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Da: MDC. 04/11/2021 07:54:25
Buon giorno a tutti….fate i bravi, non litigate….facciamo parte tutti della stessa Amministrazione….È possibile avere gli estremi del parere del Consiglio di Stato? Grazie e buon lavoro a tutti.
Rispondi

Da: RC971 04/11/2021 08:12:12
Ciao MDC, penso sia questa:
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=HtAIMceS&p_p_lifecycle=0
Rispondi

Da: RC971 04/11/2021 08:54:37
@MDC:
non so se ti si apre direttamente il link che ho postato; ho provato ora e non mi ha reindirizzaro direttamente alla sentenza, sembra ci sia comunque il "cancello" del motore di ricerca.
In ogni caso, nel motore di ricerca, seleziona:
- Tipo provvedimento: sentenza
- Sede: Consiglio di Stato
- Anno e numero di provvedimento: 2021 - 07358

Se è la sentenza cui faceva riferimento Vinzi, si tratta della riforma, da parte appunto del Consiglio di Stato, di una sentenza del TAR che accoglieva il ricorso di un sovrintendente promosso per meriti straordinari a giugno del 2016 e ne stabiliva la retrodatazione al 01.01.2010.
Il TAR aveva quindi sposato l'interpretazione del sindacato, più favorevole per i dipendenti, mentre il Consiglio di Stato ha dato ragione all'Amministrazione, ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale vada intesa come già interpretato dal Ministero, e cioè che la retrodatazione vada effettuata allineando la decorrenza giuridica dei promossi per merito a quella attribuita al primo concorso la cui data del bando sia successiva alla data del verificarsi dei fatti.

Rispondi

Da: @RC97104/11/2021 08:58:44
Proprio attaccarsi sugli specchi per un posticino da voi c'è sbirro!!
Rispondi

Da: @RC97104/11/2021 08:59:13
Proprio attaccarsi sugli specchi per un posticino da vice c'è sbirro!!
Rispondi

Da: MDC. 04/11/2021 12:14:19
GRAZIE.
Rispondi

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Da: Pegaso1969 04/11/2021 21:20:22
@RC 971
Grazie mille per aver dato i riferimenti della sentenza del Consiglio di Stato. Effettivamente, è come dici tu...ha ribadito che la linea da adottare è quella con cui il Ministero era partito. Certo rimane il rammarico per tutti quelli che per qualche mese o addirittura qualche giorno vedono sfumare le proprie giuste pretese. Speriamo che almeno si muovano per porre fine a questa lunga ed ingiustificabile attesa...e facciano/notifichino questi decreti...e che soprattutto tengano conto di essi per il concorso in atto.
Che dire...speriamo bene...
Grazie ancora per le informazioni...
Rispondi

Da: Ghy04/11/2021 22:13:44
E smettetela di frenare e fate un esame se ne siete capaci.
Rispondi

Da: RC971 04/11/2021 22:52:57
@Pegaso
Il concorsone da 7563 posti ha creato delle situazioni davvero paradossali.
Rispondi

Da: @RC97104/11/2021 23:08:37
È vero, l'unica cosa buona è che un minchione e fannullone come te è ancora a spasso. E menomale almeno questo!
Rispondi

Da: Toni 199205/11/2021 00:11:35
Quindi, giusto per capire io che sono stato promosso il 24.09.2009 con quale decorrenza verrò retrodatato? 2002 o 2004? E possibile avere copia della sentenza del consiglio di stato
Rispondi

Da: RC971 05/11/2021 00:12:06
@Pegaso: per il fatto del ritardo sull'uscita dei decreti, bisognerebbe capire se il Consiglio di Stato si sia già pronunciato in merito ai pareri richiesti dal Ministero.
Non ho seguito la cosa e non so se tale pronuncia ci sia già stata., tu ne sai qualcosa?
Domani provo a fare una ricerca.
Notte
Rispondi

Da: RC971 05/11/2021 00:15:55
@ Toni:
Se copi e incolli il link che ho postato sopra ti si apre il motore di ricerca del sito Giustizia Amministrativa.
Da li, inserisci i riferimenti che ho indicato e trovi la sentenza.
In base a questo orientamento, la tua retrodatazione sarà al 01.01.2004.
Rispondi

Da: Toni 199205/11/2021 00:19:52
Grazie rc971
Rispondi

Da: RC971 05/11/2021 06:29:16
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4598 del 2021, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Daniele Santorsola, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Madeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste n. 123;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 02993/2021, resa tra le parti, concernente la retrodatazione al 1 gennaio 2010 della decorrenza giuridica della promozione per meriti straordinari alla qualifica di vice sovraintendente della Polizia di Stato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Daniele Santorsola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il Cons. Carmelina Addesso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede la riforma della sentenza n. 2993/2021 del 11 marzo 2021 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima quater, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Daniele Santorsola avverso il provvedimento del 28 dicembre 2020, adottato dal Capo della Polizia -Direttore Generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con cui è stata concessa al ricorrente la promozione per meriti straordinari alla qualifica di Vice-Sovrintendente della Polizia di Stato, nella sola parte in cui prevede la decorrenza giuridica dal 5.06.2016 e non dal 1.01.2010.
1.1 Con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato promosso per meriti straordinari alla qualifica di Vice-Sovrintendente della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dal 5 giugno 2016, data in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato la promozione.
1.2 Nelle more della definizione del procedimento di promozione, è, tuttavia, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 27 ottobre 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 1, del d.p.r. 335 del 1982 nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica conferita al personale di Polizia promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.
1.3 In considerazione della pronuncia sopra indicata, il Vice Sovrintendente Santorsola impugnava il provvedimento di promozione nella parte in cui ha previsto la decorrenza giuridica dal 5.06.2016 e non dal 1.01.2010, coincidente con la decorrenza riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso immediatamente successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno determinato la promozione straordinaria.
1.4 Il TAR accoglieva il ricorso, identificando, quale decorrenza giuridica più favorevole ai sensi della pronuncia della Corte Costituzionale, quella del personale che ha conseguito la qualifica all'esito del concorso svolto immediatamente dopo la data del 5.06.2016, ossia il concorso interno che ha dato luogo al 6º ciclo del 26º corso per vice sovrintendenti, svoltosi dall'8 giugno 2016 al 7 settembre 2016, con decorrenza della promozione dal 1 gennaio 2010.
2. Con ricorso in appello notificato in data 11 maggio 2021 e depositato in data 18 maggio 2021, il Ministero dell'Interno ha impugnato la sopra indicata sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione dell'art. 75, comma 1, del d.p.r. n. 335/1982 per l'errata individuazione della procedura concorsuale rilevante ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
2.1 Deduce, in particolare, l'appellante che il concorso interno che ha dato luogo al 6º ciclo del 26º corso per vice sovrintendenti, svoltosi dall'8 giugno 2016 al 7 settembre 2016, con decorrenza della promozione dal 1 gennaio 2010, non può essere considerato il concorso successivo ai fatti che hanno determinato la promozione per meriti straordinari alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, in quanto bandito in data 23 dicembre 2013, data in cui il ricorrente non era ancora in possesso della qualifica di vice sovrintendente. Per contro, la procedura concorsuale rilevante ai fini in esame è il concorso bandito in data 27 ottobre 2017, cd. 27° corso, il primo bandito dopo i fatti che avevano determinato la promozione per meriti straordinari, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2014.
2.2 In data 28 maggio 2021 si è costituita la parte appellata, instando per la reiezione dell'appello.
2.3 Le parti hanno depositato memorie in data 17 e 18 giugno 2021, insistendo nelle rispettive difese.
2.4 All'udienza del 22 giugno 2021, con ordinanza collegiale n. 3537 del 25.06.2021, il Collegio accoglieva l'istanza cautelare del Ministero appellante ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per la discussione nel merito l'udienza del 26 ottobre 2021.
2.5 All'udienza del 26 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 104 c.p.a. avanzata da parte appellata con memoria del 18.06.2021. Deduce, in particolare, l'appellato Santorsola che la tesi del Ministero appellante, in primo grado costituitosi con una memoria di mero stile, è del tutto nuova e si fonda su documenti depositati per la prima volta in grado di appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
3.1 L'eccezione è infondata.
3.2 La mancata difesa del Ministero in primo grado non può determinare l'inammissibilità dell'appello alla luce del divieto di nova di cui all'art 104 c.p.a. Per costante giurisprudenza, infatti, tale divieto costituisce la logica conseguenza dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione (in primo grado) del provvedimento amministrativo, e più in generale dell'onere di specificazione della domanda da parte di chi agisce in giudizio. Esso è pertanto riferibile soltanto all'attore (il ricorrente) e non anche al convenuto (il controinteressato). Ed infatti, "l'amministrazione intimata, ovvero chiunque sia convenuto in giudizio, come non ha onere di specificare le difese (tant'è che può rimanere contumace, ovvero costituirsi con atto di stile, come accaduto nel caso di specie), così nel caso di soccombenza può proporre appello contro la sentenza adducendo qualunque motivo (salve le preclusioni previste dalla legge) che ritenga utile per dimostrare l'infondatezza della domanda dell'attore o ricorrente accolta dal giudice di primo grado" (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11/10/2021 n. 6792, 24 novembre 2020, n. 7353).
3.3 Sotto altro profilo, si osserva che la circostanza, dedotta dal Ministero appellante, che la procedura concorsuale considerata rilevante dal giudice di primo grado sia stata bandita in data antecedente ai fatti che hanno determinato la promozione per meriti straordinari (ossia in data 23 dicembre 2013) non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellato ai sensi dell'art 64 comma 2 c.p.a., il che rende superflua la relativa produzione documentale.
4. Nel merito, l'appello è fondato alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.
4.1 Con sentenza n. 224 del 7 ottobre 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 75, primo comma, del d.p.r. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella, più favorevole, riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.
4.2 L'illegittimità costituzionale discende dal disallineamento della decorrenza giuridica della promozione tra coloro che sono stati promossi per meriti straordinari e coloro che sono stati promossi all'esito del concorso, in quanto solo per questi ultimi l'art. 24-quater d.p.r. 335/1982- a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 53 del 2001- ha sancito la decorrenza giuridica della nomina al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e la decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
4.3 La Corte Costituzionale ha sottolineato come questa previsione, considerata in combinato disposto con la decorrenza giuridica ancorata per la promozione per merito straordinario alla data del verificarsi dei fatti che hanno giustificato l'attribuzione della qualifica (art. 75, comma 1, d.p.r n. 335/1982), determina un irragionevole effetto distorsivo. Ciò in quanto "la retrodatazione nella qualifica a seguito della progressione in carriera con modalità ordinarie, in mancanza di strumenti di riallineamento in favore dei vice sovrintendenti già precedentemente nominati per merito straordinario, comporta un possibile superamento, ai fini dell'accesso alle qualifiche superiori, da parte di assistenti o agenti che abbiano superato il corso-concorso bandito successivamente alla promozione di altri assistenti o agenti per merito straordinario, in virtù della maggiore anzianità di servizio nella qualifica" (punto 4.2 del considerato in diritto).
4.4 La lettura della sentenza della Corte costituzionale chiarisce che il meccanismo di riallineamento deve avvenire con riferimento alla decorrenza giuridica prevista per i vincitori del concorso bandito successivamente al verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla promozione per meriti straordinari.
4.5 Non è possibile, per contro, prendere in considerazione la decorrenza prevista per i vincitori di concorsi banditi precedentemente, anche se svolti successivamente, in quanto all'epoca della pubblicazione del bando, l'interessato non era ancora in possesso dei requisiti che ne hanno giustificato la promozione, sicché non può predicarsi- con riferimento ai vincitori di concorsi banditi in precedenza- quell'illegittima disparità di trattamento che ha determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame.
4.6 L'applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale alla fattispecie concreta porta ad individuare la corretta decorrenza giuridica della promozione con riferimento a quella dei vincitori del concorso bandito immediatamente dopo il 5 giugno 2016, ossia quello bandito in data 27 ottobre 2017, con decorrenza 1° gennaio 2014.
4.7 La decorrenza giuridica al 1 gennaio 2010, come già osservato, è relativa ai vincitori del concorso bandito 23 dicembre 2013, ossia in data antecedente al verificarsi dei fatti che hanno determinato la nomina per meriti straordinari (5.06.2016), sicché non può assurgere a dies a quo rilevante alla luce della pronuncia del Giudice delle leggi.
5. In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente individuazione del dies a quo della decorrenza giuridica della promozione per meriti straordinari alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato alla data del 1 gennaio 2014, anziché alla data del 1 gennaio 2010.
6. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I quater, n. 2993/2021 del 11/03/2021 accoglie in parte il ricorso di primo grado ( N. 01695/2021 REG.RIC.) con conseguente rideterminazione della decorrenza giuridica della promozione nella qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato a far data dal 1 gennaio 2014, anziché dal 1 gennaio 2010.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Rispondi

Da: RC971 05/11/2021 06:35:24
Questa è comunque una sentenza del Consiglio di Stato relativa ad un ricorso dell'Amministrazione contro la sentenza breve del TAR Lazio.
Il Ministero, se non ricordo male, nell'incontro di aprile aveva parlato di una specifica richiesta di parere al Consiglio di Stato, relativa anche agli aspetti economici della vicenda; probabilmente quel parere non è ancora stato emesso.
Rispondi

Da: Pegaso1969 05/11/2021 06:44:21
@RC971
Anche a me sembra di aver sentito parlare di una richiesta di chiarimenti in merito ad eventuali aspetti economici...ma sinceramente non so dare alcun particolare !!
Rispondi

Da: Telegram05/11/2021 09:06:04
Telegram
Rispondi

Da: MDC. 05/11/2021 09:36:57
...ho fatto una ricerca approfondita in merito alla richiesta di un parere al Consiglio di Stato da parte del Ministero (ricostruzione e aspetto economico) ma non ho trovato nulla...c'è solo la sentenza di cui sopra...Controllerò nei prossimi giorni.
Rispondi

Da: !!!05/11/2021 11:07:18
Mi scuso anticipatamente con tutti;
Da settimane (se non mesi) il forum è stato monopolizzato da chi è stato destinatario di promozione per meriti straordinari. Complimenti e buon per loro (e lo dico davvero di cuore).
Possibile che non ci siano altre novità sull'andamento dei lavori della commissione? Sui tempi di uscita di una futura graduatoria? Possibile che tutto su questo concorso giri in funzione delle decorrenze delle anzidette promozioni????
Bon…solo questo!!
In bocca al lupo a tutti!!!
Rispondi

Da: RC971 05/11/2021 11:23:26
Hai perfettamente ragione.
Penso che il problema sia legato anche al fatto che molti dei destinatari della retrodatazione stiano anche partecipando a questo concorso e, se non ho letto male qualche tempo fa, alcuni avrebbero presentato specifica richiesta, che va oltre le promesse del Ministero, per essere rivalutati nel concorso con le qualifiche che verranno assegnate dopo le retrodatazioni; questo potrebbe comportare un ritardo nel normale andamento del presente concorso.
Rispondi

Da: RC971 05/11/2021 11:24:39
Stamattina:
https://www.fsp-polizia.it/decorrenza-giuridica-attribuire-al-personale-promosso-merito-straordinario-alla-qualifica-vice-sovrintendente-presto/
Rispondi

Da: Pegaso1969 05/11/2021 15:05:59
@!!!
Hai ragione e mi scuso se anche io ho contribuito a spostare il focus della conversazione......anche se come dice RC971 la ricostruzione ed il concorso sebbene apparentemente separati in effetti sono legati tra loro.
In ogni caso...speriamo la cosa proceda velocemente !!
Buon Weekend a tutti!!!!
Rispondi

Da: mahhhhhhh05/11/2021 15:34:43
Con questa sentenza la retrodatazione è quella. Mi dispiace per gli interessati, ma non ci può essere alcuna valutazione del titolo della nuova anzianità nel concorso 2662 VI... La possibilità di valutazione dei titoli per la nuova anzianità, derivante dalla ricostruzione della carriera a seguito della sentenza della C.C., nel concorso in atto, non è più possibile poichè i termini sono scaduti il 31 gennaio scorso. Sarebbe stato possibile con la precedente sentenza n. 5631/2015 del Consiglio di Stato, Sez. IV, che citava "se è vero che la nomina el'immissione in ruolo conseguono ad un provvedimento, di tipo costitutivo, dell'Amministrazione, è altresì indubitabile che gli effetti giuridici dello stesso e, dunque, anche quelli costitutivi, retroagiscano alla data di conclusione del corso [originario]". La recente sentenza si contrappone a questa e pone termine ad ogni speranza...i sindacati che promettono azioni diverse sono in malafede...l'Amminitrazione si attiene alla sentenza più recente poichè ogni diversa condotta produrrebe ulteriori azioni legali in altri ambiti.....
Rispondi

Da: RC971 06/11/2021 09:17:00
@mahhhhh:
In merito alla rivalutazione del punteggio per il concorso in questione, in favore dei sovrintendenti beneficiari della retrodatazione, è stata la stessa Amministrazione a manifestare la propria intenzione di valutare tale possibilità, conformandosi però ad una corretta interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale, per la quale, attualmente, ci sarebbero appunto due diverse interpretazioni, una più favorevole per i dipendenti promossi ed una meno favorevole, che è appunto l'interpretazione dell'Amministrazione.
In merito all'ultima sentenza del Consiglio di Stato, questa non ha determinato la mancata retroazione degli effetti giuridici del provvedimenti costitutivi dell'Amministrazione, ma ha evidenziato quale debba essere il corretto riallineamento degli stessi, interpretando la sentenza della Corte Costituzionale in modo analogo alla prima interpretazione ministeriale.
Se non sbaglio, oltretutto, un gruppo di colleghi aveva anche presentato ricorso in tempo utile, proprio in merito alla rivalutazione dei propri punteggi ai fini della graduatoria di questo concorso; spero che almeno loro vedano risolversi positivamente la questione, ma non escluderei, come accaduto in altri ambiti, che i benefici di un eventuale accoglimento del ricorso di questo gruppo di colleghi vengano estesi a tutti i soggetti che si trovano nella stessa condizione.
In ogni caso, per me questa è materia particolarmente ostica, e che non sia affatto facile destreggiarsi in questi ambiti lo dimostra anche il fatto che diversi giudici, sebbene di organi differenti, abbiano interpretazioni diverse tra loro.
Un saluto.
Rispondi

Da: EDDai06/11/2021 10:43:20
🤣😂😂
Rispondi

Da: RC971 06/11/2021 12:05:46
La graduatoria dovrebbe uscire ad aprile.
Rispondi

Da: mahhhhhhh06/11/2021 12:20:10
@RC971
Mi auguro che vincano gamnno l'udienza il 3 dicembre..... ma, in caso di vittoria, alla luce delle ultime sentenze, sarà difficile che venga estesa a tutti.
Rispondi

Da: RC971 06/11/2021 12:27:39
@mahhhh:
in passato mi è capitato personalmente di vedere inclusi nei benefici di una sentenza del TAR anche colleghi che non avevano partecipato al medesimo ricorso.
In ogni caso, la previsione sull'uscita per il mese di aprile della graduatoria del concorso, fissata (così dicono...) quindi senza attendere gli esiti della retrodatazione, farebbe propendere più per la situazione da te supposta, cioè senza alcuna rivalutazione dei punteggi.
Rispondi

Da: Pegaso1969 06/11/2021 14:02:19
@Mahhhh
Non ho capito quale sia il contenzioso che verrà trattato il 3 dicembre...e quale sia l'organo che dovrà decidere. Ma tanto...sembra sempre più ad essere una storia senza fine ....
Rispondi

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