dei diritti fondamentali (che ha valore supercostituzionale al pari del trattato UE, A PARTIRE DAL PRIMO DICEMBRE 2009) all'art. 41, comma 2) contempla il diritto di accesso, mi sembra un po problematico continuare con la teorica dell'interesse legittimo........ tieni conto che cmq anche se la 241 prevede al riguardo un'azione di adempimento specifico (actio ad exhibendum) non è detto che la risarcibilità sia per forza da negare: infatti chi accede iussu iudicis accede cmq in ritardo e il ritardo dal giugno 2009 (forse) è autonomamente risarcibile, ma l'unica certezza in questo tema è INCERTEZZA TOTALE!!!!!!!!!!!, ed è questo, credo, che abbia divertito i commissari | |
Da: eh | 17/02/2010 17:20:22 |
per Claud, anche io ho sentito magistrati contabili in disacccordo con la 20. | |
Da: ma per carità ... | 17/02/2010 20:31:06 |
...ma pensate di essere alle elementari e di trovare sempre il tema svolto sui manuali generalisti da concorso. Fate semplicemente ribrezzo. | |
Da: eh | 17/02/2010 22:05:46 |
adesso abbiamo anche i comici.... .......lui non ha bisogno dei manuali perchè probabilmente partecipa al concorso di Zelig........ | |
Da: ..... | 17/02/2010 22:32:09 |
per fortuna che abbiamo il detentore della verità non rivelata... | |
Da: puma | 17/02/2010 23:58:08 |
ma per carità veramente.....vai in pace che è meglio, qui non ci fai proprio niente | |
Da: cluad | 18/02/2010 02:00:22 |
Cari amici, questo concorso ci ha messo molti tarli in testa e credo che sia difficile per tutti dimenticarselo facilmente in attesa dei risultati. Sembra prevalere la tesi che le commissioni stiano calibrando le prova di diritto civile in diritto comeciale, rendendo la procedura concorsuale sempre piu difficoltosa. I temi del concorso precedente erano meno difficili siete d'accordo? | |
Da: cinghiale | 18/02/2010 09:26:48 |
"I temi del concorso precedente erano meno difficili siete d'accordo?" si, però........... si, perchè la gente si aspettava civile ed è uscito civile, perchè di amministrativo sembrava un tema da istruttore negli enti locali, la giurisdizione sulle società se l'aspettava anche mio nonno e è poi è uscito il processo contabile (e non la delibera malefica che è uscita ora) ma, c'è un però.............ciò che conta non è il tema in sè, espresso in valore assouto ma in termini relativi, rispetto a quanto hanno scritto gli altri e i posti messi a bando molti di noi, tornati a casa avranno pensato : mamma mia quante boiate ho detto! però dico : chi, tornato a casa e sentito magistrati e manuali vari("ma per carità ", mi consenti?) ha detto: ma che bei 4 temi che ho partorito!? | |
Da: lupo | 18/02/2010 10:10:09 |
Comunque la selezione è stata molto dura e credo che ci sia il rischio di un numero di ammessi non superiore a 32-33... | |
Da: ecco il terzo tema | 18/02/2010 11:58:58 |
alla fine escono sempre i pallini del pelino della commissione http://www.corteconti.it/La-Corte-n/Puglia/Tutte-le-n/allegati-n/Danno-risarcibile-e-colpa-nei-rapporti-di-diritto-pubblico.doc_cvt.htm | |
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