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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: la buona fede23/02/2011 18:58:32
non c'entra infatti su quella indaga la magistratura, ma quello che si contesta è il fatto che i compiti sono stati corretti male visto il tempo estremamente ridotto impiegato

Da: !!! quello vero23/02/2011 19:03:30
Il punto non è che si deve vedere il marcio a tutti i costi. il punto è capire perchè di fronte a e-mail inviate da diversi concorrenti in cui si chiedeva all'amministrazione di verificare casi in cui potevano riscontrarsi illegittimità, l'amministrazione ha proseguito inarrestabile e senza dare nessuna risposta. Se poi alcune delle situazioni che si era chiesto di verificare diventano oggetto di ricorso, il percorso dell'amministrazione diventa indifendibile. Io non credo che ci sia del "marcio" ma, senza nessuna volontà di fare polemica, vorrei davvero capire perchè di tanta fretta. Anzi dirò di più ossia posso capire la fretta del politico che vuole dare dimostrazione di efficienza, ma non posso capire la parte burocratica perchè in questo caso, alla luce dei già tanti ricorsi già prima dello scritto, forse un pò più di prudenza non avrebbe guastato e soprattutto avrebbe forse messo al riparo un pò tutti, sia i non idonei che gli idonei. 

Da: ricorso23/02/2011 19:25:09
la RAS si è costituita nel ricorso

Da: x ricorso23/02/2011 19:30:14
sarebbe interessante capire come la Regione risponde alle contestazioni del ricorso n. 135. C'è qualcuno che lo ha letto?

Da: !!! quello finto23/02/2011 19:48:00
meditate gente, meditate!!!!

Da: per  ricorso23/02/2011 20:40:12
quando andrà tutto alla corte dei conti ci sarà da ridere

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Da: perchè23/02/2011 21:12:29
ci sono danni erariali? Anzi risparmiano visto che assumeranno 31 dirigenti anzichè 57!!!

Da: uno dei 3123/02/2011 21:12:41
per !!! quello finto

non è vero sono io !!! finto, tu sei un emulatore.

Da: i danni erariali23/02/2011 21:33:36
sono le ulteriori spese da sostenere per assumere i dirigenti che servono per coprire le vacanze

Da: Analisi dati23/02/2011 23:46:51
CONVENIENZA    EFFICIENZA    ECONOMICITA'

Su 498 compiti:

1) in 470 casi, ossia nel 94,00% dei casi, la valutazione di questi tre elementi si è discostata, l'un l'altra, di una cifra minore o uguale all'unità (es: CONVENIENZA 8,6, EFFICIENZA 8,4, ECONOMICITA' 8,6);

2) in 249 casi, ossia nel 50,00% dei casi, la valutazione di questi tre elementi è stata completamente identica (es: CONVENIENZA 8,6, EFFICIENZA 8,6, ECONOMICITA' 8,6);

Questa è una valutazione dei compiti accurata?
Oppure i 4 minuti a compito hanno influito nella non accurata valutazione dei singoli elementi e dei singoli compiti nelle loro particolarità?

Se vi vengono in mente altre analisi dei dati ditemi.
Ci sarà un avvocato che sappia sbattere in faccia questi dati alla commissione o a chi responsabile?

Da: Analisi dati24/02/2011 00:03:42
CAPACITA' DEL C.D. SAPER FARE

CONOSCENZA DELLA MATERIA

Su 498 compiti:

1) in 448 casi, ossia nel 90% dei casi, la valutazione di questi due elementi si è discostata, l'un l'altra, di una cifra minore o uguale all'unità (es: CAPACITA' DEL C.D. SAPER FARE 8,6, CONOSCENZA DELLA MATERIA 8,8);

Praticamente anche questi su 40 punti a disposizione, sono valutati come equivalenti.
Siamo sicuri che la commissione conoscesse le differenze tra gli elementi di valutazione?
I giudici possono metterci il naso?
Quelli Amministrativi o quelli Ordinari?

Da: i danni erariali24/02/2011 07:39:45
sono quelli che subiamo pagando fior di quattrini gli ff che sono tali anche in assenza di concorso bandito (vedi CFVA)....IN ASSENZA DI CONCORSO I POSTI DEVONO ESSERE COPERTI AD INTERIM

Da: per  perchè24/02/2011 08:25:58
non far finta di non capire!!!

Da: per  Analisi dati24/02/2011 08:32:26
li credi troppo strategici e furbi penso che io voti siano del tutto casuali e dati con superficialità e approssimazione visto il tempo impiegato.

cialtrone=persona pigra, sciatta, approssimativa e trasandata senza voglia di lavorare

Da: il ricorso24/02/2011 08:55:39
credo che il ricorso debba puntare su questo:
- estrema superficialità nella valutazione dei compiti della commissione confortata ad esempio da esempi di compiti con valutazioni positive, ma manifestatamente illegittimi, statistiche  di dati che possano avvalorare questa tesi, etc
- contradditorietà negli atti della commissione quando afferma che sia necessario impiegare 40/50 minuti per una correzione adeguata e invece ne impiega 4/5 minuti. Il che rappresenta una figura sintomatica dell'eccesso di potere.

Da: ECCESSO DI POTERE24/02/2011 09:06:27
E DOVE METTIAMO LA DIFFERENTE VALUTAZIONE DI SITUAZIONI SIMILI?
COMPITI FATTI ALTRETTANTO BENE O ADDIRITTURA MIGLIORI VALUTATI DI MOLTO INSUFFICIENTI?

Da: per il ricorso24/02/2011 09:07:43
a che serve impiegare 40 minuti se leggendo la prima pagina e mezzo  vieni scoraggiato dal proseguire.... al punto da non avere  alcun dubbio sul fatto  che i  ogni caso sia un pessimo/ quasi  elaborato?

Da: per "per il ricorso"24/02/2011 09:20:47
avessero usato veramente tale criterio mi sa mi sa che pochi dei 35 sarebbero passati

Da: x per il ricorso24/02/2011 09:22:08
sarà per questo che agli orali dicevano sempre ai candidati che la parte peggiore era quella dell'organizzazione del servizio a regime (o la gestione gara aggiungo io avendo letto i compiti)?

OSSIA le ultime parti?

Cioè, chi ha cagato fuori nelle ultime parti è stato fortunato perchè, i pigri commissari pagati per valutare tutto, ormai il suo compito l'avevano letto?

Chi non ha sbalordito con effetti speciali dall'inizio è stato accantonato senza poter essere valutato per la sua gestione delle ultime parti.

Si. Mi pare una buona teoria supportata da fatti concreti.

Ho paura per te che questo non sia un buon aiuto per la posizione dei commissari.

Da: daddy  -banned!-24/02/2011 09:32:08


Saper leccare: punti 45

Sapersi chinare: punti 23

Saper la traccia: punti 88

Da: PER IL RICORSO 224/02/2011 09:35:34
CASPITA, ABBIAMO UN GENIO TRA NOI: UNA PERSONA CHE REPUTA QUANTOMENO LOGICO L'IPOTETICO COMPORTAMENTO DEI COMMISSARI DI CONCORSO SECONDO CUI GLI STESSI SAREBBERO LEGITTIMATI A NON PROSEGUIRE NELLA CORREZIONE DEI SINGOLI COMPITI QUALORA LA PARTE INIZIALE DEGLI ELABORATI FOSSE MAL FATTA..... IL TUO POST SI COMMENTA DA SE...... 

Da: per "per il ricorso"24/02/2011 09:47:29
la stessa scomposizione del punteggio in fattori, a maggior ragione dopo la predisposizione della griglia, rendeva impossibile procedere nel senso da te ipotizzato. A seguito di tale metodo di valutazione si sarebbe dovuto individuare il punteggio finale, anche solo ai fini della graduatoria, con la conseguenza che i compiti si dovevano leggere tutti per intero altrimenti sai sorge il dubbio che i punti siano stati dati a caso. Dovresti fare qualche lettura in argomento.

Ti suggerisco qualcosa:

Non viene del resto contestata dall'Amministrazione resistente, la circostanza riportata dalla parte istante, secondo la quale, sulla base della durata della riunione della commissione esaminatrice e del numero degli esiti della prova scritta corretti in quella seduta, il tempo medio dedicato all'esame e alla valutazione degli elaborati di ciascun candidato dovesse essere individuato in quattro minuti.
Il Consiglio di Stato ravvisa di avere già trattato una fattispecie identica a quella oggetto del giudizio, con la Sentenza n. 2421 del 13 maggio 2005, nella quale, analogamente, un aspirante insegnante di religione, valutato non idoneo alle prove scritte del concorso per l'immissione in ruolo, aveva lamentato fra l'altro, alla commissione esaminatrice, carenza di motivazione, mancata verbalizzazione e difetto di istruttoria nella correzione dell'elaborato scritto. In quella sede era stato accolto il ricorso del partecipante al concorso riservato, risultato soccombente in primo grado.
In quella occasione la VI sezione del Consiglio di Stato, aveva in particolare soffermato la propria attenzione, sul tempo ridottissimo impiegato dalla commissione per la correzione degli elaborati e aveva ritenuto, in considerazione della griglia di indicatori (tra i quali ad es.: correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale; ecc.) alla quale i commissari dovevano attenersi per la valutazione di ciascuna prova, che non potesse considerarsi congruo un tempo medio di quattro minuti per l'esame della prova di ciascun candidato.
Senza peraltro voler dubitare a priori delle competenze specifiche dei singoli commissari e della loro immediatezza nella valutazione delle prove, si riteneva che, date le modalità che dovevano essere scrupolosamente seguite, ai fini di una valutazione degli elaborati, il più possibile oggettive ( sulla base appunto di identici indicatori per ciascun elaborato e ciascun candidato) e in considerazione della successiva media aritmetica che doveva essere fatta per ottenere la valutazione globale della commissione su ciascuno degli elaborati del candidato, il tempo effettivamente speso dalla commissione per la valutazione, sulla base del numero di candidati esaminati per seduta e dei verbali indicanti l'inizio e il termine delle sedute, era stato effettivamente scarso, e quindi tale da suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso.
Il Consiglio di Stato, anche in considerazione della particolare "natura" del concorso oggetto del giudizio, riteneva che sarebbe stata opportuna una maggiore ponderazione nella valutazione dei singoli elaborati, dal momento che si trattava di esaminare candidati che già avevano una pluriennale esperienza acquisita "sul campo" e che quindi erano già stati, in qualche modo "selezionati" mediante titoli maturati anche attraverso anni di insegnamento della I.R.C.
Ebbene, nella controversia più recente (definita con la sent. n. 3668 del 20 giugno 2006 che qui si annota), nuovamente all'attenzione della VI sezione del Consiglio di Stato, i giudici amministrativi ritengono di non doversi discostare dal giudizio emesso in precedenza con la Sentenza n. 2421 del maggio 2005, e quindi accolgono l'appello dell'aspirante insegnante di religione e dichiarano, in riforma della sentenza di primo grado impugnata dall'istante, fondato il ricorso, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione soccombente, la quale dovrà riconvocare la commissione esaminatrice affinché ricorregga la prova scritta dell'appellante.
Anche nel caso in esame, infatti, era stata predisposta una "griglia di valutazione" corredata da una serie di indicatori mediante i quali ciascun commissario doveva esprimere il proprio giudizio su ognuna delle prove scritte dei candidati. La valutazione di ciascuna prova doveva poi essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio (indicatore), e pertanto, la valutazione complessiva si otteneva sommando le valutazioni date alle singole prove e dividendo il totale per tre (tre erano le prove, o meglio i "quesiti" ai quali dovevano rispondere i candidati).
Il Consiglio di Stato ha affermato che, data la griglia di valutazione comprensiva di quattro distinti profili ("correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale"), l'impegno richiesto ai commissari per esaminare ciascuno degli elaborati sotto ognuno dei singoli indicatori predisposti e quindi, per esprimere una valutazione, non poteva ritenersi ridotto ad un lasso temporale di poco più di un minuto per prova (dal momento che le prove erano tre per candidato).....


Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé "semplici", tuttavia, il lasso temporale (4 minuti circa) individuato dalla parte istante e non contestato dall'Amministrazione resistente, dedicato dalla commissione, all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere.
Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare "quesiti", e quindi non temi o componimenti "lunghi" per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, la pronuncia è pienamente condivisibile quando afferma che un tempo più lungo di istruttoria, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Al riguardo, la Sezione, pur concordando con l'Amministrazione che non esiste in astratto un tempo da considerarsi ragionevole per la correzione di un elaborato e che l'indicazione del tempo medio non è di per sé significativa in assoluto, potendo il giudizio negativo o positivo di una prova scritta emergere con più o meno prontezza  dalla lettura del compito, che viene fatta da soggetti (i commissari d'esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che l'operazione di correzione delle prove che la Commissione era chiamata, nello specifico, a valutare, richiedeva la spendita di un minimo incomprimibile di tempo (tenuto conto del livello degli argomenti, della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti caratteristiche di grafia di ciascuno) da parte dei commissari. 
Ora, è chiaro che, anche data per presupposta l'esperienza professionale dei commissari, il tempo risultante dal verbale n. 37 del 4 maggio 2006 di 270 minuti per la correzione di 96 elaborati ( e cioè, in media, meno di tre minuti ad elaborato) pare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura delle prova scritte sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso (cfr., nello stesso senso, Cons. St., VI Sez. n. 2421 del 13.5.2005; n. 3368 del 20.6.2006; n. 3666 del 20.6.2006).

Da: esiste24/02/2011 10:02:19
la legittimità di un obiettivo, peraltro già assegnato dalla traccia? Esiste il "saper fare" dello stesso obiettivo, la sua economicità? Non è economico, perciò che la Giunta abbia stanziato 10 milioni di euro?
Ci rendiamo conto del livello dilettantesco di questi valutatori?
Uno può essere un bravo dirigente, un bravo professore, un bravo avvocato,
ma quella delle valutazioni, specialmente nei concorsi pubblici è una questione a parte... e il bello è il candore con cui certe cose sono state dichiarate nei verbali!

Da: per il ricorso24/02/2011 10:04:15
cercate la giurisprudenza  + recente

Cons. Stato Sez. IV, 06-07-2010, n. 4331 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI


Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 2552 del 2008, T.P.M. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 4390 del 15 maggio 2007 con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della Magistratura per l'annullamento del giudizio di non idoneità riportato dalla ricorrente nelle prove scritte del concorso a 350 posti da uditore giudiziario indetto con d.m. 12.3.2002.

Il ricorso, dapprima ritualmente instaurato innanzi al T.a.r. Calabria e poi pervenuto al T.a.r. del Lazio a seguito dell'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa erariale, veniva fondato su censure riguardanti la motivazione del giudizio e sulla violazione del requisito dell'anonimato.

Costituitosi il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della Magistratura, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze sulla base della giurisprudenza consolidata in tema di motivazione dell'atto amministrativo e sulle pregresse valutazioni già operate in tema dello specifico concorso.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l'erroneità della sentenza, riproponendo le stesse ragioni di diritto già proposte in primo grado.

Nel giudizio di appello, si costituiva l'Avvocatura dello Stato per il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della Magistratura, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con un unico motivo di diritto, articolato in trentuno punti, l'appellante deduce illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 13 del R.D. n. 1860 del 1925 e del d.P.R. n. 487 del 1994; erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione.

L'appellante, fondamentalmente, si duole di una serie di illegittimià che ruotano intorno all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, sottolineando analiticamente i comportamenti della commissione valutatrice che integrerebbero violazioni di tale obbligo.

2.1. - La doglianza è infondata e va respinta.

Il tema della motivazione dell'atto amministrativo è oramai improntato, a livello giurisprudenziale e dottrinale, ad una valutazione funzionale degli obblighi spettanti alla pubblica amministrazione. Superando le impostazioni delle teorie formali, la giurisprudenza afferma che la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni. Pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 cost. (da ultimo Consiglio di Stato IV, 30 maggio 2005, n. 2770; conformemente id., 14 febbraio 2005, n. 435; id. V, 20 ottobre 2004, n. 6814).

Ove quindi la decisione amministrativa risulti motivata, nel senso giuridico e nella decisione tecnica, dalla lettura non del solo provvedimento, ma degli atti del procedimento comunque noti o conoscibili dal privato, le doglianze sul difetto di motivazione dell'atto conclusivo non possono essere accolte.

La valutazione della sopravvenuta importanza dell'intero iter procedimentale rispetto alla motivazione come fatto interno dell'atto appare quindi del tutto consona con le più aggiornate letture dell'agire amministrativo, dove il reale momento decisionale non sempre coincide con il provvedimento finale, quando questo si limita unicamente ad esternare l'esito della decisione. Le norme sul procedimento in concreto, imponendo l'acquisizione di determinati fatti o di interesse, le modalità di ponderazione degli interessi, i criteri di giudizio, ecc., svolgono quindi una funzione che non è di mera regolazione del modus operandi, ma incidono nel contenuto stesso del provvedimento finale, che è connotato e denotato dalle scelte operate nelle fasi precedenti.

Pertanto, la motivazione è obbligo che viene rispettato non solo quando è l'atto finale ad essere compiutamente giustificato ma, soprattutto nei casi in cui la normativa non impone modi di esternazione delle ragioni particolarmente analitici o quando si viene a collidere con la discrezionalità tecnica dell'amministrazione, quando le regole procedimentali vengano accuratamente seguite, in modo tale che si possa ragionevolmente ritenere che gli organi pubblici abbiano agito sotto un velo di ignoranza sull'esito finale del loro operato, così escludendo parzialità ed inefficienze.

2.2. - Così ricostruito il contenuto dell'obbligo motivazionale ed il suo rapporto con le regole procedimentali, la Sezione non può che rilevare come il ricorso in questione si limiti a riproporre una serie di questioni sul tema della correzione degli elaborati in sede concorsuale, già abbondantemente vagliate e ritenute inidonee ad incidere sulla legittimità dell'atto.

Ed in particolare:

a) in ordine alle censure che, riguardo alle modalità di formulazione del giudizio finale, si rivolgono contro l'insufficienza della mera motivazione numerica, la parte ricorrente si duole dell'impossibilità di un riscontro sull'iter decisionale seguito dalla commissione, attesa la pochezza del solo dato sintetico contenuto nella mera cifra aritmetica. L'insufficienza del dato numerico influisce allora anche sul profilo generale della carenza o non idoneità della motivazione in senso pieno, determinando l'illegittimità dell'operato della commissione.

Tuttavia, va rimarcato che, a seguito di una considerevole elaborazione, la giurisprudenza è oramai ferma nel considerare, in assenza di una normazione ad hoc, del tutto sufficiente la motivazione contenuta in un punteggio numerico. In tal caso, si tratta di motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguenza che, se per un verso, non occorre integrare il punteggio numerico con un'apposita motivazione, un obbligo di motivazione integrativa si pone solo nel caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un'eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2127, anche in tema di concorso notarile; nonché id. sez. VI, 26 maggio 2006 n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110; id., IV 5 agosto 2005, n. 4165);

b) in merito alla mancata presenza di annotazioni ai margini del testo corretto, va ricordato come il punteggio numerico sia considerato di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull'elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell'elaborato (da ultimo T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 dicembre 2004, n. 1933);

c) sulle censure che riguardano le modalità di funzionamento della commissione di gara e la mancata o insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove o comunque la loro irragionevolezza in quanto non suscettibili di controllo, va ricordato che, secondo l'argomentazione oramai accolta, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da un'ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità (Consiglio di Stato sez. IV, 6 maggio 2004, n. 2798; id. IV, 8 febbraio 2000 n. 679). Pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dalle censure operate;

d) per quanto riguarda le censure che si rivolgono la stringatezza dei tempi di correzione, va rimarcato come, in tema di valutazioni dei tempi medi di correzione, la giurisprudenza ha sostenuto, da un lato, l'infondatezza della censura in quanto si tratta di vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità (Consiglio di Stato VI, 27 maggio 1998 n. 829); dall'altro, e con affermazioni ancora più radicali, la inammissibilità della censura stessa, in quanto prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l'assenza di alcuna prova o indizio dell'asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove della parte ricorrente, risultando dai verbali solo l'indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4165);

e) per quanto riguarda le censure sulle modalità di verbalizzazione delle sedute, anche in riferimento alla mancata sottoscrizione o vidimazione dei singoli aspetti della correzione, va ricordato che non è prescritta la verbalizzazione della votazione assegnata da ciascun commissario come elemento di legittimità della valutazione delle prove in un pubblico concorso, salvo che risulti il dissenso da parte di taluno dei commissari, ai quali solo spetta di invalidare per tale motivo la verbalizzazione della seduta (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 luglio 1995 n. 764), in quanto, in un'ottica di maggiore rilievo e salve diverse disposizioni del bando o dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice, l'onere di verbalizzazione delle operazioni di concorso (di cui all'art. 14 d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487) è sufficientemente garantito dall'indicazione del giudizio finale della commissione (TAR Calabria, 3 aprile 1998, n. 252);

f) in merito alla normativa in tema di motivazione di cui al D.Lvo 24 aprile 2006, n.166 "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246", va ancora rilevato come la stessa non appare espressiva di un principio generale in materia di professioni, e comunque non appare estensibile, per tipologia di impiego e per struttura del concorso, al concorso qui in rilievo.

Conclusivamente, l'appello non contiene elementi di novità rispetto ad una serie di questioni già conosciute e ritenute non invalidanti il procedimento concorsuale.

3. - L'appello va quindi respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dal progressivo e successivo consolidamento delle valutazioni giurisprudenziali sulla questione decisa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 2552 del 2008;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Armando Pozzi, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore


Da: per il ricorso24/02/2011 10:05:58
l'unica parte che non condivido è la compensazione delle spese processuali

Da: sentenza24/02/2011 10:07:05
conosciuta, già postata e molto particolare. Quelle su sono del 2009.

Da: Analisi dati24/02/2011 10:11:29
Esempio:
                    Punto 1-Punto 2-Punto 3-Punto 4-Punto5


LEGITTIMITA'-----------8-------10------8-------8-------6---

CONVENIENZA----------6-------8-------6-------8-------6---

EFFICIENZA--------------6-------8-------6-------8-------6---

ECONOMICITA'---------6-------8-------6-------8-------6---

CAPACITA' DEL
C.D. SAPER FARE------8-------10------10------8-------8---

CONOSCENZA
DELLA MATERIA-------8-------10------10------8-------9---


Al tempo per costruire con giudizio e perizia questa tabella bisognerebbe quantomeno aggiungere il tempo di lettura dell'elaborato e quantomeno un po' di discussione COLLEGIALE tra i commissari NO?

Il tutto in 4 minuti.

Da: ci si dimentica24/02/2011 10:14:39
e quà viene il bello che le sentenza vanno lette in relazione anche agli altri elementi. In particolare al fatto che la commissione aveva previsto e verbalizzato che per la correzione occorreva un tempo medio, ristretto al massimo, di 30/40 minuti e non meno di 50 giornate lavorative. Allora o si sono sbagliati gli zeri e 30 40 è diventato 3,4 e 50 è diventato 5 (che in sostanza sono le 14 mezze giornate) o altrimenti non c'è spiegazione.

Da: moviola24/02/2011 10:21:56
se avessero puntato su una valutazione , per così dire globale, si poteva cammuffare meglio, ma con questa griglia strutturata, significa che  almeno 3 persone hanno dovuto assegnare 30 ( 6x5) punteggi scaturiti da un accordo fra i tre, dopo aver meditato, dopo aver individuato i 5 punti della griglia all'interno del testo ( ve ne sono parecchi di 12 facciate, anche fra i non passati), dopo aver letto con un minimo di attenzione lo stesso svolgimento.
Che ragionevolezza può esserci in tutto questo?

Da: testimonianze24/02/2011 10:26:49
bisognerebbe intervistare il segretario verbalizzante per capire come hanno proceduto nelle correzioni in 4 minuti.

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