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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: "anche perchè anteriore???" | 03/06/2010 14:12:47 |
e quindi? non dovrebbe applicarsi proprio per questo!!! forse sono discorsi un po' difficili per qualcuno, non per tutti... ihihihi | |
Da: bug | 03/06/2010 14:20:16 |
Leggi bene il ricorso n. 98/2009 e forse capirai.... | |
Da: commodo | 03/06/2010 14:22:52 |
Veramente anche perchè anteriore era riferito a non è mai stata impugnata. Forse non era chiaro ma il senso era quello. Ma hai ragione sono discorsi troppo difficili. Comunque allora dovremo aspettarci un intervento della Corte Costituzionale. Strano tutti i giudici e gli avvocati interessati da ricorsi sulla 31 non si sono accorti della sua illegittimità . Vedremo comunque se nella sentenza sul ricorso contro la legge 3 si cita il 165 quale parametro per la decisione. Ma cavolo ma allora tutte le assunzioni dal 1998 in poi decadono? Scenari sconvolgenti. Vedremo | |
Da: marica | 03/06/2010 14:24:34 |
avevo già letto tempo fa il ricorso n. 98/2009 econcordo pienamente con jonni; il problema è che all'assessorato al personale non sanno neanche cosa sia il d. lgs. 165 figurati se si pongono problemi sulle riforme costituzionali, sulla ripartizione delle competenze! La 31/98 per loro è la bibbia e da lì non li schioda nessuno! | |
Da: x marica e Jonni | 03/06/2010 16:22:39 |
siete messi proprio bene...spero che almeno siate laureati in medicina o agraria...in questo caso almeno............................ | |
Da: Copione | 03/06/2010 16:25:41 |
N 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14/10/2009. Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Misure per il superamento del lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale - Autorizzazione alla Regione ad assumere personale a tempo determinato, per motivate esigenze straordinarie entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche, sulla base di pubbliche selezioni, privilegiando quelle per soli titoli - Autorizzazione alla Regione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali - Autorizzazione all'Amministrazione regionale ad inquadrare i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e prorogato almeno una volta - Lamentata esorbitanza dalla potesta' organizzativa statutariamente attribuita alla Regione e invasione delle competenze statali in materia di assunzioni e stabilizzazioni, contrasto con le normative statali di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, irragionevolezza, lesione dei principi di uguaglianza, del pubblico concorso e di imparzialita' e buon andamento dell'Amministrazione. - Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, commi 1, 2, 3 e 12. - Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma secondo, lett. l); statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 5; d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368; direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 15; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519. Istruzione - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di utilizzo del personale precario della scuola e distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche - Lamentata interferenza nell'ordinamento e organizzazione del sistema di istruzione, nonche' nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, contrasto con l'accordo sottoscritto il 31 luglio 2009 dal Ministro dell'Istruzione e l'Assessore della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, mancato coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle competenze statutarie in materia di istruzione, violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, violazione del principio di leale collaborazione. - Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, commi 3 e 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 5. (GU n. 48 del 2.12.2009) Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro La Regione Sardegna, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 12 e dell'art. 9, commi 3 e 4 della Legge della Regione Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 18 agosto 2009, n. 27, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 9 ottobre 2009. F a t t o In data 18 agosto 2009 e' stata pubblicata, sul n. 27 del Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, la legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009, con la quale sono state poste «Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale». Con tale ampia normazione la regione ha inteso regolamentare svariati settori nell'ambito delle proprie competenze per far fronte alle difficolta' derivanti dalla attuale contingenza economico-finanziaria. Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se ne deve pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1.1. - L'art. 3 della legge regionale della Sardegna n. 3/2009 pone «Disposizioni per il superamento del precariato». Ai fini che qui in particolare interessano, i commi 1, 2 e 3 della norma dispongono che: «1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilita' contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorita' di controllo. 2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalita' di cui al comma 1 e', inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale. 3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorita' ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli gia' assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attivita' a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzandone, sono attuati dagli enti locali interessati avuta riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio delle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal l° gennaio 2002. Tale personale e' individuato dando ulteriore priorita' all'anzianita' anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianita' per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente l'esercizio di funzioni o compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla regione al sistema delle autonome locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di' spesa e organica negli enti locali». Il successivo comma 12 dispone quindi: «12. L'amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli ufficio della regione) sono autorizzati ad inquadrare. nei limiti delle disponibilita' di organico e delle risorse stanziate a copertura delle medesime, i dipendenti in servizio al 1º gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno una volta». Le norme ora richiamate incidono illegittimamente nelle competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali. 1.2. - Come visto, il comma l della legge n. 3/2009 prevede per la Regione e gli enti regionali la possibilita' di procedere in via straordinaria alle assunzioni di personale a tempo determinato, nella misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche, procedendo a selezioni sulla base, in via prioritaria, dei titoli posseduti. La norma e' invasiva delle competenze statali sotto duplice profilo. 1.2.1. - Va premesso che non esiste disposizione dello statuto speciale della Regione Sardegna, ne' disposizione sopravvenuta che preveda una competenza quale quella che qui si pretende di esercitare. L'art. 3 dello statuto contempla, alla lettera a), quale ambito della potesta' legislativa regionale, l'«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale». Trattasi con tutta evidenza di disposizione riferita alla potesta' organizzativa, dalla quale esula del tutto la regolamentazione delle modalita' di assunzione del personale a tempo determinato, che pertiene invece, con tutta evidenza, all'ordinamento civile. Il successivo art. 5, alla lettera b), conferisce alla regione la facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione in materia di lavoro. Il riferimento, qui, non e' evidentemente all'impiego dei dipendenti della regione. Comunque la potesta' deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza con la normativa statale. Secondo la previsione dell'art. l0 della legge Cost. n. 3/2001, in carenza di disposizioni di rango costituzionale specificamente riferite alla Regione Sardegna, ben puo' pertanto farsi riferimento alle previsioni dell'art. 117 Cost. E la materia regolata al primo comma dell'art. 1 esula dalla competenza regionale, rientrando appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui al comma 2, lett. l) (ordinamento civile). La materia e' infatti disciplinata dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato» testualmente dispone, all'art. 10 comma 7, che «la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato ... e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi». La norma regionale sopra richiamata, in contrasto con la norma statale, e' dunque invasiva di una competenza esclusiva dello Stato quale quella prevista dell'art. 117, secondo comma, lett. l) e dovra' essere dichiarata incostituzionale. 1.2.2. - In carenza, come illustrato al numero che precede, di una norma statutaria ad hoc (vengono anche qui in considerazione il gia' riportato art. 3, che alla lett. a) fa riferimento esclusivamente allo stato giuridico ed economico del personale, e l'art. 5 correlato alla regolamentazione della materia «lavoro»), il comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 3/2009 si pone altresi' in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, imparzialita' e buon andamento dell'Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui del tutto irragionevolmente, nell'ambito delle forme pubbliche di selezione, privilegia, ai fini dell'assunzione, la selezione per soli titoli. Anche tale previsione e' pertanto incostituzionale. 1.3. - Non sfugge a censura nemmeno l'art. 3, comma 2 della l.r. n. 3/2009. Anche sul punto restano valide le considerazioni sopra svolte con riferimento al comma 1 della legge impugnata. La materia della stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo disciplinata dallo statuto o norme successive (in presenza del mero riferimento alla competenza attinente i profili organizzativi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) dello statuto e della competenza residuale di cui all'art. 5). Anch'essa pertiene all'ordinamento civile, attribuito dell'art. 3, secondo comma, lett. l) della Carta fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. E la norma che qui si impugna, nella parte in cui prevede il finanziamento di programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari, e' in palese contrasto con l'art. 17, comma 15 della legge n. 102/2009, laddove prevede quale termine ultimo per procedere alle dette stabilizzazioni la data del 31 dicembre 2010. L'art. 3, comma 2, deve pertanto essere dichiarato incostituzionale per eccesso rispetto alle competenze di cui all'art. 3 dello statuto della Regione Sardegna e violazione della competenza statale esclusiva di cui l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. 1.4. L art. 3, comma 3 della l.r. n. 3/2009, come sopra visto, disciplina le modalita' con le quali si portano a termine i programmi di stabilizzazione del personale precario, individuando, in particolare il personale che ha diritto in via prioritaria a conseguire la detta stabilizzazione nei dipendenti che abbiano - tra l'altro - maturato almeno trenta mesi di servizio. Per detta disposizione valgono le medesime osservazioni svolte in precedenza, laddove si e' chiarito che la materia della stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo disciplinata dallo Statuto o norme successive (in presenza del mero riferimento alla competenza attinente i profili organizzativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto ed alla materia del lavoro di cui all'art. 5), pertinendo, invece, all'ordinamento civile, per il quale l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione prevede la competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato. Ora, la legge n. 3/2009 si pone in palese contrasto con i diversi principi della normativa statale di cui all'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), laddove si riferisce la procedura di stabilizzazione al «personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni», o che per un identico periodo sia stato in servizio negli ultimi cinque anni, e che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, contemplando per il personale precario diversamente assunto la necessita' dell'espletamento di prove consimili. Il Legislatore regionale ha dunque ecceduto dalla propria competenza laddove ha ampliato il novero dei soggetti destinatari della stabilizzazione, per aver ricollegato il diritto alla stabilizzazione ad un periodo di servizio inferiore a quello individuato dalla normativa statale: la norma dovra' pertanto essere dichiarata incostituzionale per eccesso rispetto alle competenze di cui all'art. 3 dello Statuto della Regione Sardegna e violazione della competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione. 1.5. - Incostituzionale, da ultimo, e' il comma 12 dell'art. 3 della Legge regionale della Sardegna n. 3/2009, con il quale si e' previsto l'inquadramento di taluni dipendenti a tempo determinato. Anche qui difetta qualunque copertura da parte dello statuto speciale o di norme sopravvenute di rango costituzionale direttamente riferite alla Regione Sardegna. Le uniche norme cui sarebbe in astratto ipotizzabile un rinvio, l' art. 3, lett. a) dello Statuto e l'art. 5 lett. b), conferiscono alla Regione, come visto, competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale, ovvero competenza di mera integrazione ed attuazione nella materia del «rapporto di lavoro»: non pertanto, in tema di ordinamento civile, cui invece pertiene la materia in esame. La norma in esame, come tutte quelle precedentemente esaminate con riferimento alla stabilizzazione, prevede in conclusione, per il personale regionale, un trattamento diverso rispetto al personale precario di altre Amministrazioni pubbliche, in contrasto con la normativa statale di riferimento (si veda la gia' citata Legge finanziaria per l'anno 2007: legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' la conseguente dir.min. 30 aprile 2007, n. 7 ampiamente chiarificatrice in ordine ai presupposti del diritto all'inquadramento dei dipendenti a tempo determinato). Essa viola pertanto i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., eccedendo dalla competenza statutaria di cui all'art. 3, lett. a), ed e' destinata anch'essa ad essere dichiarata incostituzionale. 2.1. - L'art. 9 della legge regionale della Sardegna n. 3/2009 pone, poi, Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Per quanto qui interessa, i commi 3 e 4 dispongono quanto segue: «3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predispone, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il programma e' approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilita' sussistenti nelle UPB S02.01.001 e 502.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative nell'ambito delle medesime UPB a' termini della legge regionale n. 11 del 2006. 4. Nelle more di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, definisce le modalita' e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalita' definiti dalla Giunta regionale, la direzione generale dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche». Le disposizioni ora riportate incidono illegittimamente nell'ambito della competenza statale. 2.2. - L'art. 9 detta disposizioni in materia di utilizzo del personale precario della scuola e distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. L 'art. 5 dello statuto conferisce alla regione, alla lettera a), la facolta' di adottare norme di (mera) integrazione ed attuazione in materia di istruzione, in (ovvia e necessaria) conformita' con le disposizioni contenute nella legislazione statale, in ottica di adattamento della stessa alle necessita' scaturenti dalle peculiari caratteristiche della regione stessa. Va subito evidenziato che la materia e' stata oggetto di un accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009 dal Ministro dell'istruzione e l'Assessore della pubblica istruzione della Regione Sardegna. Il comma 3, nel quale peraltro non e' fatto alcun riferimento all'accordo, attribuisce alla Regione ogni potere decisionale in merito alla programmazione ed attuazione degli interventi, e cio' in contrasto con quanto previsto all'ultimo periodo del punto I dell'accordo (che recita: «con successivo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione Sardegna saranno concordate le modalita' di attuazione del piano»). Da cio' discende, con piena evidenza, non solo una violazione delle competenze statutarie di cui all'art. 5, lett. a), ma anche una patente violazione del principio di leale collaborazione, pure costituzionalmente tutelato. 2.3. - Anche la previsione del comma 4, prevedendo la distribuzione del personale alle istituzioni scolastiche da parte dell'Assessorato alla pubblica istruzione, potrebbe essere ricondotta in astratto nella materia di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto: non rientra, tuttavia, a ben vedere, nell'ordinamento degli uffici, ne' nello status dei dipendenti regionali. Quanto alla materia dell'istruzione, come appena illustrato, si tratta di competenza che non puo' essere esercitata in contrasto con la normativa statale. Orbene, le norme che qui si impugnano incidono sull'ordinamento e l'organizzazione del sistema nonche' sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, atteso che le dotazioni organiche delle scuole sono determinate sulla base degli ordinamenti degli studi definiti a livello nazionale e che l'utilizzo del personale (di competenza statale), e' regolato dai contratti nazionali di comparto. Nella determinazione dei criteri e delle modalita' di assegnazione non e' d'altro canto fatto alcun riferimento al rispetto della normativa statale in materia, nella misura in cui gli stessi costituiscono principi generali, e che non e' previsto alcun coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale, circostanza anche questa che si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione costituzionalmente tutelato. Pertanto, il legislatore regionale eccede dalla competenza statutaria di cui agli artt. 3 e 5 dello statuto e viola l'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni delle quali e' garantita l'uniformita' su tutto il territorio nazionale), nonche' il principio di leale collaborazione che deve informare tutti i livelli di governo. Anche l'art. 9, commi 3 e 4, dovra' pertanto esser dichiarato incostituzionale. P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 3, commi 1, 2, 3, 12 e l'art. 9, commi 3 e 4 della legge della Regione Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del 18 agosto 2009, n. 27, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 9 ottobre 2009. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2009; 2) copia della Legge regionale impugnata; 3) rapporto del Dipartimento degli affari regionali. Con ogni salvezza. Roma, addi' 14 ottobre 2009 | |
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Da: bug | 03/06/2010 16:29:53 |
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340: Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I - Principi generali Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. | |
Da: bug | 03/06/2010 16:37:03 |
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione Art. 28. Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia.([59]) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. ([60]) Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, dottorato di ricerca o del([61]) se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. 4. ([62]) Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso; b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 7. ([63]) In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 7-bis. ([64]) Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri â€" Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità , con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall’articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri â€" Dipartimento della funzione pubblica. 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero | |
Da: complimenti... | 03/06/2010 16:53:00 |
vedo che il copia e incolla vi riesce molto bene!!!! | |
Da: Nemesis | 03/06/2010 16:55:16 |
Scusate l'intromissione... ma quando consigliavo di non trascurare il dettato dell'art. 3 dello Statuto, indicando appunto i commi a) e b) che sanciscono la potestà legislativa della RAS in materia di ordinamento e organizzazione dei pubblici uffici, volevo solo sottolineare che la L.R. 31/98 deriva dal recepimento di una legge Costituzionale (L.Cost. 26 febbraio 1948 n. 3), lo Statuto appunto, pertanto, non può essere applicato il criterio abrogrativo cronologico riferito alle norme nazionali, per lo stesso motivo all'Amministrazione Regionale non si applica il Dlgs 150/2009. Per le Province ed i Comuni il discorso dovrebbe essere diverso, in quanto organi territoriali periferici dello Stato (credo???????) | |
Da: bug | 03/06/2010 17:10:24 |
Estratto ricorso n.98/2009 L'art. 3 dello statuto contempla, alla lettera a), quale ambito della potesta' legislativa regionale, l'¦laquo;ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale¦raquo;. Trattasi con tutta evidenza di disposizione riferita alla potesta' organizzativa, dalla quale esula del tutto la regolamentazione delle modalita' di assunzione del personale a tempo determinato, che pertiene invece, con tutta evidenza, all'ordinamento civile. Il successivo art. 5, alla lettera b), conferisce alla regione la facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione in materia di lavoro. Il riferimento, qui, non e' evidentemente all'impiego dei dipendenti della regione. Comunque la potesta' deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza con la normativa statale. Secondo la previsione dell'art. l0 della legge Cost. n. 3/2001, in carenza di disposizioni di rango costituzionale specificamente riferite alla Regione Sardegna, ben puo' pertanto farsi riferimento alle previsioni dell'art. 117 Cost. E la materia regolata al primo comma dell'art. 1 esula dalla competenza regionale, rientrando appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui al comma 2, lett. l) (ordinamento civile). | |
Da: commodo | 03/06/2010 17:10:31 |
Nel ricorso non si menziona proprio il 165. Fose è una dimenticanza dell'Avvocatura dello Stato | |
Da: bug | 03/06/2010 17:20:55 |
Nel ricorso la legge quadro nazionale è il dlgs. 368/2001. Per l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni è il dlgs n.165/2001 che all'art. 1, 3° C afferma, : 3.Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. ............. ricorso 98/2009: La materia e' infatti disciplinata dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante ¦laquo;Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato¦raquo; testualmente dispone, all'art. 10 comma 7, che ¦laquo;la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato ... e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi¦raquo;. La norma regionale sopra richiamata, in contrasto con la norma statale, e' dunque invasiva di una competenza esclusiva dello Stato quale quella prevista dell'art. 117, secondo comma, lett. l) e dovra' essere dichiarata incostituzionale. | |
Da: coincidenze | 03/06/2010 17:42:25 |
quando il caso dice la combinazione: tra i membri della commissione del consorso per dirigenti ad oristano spunta anche il nome di una delle vincitrici del truccatissimo concorso per dirigenti ras anno 2007 in cui riuscì a piazzarsi tra i primi una psicologa con bimbo di appena un mese espertissima in politiche comunitarie, insomma un genio.( a cui ancora adesso non sanno cosa farle fare) vi ricordo che in quel caso arrivarono all'orale 12 concorrenti per cinque posti e non ci fu graduatoria. (salvo ribandire il concorso dopo pochi mesi, ma questa è un'altra storia)... | |
Da: commodo | 03/06/2010 18:04:36 |
il 368 riguarda le assunzioni a tempo determinato (anche per i dipendneti di privati) e non l'accesso alla PA. Nel ricorso per quanto attiene l'accesso alle dipendenza della PA si è usato il parametro dell'art. 97 in quanto i precari da stabilizzare non erano stati assunti a seguito di procedure selettive e poi per la differenziazione tra il personale a tempo determinato in regione rispetto a quello da stabilizzare in altri enti. Continuo a dire che il 165 non c'entra niente, almeno a mio parere. | |
Da: sempre piu'' fiducioso | 03/06/2010 19:21:22 |
ottimisticamente sono sempre più fiducioso per questo concorso... non mi sembra che il livello di cultura giuridica sia molto alto... meno male che la maggior parte degli idonei è dipendente regionale... vivono nel delirio delle loro leggi regionali... c'è un mondo là fuori non solo per quanto riguarda 165, ma decreto brunetta....e udite udite, anche 241 ma forse vi sto aiutando troppo ma forse anche con l'aiuto, non ci arrivate lo stesso.... tanti ingegneri...agronomi...e semplici assunti per raccomandazione.... | |
Da: sempre piu'' fiducioso | 03/06/2010 19:21:46 |
ottimisticamente sono sempre più fiducioso per questo concorso... non mi sembra che il livello di cultura giuridica sia molto alto... meno male che la maggior parte degli idonei è dipendente regionale... vivono nel delirio delle loro leggi regionali... c'è un mondo là fuori non solo per quanto riguarda 165, ma decreto brunetta....e udite udite, anche 241 ma forse vi sto aiutando troppo ma forse anche con l'aiuto, non ci arrivate lo stesso.... tanti ingegneri...agronomi...e semplici assunti per raccomandazione.... | |
Da: | 03/06/2010 20:18:40 |
la maggior parte degli idonei à dipendente pubblico, non dipendente regionale | |
Da: bug | 03/06/2010 20:41:31 |
Be il dlgs 165/2001 è stato novellato dal dlgs 150 2009 dunque.... Anche se nonostante il 3° comma dell'art. 1 dica chiaramente che i principi del dlgs 165 sono principi inderogabili "per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica." Il tutto sembra venga ignorato dai giuristi RAS..... | |
Da: ma figuriamoci... | 03/06/2010 23:14:11 |
chissà dov'era il governo quando non ha impugnato la legge regionale che ha assunto in regione, inquadrandoli in d5 (!!!) i dipendenti dei gruppi del consiglio regionale individuati ad personam dai partiti politici, senza alcuna selezione che non fosse3 la gavetta di slinguazzate al consigliere di turno, o dove era il governo quando un assessore regionale mandava la mail a tutti i diopendenti affermando che grazie alle sue amicizie a palazzo chigi era riuscito a far ritirare un ricorso alla corte costituzionale avverso una legge che inquadrava centinaia di persone in d. figuriamoci che gliene frega alla regione, a KC a MB del diritto, della costituzione, della stessa dignità . que3sto è un comitato di affari che piazza gli amici al posto giusto per avere in cambio fedeltà assoluta o semplicemente per garantirgli un vitalizio facile facile. tra poco vedremo la leggina, peraltro già altre volte tentata, che passa i facenti funzione (scelti alla membro di segugio tra i fedelissimi e i geneticamente predestinati) a dirigenti per innegabili meriti sul campo e a quel paese il merito, la regione, i cittadini. tanto, tra qualche mese nessuno ricorderà nulla e rewsteranno solo le buste paga per gli amici | |
Da: Nemesis | 03/06/2010 23:35:22 |
Non mi pare che un ricorso faccia giurisprudenza (?) dov'è la sentenza? Come si è pronunciata la Corte Costituzionale? L'unica cosa certa è che la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" è regolamentata dalla Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, la cui legittimità non mi pare sia mai stata messa in discussione da alcuna sentenza... Se fosse cogente il Dlgs 150/2009 sarebbe forse necessaria una legge regionale di recepimento? Come mai, allora, la nostra illustrissima KC ha già prodotto le linee guida per il DDL 71/A che recepisce, appunto, la legge Brunetta? La realtà è che in questo concorso c'è poco di legittimo e regolare... Si vocifera che l'annullamento del concorso sia stato programmato da tempo per favorire la rapida approvazione dei DD.D.L. 71/A e 28, attraverso i quali sarà istituita la vice-dirigenza che consentirà di inquadrare nel "comparto dirigenziale" tutti i funzionari interni laureati e parte di quelli diplomati. Da qui, ahimè, si proseguirà , nel giro di qualche anno, a bandire il corso-concorso per dirigenti, riservato naturalmente agli interni... | |
Da: Tutti contro tutti | 03/06/2010 23:47:44 |
Ragazzi, qui tra corte costituzionale e sentenze di sticazzi stiamo perdendo di vista il punto cruciale: Dov'è finita Matilde???????? e soprattutto i suoi annessi e connessi. Visto che, in definitiva, è " rigore solo quando arbitro fischia"... | |
Da: Gigia | 04/06/2010 08:18:21 |
x Nemesis Da quello che scrivi mi pare di capire che sei della "Sunshine band" o comunque molto vicino/a a KC. x Tutti contro tutti hanno gia' scoperto qualche puntata fa (mi sa che te la sei persa) che Matilde è un uomo che vi prendeva in giro....Ohhh voi uomini, ma quanto siete ingenui!!! | |
Da: bug | 04/06/2010 09:02:38 |
Si la certezza della 31/98 è la bibbia per molti .... Nel ricorso 98/2009 l'avvocatura dello stato sottolinea che il disposto dell'art. 3 dello Statuto Sardo riguarda esclusivamente l'organizzazione interna e non anche le modalità di accesso in RAS, che dovrebbero comunque rispettare le norme sovvraordinate nazionali, l'art. 3 Stattuto Sardegna afferma: " In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica1 e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale; | |
Da: Serenamente-pacatamente | 04/06/2010 09:11:19 |
Questa cosa della "vice"-dirigenza è il classico cavallo di TROIA per riprendere il controllo, più o meno diretto, della gestione feudale dei propri adulanti sotto-posti. Avanti "vice", svolgete pure i compiti dei dirigenti, poi tanto, vi facciamo la leggina che deroga quì, quella che deroga la, quella che prolunga i tempi di, e quella che, e come per incanto, eccovi trasformati in dirigenti! | |
Da: Bardo x Nemesis | 04/06/2010 09:29:59 |
Sei sicuro/a che sia questo il piano di KC e della Sunshine band? Io credo che se facesse una cosa del genere la Corte dei Conti le farebbe sputare sangue | |
Da: avete letto?? | 04/06/2010 09:34:24 |
Riportiamo una precisazione gentilmente rilasciata, su nostra richiesta, dalla Dott.ssa Annalisa Iacuzzi in data 2 giugno 2010, ore 16:55. Sono dipendente della Provincia di Oristano dal 1980, e nel 1998 sono stata nominata dirigente a seguito di regolare concorso. In questi anni ho gestito diversi settori della Provincia, attualmente il mio incarico è quello del Settore Lavoro Formazione Professionale e Politiche Sociali. Dall'ottobre del 2009 sono stata incaricata ad interim della Dirigenza del Settore Gestione Risorse Umane fino all'espletamento delle procedure concorsuali per la sua copertura. Ho accettato l'incarico della gestione del Settore G. R. U. (dove prima della nomina a dirigente avevo lavorato per 18 anni) per spirito di servizio e senza nessun interesse, dal momento che l'incarico è stato svolto a titolo gratuito. La nomina a Direttore Generale della Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi, è avvenuta soltanto nell'anno 2005. Tralasciando ogni ulteriore considerazione, tengo a precisare che non sono sorella del Direttore Generale alla quale sono comunque legata da rapporto di parentela di quarto grado (cugina). Per questo motivo, una volta presentata la sua domanda di partecipazione al concorso, ho chiesto di essere sostituita in tutte le procedure concorsuali da altro dirigente. Quanto detto risulta con evidenza dalle determinazioni di ammissione al concorso e di approvazione degli atti concorsuali pubblicate nel sito della Provincia, accessibili a tutti, che portano la firma di altro dirigente. L'atto di assunzione della Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi che ho adottato a seguito della conclusione della procedura concorsuale, la cui regolarità ribadisco è stata verificata da altro dirigente, è un atto "dovuto" nel quale non è presente nessun margine di discrezionalità dell'adottante. Probabilmente se anziche' Iacuzzi mi fossi chiamata Sanna o Carta nessuno ci avrebbe fatto caso. Non voglio entrare nel merito di nessuna delle velenose considerazioni fatte, ritengo che sarebbe più giusto che se qualcuno ha ravvisato nelle procedure concorsuali irregolarità e ne ha interesse, deve procedere per altre vie diverse da quelle del pettegolezzo. Chiedo comunque di essere lasciata fuori da questa odiosa guerra al massacro nella quale sicuramente non ho svolto alcun ruolo. | |
Da: per coincidenza | 04/06/2010 09:40:39 |
anche il direttore generale.....che ha vinto il concorso .....è esperta di fondi europei (a giudicare dal suo curriculum) | |
Da: Nemesis | 04/06/2010 10:53:13 |
Oooooo Gigia, ma quale vicino a KC o alla Sunshine band! Forse ti sei persa qualche puntata... Fammi capire Bug... ma quanto può valere un semplice ricorso se non condiviso dalla Corte Costituzionale? Fino a (eventuale) sentenza favorevole quello che dice l'avvocatura dello Stato vale meno delle nostre supposizioni. Checché ne dica bug, la 31/98 in questo caso è la bibbia, perchè contiene tutta la disciplina concorsuale a cui si ispira (ahimè, con troppi errori) il bando. Caro Bardo, purtroppo non conosco i piani di KC, posso solo dire di aver letto diverse stesure del DDL 71/A e vi assicuro che una conteneva una sorta di norma che avrebbe consentito l'inquadramento dei ff nei ruoli dirigenziali. Potete trovare i DD.d.L. nel sito del Consiglio regionale! | |
Da: si | 04/06/2010 11:17:30 |
Nemesis ha ragione | |
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