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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: Piersilvia | 15/07/2010 16:45:26 |
tra l'altro i ripescati che hanno avuto poco tempo certamente hanno interesse a rinvio | |
Da: io penso.. | 15/07/2010 16:46:49 |
Ciò non toglie che i pasticci ci sono stati. Sarebbe bastato come fanno tutte le amministrazioni verificare i requisiti dichiarati il autocertificazione dopo la fine del concorso, prima della pubblicazione della graduatoria finale e procedere alle esclusioni, senza rischiare di inficiare la procedura come sta accadendo ora. | |
Da: Interno | 15/07/2010 16:49:39 |
X io penso.. credo sia stato fatto in buona fede... si pensava di salvaguardare l'interesse alla massima partecipazione facendo subito le esclusioni. Concordo che è stato un errore e credo se ne siano accorti infatti, se hai notato, nel bando per 42 funzionari questa clausola non c'è e si parla di controllo solo per gli odonei | |
Da: coccinella | 15/07/2010 16:51:32 |
X io penso Ti faccio una domanda. Io sono una candidata che ha superato la preselezione e ha i titoli. Ipotizziamo che io non passi lo scritto. Secondo te perdo il mio interesse ad impugnare l'atto che formalizzerà gli ammessi all'orale? Io ti ricordo sono convinta che in il bando, laddove predeve che allo scritto debba partecipare un numero di 570 persone, debba essere rispettato. quindi questa falsa (perchè così comunicata è senza valore) soluzione di ammissione dei ripescati con riserva già per me continua ad essere una violazione del bando. Ti chiedo dopo lo scritto quindi perdo la possibilità di impugnare? In sostanza impugnando l'atto che ammette agli orali potrò fare valere anche i vizi di atti precedenti che a quel risultato hanno portato e quindi anche di tutte queste ammisioni sovranumerarie. Se così non fosse si arriva al paradosso che prima non posso impugnare, per mancanza di interesse, dopo neppure. In sostanza l'amministrazione potrebbe fare quello che vuole. Cosa ne pensi? | |
Da: coccinella | 15/07/2010 16:53:36 |
x io penso. concordo comunque sulla soluzione o perlomeno su quella che sarebbe dovuta essere la procedura. Aspetto risposta per il resto. Grazie | |
Da: Interno | 15/07/2010 16:54:22 |
Mi permetto di rispondere anche se non interpellato. Secondo un indirizzo di giurisprudenza che non supera una prova non ha interesse a far valere vizi che non riguardino direttamente l'esito delle stessa. | |
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Da: coccinella | 15/07/2010 16:56:09 |
Allora mi conviene impugnare subito | |
Da: Interno | 15/07/2010 16:57:40 |
In sostanza, sempre secondo questo indirizzo, non esisterebbe un interesse a porre nel nulla la procedura affinchè sia ripetuta in modo da ribaltare l'esito negativo. Invero in amteria di gare d'appalto, ma solo in tale materia, esiste un indirizzo opposto, cioè che chi non vince la gara può poi far valere qualunque vizio procedurale che consenta di metterla nel nulla poichè ha l'interesse a farla ripetere potendosela aggiudicare. Infatti, sempre secondo questo indirizzo, un caso in cui non possono essere fatti valere vizi procedurali riguarda la ditta esclusa perchè priva dei requisiti di partecipazione. | |
Da: Interno | 15/07/2010 16:58:23 |
Può essere, dipende dal tipo di interesse che fai valere. | |
Da: io penso.. | 15/07/2010 17:02:03 |
Vedi hai ragione ma le regole del diritto amministrativo mettono l'amministrazione in posizione di privilegio, salvo che si dimostri il contrario.Le conseguenze dell’annullabilità sull’atto â€" ossia la sua efficacia temporanea suscettibile, anche in presenza del vizio, di trasformarsi in definitiva â€" sono il portato della teoria della presunzione di legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione, da cui consegue che . In particolare, essendo questa soggetta al principio di legalità , l’ordinamento presume che i suoi atti siano sempre secundum legem. L’eventuale illegittimità deve essere eccepita o comunque dal soggetto inciso dal provvedimento entro un breve termine decadenziale â€" normalmente statuito in 60 giorni decorrenti dalla notificazione dell’atto ovvero dalla sua pubblicazione, se prevista in forza di legge o regolamento, o dalla conoscenza che questi ne abbia comunque avuto â€" trascorso il quale, senza che nulla sia stato eccepito, il vizio non è più invocabile â€" né in via principale né in via incidentale - con la conseguenza che l’atto diventa intangibile da parte del privato (consolidazione per inoppugnabilità ). Penso che il fatto che l'amministrazione faccia partecipare agli scritti un numero superiore di persone non sia facilmente impugnabile, infatti può sempre giustificare la sua scelta come interesse per il buon esito del concorso. Il tutto resta comunque un gran pasticcio... | |
Da: Interno | 15/07/2010 17:03:56 |
"enso che il fatto che l'amministrazione faccia partecipare agli scritti un numero superiore di persone non sia facilmente impugnabile" Quoto in pieno, ho già espresso in precedenza la stessa opinione. | |
Da: coccinella | 15/07/2010 17:06:01 |
Al momento al rispetto del bando. A mio avviso il non rispetto del bando e l'aumento dei candidati ammessi allo scritto riduce le mie chance di successo e comunque da ultimo la giurisprudenza ha evidenziato che anche chi non ha fatto la domanda possa impugnare bandi di concorso e gare d'appalto cds 7341/2004 confermata anche dopo. | |
Da: Interno | 15/07/2010 17:12:15 |
Chi non ha fatto domando può impuganre solo clausole immediatamente escludenti (è proprio il caso del ricorso sul cumulo). Dalla mia conoscenza, scarsa, delle giurisprudenza sui concorsi emerge che non esite un interesse giuridicamente rilevante all'aumento dell chance di vittoria nel concorso derivante dalla riduzione della concorrenza. E' un interesse di mero fatto. | |
Da: io penso.. | 15/07/2010 17:12:36 |
Vedi cocccinella il risultato del tuo scritto non dipende da quanti partecipano allo scritto, ma dal contenuto dello scritto... Se tu fai uno scritto da 90/100 è indifferente che ci siano 570 o 630 partecipanti.Non penso che la commissione veda tutti gli scritti e poi decida la "soglia di voto" per portare tot concorrenti agli orali. Gli scritti verranno corretti e valutati gradualmente. Solo che in sede di graduatoria finale gli slittati e i riamessi dovranno provare nel merito il proprio diritto. | |
Da: Interno | 15/07/2010 17:15:17 |
Concordo in pieno con io penso.. al 100% | |
Da: stufo | 15/07/2010 17:28:42 |
rimane il fatto che nella primissima graduatoria il criterio dei 570 è stato rispettato... ....perchè la lista comprendeva anche gli ammessi con riserva ...scusate...se si modifica il modus agendi è necessario MOTIVARE | |
Da: commodo | 15/07/2010 17:35:36 |
Non avere passato una delle prove non è vero che preclude la possibilità di impugnare. Chi non è stato ritenuto idoneo ad una delle prove può sempre impugnare facendo valere vizi endoprocedimentali, con onere poi di impugnare in ogni caso la graduatoria finale. Il problema è quello di capire se sia necessario impignare immediatamente gli atti ritenuti illegittimi. Non è pensabile un ragionamento come quello fatto e gli esempi di chi non passa una prova e impugna sono tantissimi. | |
Da: commodo | 15/07/2010 17:40:20 |
na sentenza a caso cercata velocemente su internet dove è detto che uno appena non passa una prova può impugnare R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso iscritto al NRG. 11833 dell’anno 2001 proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro *** ***, non costituito in giudizio; per regolamento di competenza sul ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, dal sig. *** *** per l’annullamento del giudizio di inidoneità alla prova orale del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 448 posti di allievo vice â€" ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, in uno con ogni atto presupposto e/o connesso; Visto il ricorso per regolamento di competenza; Visti tutti gli atti di causa; Relatore all’udienza in camera di consiglio del 22 gennaio 2002 il consigliere Carlo Saltelli; Udito l'Avvocato dello Stato Sclafani; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con ricorso notificato il 29 agosto 2001 il signor *** *** ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania: a) il giudizio di inidoneità alla prova orale del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 448 posti di allievo vice â€" ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria; b) il processo verbale della commissione di concorso de quo, ignoti numero e data, relativo alla deliberazione adottata nel giudicare la sua prova orale; c) il processo verbale, pure di data e numero ignoti, con cui sono stati determinati i criteri di valutazione della prova orale; d) la graduatoria di merito relativa al concorso de quo, nella parte in cui è stato escluso dal novero degli vincitori, oltre a tutti gli altri atti preordinati, conseguenti e connessi. Il ricorrente ha censurato l’illegittimità dell’impugnato giudizio con due articolati motivi lamentando la violazione dell’art. 97 della Costituzione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del bando di concorso pubblicato nella G.U. 4^ Serie speciale n. 9 del 31/1/97; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità , contraddittorietà , sviamento, manifesta ingiustizia, in quanto a suo avviso era del tutto privo di motivazione ed era comunque scaturito da un disdicevole comportamento della stessa commissione di concorso che non aveva garantito la necessaria serenità durante lo svolgimento della prova orale. L'amministrazione intimata, costituitasi ritualmente in giudizio il 27 settembre 2001, con atto notificato il successivo 6 ottobre 2001 ha proposto ricorso per regolamento di competenza, eccependo l’incompetenza dell’adito tribunale in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Mancando l’adesione delle altre parti, con ordinanza n. 370/2001 del 6 dicembre 2001 l’adito Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 31, 5° comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. DIRITTO I. Il ricorso è fondato e va accolto. I.1. E’ stato impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania dal signor *** *** il giudizio di inidoneità attribuitogli dalla competente commissione di concorso alla prova orale del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 448 posti di allievo vice â€" ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, in uno con gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Osserva la Sezione che il concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 448 posti di allievo vice â€" ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, cui ha partecipato il ricorrente è un concorso a livello nazionale e l’impugnato giudizio di inidoneità alle prove orali, sostenute in Roma, come risulta dalla documentazione contenuta nel fascicolo d’ufficio, è stato emesso da un organo centrale (sia pur straordinario) dello Stato, così dovendo qualificarsi la commissione di concorso. Gli effetti del giudizio di inidoneità alle prove orali attribuito al ricorrente dalla predetta commissione di concorso, comportano innanzitutto un definitivo arresto nei suoi confronti del procedimento concorsuale, riferibile in modo diretto ed immediato alla circoscrizione territoriale del tribunale del luogo in cui è stata sostenuta la prova orale: circostanza che radica sicuramente la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Inoltre al giudizio di inidoneità consegue anche la conseguente esclusione dalla graduatoria degli idonei, che rappresenta un ulteriore effetto del provvedimento impugnato, pure diretto ed immediato, non localizzabile nella circoscrizione territoriale del Tribunale adito. Per completezza si deve sottolineare che ai fini della determinazione del tribunale amministrativo regionale competente la residenza del ricorrente non assume alcun rilievo, in quanto non vi è alcun criterio di collegamento tra quest’ultima e gli effetti del provvedimento impugnato. Pertanto ricorre nel caso di specie la fattispecie prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che radica la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, come correttamente rilevato dall’Amministrazione della Giustizia, non potendo avere alcun rilievo, Difesa. II. All’accoglimento del regolamento consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto dal Ministero della Giustizia, dichiara competente a conoscere la controversia dedotta in primo grado dal signor *** *** il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Condanna il signor *** *** al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, liquidate complessivamente in 1.000 (mille) euro. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2002, con l'intervento dei signori: PALEOLOGO GIOVANNI - Presidente LA MEDICA DOMENICO - Consigliere BORIONI MARCELLO - Consigliere ANASTAS ANTONINO - Consigliere SALTELLI CARLO - Consigliere est. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE | |
Da: coccinella | 15/07/2010 17:43:10 |
Da: Francesca | 15/07/2010 17:52:22 |
Scusate, ma qualcuno sa se il TAR ha deciso nel merito qualche ricorso ovvero quando questo avverrà ? | |
Da: coccinella | 15/07/2010 17:53:22 |
Il tuo discorso è vero fino a un certo punto perchè quando si parla di chance di successo si parla ovviamente in termini percentuali. In questo caso la proporzione non è più di uno a dieci ma è evidentemente più alta. In ogni caso sul punto di 570 o 630 ho più volte espresso il mio parere che è in parte condiviso da altri in parte no. Purtroppo solo un giudice potrà risolvere i nostri dubbi e chiarire qual'è la giusta interpretazione. Dico ciò non per sottrarmi al confronto ma perchè ritengo che allo stato non ci siano soluzioni inattaccabili. Resta il fatto che se io fossi un ripascato ammesso con raccomandata senza riserva, certamente in questa fase non farei niente. Dopo la comunicazione via web forse un piccolo sorrisetto mi sarebbe venuto fuori e in caso passassi il concorso e l'amministrazione mi dovesse comunicare l'eventuale esclusione in ragione di "questo entra e tu esci" allora si che gli farei osservare che la mia ammissione senza riserve, la mia partecipazione allo scritto senza che mi sia stata comunicata con stesso mezzo la riserva e quan'altro. Sarebbe il giudice a decidere. E chissà come deciderebbe | |
Da: commodo | 15/07/2010 17:56:49 |
Non poter impugnare il non passaggio dello scritto sarebbe come dire che in una gara d'appalto la ditta che viene esclusa, sia per motivi formali sia per motivi di merito, non possa impugnare. E' proprio in quel momento che scatta il diritto a impuganre. Quindi il primo non idoneo allo scritto impugna tutto | |
Da: commodo | 15/07/2010 18:02:09 |
Anzi questa è più recente CdS n 862 del 2008 6.2. In linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 843; sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5407). Siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando (come nel caso di specie) che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario (ex plurimis artt. 6, co. 4 e 5, t.u.imp.civ.St., 6, d.P.R. n. 487 del 1994), prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice. In tal caso il giudizio costituisce l’atto conclusivo e lesivo per l’interessato il quale ha l’onere d’impugnarlo, con la conseguenza che il termine decorre dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5507; sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2572). | |
Da: io penso.. | 15/07/2010 18:08:57 |
X commodo vedi il diritto leso in una gara d'appalto è diverso. Uno può chiedere che la gara venga annullata per essere poi ripetuta. In un concorso pubblico tu non hai un interesse leggittimo a chiedere l'annullamento del concorso se non passi la prova scritta, Il tuo diventa un mero interesse di fatto, sempre che i vizi impugnabili non siano divenuti inopugnabili.... | |
Da: commodo | 15/07/2010 18:11:16 |
a me non sembra che le sentenze dicano questo. Con l'impugnazione dell'atto lesivo io faccio valere anche vizi di tutti gli atti presupposti e ne chiedo l'annullamento e questo si può fare. | |
Da: commodo | 15/07/2010 18:19:16 |
A parte che ho interesse alla ripetizione del concorso | |
Da: culo | 15/07/2010 18:37:42 |
A posteriori ho ragione io. | |
Da: io penso... | 15/07/2010 18:51:37 |
x commodo se sei idoneo alle preselezioni senza slittamenti o ripescaggi vari perchè hai interesse all'annullamento? Non è che infine sei uno dei tanti che hanno steccato le preselezioni.... | |
Da: commodo | 15/07/2010 18:56:18 |
scusami io, penso però non capisco perchè devi usare certi argomenti. la discussione motivata la capisco questo no. Io sono idoneo e non rientro ne tra i ripescati ne tra gli esclusi. Infatti parlavo dell'ipotesi di chi non risulta idoneo ad esempio allo scritto, che ad oggi non l'ha fatto nessuno. In quel caso e solo in quello scatta l'interesse ad impugnare. Siccome, inoltre, non si può chiedere l'annullamento di niente per motivi di merito è logico che le impugnazioni rigiuardano la legittimità dei provvedimenti sino a quel momento emessi. quindi di tutti gli atti antecedenti dei quali posso richiedere l'annullamento. questo è sempre avvenuto. Se poi vuoi pensare che io non abbia passato le preselzione be pensa quello che vuoi. | |
Da: veniamo al dunque | 15/07/2010 19:55:33 |
in prospettiva del 3 agosto, nei limiti di tempo di 4 ore è forse il momento di ipotizzare che razza di quesito/caso/problematica verrà prospettato. Azzardiamo: cosa può essere chiesto di fare con il controllo di gestione e valutazione del personale? oppure quale tipo di atto/provvedimento/determina di valenza dirigenziale può essere abbozzato? Infine, secondo voi è possibile che capiti una gestione di situazione conflittuale? Credo che la maggiore difficoltà consiste nel non avere uno straccio di simulazione di "prova pratica" che possa indirizzare gli sforzi. Anche questo è da intendersi come benchmarking, nel senso di migliorare e affinare le proprie prestazioni. | |
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