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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: "anche perchè anteriore???"03/06/2010 14:12:47
e quindi? non dovrebbe applicarsi proprio per questo!!!
forse sono discorsi un po' difficili per qualcuno, non per tutti...
ihihihi

Da: bug03/06/2010 14:20:16
Leggi bene il ricorso n. 98/2009 e forse capirai....

Da: commodo03/06/2010 14:22:52
Veramente anche perchè anteriore era riferito a non è mai stata impugnata. Forse non era chiaro ma il senso era quello. Ma hai ragione sono discorsi troppo difficili. Comunque allora dovremo aspettarci un intervento della Corte Costituzionale. Strano tutti i giudici e gli avvocati interessati da ricorsi sulla 31 non si sono accorti della sua illegittimità. Vedremo comunque se nella sentenza sul ricorso contro la legge 3 si cita il 165 quale parametro per la decisione. Ma cavolo ma allora tutte le assunzioni dal 1998 in poi decadono? Scenari sconvolgenti. Vedremo

Da: marica03/06/2010 14:24:34
avevo già letto tempo fa il ricorso n. 98/2009 econcordo pienamente con jonni; il problema è che all'assessorato al personale non sanno neanche cosa sia il d. lgs. 165 figurati se si pongono problemi sulle riforme costituzionali, sulla ripartizione delle competenze! La 31/98 per loro è la bibbia e da lì non li schioda nessuno!

Da: x marica e Jonni03/06/2010 16:22:39
siete messi proprio bene...spero che almeno siate laureati in medicina o agraria...in questo caso almeno............................

Da: Copione03/06/2010 16:25:41
N 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14/10/2009.

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 ottobre 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Sardegna - Misure per il  superamento  del  lavoro  precario  nella
  pubblica amministrazione regionale - Autorizzazione alla Regione ad
  assumere personale  a  tempo  determinato,  per  motivate  esigenze
  straordinarie entro  la  misura  massima  del  3  per  cento  delle
  dotazioni   organiche,   sulla   base   di   pubbliche   selezioni,
  privilegiando quelle per soli titoli - Autorizzazione alla  Regione
  a  finanziare  programmi   pluriennali   di   stabilizzazione   dei
  lavoratori precari delle amministrazioni  locali  -  Autorizzazione
  all'Amministrazione  regionale  ad  inquadrare  i   dipendenti   in
  servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a  condizione  che
  il rapporto di lavoro sia stato instaurato a  seguito  di  concorso
  pubblico e prorogato almeno una volta - Lamentata esorbitanza dalla
  potesta' organizzativa statutariamente attribuita  alla  Regione  e
  invasione delle competenze  statali  in  materia  di  assunzioni  e
  stabilizzazioni, contrasto con le normative statali di  riferimento
  - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  esclusiva   statale   in    materia    di    ordinamento    civile,
  irragionevolezza, lesione dei principi di uguaglianza, del pubblico
  concorso e di imparzialita' e buon andamento dell'Amministrazione.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, commi  1,
  2, 3 e 12.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97  e  117,  comma  secondo,  lett.  l);
  statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e  5;  d.lgs.  6  settembre
  2001, n. 368; direttiva 1999/70/CE del  28  giugno  1999;  legge  3
  agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 15; legge 27 dicembre 2006,  n.
  296, art. 1, comma 519.
Istruzione - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni  in  materia
  di utilizzo del personale precario  della  scuola  e  distribuzione
  delle  risorse  di  personale  tra  le  istituzioni  scolastiche  -
  Lamentata  interferenza  nell'ordinamento  e   organizzazione   del
  sistema di istruzione, nonche'  nella  determinazione  dei  livelli
  essenziali delle prestazioni, contrasto con l'accordo  sottoscritto
  il 31 luglio 2009 dal Ministro dell'Istruzione e l'Assessore  della
  Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, mancato  coinvolgimento
  dell'Ufficio  scolastico  regionale  -  Ricorso   del   Governo   -
  Denunciata violazione delle competenze  statutarie  in  materia  di
  istruzione,  violazione  della  competenza  esclusiva  statale   in
  materia di determinazione dei livelli essenziali delle  prestazioni
  concernenti i diritti civili, violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, commi 3 e
  4.
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  m);  statuto  della
  Regione Sardegna, artt. 3 e 5.

(GU n. 48 del 2.12.2009)

     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Contro La Regione Sardegna, in persona  del  suo  Presidente  pro
tempore, per  la  declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 12 e dell'art. 9, commi 3 e 4 della Legge
della Regione Sardegna  n.  3  del  7  agosto  2009,  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma  della  Sardegna  del  18
agosto 2009, n. 27, come da delibera del Consiglio  dei  ministri  in
data 9 ottobre 2009.

                              F a t t o

    In data 18 agosto  2009  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  27  del
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, la  legge
regionale n. 3 del 7 agosto 2009,  con  la  quale  sono  state  poste
«Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale».
    Con tale ampia normazione  la  regione  ha  inteso  regolamentare
svariati settori nell'ambito delle proprie competenze per far  fronte
alle    difficolta'    derivanti    dalla     attuale     contingenza
economico-finanziaria.
    Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni,  come  meglio  si
andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze  regionali
e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se  ne
deve  pertanto  procedere  all'impugnazione  con  il  presente   atto
affinche' ne sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con
conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in
punto di

                            D i r i t t o

    1.1. - L'art. 3 della legge regionale della  Sardegna  n.  3/2009
pone «Disposizioni per il superamento del precariato».
    Ai fini che qui in particolare interessano, i  commi  1,  2  e  3
della norma dispongono che: «1. Al fine del superamento  delle  forme
di lavoro precario nella pubblica amministrazione  regionale,  a  far
data dall'entrata in vigore della presente  legge,  la  regione,  gli
enti e le  agenzie  regionali  possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale a tempo determinato, esclusivamente per  motivate  esigenze
straordinarie ed entro la  misura  massima  del  3  per  cento  delle
proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono  sulla  base  di
forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per  soli  titoli.
Le  assunzioni  non  costituiscono  in  alcun  modo  presupposto  per
l'ingresso nei  ruoli  a  tempo  indeterminato.  I  provvedimenti  di
assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano
la responsabilita' contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi
provvedimenti  sono   immediatamente   notificati   alle   competenti
autorita' di controllo.
    2. L'Amministrazione regionale, in funzione  delle  finalita'  di
cui al  comma  1 e',  inoltre,  autorizzata  a  finanziare  programmi
pluriennali  di  stabilizzazione   dei   lavoratori   precari   delle
amministrazioni locali, di durata quadriennale.
    3. I comuni e  le  province  provvedono  alla  realizzazione  dei
programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta  eccezione
per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli  di  nomina
fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorita' ai  lavoratori
provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e  a  quelli  gia'
assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e  con
collaborazioni  coordinate  e  continuative  in  ambito  di  analoghe
attivita' a  finanziamento  pubblico  regionale.  Tali  programmi  di
stabilizzandone, sono attuati dagli  enti  locali  interessati  avuta
riguardo al personale precario che,  entro  la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, abbia maturato  almeno  trenta  mesi  di
servizio  delle   pubbliche   amministrazioni   locali,   anche   non
continuativi, a far data dal  l°  gennaio  2002.  Tale  personale  e'
individuato dando ulteriore priorita' all'anzianita' anagrafica anche
ai  fini  dell'accompagnamento  alla  maturazione  dei  requisiti  di
anzianita' per la collocazione in quiescenza. A tale  personale  sono
attribuiti, in  via prevalente  l'esercizio  di  funzioni  o  compiti
relativi a materie delegate o trasferite  dalla  regione  al  sistema
delle autonome locali ai fini  delle  necessarie  deroghe  ai  limiti
posti in materia di' spesa e organica negli enti locali».
    Il successivo comma 12  dispone  quindi:  «12.  L'amministrazione
regionale, le agenzie e gli  enti  di  cui  alla  legge  regionale  3
novembre  1998,  n.  31  (Disciplina  del   personale   regionale   e
dell'organizzazione degli ufficio della regione) sono autorizzati  ad
inquadrare. nei limiti  delle  disponibilita'  di  organico  e  delle
risorse  stanziate  a  copertura  delle  medesime,  i  dipendenti  in
servizio al 1º gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che  il
rapporto di  lavoro  sia  stato  instaurato  a  seguito  di  concorso
pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n.  31  del
1998 e prorogato, alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, almeno una volta».
    Le  norme  ora   richiamate   incidono   illegittimamente   nelle
competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali.
    1.2. - Come visto, il comma  l della legge n. 3/2009 prevede  per
la Regione e gli enti regionali la possibilita' di procedere  in  via
straordinaria alle assunzioni di personale a tempo determinato, nella
misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche,  procedendo
a selezioni sulla base, in via prioritaria, dei titoli posseduti.
    La norma e'  invasiva  delle  competenze  statali  sotto  duplice
profilo.
    1.2.1. - Va premesso che non esiste  disposizione  dello  statuto
speciale della Regione Sardegna, ne'  disposizione  sopravvenuta  che
preveda  una  competenza  quale  quella  che  qui  si   pretende   di
esercitare.
    L'art. 3 dello statuto contempla, alla lettera a),  quale  ambito
della potesta' legislativa regionale, l'«ordinamento degli  uffici  e
degli  enti  amministrativi  della  regione  e  stato  giuridico   ed
economico del personale».
    Trattasi  con  tutta  evidenza  di  disposizione  riferita   alla
potesta'   organizzativa,   dalla   quale   esula   del   tutto    la
regolamentazione delle modalita' di assunzione del personale a  tempo
determinato, che pertiene invece, con tutta evidenza, all'ordinamento
civile.
    Il successivo art. 5, alla lettera b), conferisce alla regione la
facolta' di adattare alle sue particolari  esigenze  le  disposizioni
delle leggi della  Repubblica,  emanando  norme  di  integrazione  ed
attuazione  in  materia  di  lavoro.  Il  riferimento,  qui,  non  e'
evidentemente all'impiego dei dipendenti della regione.  Comunque  la
potesta' deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza  con  la
normativa statale.
    Secondo la previsione dell'art. l0 della legge Cost.  n.  3/2001,
in carenza di disposizioni  di  rango  costituzionale  specificamente
riferite alla Regione Sardegna, ben puo' pertanto  farsi  riferimento
alle previsioni dell'art. 117 Cost. E la materia  regolata  al  primo
comma  dell'art.  1  esula  dalla  competenza  regionale,  rientrando
appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui al comma 2, lett.
l) (ordinamento civile).
    La materia e' infatti disciplinata dal d.lgs. 6  settembre  2001,
n. 368,  recante  «Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
all'accordo quadro  sul  lavoro  a  tempo  determinato»  testualmente
dispone, all'art. 10 comma 7, che «la individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di  utilizzazione  dell'istituto
del contratto a  tempo  determinato  ...  e'  affidata  ai  contratti
collettivi   nazionali   di   lavoro    stipulati    dai    sindacati
comparativamente piu'  rappresentativi».  La  norma  regionale  sopra
richiamata, in contrasto con la norma statale, e' dunque invasiva  di
una  competenza  esclusiva  dello   Stato   quale   quella   prevista
dell'art. 117, secondo comma, lett. l)  e  dovra'  essere  dichiarata
incostituzionale.
    1.2.2. - In carenza, come illustrato al numero  che  precede,  di
una norma statutaria ad hoc (vengono anche qui in  considerazione  il
gia'  riportato  art.  3,  che   alla   lett.   a)   fa   riferimento
esclusivamente allo stato giuridico ed  economico  del  personale,  e
l'art. 5 correlato alla regolamentazione della materia «lavoro»),  il
comma 1 dell'art.  3  della  l.r.  n.  3/2009  si  pone  altresi'  in
contrasto  con   i   principi   costituzionali   di   ragionevolezza,
uguaglianza, imparzialita' e buon andamento  dell'Amministrazione  di
cui  agli  artt.  3  e  97  Cost.  nella  parte  in  cui  del   tutto
irragionevolmente, nell'ambito delle forme  pubbliche  di  selezione,
privilegia, ai fini dell'assunzione, la selezione per soli titoli.
    Anche tale previsione e' pertanto incostituzionale.
    1.3. - Non sfugge a censura nemmeno l'art. 3, comma 2 della  l.r.
n. 3/2009.
    Anche sul punto restano valide le considerazioni sopra svolte con
riferimento al comma 1 della legge impugnata.
    La materia della stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo
disciplinata dallo statuto o norme successive (in presenza  del  mero
riferimento alla competenza attinente i profili organizzativi di  cui
all'art. 1, comma 1,  lett.  a)  dello  statuto  e  della  competenza
residuale di cui  all'art.  5).  Anch'essa  pertiene  all'ordinamento
civile, attribuito dell'art. 3, secondo comma, lett. l)  della  Carta
fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
    E la norma che qui si impugna, nella  parte  in  cui  prevede  il
finanziamento  di  programmi  pluriennali  di   stabilizzazione   dei
lavoratori precari, e' in palese contrasto con l'art.  17,  comma  15
della legge n. 102/2009, laddove prevede  quale  termine  ultimo  per
procedere alle dette stabilizzazioni la data del 31 dicembre 2010.
    L'art.   3,   comma   2,   deve   pertanto   essere    dichiarato
incostituzionale per eccesso rispetto alle competenze di cui all'art.
3 dello statuto della Regione Sardegna e violazione della  competenza
statale esclusiva di cui l'art. 117, secondo comma,  lett.  l)  della
Costituzione.
    1.4. L art. 3, comma 3 della l.r. n. 3/2009,  come  sopra  visto,
disciplina le modalita' con le quali si portano a termine i programmi
di  stabilizzazione  del   personale   precario,   individuando,   in
particolare  il  personale  che  ha  diritto  in  via  prioritaria  a
conseguire la detta stabilizzazione nei dipendenti che abbiano -  tra
l'altro - maturato almeno trenta mesi di servizio.
    Per detta disposizione valgono le medesime osservazioni svolte in
precedenza,  laddove  si   e'   chiarito   che   la   materia   della
stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo  disciplinata  dallo
Statuto o norme successive (in presenza  del  mero  riferimento  alla
competenza attinente i profili organizzativi di cui all'art. 3, comma
1, lett. a) dello Statuto ed alla materia del lavoro di cui  all'art.
5), pertinendo, invece, all'ordinamento civile, per il  quale  l'art.
117, secondo comma, lett. l) della Costituzione prevede la competenza
legislativa esclusiva in capo allo Stato.
    Ora, la legge n. 3/2009 si pone in palese contrasto con i diversi
principi della normativa  statale  di  cui  all'art.  1,  comma  519,
della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), laddove si  riferisce  la
procedura  di  stabilizzazione  al  «personale  non  dirigenziale  in
servizio a tempo determinato da  almeno  tre  anni»,  o  che  per  un
identico periodo sia stato in servizio negli ultimi  cinque  anni,  e
che  sia  stato  assunto  mediante  procedure  selettive  di   natura
concorsuale o  previste  da  norme  di  legge,  contemplando  per  il
personale    precario    diversamente    assunto    la     necessita'
dell'espletamento di prove consimili.
    Il  Legislatore  regionale  ha  dunque  ecceduto  dalla   propria
competenza laddove ha ampliato il  novero  dei  soggetti  destinatari
della  stabilizzazione,  per  aver  ricollegato   il   diritto   alla
stabilizzazione  ad  un  periodo  di  servizio  inferiore  a   quello
individuato dalla normativa statale: la norma dovra' pertanto  essere
dichiarata incostituzionale per eccesso rispetto alle  competenze  di
cui all'art. 3 dello Statuto  della  Regione  Sardegna  e  violazione
della competenza statale esclusiva di  cui  all'art.  117,  comma  2,
lett. l) della Costituzione.
    1.5. - Incostituzionale, da ultimo, e' il comma  12  dell'art.  3
della Legge regionale della Sardegna n. 3/2009, con il  quale  si  e'
previsto l'inquadramento di taluni dipendenti a tempo determinato.
    Anche qui difetta qualunque  copertura  da  parte  dello  statuto
speciale o di norme sopravvenute di rango costituzionale direttamente
riferite alla Regione  Sardegna.  Le  uniche  norme  cui  sarebbe  in
astratto ipotizzabile un rinvio, l' art. 3, lett. a) dello Statuto  e
l'art. 5 lett. b), conferiscono alla Regione, come visto,  competenza
legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e  stato
giuridico ed economico  del  personale,  ovvero  competenza  di  mera
integrazione ed attuazione nella materia del  «rapporto  di  lavoro»:
non pertanto, in tema di ordinamento civile, cui invece  pertiene  la
materia in esame.
    La norma in esame, come tutte  quelle  precedentemente  esaminate
con riferimento alla stabilizzazione, prevede in conclusione, per  il
personale regionale, un trattamento  diverso  rispetto  al  personale
precario di altre Amministrazioni  pubbliche,  in  contrasto  con  la
normativa statale di  riferimento  (si  veda  la  gia'  citata  Legge
finanziaria per l'anno 2007: legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nonche'
la  conseguente  dir.min.   30   aprile   2007,   n.   7   ampiamente
chiarificatrice   in    ordine    ai    presupposti    del    diritto
all'inquadramento dei dipendenti a tempo determinato).
    Essa viola pertanto i principi di ragionevolezza, imparzialita' e
buon andamento della pubblica amministrazione, nonche'  il  principio
del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.,  eccedendo
dalla competenza statutaria di  cui  all'art.  3,  lett.  a),  ed  e'
destinata anch'essa ad essere dichiarata incostituzionale.
    2.1. - L'art. 9 della legge regionale della  Sardegna  n.  3/2009
pone, poi, Disposizioni  a  favore  dell'istruzione,  della  cultura,
dello spettacolo e dello sport.
    Per quanto qui interessa, i commi 3 e 4 dispongono quanto segue:
        «3. La Giunta regionale, al fine di favorire  l'utilizzo  del
personale precario  della  scuola  secondo  l'ordine  delle  relative
graduatorie,  predispone,  per  l'anno  2009-2010,  un  programma  di
interventi volto a sostenere  l'estensione  del  tempo  scuola  nelle
scuole   dell'infanzia   fino   a   cinquanta   ore   settimanali   e
l'attivazione, nelle scuole pubbliche di  ogni  ordine  e  grado,  di
moduli  didattico-integrativi.  Il  programma  e'  approvato  in  via
preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge  e  inviato  alla  Commissione
consiliare competente che esprime il proprio  parere  entro  quindici
giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni
la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa
si fa fronte con le disponibilita' sussistenti nelle UPB S02.01.001 e
502.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative
nell'ambito delle medesime UPB a' termini della legge regionale n. 11
del 2006.
    4. Nelle more di una riforma organica della  normativa  regionale
in materia di istruzione,  la  Giunta  regionale,  nell'ambito  delle
dotazioni  organiche  complessive  definite  in  base  alle   vigenti
disposizioni e tenuto conto delle  condizioni  di  disagio  legate  a
specifiche situazioni locali, definisce le modalita' e i criteri  per
la distribuzione  delle  risorse  di  personale  tra  le  istituzioni
scolastiche. Nel rispetto dei  criteri  e  delle  modalita'  definiti
dalla Giunta regionale, la direzione generale dell'Assessorato  della
pubblica  istruzione,  beni  culturali,  informazione,  spettacolo  e
sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra  le
istituzioni scolastiche».
    Le   disposizioni   ora   riportate   incidono   illegittimamente
nell'ambito della competenza statale.
    2.2. - L'art. 9 detta disposizioni in  materia  di  utilizzo  del
personale precario della scuola  e  distribuzione  delle  risorse  di
personale tra le istituzioni scolastiche.
    L 'art. 5 dello statuto conferisce alla regione, alla lettera a),
la facolta' di adottare norme di (mera) integrazione ed attuazione in
materia di istruzione, in (ovvia e  necessaria)  conformita'  con  le
disposizioni contenute  nella  legislazione  statale,  in  ottica  di
adattamento della stessa alle necessita' scaturenti  dalle  peculiari
caratteristiche della regione stessa.
    Va subito evidenziato che la  materia  e'  stata  oggetto  di  un
accordo  sottoscritto  in  data   31   luglio   2009   dal   Ministro
dell'istruzione e l'Assessore della pubblica istruzione della Regione
Sardegna.
    Il comma 3, nel quale peraltro non  e'  fatto  alcun  riferimento
all'accordo, attribuisce alla  Regione  ogni  potere  decisionale  in
merito alla programmazione ed attuazione degli interventi, e cio'  in
contrasto  con  quanto  previsto  all'ultimo  periodo  del  punto   I
dell'accordo (che  recita:  «con  successivo  accordo  tra  l'ufficio
scolastico regionale e la  Regione  Sardegna  saranno  concordate  le
modalita' di attuazione del piano»).
    Da cio' discende, con piena evidenza,  non  solo  una  violazione
delle competenze statutarie di cui all'art. 5, lett. a), ma anche una
patente  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  pure
costituzionalmente tutelato.
    2.3.  -  Anche  la  previsione  del  comma   4,   prevedendo   la
distribuzione del personale alle  istituzioni  scolastiche  da  parte
dell'Assessorato alla pubblica istruzione, potrebbe essere ricondotta
in astratto nella materia di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto:  non
rientra, tuttavia, a ben vedere, nell'ordinamento degli  uffici,  ne'
nello  status  dei  dipendenti   regionali.   Quanto   alla   materia
dell'istruzione, come appena illustrato, si tratta di competenza  che
non puo' essere esercitata in contrasto con la normativa statale.
    Orbene, le norme che qui si impugnano incidono sull'ordinamento e
l'organizzazione  del  sistema  nonche'  sul  rispetto  dei   livelli
essenziali delle prestazioni, rientranti nella  competenza  esclusiva
dello Stato, atteso che le  dotazioni  organiche  delle  scuole  sono
determinate sulla base  degli  ordinamenti  degli  studi  definiti  a
livello nazionale e  che  l'utilizzo  del  personale  (di  competenza
statale), e' regolato dai contratti nazionali di comparto.
    Nella  determinazione  dei   criteri   e   delle   modalita'   di
assegnazione non e' d'altro canto fatto alcun riferimento al rispetto
della normativa statale in materia, nella misura in  cui  gli  stessi
costituiscono  principi  generali,  e  che  non  e'  previsto   alcun
coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale,  circostanza  anche
questa  che  si  pone  in  contrasto  con  il  principio   di   leale
collaborazione costituzionalmente tutelato.
    Pertanto,  il  legislatore  regionale  eccede  dalla   competenza
statutaria di cui agli artt. 3 e 5 dello statuto e viola l'art.  117,
secondo  comma,  lett.  m)  della  Costituzione  (determinazione  dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni  delle  quali  e'   garantita
l'uniformita' su tutto il territorio nazionale), nonche' il principio
di leale  collaborazione  che  deve  informare  tutti  i  livelli  di
governo.
    Anche l'art. 9, commi 3 e 4,  dovra'  pertanto  esser  dichiarato
incostituzionale.

                               P. Q. M.

    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 3, commi 1,  2,  3,
12 e l'art. 9, commi 3 e 4 della legge della Regione  Sardegna  n.  3
del 7 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione
autonoma della Sardegna del 18 agosto 2009, n. 27, come  da  delibera
del Consiglio dei ministri in data 9 ottobre 2009.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1) estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  9
ottobre 2009;
        2) copia della Legge regionale impugnata;
        3) rapporto del Dipartimento degli affari regionali.
    Con ogni salvezza.
        Roma, addi' 14 ottobre 2009

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Da: bug03/06/2010 16:29:53
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;

Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:


TITOLO I - Principi generali


Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.


2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Da: bug03/06/2010 16:37:03
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione



Art. 28. Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia.([59])


1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.


2. ([60]) Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, dottorato di ricerca o del([61]) se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.


3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.


4. ([62]) Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.


5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.


6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.


7. ([63]) In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

7-bis. ([64]) Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri â€" Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall’articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri â€" Dipartimento della funzione pubblica.


8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

Da: complimenti...03/06/2010 16:53:00
vedo che il copia e incolla vi riesce molto bene!!!!

Da: Nemesis03/06/2010 16:55:16
Scusate l'intromissione...
ma quando consigliavo di non trascurare il dettato dell'art. 3 dello Statuto, indicando appunto i commi a) e b) che sanciscono la potestà legislativa della RAS in materia di ordinamento e organizzazione dei pubblici uffici, volevo solo sottolineare che la L.R. 31/98 deriva dal recepimento di una legge Costituzionale (L.Cost. 26 febbraio 1948 n. 3), lo Statuto appunto, pertanto, non può essere applicato il criterio abrogrativo cronologico riferito alle norme nazionali, per lo stesso motivo all'Amministrazione Regionale non si applica il Dlgs 150/2009. Per le Province ed i Comuni il discorso dovrebbe essere diverso, in quanto organi territoriali periferici dello Stato (credo???????)

Da: bug03/06/2010 17:10:24
Estratto ricorso n.98/2009

L'art. 3 dello statuto contempla, alla lettera a),  quale  ambito
della potesta' legislativa regionale, l'¦laquo;ordinamento degli  uffici  e
degli  enti  amministrativi  della  regione  e  stato  giuridico   ed
economico del personale¦raquo;.
    Trattasi  con  tutta  evidenza  di  disposizione  riferita   alla
potesta'   organizzativa,   dalla   quale   esula   del   tutto    la
regolamentazione delle modalita' di assunzione del personale a  tempo
determinato, che pertiene invece, con tutta evidenza, all'ordinamento
civile.
    Il successivo art. 5, alla lettera b), conferisce alla regione la
facolta' di adattare alle sue particolari  esigenze  le  disposizioni
delle leggi della  Repubblica,  emanando  norme  di  integrazione  ed
attuazione  in  materia  di  lavoro.  Il  riferimento,  qui,  non  e'
evidentemente all'impiego dei dipendenti della regione.  Comunque  la
potesta' deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza  con  la
normativa statale.
    Secondo la previsione dell'art. l0 della legge Cost.  n.  3/2001,
in carenza di disposizioni  di  rango  costituzionale  specificamente
riferite alla Regione Sardegna, ben puo' pertanto  farsi  riferimento
alle previsioni dell'art. 117 Cost. E la materia  regolata  al  primo
comma  dell'art.  1  esula  dalla  competenza  regionale,  rientrando
appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui al comma 2, lett.
l) (ordinamento civile).

Da: commodo03/06/2010 17:10:31
Nel ricorso non si menziona proprio il 165. Fose è una dimenticanza dell'Avvocatura dello Stato

Da: bug03/06/2010 17:20:55

Nel ricorso la legge quadro nazionale è il dlgs. 368/2001.

Per l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni  è il dlgs n.165/2001 che all'art. 1, 3° C afferma,  :
3.Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
.............
ricorso 98/2009:
La materia e' infatti disciplinata dal d.lgs. 6  settembre  2001,
n. 368,  recante  ¦laquo;Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
all'accordo quadro  sul  lavoro  a  tempo  determinato¦raquo;  testualmente
dispone, all'art. 10 comma 7, che ¦laquo;la individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di  utilizzazione  dell'istituto
del contratto a  tempo  determinato  ...  e'  affidata  ai  contratti
collettivi   nazionali   di   lavoro    stipulati    dai    sindacati
comparativamente piu'  rappresentativi¦raquo;.  La  norma  regionale  sopra
richiamata, in contrasto con la norma statale, e' dunque invasiva  di
una  competenza  esclusiva  dello   Stato   quale   quella   prevista
dell'art. 117, secondo comma, lett. l)  e  dovra'  essere  dichiarata
incostituzionale.

Da: coincidenze03/06/2010 17:42:25
quando il caso dice la combinazione: tra i membri della commissione del consorso per dirigenti ad oristano spunta anche il nome di una delle vincitrici del truccatissimo concorso per dirigenti ras anno 2007 in cui riuscì a piazzarsi tra i primi una psicologa con bimbo di appena un mese espertissima in politiche comunitarie, insomma un genio.( a cui ancora adesso non sanno cosa farle fare)
vi ricordo che in quel caso arrivarono all'orale 12 concorrenti per cinque posti e non ci fu graduatoria. (salvo ribandire il concorso dopo pochi mesi, ma questa è un'altra storia)...

Da: commodo03/06/2010 18:04:36
il 368 riguarda le assunzioni a tempo determinato (anche per i dipendneti di privati) e non l'accesso alla PA. Nel ricorso per quanto attiene l'accesso alle dipendenza della PA si è usato il parametro dell'art. 97 in quanto i precari da stabilizzare non erano stati assunti a seguito di procedure selettive e poi per la differenziazione tra il personale a tempo determinato in regione rispetto a quello da stabilizzare in altri enti. Continuo a dire che il 165 non c'entra niente, almeno a mio parere.

Da: sempre piu'' fiducioso03/06/2010 19:21:22
ottimisticamente sono sempre più fiducioso per questo concorso...
non mi sembra che il livello di cultura giuridica sia molto alto...
meno male che la maggior parte degli idonei è dipendente regionale...
vivono nel delirio delle loro leggi regionali...
c'è un mondo là fuori
non solo per quanto riguarda 165, ma decreto brunetta....e udite udite, anche 241
ma forse vi sto aiutando troppo
ma forse anche con l'aiuto, non ci arrivate lo stesso....
tanti ingegneri...agronomi...e semplici assunti per raccomandazione....

Da: sempre piu'' fiducioso03/06/2010 19:21:46
ottimisticamente sono sempre più fiducioso per questo concorso...
non mi sembra che il livello di cultura giuridica sia molto alto...
meno male che la maggior parte degli idonei è dipendente regionale...
vivono nel delirio delle loro leggi regionali...
c'è un mondo là fuori
non solo per quanto riguarda 165, ma decreto brunetta....e udite udite, anche 241
ma forse vi sto aiutando troppo
ma forse anche con l'aiuto, non ci arrivate lo stesso....
tanti ingegneri...agronomi...e semplici assunti per raccomandazione....

Da: 03/06/2010 20:18:40
la maggior parte degli idonei à dipendente pubblico, non dipendente regionale

Da: bug03/06/2010 20:41:31
Be il dlgs 165/2001 è stato novellato dal dlgs 150 2009  dunque.... Anche se nonostante il 3° comma dell'art. 1 dica chiaramente che i principi del dlgs 165  sono principi inderogabili  "per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica."
Il tutto sembra venga ignorato dai giuristi RAS.....

Da: ma figuriamoci...03/06/2010 23:14:11
chissà dov'era il governo quando non ha impugnato la legge regionale che ha assunto in regione, inquadrandoli in d5 (!!!) i dipendenti dei gruppi del consiglio regionale individuati ad personam dai partiti politici, senza alcuna selezione che non fosse3 la gavetta di slinguazzate al consigliere di turno, o dove era il governo quando un assessore regionale mandava la mail a tutti i diopendenti affermando che grazie alle sue amicizie a palazzo chigi era riuscito a far ritirare un ricorso alla corte costituzionale avverso una legge che inquadrava centinaia di persone in d.
figuriamoci che gliene frega alla regione, a KC a MB del diritto, della costituzione, della stessa dignità. que3sto è un comitato di affari che piazza gli amici al posto giusto per avere in cambio fedeltà assoluta o semplicemente per garantirgli un vitalizio facile facile. tra  poco vedremo la leggina, peraltro già altre volte tentata, che passa i facenti funzione (scelti alla membro di segugio tra i fedelissimi e i geneticamente predestinati) a dirigenti per innegabili meriti sul campo e a quel paese il merito, la regione, i cittadini. tanto, tra qualche mese nessuno ricorderà nulla e rewsteranno solo le buste paga per gli amici

Da: Nemesis03/06/2010 23:35:22
Non mi pare che un ricorso faccia giurisprudenza (?) dov'è la sentenza? Come si è pronunciata la Corte Costituzionale?
L'unica cosa certa è che la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" è regolamentata dalla Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, la cui legittimità non mi pare sia mai stata messa in discussione da alcuna sentenza... Se fosse cogente il Dlgs 150/2009 sarebbe forse necessaria una legge regionale di recepimento? Come mai, allora, la nostra illustrissima KC ha già prodotto le linee guida per il DDL 71/A che recepisce, appunto, la legge Brunetta? La realtà è che in questo concorso c'è poco di legittimo e regolare...
Si vocifera che l'annullamento del concorso sia stato programmato da tempo per favorire la rapida approvazione dei DD.D.L. 71/A e 28, attraverso i quali sarà istituita la vice-dirigenza che consentirà di inquadrare nel "comparto dirigenziale" tutti i funzionari interni laureati e parte di quelli diplomati. Da qui, ahimè, si proseguirà, nel giro di qualche anno, a bandire il corso-concorso per dirigenti, riservato naturalmente agli interni...

Da: Tutti contro tutti03/06/2010 23:47:44
Ragazzi, qui tra corte costituzionale  e sentenze di sticazzi stiamo perdendo di vista il punto cruciale:
Dov'è finita Matilde????????
e soprattutto i suoi annessi e connessi.
Visto che, in definitiva, è " rigore solo quando arbitro fischia"...

Da: Gigia04/06/2010 08:18:21
x Nemesis
Da quello che scrivi mi pare di capire che sei della "Sunshine band" o comunque molto vicino/a a KC.

x Tutti contro tutti
hanno gia' scoperto qualche puntata fa (mi sa che te la sei persa) che Matilde è un uomo che vi prendeva in giro....Ohhh voi uomini, ma quanto siete ingenui!!!

Da: bug04/06/2010 09:02:38
Si la certezza della  31/98 è la bibbia per molti .... Nel ricorso 98/2009 l'avvocatura dello stato sottolinea  che il disposto dell'art. 3 dello Statuto Sardo  riguarda esclusivamente l'organizzazione interna e non anche le modalità di accesso in RAS, che dovrebbero comunque rispettare le norme sovvraordinate  nazionali,  l'art. 3 Stattuto Sardegna afferma: " In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica1 e col
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti
materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed
economico del personale;

Da: Serenamente-pacatamente04/06/2010 09:11:19
Questa cosa della "vice"-dirigenza è il classico cavallo di TROIA per riprendere il controllo, più o meno diretto, della gestione feudale dei propri adulanti sotto-posti.
Avanti "vice", svolgete pure i compiti dei dirigenti, poi tanto, vi facciamo la leggina che deroga quì, quella che deroga la, quella che prolunga i tempi di, e quella che, e come per incanto, eccovi trasformati in dirigenti!

Da: Bardo x Nemesis04/06/2010 09:29:59
Sei sicuro/a che sia questo il piano di KC e della Sunshine band? Io credo che se facesse una cosa del genere la Corte dei Conti le farebbe sputare sangue

Da: avete letto??04/06/2010 09:34:24
Riportiamo una precisazione gentilmente rilasciata, su nostra richiesta, dalla Dott.ssa Annalisa Iacuzzi in data 2 giugno 2010, ore 16:55.

      Sono dipendente della Provincia di Oristano dal 1980, e nel 1998 sono stata nominata dirigente a seguito di regolare concorso. In questi anni ho gestito diversi settori della Provincia, attualmente il mio incarico è quello del Settore Lavoro Formazione Professionale e Politiche Sociali. Dall'ottobre del 2009 sono stata incaricata ad interim della Dirigenza del Settore Gestione Risorse Umane fino all'espletamento delle procedure concorsuali per la sua copertura. Ho accettato l'incarico della gestione del Settore G. R. U. (dove prima della nomina a dirigente avevo lavorato per 18 anni) per spirito di servizio e senza nessun interesse, dal momento che l'incarico è stato svolto a titolo gratuito.

      La nomina a Direttore Generale della Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi, è avvenuta soltanto nell'anno 2005. Tralasciando ogni ulteriore considerazione, tengo a precisare che non sono sorella del Direttore Generale alla quale sono comunque legata da rapporto di parentela di quarto grado (cugina). Per questo motivo, una volta presentata la sua domanda di partecipazione al concorso, ho chiesto di essere sostituita in tutte le procedure concorsuali da altro dirigente. Quanto detto risulta con evidenza dalle determinazioni di ammissione al concorso e di approvazione degli atti concorsuali pubblicate nel sito della Provincia, accessibili a tutti, che portano la firma di altro dirigente.

      L'atto di assunzione della Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi che ho adottato a seguito della conclusione della procedura concorsuale, la cui regolarità ribadisco è stata verificata da altro dirigente, è un atto "dovuto" nel quale non è presente nessun margine di discrezionalità dell'adottante.
Probabilmente se anziche' Iacuzzi mi fossi chiamata Sanna o Carta nessuno ci avrebbe fatto caso.

      Non voglio entrare nel merito di nessuna delle velenose considerazioni fatte, ritengo che sarebbe più giusto che se qualcuno ha ravvisato nelle procedure concorsuali irregolarità e ne ha interesse, deve procedere per altre vie diverse da quelle del pettegolezzo.

      Chiedo comunque di essere lasciata fuori da questa odiosa guerra al massacro nella quale sicuramente non ho svolto alcun ruolo.

Da: per coincidenza04/06/2010 09:40:39
anche il direttore generale.....che ha vinto il concorso .....è  esperta di fondi europei (a giudicare dal suo curriculum)

Da: Nemesis04/06/2010 10:53:13
Oooooo Gigia, ma quale vicino a KC o alla Sunshine band! Forse ti sei persa qualche puntata...
Fammi capire Bug... ma quanto può valere un semplice ricorso se non condiviso dalla Corte Costituzionale? Fino a (eventuale) sentenza favorevole quello che dice l'avvocatura dello Stato vale meno delle nostre supposizioni.
Checché ne dica bug, la 31/98 in questo caso è la bibbia, perchè contiene tutta la disciplina concorsuale a cui si ispira (ahimè, con troppi errori) il bando.
Caro Bardo, purtroppo non conosco i piani di KC, posso solo dire di aver letto diverse stesure del DDL 71/A e vi assicuro che una conteneva una sorta di norma che avrebbe consentito l'inquadramento dei ff nei ruoli dirigenziali. Potete trovare i DD.d.L. nel sito del Consiglio regionale!

Da: si04/06/2010 11:17:30
Nemesis ha ragione

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