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57 dirigenti Regione Sardegna
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Da: bip bip | 16/07/2010 23:50:59 |
ma secondo voi i fac-fun se ne stanno rimanendo buoni buoni? | |
Da: er monno | 17/07/2010 00:19:05 |
mannaggia a l'anima de li mortacci de tutti li burini de l'animaccia sua de sta fregnaccia de monno infame ! ma che è che vojono annullà o spostà o fà ! ma famola finita e annamosene tutti a farse un bagno! e pigliamose sta benedetta fregatura, no? | |
Da: leo | 17/07/2010 10:03:59 |
dove siete? state studiando o siete al mare? | |
Da: Mr Data (a grande richiesta) | 17/07/2010 10:11:42 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: x tutti | 17/07/2010 10:47:55 |
pubblicate la lettera di diffida dei vizi così anche altri condividono...... | |
Da: X MR DATA | 17/07/2010 10:49:54 |
QUANTO VI HANNO PAGATO PER LESSARCI I MARONI? | |
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Da: SONO | 17/07/2010 10:51:54 |
ARRIVATO ALLA CONCLUSIONE CHE IL FORUM FA PAURA A QUESTA GENTE SE HANNO ASSOLDATO GENTE PER PRESIDIARE IL FORUM E SCRIVERE CAZZATE | |
Da: commodo | 17/07/2010 10:54:29 |
Lo fanno gratis fa parte del loro bagaglio culturale e della loro esprienza, è questa la cosa più preoccupante, per loro. in ogni caso anche saperli alle prese con un forum di poveri falliti è una bella soddisfazione. questo vuole dire che i maroni li abbiamo rotti noi e non solo quelli. Ciao | |
Da: LETTERA RAS | 17/07/2010 11:16:57 |
Ecco la lettera chiesta da x tutti. AllâAssessore degli Affari Generali Dr.ssa Maria Paola Corona aagg.assessore@regione.sardegna.it Al Presidente della Commissione Prof. Armando Buccellato buccellato@unica.it Al Direttore Generale dellâAssessorato degli Affari generali Dr. Giuseppe Manca aagg.personale@regione.sardegna.it Al Direttore del Servizio Concorsi Dr.ssa Vittoria Desogus mvdesogus@regione.sardegna.it Al Presidente della Regione Sardegna On. Ugo Cappellacci presidente@regione.sardegna.it Alla CGIL â" Funzione Pubblica fp.cagliari@sardegnacgil.it Alla CISL - Funzione Pubblica info@fpscagliari.it Alla UIL â" FPL sindacato.uil@regione.sardegna.it Al SADIRS sadirs@tiscali.it Al FEDRO Fedro1@tiscali.it Al FENDRES fendres@libero.it Allo SDIRS sdirs.sardegna@tiscali.it Loro sedi Oggetto: Concorso per titoli ed esami per lâassunzione a tempo indeterminato di n. 57 dirigenti per lâAmministrazione regionale. _____ In merito al concorso di cui allâoggetto con la presente il sottoscritto, partecipante al concorso medesimo e quindi portatore di un interesse qualificato e diretto, intende significare quanto segue. Con nota prot. 12330 del 25 giugno 2010, il Dirigente del competente Servizio dellâAssessorato degli Affari generali, ha provveduto a pubblicare un elenco di 60 nomi di candidati ammessi, con riserva in via cautelare, alla prova scritta del 15 luglio 2010. A seguito di detto avviso ed a seguito della pubblicazione dellâelenco contenente i 571 nomi dei candidati ammessi alla prova scritta dopo la verifica dei requisiti, ad oggi gli ammessi a partecipare alla menzionata prova scritta risultano essere 631. Lâart. 5 del decreto NP29297/97 del 5 ottobre 2009 che modifica lâart. 6 del decreto NP/28406/91 del 25 settembre 2009 prevede che: âSono ammessi alla successiva prova scritta i candidati classificati dal 1° al 570° posto, nonché quelli che hanno ottenuto lo stesso punteggio del 570°classificato. In caso di esclusione di alcuni candidati a seguito della verifica di invalidità della domanda o della mancanza dei requisiti di partecipazione, lâAmministrazione procederà ad ammettere in sostituzione degli stessi i candidati che seguono fino al limite del 570° classificato ed eventuali ex aequo.â Appare del tutto evidente che lâammettere allo scritto un numero superiore di candidati rispetto a quello previsto dal bando determini una illegittimità della procedura in corso, per le seguenti motivazioni: 1) Violazione del bando di gara, in particolare dellâarticolo più sopra richiamato. Eâ principio pacifico in materia concorsuale che il bando costituisca lex specialis e, pertanto, sia i partecipanti che lâAmministrazione procedente siano vincolati al suo rispetto. Dalla lettura della norma citata si evince, in maniera chiara e non suscettibile di ulteriore interpretazione, che in ipotesi di esclusione di alcuni candidati lâAmministrazione deve provvedere alla sostituzione degli stessi entro, in ogni caso, il limite di 570 posti, salvo âex aequoâ. Sul punto la Giurisprudenza unanimemente ha più volte affermato che lâAmministrazione procedente in presenza di un bando di concorso non abbia la possibilità di disapplicarlo, a proprio piacimento, dovendo al più provvedere allâannullamento ed a una nuova stesura dello stesso (fra tutte TAR Lazio n. 8512 del 24 settembre 2008 e le sentenze in questa richiamate). La stessa Giurisprudenza ha altresì spiegato che a fronte di un bando vi è per ogni partecipante lâinteresse al rispetto dello stesso e conseguentemente la legittimazione attiva al fine dellâimpugnazione della procedura. La âratioâ per la quale i concorsi pubblici vengono regolati da bandi, e la severità con la quale la Giurisprudenza ritiene vincolanti per tutti i soggetti coinvolti le disposizioni in essi contenute, va ricercata nella evidente necessità di evitare comportamenti discrezionali ed arbitrari in materia tanto delicata. Nel caso in esame il mancato rispetto del dettato dellâarticolo del bando citato determina, in pratica, per lâAmministrazione procedente lâassurda possibilità di potere scorrere a suo piacimento una graduatoria, andando a ritenere idonei soggetti non classificatisi validamente, senza in ciò trovare alcun limite nel dettato del bando, come invece dovrebbe essere. 2) Il provvedimento del dirigente citato è illegittimo, altresì, per difetto di motivazione. Ammesso ma non concesso che lâAmministrazione procedente possa provvedere discrezionalmente a disapplicare il bando di concorso, lâatto con il quale intende provvedervi deve per lo meno essere sorretto da adeguata e congrua motivazione. Nel caso in esame il dirigente competente si è limitato a fare un generico riferimento al contenzioso pendente davanti ai Giudici Amministrativi, senza minimamente dare conto delle reali e concrete motivazioni, di fatto e di diritto, per le quali tali giudizi pendenti determinino la necessità di ammettere alla prova scritta un numero tanto superiore di concorrenti rispetto alle previsioni del bando. In ogni caso tale provvedimento appare viziato anche nella parte in cui fa riferimento a ricorsi giurisdizionali. Eâ fatto notorio che molti dei soggetti riammessi, allo stato, non abbiano alcun ricorso pendente nanti i competenti Tribunali con la conseguenza che detto provvedimento risulta viziato nella parte motivazionale. Il difetto di motivazione si estrinseca altresì nella parte in cui a fronte dellâelenco dei 571 ammessi di cui sopra, viene oggi permessa la partecipazione allo scritto a ben ulteriori 60 persone. Sostanzialmente a fronte di originarie 53 esclusioni vengono riammessi 60 candidati. Il tutto senza avere citato nel provvedimento prot. 12330 del 25 giugno 2010 alcuna motivazione in ordine alle riammissioni in sovranumero, rispetto alle originarie esclusioni, in merito alle quali chi scrive non è posto nella condizione di conoscere neanche il punteggio che detti candidati hanno raggiunto allâesito della prova preselettiva. Si rileva inoltre che nellâelenco dei riammessi manca il nominativo di una concorrente che, presente nel primo elenco ed esclusa nel secondo, non appare in quello del 25 giugno 2010 e non è dato, anche in questo caso, sapere il perché di tale confermata esclusione, dato che i candidati ammessi alla prova scritta risultano essere addirittura in numero superiore rispetto alle esclusioni. Il difetto di motivazione è evidente anche la dove nellâatto è espressamente detto che i candidati elencati sono ammessi con riserva. Nellâelenco contenente i 571 (non protocollato e non sottoscritto e non riportante la specificazione che vale quale notifica) tale dicitura non è presente. Da quanto detto si viene a determinare lâassurda situazione per la quale coloro che vengono chiamati a fare lo scritto solo a seguito delle esclusioni poi ritirate (e che quindi non avevano raggiunto il punteggio utile) si ritrovano ad essere ammessi a tutti gli effetti, mentre coloro che magari hanno ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole, sia pure di natura cautelare, si trovano nella posizione di una ammissione con riserva. Anche tale palese contraddizione non viene assolutamente spiegata nel provvedimento pubblicato. Sul punto occorre chiarire che l'avviso del giorno 13 giugno 2010 non è assolutamente idoneo a colmare la lacuna di cui sopra. E' principio pacifico che nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, si è data comunicazione ai soggetti ripescati della loro ammissione senza riserva a mezzo racc.a.r., per modificare a tutti gli effetti tale situazione sia necessaria una comunicazione personale con la quale viene a chiarirsi la posizione. Sempre sull'avviso del 13 appare assai dubbia la possibilità che lo stesso possa valere quale mezzo legittimo di comunicazione dello spostamento della data dello scritto. I precedenti avvisi in argomento discendevano, difatti, da quello del 15 febbraio 2010 l'unico ai sensi del bando attraverso il quale era possibile dare comunicazioni ufficiali sulla data. L'avviso del 13 invece è del tutto scollegato dai precedenti e come tale sorge il dubbio sulla sua idoneità ad ottenere l'effetto per il quale era preordinato. Con tutte le conseguenze che da ciò possono derivare. Tutto quanto detto è comunque ricompreso nellâassoluta mancanza di indicazione del tipo di provvedimento che è stato emesso per pervenire allâelenco pubblicato. Non viene, difatti, spiegato minimamente se detta ammissione con riserva sia derivata da un annullamento in autotutela ( ai sensi della L. 241/1990) dei precedenti provvedimenti di esclusione (con la conseguenza in tal caso dellâindicazione del perché lâesclusione sia da ritenersi illegittima e lâulteriore conseguenza che in tale ipotesi verrebbe meno il diritto di partecipare dei soggetti ripescati) o da quale altro tipo di atto. 3) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della medesima procedura. A seguito dellâemanazione, da parte del TAR della sentenza 1832 del 2009, lâAmministrazione ha provveduto ad emanare il decreto n. 37237/139 del 01.12.2009. . In detto atto veniva espressamente chiarito, allâart. 1, che lâAmministrazione avrebbe provveduto ad ammettere con riserva, considerata la pendenza davanti al Consiglio di Stato del Giudizio dâappello in merito al pronunciamento del TAR Sardegna, i candidati che usufruivano del cumulo dei requisiti di partecipazione. Espletata la prova preselettiva, un numero considerevole di soggetti ammessi con riserva, a seguito del citato decreto, superavano la stessa prova riportando un punteggio utile. Nellâoccasione lâAmministrazione del predisporre la prima graduatoria degli ammessi ha provveduto a conteggiare tali ammessi con riserva tra i 570 complessivi, proprio in ossequio al dettato del bando. Considerato quanto detto la procedura appare viziata da eccesso di potere. A fronte di due situazioni assolutamente identiche, ammessi con riserva per la pendenza di giudizio, lâAmministrazione ha tenuto comportamenti diametralmente opposti. Nel primo caso ha conteggiato tali soggetti tra i 570, nel secondo caso ha provveduto ad aumentare in maniera del tutto arbitraria ed indiscriminata il numero dei candidati ammessi allo scritto. Quanto detto porta a ritenere che visto il comportamento tenuto successivamente dall'amministrazione anche chi si ritrova in graduatoria oltre il numero 631possa legittimamente domandare di essere riammesso. Se infatti si fosse applicato il criterio di conteggiare gli ammessi con riserva oltre i 570 ad oggi avrebbero potuto partecipare allo scritto un numero di candidati, ripescati, pari al numero degli ammessi con riserva della prima graduatoria. Va da se che qualora qualcuno dei soggetti lesi facessi ricorso dopo che lo scritto è stato espletato verrebbe invalidata tutta la procedura in quanto non vi sarebbe più la possibilità di partecipare alla prova d'esame. Tutto quanto detto consiglia perlomeno una attenta valutazione. A fronte di quanto eccepito ed evidenziato chi scrive: - chiede ai soggetti in indirizzo di volere, per quanto di loro competenza, intervenire al fine di ristabilire la legalità della procedura di concorso, attraverso lâammissione allo scritto di 570 candidati più eventuali ex aequo; - chiede allâAmministrazione procedente di volere provvedere a revocare e/o annullare in autotutela gli atti fin dâora emessi, e riguardanti i soggetti ammessi alla prova scritta, con conseguente ulteriore pubblicazione di una nuova e definitiva graduatoria ricomprendente, in ragione di quanto previsto dal bando, 570 più ex aequo candidati; - chiede allâAmministrazione procedente di voler quindi rinviare lâespletamento della prova scritta allâesito dellâadozione dei provvedimenti sopra indicati. Eâ auspicio di chi scrive il potere partecipare ad una prova di concorso caratterizzata da trasparenza ed immune da vizi che ne potrebbero inficiare la validità. Non è intenzione volere entrare nel merito delle scelte dellâAmministrazione in ordine alla sorte dei candidati esclusi, riammessi o che siano stati richiamati. Lâunica intenzione che spinge alla trasmissione della presente è il rispetto del bando (e quindi delle regole che la stessa Amministrazione si è data) e la correttezza della procedura. La richiesta è, altresì, motivata dalla evidenza che se portata avanti una procedura affetta da tanti tali e gravi vizi non potrà che essere destinata allâannullamento dai competenti organi giurisdizionali. Tale eventualità, oltre a vedere frustrate le legittime aspettative di tanti candidati, determinerebbe un danno certo sia per gli stessi candidati che per lâAmministrazione procedente, danno che nel caso in esame sarebbe ancora maggiormente aggravato dal fatto che la stessa Amministrazione è stata resa edotta della presenza di tanti e tali vizi. In argomento giova ricordare che ogni soggetto partecipante al concorso, in ipotesi di mancato superamento o degli scritti o degli orali, è legittimato ad impugnare la graduatoria finale, primo atto lesivo, facendo, in tale sede, valere tutti i vizi endoprocedimentali presenti nella procedura stessa. Sicuri che le istanze oggi formulate saranno prese nella giusta considerazione e, come detto, nellâauspicato fine, di volere svolgere una prova concorsuale caratterizzata dalla legittimità, trasparenza e parità di condizioni, si porgono, in attesa di riscontro, distinti saluti. firma | |
Da: minchia! | 17/07/2010 11:27:18 |
di nuovo cazzate, non basta mai, il concorso non lo volete fare! | |
Da: ribelli | 17/07/2010 11:31:44 |
...o cagasotto | |
Da: x lettera RAS | 17/07/2010 11:34:28 |
quando è partita la lettera? Cenni di reazioni, anche da parte dei sindacati?? | |
Da: che palle | 17/07/2010 11:40:48 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: x lettera RAS | 17/07/2010 11:42:30 |
grazie mille | |
Da: x lettera RAS - Ma che palle | 17/07/2010 11:43:10 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: bip bip | 17/07/2010 11:52:05 |
l'avviso del giorno 13 giugno 2010 è il 13 luglio 2010 | |
Da: X MINCHIA | 17/07/2010 11:59:52 |
IO NON CREDO CHE SIANO CAZZATE, IO SON PROFONDAMENTE CONTRARIO AD ANNULLAMENTO MA FAVOREVOLE ALLA SISTEMAZIONE DELLA PROCEDURA, MEDIANTE POCHI ATTI CHE L'AMMINISTRAZIONE DEVE ADOTTARE PER SANARE I VIZI. SE SONO CAZZATE PROVATE AD ARGOMENTARE PER SMENTIRLE! | |
Da: veniamo al dunque | 17/07/2010 12:02:16 |
Consiglio di continuare a studiare e non abbassare la guardia. Alcuni commenti o ipotesi servono a scoraggiare e diminuire la concorrenza. Ma venendo al dunque: "Applicazione di Norme e strumenti" e "Applicazione di istituti giuridici ed economici di competenza dirigenziale" (estratto del verbale 28.04.2010, criteri prova scritta) sono la stessa cosa? Inoltre, sempre dall'estratto, non compare più il termine "progettazione" indicato nel bando per la prova scritta. Questo significa qualcosa? grazie | |
Da: commodo | 17/07/2010 12:05:26 |
secondo me norme e strumenti sono quelli del singolo caso paratico, ad esempio il 163/2006 se è un appalto, regolamenti comunitari ecc. Istituti giuridici sono ad esempio assegnazione del personale, provv disciplinari impegno della spesa, che si caratterizzano per essere gli strumenti di lavoro. Io almeno mi sono fatto questa idea. quanto alla progettazione BOOO. Ma in 4 ore cosa si progetta? ciao | |
Da: x veniamo al dunque | 17/07/2010 12:07:26 |
fiato sprecato.. questo forum è popolato solo da minchie, culi e cazzoni vari... | |
Da: commodo | 17/07/2010 12:09:59 |
Quanto al resto per me non sono cazzate, anzi. Io la lettera a suo tempo l'avevo mandata e a me sembra una semplice richiesta di riflessione. Si chiede di pensare. Se non fosse stata fatta in quei termini una richiesta sarebbe stata ancora meno presa in considerazione. Da nessuna parte si dice di annullare | |
Da: uno di meno | 17/07/2010 12:39:30 |
contatene uno in meno; mi avete convinto, non finirà mai, addio. | |
Da: per veniamo al dunque | 17/07/2010 15:36:22 |
quindi non ci aspettiamo una progettazione, ma un'attività di programmazione. ma un progetto serve per programmare..... | |
Da: Cincinnato | 17/07/2010 18:20:01 |
Io sto programmando di ritirarmi ad arare il mio orticello! | |
Da: veniamo al dunque | 17/07/2010 18:29:24 |
Suppongo che "programmazione" riguardi i Programmi Operativi e gli Obiettivi Gestionali Operativi e quindi l'attività di determinazione delle risorse e la descrizione operativa delle azioni da svolgere, in genere nell'arco di 1 anno. Per "progetto" forse si intende una attività non routinaria che può svolgersi per più anni e che può coinvolgere diversi soggetti istituzionali (project management?). Invece ho sempre pensato che "pianificazione" riguardasse il livello politico (es. pianificazione strategica). Ma nell'estratto del verbale 28.04.2010, criteri prova scritta, il termine è usato per descrivere azioni operative: "Pianificazione operativa dei processi e dei procedimenti". C'è una certa disomogeneità nell'uso dei termini che, secondo me, crea qualche confusione. Inoltre queste considerazioni sono teoriche, ma in pratica tocca poi elaborare - e scrivere- soluzioni concrete. | |
Da: leo | 17/07/2010 18:37:42 |
la pianificazione è il processo riferito ad un arco temporale medio o lungo, invece la programmazione generalmente è riferita ad anno. Tuttavia i due termini sono frequentemente usati come sinonimi, ad esempio nella programmazione europea, nel Programma Regionale di Sviluppo si dovrebbe parlare letteralmente di pianificazione, non di progettazione. | |
Da: scripta manent | 17/07/2010 19:21:27 |
ho inviato la lettera vista sul forum ai destinatari indicati se lo facessimo tutti..... | |
Da: Tutti contro tutti | 17/07/2010 19:29:09 |
L'avete indirizzata anche all'enterprise? | |
Da: giuliano | 17/07/2010 19:56:04 |
mi da energia sapere che con questo caldo micidiale non sia il solo qui libri! Non dobbiamo mollare e farci vincere dalla stanchezza e dal disordine creato da questa amministrazione | |
Da: Mr Data | 17/07/2010 20:19:32 |
Avete proprio sbagliato serie TV... | |
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