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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: tenacia e onestà29/03/2011 11:21:34
trasparente  più di questo non ne ho mai visto: non nascondono  niente di niente...accesso prima degli orali...ma insomma non hanno nemmeno regolarizzato firmando tutti  i verbali alla fine come fanno in tutto l'universo-
imparziale ne ho la matematica certezza.
ma tanto non volete ascoltare.

Da: hanno29/03/2011 11:41:15
però nascosto i criteri di valutazione

Da: curiosità29/03/2011 12:01:54
ma ora che il procedimento penale è stato archiviato, cosa può accadere a chi ha fornito le notizie infonade ai gionalisti??? si profila la diffamazione a mezzo stampa??? il risarcimento del danno? ma il giornalista dovrà rivelare la sua fonte?    

Da: curiosità29/03/2011 12:02:39
infondate ovviamente!

Da: per il resto29/03/2011 13:54:38
sulla firma dei verbali andrei in scioltezza:

http://www.ilpersonale.it/nwlru/2011/n04/all_3.htm

Da: x per il resto29/03/2011 14:27:30
grazie per  il post ma avresti dovuto leggere meglio . Se leggi bene la parte che segue credo che 'andresti meno in scioltezza' perchè per te è un boomerang vista la presenza di commissari o consulenti che dir si voglia che entrano ed escono dalla stanza
" ......come tale insuscettibile di invalidare le operazioni dell'organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall'intestazione dell'atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale"

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Da: caro per il resto : SVEGLIATI29/03/2011 15:01:09
7.2.- Inoltre deduce parte ricorrente che, in violazione dell'art. 15, I c., del D.P.R. n. 487 del 1994, dell'art. 60, n. 10, del Regolamento comunale, il verbale n. 5 non sarebbe sottoscritto dal sig. Donato Marcantonio, esperto di informatica ed inglese, nominato con determinazione n. 255 dell'11.12.2008 dell'Ufficio del Personale ad integrazione della Commissione, sicché non si capirebbe se esso abbia preso parte alla valutazione, se abbia votato e se la sua valutazione abbi inciso sul giudizio finale.

IO VORREI SAPERE SE L'ESPERTO DI INFORMATICA ERA PRESENTE NEL MOMENTO IN CUI IL MIO COMPITO E' STATO VALUTATO..... QUESTO PERCHE' DAI VERBALI DEGLI ATTI NON RISULTA SEMPRE PRESENTE ... E' LECITO CHIEDERE : CHE PESO HA AVUTO ? QUESTO PERCHE' OVVIAMENTE  POTEVA INFLUENZARE POSITIVAMENTE O NEGATIVAMENTE  ....

Da: per il resto29/03/2011 15:27:37
l'ho letto eccome....non riesco a crederci...non riusciamo a convergere nemmeno dopo avere letto una sentenza tanto chiara.....

Da: già proprio così...tanto chiara29/03/2011 15:49:00
che --SE-- risulta la presenza dell'esperto in INFORMATICA allora la mancanza della  firma non inficia la procedura .....perchè comunque è sanabile

SE = CONDIZIONE NECESSARIA

Da: tanto29/03/2011 17:24:54
per cominciare il verbale non firmato era corredato da altri allegati, questi firmati;
in secondo luogo si trattava dell'orale e quindi l'esperto informatico doveva essere necessariamente presente anche perchè nominato per questo (nel nostro caso non è così, anzi dal tenore della deliberazione della giunta l'esperto doveva partecipare solo alla seduta d'insediamento)
terzo in almeno 6/7 sedute entra ed esce prima del tempo con la conseguenza che non poteva esserci al momento della valutazione di tutti i compiti e neanche della sottoscrizione
quarto a differenza che nel caso prospettato nel nostro neanche un verbale è firmato dalla prima all'ultima seduta
quinto vi dovete decidere se il Proff. Fenu lo volete qualificare come un consulente o come un membro aggiunto (che come in questo caso avrebbe dovuto partecipare solo all'orale)
sesto, nel nostro caso la mancata sottoscrizione è molto più rilevante, alla luce dei principi espressi in ragione dei quali avendo il verbale la funzione di potere attribuire quelle risultanze ai soggetti nominati commissari dobbiamo per logica supporre che fenu avesse l'identico ruolo degli altri commissari, che come lui non hanno firmato, con la conseguenza che evidentemente ha partecipato attivamente alle correzioni esprimendo i giudizi sul compito. In questo caso mi chiedo che potere aveva la commissione a nominare un altro membro se la competenza è del DG del Personale, secondo perchè entra e esce?

Da: per il resto29/03/2011 18:40:19
perchè è un consulente non ha i vincoli dei commissari mi sembra chiaro.

Da: per il resto29/03/2011 18:41:52
per l'orale assume la vese di commissario esperto per informatica

Da: per il resto29/03/2011 18:42:13
veste

Da: per per il resto29/03/2011 19:47:31
a quale quesito specifico doveva rispondere il consulente?
quando è uscito aveva già risposto?
Ti rispondo io anzi ti rispondono i verbali:
"LA COMMISSIONE VISTA LA TRACCIA ESTRATTA, AVENTE PER OGGETTO SPECIFICO L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO - INFORMATIVO REGIONALE CON RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE INFORMATICHE INFORMATIVE, DELIBERA DI AVVALERSI DELLE CONOSCENZE SPECIALISTICHE DEL PROFF. GIANNI FENU...CHE VIENE INVITATO DI PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DALLE ORE 16, 40, ESCLUSIVAMENTE COME SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE NELLA SUA ATTIVITA DI ANALISI E DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI.
Quindi attività di analisi e valutazione degli elaborati. Nessun quesito specifico. Ergo perlomeno doveva esserci sempre

Da: Per curiosità29/03/2011 22:11:32
Chi ha detto che le notizie sono infondate? Infatti non lo sono. Semplicemente non hanno rilevanza penale per il pm. Se la notizia è vera

Da: ma scusate29/03/2011 23:28:50
questo era un concorso per dirigenti, non per dirigenti informatici, che c'entra chiamare l'esperto in informatica per gli scritti? Come se poi nei compiti ci fossero chissà quali elevati contenuti tecnici informatici....!!

Da: ma scusate29/03/2011 23:31:21
questo era un concorso per dirigenti, non per dirigenti informatici. Che c'entra l'esperto informatico per lo scritto? come se poi nei compiti ci fossero chissà quali elevati contenuti tecnici informatici....!!

Da: siccome29/03/2011 23:51:15
sull'argomento non esistoneo precedenti in materia di concorsi pubblici (per il semplice motivo che nei concorsi pubblici è la commissione che deve scegliere la traccia e quindi almeno teoricamente deve saperla correggere a differenza che negli appalti in cui la commissione è scelta dopo che la stazione appaltante col bando ha delineato già l'offerta tecnica che le imprese devono fornire, e già questa determina una illogicità nel comportamento tenuto dalla nostra commissione) bisogna rifarsi alle sentenze in materia di appalti. E allora:


CDS 1628/2011
La Sezione deve, in particolare, osservare che la tesi centrale, posta a fondamento dell'appello, secondo cui Marfurt sarebbe stato soltanto un mero consulente della Commissione giudicatrice della gara, senza integrare la stessa,è smentita dall'analisi - letterale, sostanziale e sistematica- degli atti di gara. Si consideri, infatti, che la determinazione del Responsabile di Area del Comune di Tezze sul Brenta n. 455 dd. 16 giugno 2009 reca inequivocabilmente la nomina del Marfurt a "membro" della Commissione medesima (cfr. doc. 13 di parte resistente in primo grado), mentre il processo verbale di gara del. 29 luglio 2009 (cfr. doc. 2), indica il Marfurt quale membro dell'organo collegiale e partecipante ad ogni effetto alle sue deliberazioni, Più in generale dall'esame dei documenti relativi alla gara (cfr., soprattutto, i documenti 17, 18 e 19) si ricava, con nettezza, che, nonostante il riferimento nominalistico alla veste di consulente, il suddetto Marfurt ha partecipato continuativamente a tutte le riunioni della Commissione, non limitandosi a fornire un occasionale supporto tecnico eb externo ma contribuendo in modo pieno ed organico alla formazione del processo decisionale ed alla conseguente assunzione delle decisioni dell'organo collegiale. Ne deriva, che, in omaggio al canone ermeneutico che impone di annettere rilevanza, in sede qualificatoria, al dato sostanziale a preferenza della veste formale, merita condivisione l'affermazione svolta dal Primo Giudice secondo cui il Marfurt è stato nominato ed ha operato quale membro, pleno iure, della Commissione. Si deve soggiungere che le regole poste dalla legge (art. 84 del codice dei contratti pubblici) in ordine ai criteri di scelta dei componenti della commissione ed alla composizione complessiva dell'organo collegiale, laddove impongono il ricorso a professionalità tecnicamente attrezzate, sarebbero con evidenza eluse se si consentisse l'attribuzione ad un soggetto esterno di compiti decisionali determinanti in sede di valutazione delle offerte tecniche, tali da esautorare la Commissione nell'espletamento di un compito di sua pertinenza.

Va osservato poi che l'atto di ritiro appare giustificato anche sul piano dell'interesse pubblico perseguito, se si considera, per un verso, la gravità e la rilevanza della violazione perpetrata, con il conseguente rischio di contenzioso, e, dall'altro lato, l'intervento dell'atto di ritiro in un torno di tempo anteriore alla stipulazione del contratto ed al conseguente consolidamento del relativo affidamento in capo al soggetto l'aggiudicatario.

Sostanzialmente ci dice che con questo modo di operare si sono eluse e violate le norme del codice appalti che impongono di individuare nelle commissioni soggetti competenti. Norme dello stesso tenore ci sono anche nel concorso, In più nel caso riportato la nomina perlomeno era stata fatta dal soggetto competente a nominare, cioè la stazione appaltante. Nel nostro caso neanche questo.

E ancora TAR Calabria 281/2008

5.1 Non ignora il Collegio che la giurisprudenza amministrativa puntualmente citata dalla
difesa della controinteressata SO.GE.SE srl ( per tutte, TAR Catania, sez. III, 5.6.2006, n.
862; Consiglio di Stato IV, 17.2.2004 n. 631) ha avallato, sul piano della legittimità, la
prassi di consentire che l'organo deputato alla selezione delle offerte sia coadiuvato, per
taluni profili il cui esame richieda conoscenze tecniche approfondite, da uno o più esperti
con funzioni di consulenti esterni. Ma è appunto nella stessa giurisprudenza citata che si
rinviene il limite di ragionevolezza entro cui sembra consentito il ricorso alla acquisizione di
conoscenze tecniche estranee alla competenza specifica dei componenti l'organo tecnico;
limite implicito nel fatto che quel contributo sia pur sempre un apporto cognitivo, mai
sostitutivo di quelle autonome valutazioni tecnico-discrezionali che soltanto il seggio di
gara è abilitato a compiere. Ben si spiega dunque che la prassi amministrativa in esame
sia ritenuta legittima ove si tratti di casi in cui il contributo dell'esperto esterno riguardi
singole e ben definite questioni tecniche, la cui piena cognizione postuli il possesso di
qualificate nozioni o esperienze tecnico-professionali, di cui possano in tesi risultare privi i
singoli componenti della commissione di gara.
5.2 Nel caso di specie per converso è accaduto che un intero segmento del procedimento
valutativo delle offerte sia stato affidato al prudente apprezzamento di un soggetto
estraneo alla compagine amministrativa, il quale ha fornito una dettagliata relazione
riguardo alla consistenza delle offerte delle imprese partecipanti nonchè compiute
valutazioni inerenti e le caratteristiche qualitative proprie della gestione ed organizzazione
del servizio offerto da ciascun concorrente e la qualità e la varietà dei prodotti alimentari
proposti. In sostanza, l'esperto esterno non si è limitato a prestare l'assistenza
professionale, ma ha svolto, sia pure pro parte, quei compiti di amministrazione attiva che
nei contratti pubblici rientrano nella sfera di competenza del seggio di gara. Si è trattato in
sostanza di un ( inammissibile) affidamento vero e proprio di un tratto di quell'iter
procedimentale valutativo di cui doveva restare al contrario attributaria in via esclusiva la
commissione di gara, stante il principio di tipicità dei poteri amministrativi e degli organi
(anche straordinari) che ne restano per legge intestatari, la inderogabilità delle
competenze (che postula non soltanto che un organo, fuori dai casi previsti dalla legge,
non possa delegare ad altri le funzioni proprie, ma che non possa neppure essere
sostituito da parte dell'autorità), la pacifica natura di collegio perfetto della commissione di
gara ( non suscettibile di essere eterointegrato in occasione di valutazioni da compiere
sulle offerte per specifici profili) nonchè intuibili esigenze di trasparenza e par condicio
nell'espletamento dei delicati compiti valutativi ( che postulano l'unicità dell'organo cui
imputare l'attività valutativa, anche per i profili connessi alla responsabilità professionale).

Rileggendo il pezzo di verbale citato nell'altro post emerge che anche nel nostro caso un pezzo della valutazione è stata affidata al soggetto esterno. Anche quà, a differenza che nel concoro la nomina è stata fatta formalmente in maniera corretta dal'organo deputato, non come nel concorso. E anche nel concorso non risultano singole e definite questioni tecniche che questo signore doveva risolvere. Le ulteirori indicazioni date dal TAR nelle ultime righe riportate sono tutto grasso che cola.

Da: esperti30/03/2011 00:09:55
ma perché non si sono fatti aiutare da un esperto in gare d'appalto...
non mi sembra che fossero all'altezza di giudicare

Da: ...30/03/2011 06:47:13
x esperti

finalmente una osservazione pertinente

Da: The End!30/03/2011 09:10:35
mettetevi il cuore in pace... non ci sarà giustizia manco questa volta! Addio!

Da: può30/03/2011 09:12:51
darsi, ma magari non sarà così. Poi di solito dei film migliori fanno anche il secondo episodio, dipende da quanto il primo ha incassato nel botteghino.

Da: non molliamo....a volte30/03/2011 09:41:58
la giustizia trionfa !

Da: Pio VII30/03/2011 10:51:06
Ricordati figliolo che la Giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro.

Da: ...30/03/2011 15:09:29

Da: ...30/03/2011 15:12:47
per siccome

ma sei veramente sicuro che ci si debba rifare alla normativa degli appalti ?

e per quale motivo ?










'

Da: andiamo avanti e trionfi la giustizia30/03/2011 15:39:09
Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.

Da: per...30/03/2011 15:58:49
e chi ha parlato di rifarsi alla normativa sugli appalti ? Io ho detto che bisogna rifarsi alle sentenza in materia di appalti che è cosa ben diversa e discende dal fatto che essendo sia i concorsi che gli appalti procedure comparative (in una si comparano le preparazioni e nell'altra le offerte) i principi che le sovraintendono sono dalla giurisprudenza, basta che dai uno sguardo alle sentenze, spesso assimilati. Anzi diciamo che sono identici.

Da: ...30/03/2011 18:34:03

Da: ???30/03/2011 18:57:15
Mi chiedo come si sia chiusa cosi in fretta un'inchiesta della procura. ma è vera la notizia?

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