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DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: DDT24/12/2012 22:13:47
tranquilla formichina....
se hai fatto tutto con le tue sole forze e senza aiutini non scamperai all'orale ma sarai solo una figurante che verrà scaratata per dare credibilità al concorso...

...in quel caso mi dispiace per te....
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Da: Per V. da Candidato non ammesso.24/12/2012 22:21:20
L'indirizzo  maddom73@gmail.com   non risulta valido.
C'è un altro indirizzo che sia però valido?
Rispondi

Da: io24/12/2012 23:09:27
maddom73@gmail.com è un indirizzo valido
Rispondi

Da: non solo perchè esclusa25/12/2012 01:03:44
Sono stata esclusa , benchè del 58 che pare un anno favorevole. Aderisco alle iniziative di ricorso perchè non è possibile che tra 1000 partecipanti solo 79 siano DOC. Non avrei posto riserve se avessi visto tanti,  sicuramente migliori di me, ammessi.  Ma così mi pare la fiaba di Cenerentola (n° delle scarpe compreso).
Rispondi

Da: CHIEDO CON ASSOLUTA INSISTENZA25/12/2012 01:13:32
Rispondi

Da: CHIEDO CON ASSOLUTA INSISTENZA25/12/2012 02:15:43
a tutti i non ammessi di non mollare neanche per un secondo: credetemi, ci sono profili di diritto inoppugnabili, di rilevanza certa ed  assoluta per annullare questo delirante concorso.

PS 1: a chi dice ...vergognarsi ad entrare a scuola con il marchio dell'ispettore con ricorso..... dico che costui è completamente fuori dalla realtà e non conosce affatto  la storia recente della scuola italiana: ci sono stati non uno ma diversi ispettori diventati tali sub judice!!! Anche se a mio parere (e secondo quello di un notissimo avvocato, valente esperto di legislazione scolastica grazie al quale ho vinto nella scuola ben 2 ricorsi!) ci sono tutti gli elementi, ripeto, per annullare il concorso.

PS2: invito, e solo per questione di dignità personale, a non dar seguito  alle uscite scellerate che qui sopra spesso si leggono da parte di molti dei c.d. ammessi (uno per tutti v. Ammesso). Non devono sfiorarci perchè irricevibili.

PS3: personalmente contatterò gatto mammone e gli altri a breve sia per formare il gruppo chiuso sia per vedersi al più presto (anch'io concordo a Roma) per concretizzare l'avvio dei procedimenti.

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Da: .''25/12/2012 02:26:52

- Messaggio eliminato -

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Da: Ogni si è compiuta l''attesa25/12/2012 02:28:28
Anche io voglio ricorrere perché due prove erano sicuramente buone e per il mio settore sono passati all'ora le 1/3 dei necessari. Mi chiarite a chi devo rivolgersi?  buon Natale a tutti
Rispondi

Da: Ogni si è compiuta l''attesa25/12/2012 02:28:32
Anche io voglio ricorrere perché due prove erano sicuramente buone e per il mio settore sono passati all'ora le 1/3 dei necessari. Mi chiarite a chi devo rivolgersi?  buon Natale a tutti
Rispondi

Da: Louis Guitton25/12/2012 02:36:40

- Messaggio eliminato -

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Da: .''25/12/2012 02:52:39

- Messaggio eliminato -

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Da: Scusate ma25/12/2012 08:28:58
ho l'impressione che si stia profilando un vero atteggiamento discriminatorio nei confronti dei pochi ammessi.
Si ricorre solo perchè gli ammessi sono pochi?
Ma non vi sembra un'affermazione assurda?
Le prove dovevano selezionare i migliori e quindi evidentemente coloro che sono passati sono quelli che hanno i requisiti richiesti per svolgere il ruolo di DT, il resto è tutto da dimostrare, a partire dalla cattiva fede della commissione e le irregolarità denunciate sul forum.
Buon Natale
Rispondi

Da: x scusate25/12/2012 09:03:38
tra gli esclusi ci sono plurilaueati, pubblicisti prpfessionisti, vincitori di concorsi culturali internazionali, plurilingue, formatori noti........ma potenziali rompiscatole per un sistema autoconservativo.
Rispondi

Da: non ammesso25/12/2012 09:05:30
No, si ricorre perchè ci hanno preso in giro.
Evidentemente  non avevano bisogno di 145 dt, altrimenti avrebbero promosso di più.
Quando ho letto il bando il mio era il sottosettore con più posti :18.
Vi pare possibile che solo 6 siano all'altezza di fare il dirigente?
Ma siamo impazziti?
Non era un concorso per il premio Nobel o per il MENSA, è una professione di alto livello, ma pur sempre una professione.
Certo chi ha dimostrato di avere un qualcosa in più è stato ammesso, ma questo non significa niente.
C'è stata la volontà di togliere di mezzo quanti più candidati possibile.
Buon Natale
Rispondi

Da: Dt201025/12/2012 09:08:07
Anche nel concorso ds, in alcune regioni sono stati ammessi un numero di candidati inferiore a quelli indicati nel bando.In tali circostanze,  si potrebbe, pensare all'adozione di criteri estremamente selettivi. Ciò che lascia perplessi, tuttavia, è la presenza di un gran numero di "soliti noti", già predestinati in partenza al raggiungimento di fulgidi obiettivi. Esiste, comunque, nell'elenco degli ammessi anche una quota di candidati non sponsorizzati, i quali, se avranno la sorte di superare gli orali, saranno gli unici a poter operare (per quel che sarà loro consentito) con  la schiena dritta.
Buon Natale a tutti ed, in particolare, a Filippo, il quale per il momento non potrà mettere la parola "Fine" al suo fantomatico romanzo.
Rispondi

Da: Gatto Mammone25/12/2012 09:25:44
Nell'augurare un buon Natale a tutti, comunico che, pur seguendo il forum, NON FARO' INTERVENTI FINO AL 28 dicembre. Questo perché sto cercando di assemblare le varie "incongruenze" di tutte le operazioni svolte finora, al fine di preparare insieme ad alcuni  colleghi con cui sono in contatto, una serie di primi quesiti da porre al legale. Nel frattempo vediamo di risolvere la questione del gruppo chiuso. Anche su questo argomento vediamo di organizzare le cose per bene, in modo che non vi siano "intrusioni" non volute. Compatibilmente con i tempi darò ulteriori comunicazioni tra la sera del 28 e il primo pomeriggio del 29. A presto.
Rispondi

Da: Suguri25/12/2012 09:28:47
Rispondi

Da: x Gatto Mammone25/12/2012 09:31:58
Più che gatto mammone mi sembri un
Super Gatto Rosicone.
Comunque Buon Natale
visto che per te non sarà "Sereno".
Rispondi

Da: io25/12/2012 09:47:46
Anch'io sono nata nel mese di giugno del 1958 ma risulto non ammessa.Voglio ricorrere con tutti voi. Auguri di buone feste.
Rispondi

Da: un ultrasessantacinquenne25/12/2012 10:18:11
e se il gruppo degli ultrasessantacinquenni presentasse un ricorso collettivo per discriminazione generazionale?
Rispondi

Da: x scusate ma25/12/2012 10:33:57
sei sicuro che si è voluto selezionare solo i 76 più bravi e non mantenere un corpo di dirigenti tecnici "selezionati" con nomine presso il MIUR, USR e Ambiti Territoriali ... povera scuola italiana!!!
Rispondi

Da: aiuto da un ricorrente storico25/12/2012 11:04:39
N. x/2012 REG.PROV.COLL.

N. x/2010 REG.RIC.         

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3283 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

xxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. xxxxxx;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

xxxxx; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

mancata ammissione alle prove scritte del concorso pubblico per esami a n. 145 posti di dirigente tecnico ed in particolare:

a) del decreto, ignoti data e numero, con il quale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha approvato gli elenchi dei candidati che, a seguito j della prova preselettiva, sono stati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a 145 posti di Dirigente Tecnico, da assegnare agli Uffici dell' amm.ne centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione:

b) del predetto elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico;

c) dei decreti, ignoti data e numero, con i quali gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalla partecipazione alle successive fasi della procedura concorsuale;

d) del bando di concorso pubblico, per esami, a 145 posti di Dirigente Tecnico, da assegnare agli Uffici dell' amm.ne centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione.. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 05.02.2008, per i motivi appresso specificati;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso:

1) i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e, in particolar modo, di quelli stilati al termine della prova preselettiva, nonché i verbali redatti per la predisposizìone dei quesiti formulati nella prova preselettiva;

2) i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice per la prova . preselettiva

per l'annullamento

(motivi aggiunti 11.5.2010)

a)del concorso dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell' amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, bandito dal Ministero dell'ish'uzione con decreto del Direttore Generale del 30 gennaio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 05.02.2008, per i motivi appresso specificati;

b)dei decreti di nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso, e segnatamente: il D.M. 5 febbraio 2008; il D.M. 8 aprile 2009, con il quale viene sostituita la commissione esaminatrice; il D.M. 27 maggio 2009, con il quale viene integrata la commissione esaminatrice; il D.M. 18 settembre 2009, con il quale viene sostituita la dott.ssa Renda con la dott.ssa Maria Grazia Buscema;

c)di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e, in particolar modo, del verbale n. 1 del 20 aprile 2009 e del verbale n. 2 del 12 maggio 2009, con i quali vengono stabilite le materie oggetto della prova preselettiva, nonché stabiliti i criteri di valutazione della prova preselettiva;

d) del verbale n. 18 della commissione esaminatrice, ove si da atto della correzione degli elaborati della prova preselettiva;

e)dei verbali stilati durante la prova preselettiva nelle sedi di Napoli;

per l'annullamento

(motivi aggiunti 5.10.2010 e 9.11.2010)

a)della nota prot. n. MPIAOODGRU REG. UFF. 15687 USc. del 9/08/2010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha comunicato ai ricorrenti, per il tramite del legale costituito, il nuovo elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso a 145 posti di Dirigente Tecnico del MIUR, predisposto a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio n. 2133/2010;

b)del relativo elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

c) dei provvedimenti, ignoti data e numero, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dall' elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del suddetto concorso, comunicato ai ricorrenti nel mese di agosto.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente ;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 17 maggio 2012 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell' amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, bandito dal Ministero dell' istruzione con decreto del Direttore Generale del 30 gennaIo. 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 05.02.2008.

La procedura selettiva, giusta 1'art. 6 del bando, si articola in una prova preselettiva, in tre prove scritte ed una prova orale.

I posti messi a concorso sono 145, suddivisi fra i vari settori della scuola (infanzia, primaria e secondaria), con l'ulteriore avvertenza che, relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado, tali posti sono suddivisi in sottosettori disciplinari.

La Commissione esaminatrice, senza una previa valutazione dei titoli dichiarati dai candidati alla procedura concorsuale, li ha ammessi a partecipare alla prova preselettiva.

Al termine delle prova preselettiva, sono stati approvati 16 elenchi, distinti per settori e sottosettori.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione dei citati elenchi, i ricorrenti hanno riscontrato la propria mancata ammissione alle prove scritte.

A tale riguardo premette parte ricorrente che

- il bando di concorso non prevedeva espressamente la possibilità per i candidati di presentare più domande per più settori e sottosettori formativi, e ciò avrebbe comportatouna sperequazione tra coloro che hanno presentato domanda per il settore formativo della scuola primaria rispetto a coloro i quali hanno presentato domanda per il settore formativo della scuola secondaria di I e II grado;

- ciò avrebbe portato all' evidente paradosso che, nonostante i candidati ammessi alle successive prove siano in numero pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo settore e/o sottosettore (per un totale di 1450 persone), di fatto i candidati ammessi alle successive fasi della procedura concorsuale sarebbero stati solo 950 dato che i nominativi degli ammessi sono solo formalmente 1450, mentre i candidati effettivi sarebbero molto meno per i casi di candidati doppioni che in questa maniera hanno determinato l'esclusione di altrettanti candidati. Senza di che vi sarebbero state più di 500 altre persone ammesse alle successÌve prove.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna le predette statuizioni di esclusione e gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

SUL BANDO DI CONCORSO:

1) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL T.U. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICIT A' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; GENERICITA' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2,3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Dall'arto 397 si evince il principio dell'unicità del ruolo dell'ispettore tecnico, senza distinzioni tra quelli della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Pertanto, appare illogica, ma soprattutto illegittima, la scelta dell' Amm.ne resistente di selezionare gli aspiranti dirigenti tecnici, operando distinzioni in merito al settore formativo di provenienza.

Una corretta articolazione della procedura selettiva, richiederebbe che, al termine delle prove concorsuali, i candidati utilmente collocati nell'unica graduatoria siano chiamati a optare, nei limiti delle disponibilità esistenti, per un posto della scuola primaria, o della scuola secondaria di primo grado ovvero della scuola secondaria di secondo grado.

2) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL T.U. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; GENERICITA' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il bando di gara, oltre alla previsione dei settori formativi ha, illegittimamente, previsto la suddivisione dei settori formativi della scuola secondaria di primo e di secondo grado in sottosettori.

Invero, la creazione dei sottosettori formativi rappresenta una novità del bando di gara che non trova alcuna ragionevole motivazione, ma soprattutto non trova alcun supporto normativo nella disciplina legislativa esistente in materia.

Nella normativa vigente in materia, non vi è traccia alcuna della suddivisione dei settori formativi della scuola secondaria in sottosettori.

Da ciò ne consegue 1'illegittimità del bando, in questa sede gravato, in quanto, al di fuori di ogni previsione normativa, suddivide il contingente dei posti della scuola secondaria in 14 sottosettori.

Tale suddivisione, peraltro, oltre a non essere prevista da alcuna fonte legislativa, risulta del tutto illogica, attesa l'unitarietà della funzione ispettiva.

Qualora l' Amm.ne resistente non avesse creato illegittimamente i sottosettori, vi sarebbero state molte più possibilità per i ricorrenti di risultare utilmente inseriti negli elenchi degli ammessi per la scuola secondaria.

Infatti, la circostanza che molti candidati risultano inseriti in più graduatorie, non si sarebbe verificata, atteso che i settori formativi per la scuola secondaria sono solo 5, mentre i sottosettori creati illegittimamente dall'Amm.ne resistente sono ben 14.

Ciò, come riferito poc'anzi, ha portato solo ad un'inutile duplicazione di candidati nelle varie graduatorie, che attraverso una solo prova preselettiva si sono visti collocare in posizione utile in tutte le graduatorie dei vari sottosettori, compromettendo, irreversibilmente, la partecipazione, alle successive fasi concorsuali, di ben 500 candidati ..

A ciò" si aggiunga che, se per assurdo, candidati presenti nei diversi sottosettori riuscissero a superare le varie fasi della procedura concorsuale, dovranno, al termine dell'intera vicenda concorsuale, operare una scelta tra i vari sottosettori.

Ebbene i rimanenti posti non occupati non potrebbero essere ricoperti da altri candidati altrettanto meritevoli atteso che il mancato superamento della prova preselettiva impedisce di accedere alle successive prove concorsuali.

3) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL t.u. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; GENERICITA' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il bando di concorso risulta assolutamente generico.

Infatti, il citato bando, non ha previsto espressamente la possibilità (né tanto meno l'ha esclusa), per i candidati, di presentare più domande per più settori formativi.

Ciò ha comportato che alcuni di essi, facendo leva sulla genericità del bando hanno prodotto più domande per più settori della scuola.

Ciò mentre, altri candidati, vista la mancata previsione nel bando della possibilità di presentare più domande, hanno creduto che non era possibile partecipare per più settori formativi.

Orbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, in quanto il bando di concorso, essendo la lex specialis della procedura concorsuale, deve recare in maniera esauriente e dettagliata le modalità di partecipazione e i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale al fine di garantire la par condicio fra i candidati.

4) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL T.U. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICIT A' MANIFESTA, CONTRADDITTORIET A'; GENERICIT A' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Inoltre, occorre rilevare che il bando risulta essere illegittimo per genericità, in quanto lo stesso, tra i requisiti. di ammissione, ha, genericamente, previsto come titolo di accesso alla procedura concorsuale il diploma di laurea o la laurea specialistica o, limitatamente al settore artistico, il diploma accademico di 2�° livello, mentre, come requisito di servizio, per il contingente relativo alla scuola secondaria di 1�° e 2�° grado, ha richiesto, genericamente, un' anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni nella scuole secondarie di 1 �° e 2�° grado.

Ciò, ha fatto sì che molti candidati hanno partecipato per diversi sottosettori, determinando l'assurda conseguenza che gli stessi si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie dei vari sottosettori, determinando, per contro, l'impossibilità per molti altri concorrenti di proseguire nella procedura concorsuale.

Invero, la circostanza che il bando di concorso non prevedesse espressamente la possibilità per i candidati di presentare più domande per più settori e sottosettori formativi, ha comportato, in primis, una sperequazione tra coloro che hanno presentato domanda per il settore formativo della scuola primaria rispetto a coloro i quali hanno presentato domanda per il settore formativo della scuola secondaria di I e II grado, avendo quest'ultimi un ampio ventaglio di possibilità di scelta, ma soprattutto tra coloro i quali hanno presentato domanda per un unico sottosettore formativo e coloro che, invece, hanno presentato domanda per tutti i sottosettori della scuola secondaria,

Ciò ha portato all' evidente paradosso che, nonostante i candidati ammessi alle successive prove siano in numero pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo settore e/ o sottosettore (per un totale di 1450 persone), di' fatto i candidati ammessi alle 'successive fasi della procedura concorsuale sono circa 950.

5) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL T.D: 297/94; ECCESSO DI POTERE . PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; GENERICIT A' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2,3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Peraltro, la illogicità del bando di gara, nel prevedere la suddivisione in 14 sottosettori dei settori disciplinari della scuola secondaria, risulta ancor più evidente in considerazione del fatto che lo stesso bando, all' art. 2, prevede dei requisisti di ammissione alla procedura concorsuale del tutto generici che non richiedono una particolare formazione e/ o specializzazione del personale docente ai fini della partecipazione.

Orbene, da quanto detto si evince la contraddittorietà del bando concorsuale che prima suddivide i settori formativi della scuola secondaria in sottosettori e poi, genericamente, richiede in capo ai candidati il possesso di 9. anni di servizio nella scuola secondaria, senza richiedere che tale servizio sia stato prestato in una determinata classe di concorso attinente ad un determinato sottosettore, ed inoltre, richiede genericamente il possesso della laurea, senza precisare il tipo di laurea richiesto per i singoli sottosettori.

6) VIOLAZIONE DELL' ART.: 397 DEL T.D.; 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICIT A' MANIFESTA, CONTRADDITTORIET A'; GENERICITA' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2; 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'Amm.ne resistente, nel bando i di concorso, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti in capo ai candidati, stabilendo all' art. 4 del citato bando: "I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

L'Amm.ne può disporre in ogni momento, con provvedimento, motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti"

La scelta di verificare il possesso dei requisiti solo, eventualmente, al termine del concorso, appare assolutamente illogica oltre che in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.

Peraltro,nel caso di specie, l'accertamento preventivo è reso ancor più necessario, in quanto la mancata ammissione alle prove scritte, determina la conclusione, per i candidati esclusi, della procedura selettiva.

Tuttavia, occorre precisare che, nel caso di specie, il bando di concorso, non prevedeva, ai fini del superamento della prova preselettiva, il raggiungirnento di un certo punteggio, bensì consentiva l'ammissione alle successive fasi concorsuali per tutti i candidati posizionatisi entro la soglia del 10 % dei posti messi a concorso.

Da ciò, ne consegue che l'accertamento preventivo dei requisiti si impone d'obbligo per l'Amm.ne.

7) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL T.U. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICIT A' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; GENERICITA' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2~ 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

In merito all'eventuale eccezione di irricevibilità del gravame, per mancata tempestiva impugnazione del bando, si rileva, sin da ora, che la lesione dell'interesse dei ricorrenti si è concretizzata all'atto di approvazione delle graduatorie, posto che al momento di emanazione del bando essi non erano in condizioni di apprezzare l'eventuale lesività della disposizione che prevede la formazione di graduatorie distinte per i singoli settori e/ o sottosettori formativi.

SULLA PROVA PRESELETTIV A

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE;; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DELLA PAR ì CONDICIO TRA CONCORRENTI; ECCESSO ;DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. '

a) In primis, occorre rilevare che la prova prese1ettiva, essendo unica, 'anche se svolta in più sede nelle diverse regioni, questa sarebbe dovuta iniziare in tutto il territorio nazionale, alla stessa ora.

Ciò mentre, per la regione Abruzzo, presso la sede di Pescara, la prova di ammissione in questione ha avuto inizio più tardi rispetto alla altre sedi,ed è terminata dopo il termine della stessa prova.

In alcune sedi è stato consentito l'utilizzo di codici e raccolte di leggi e atti normativi mentrenel bando all'art. 6, l'utilizzo dei codici è consentito solo nel corso delle prove scritte e non: anche per la prova preselettiva.

Inoltre, nel test preselettivo era contenuta una domanda che assicurava un indebito vantaggio a favore dei candidati del settore artistico dato che si richiedeva il periodo dell' anno in cui era possibile sostenere gli esami di maestro d'arte con la conseguenza di privilegiare i docenti appartenenti alle discipline artistiche la stessa pertanto risulta assolutamente inopportuna in quanto lesiva del principio della parità di trattamento.

Inoltre, la prova preselettiva conteneva una domanda che ammetteva due risposte parimenti esatte.

In particolare, veniva richiesto al: candidato di scegliere quale fonte è equiparata alla legge formale, indicando come possibili scelte, tra le altre, il decreto legislativo e il decreto legge. ,

Da ciò, è evidente che 1'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interressi pubblici che quelli privati.

Da ultimo, occorre evidenziare che il testo del questionario della prova, che .doveva iniziare in contemporanea alle ore 10:00 in tutte le sedi", in una procedura ossequiosa del principi di imparzialità doveva essere disponibile ai concorrenti solo qualche minuto prima dell' orario prefissato.

Ciò mentre, in alcune, sedi, dopo l'entrata (ore 8.30) e dopo la fase di identificazione, ai candidati è stato consegnato, (quindi) con notevole :anticipo rispetto all' inizio della prova nazionale) il plico contenente il foglio notizie anagrafiche, il foglio risposte e il questionario; la busta; è rimasta in possesso dei candidati, quindi, per più di un'ora.

Nell'intervallo tra la consegna del materiale e l'inizio della prova i candidati sono stati lasciati liberi di circolare nei corridoi delle scuole sedi del concorso.

SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA

In merito, occorre rilevare che prima della prova preselettiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, una Tabella di valutazione delle risposte (quesiti).

Successivamente, tale tabella è stata modificata.

Tuttavia gli odierni ricorrenti si sono accorti solo durante la prova preselettiva, che i criteri di valutazione erano' stati, nel frattempo modificati.

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Nelle more del giudizio a seguito di istanza di accesso agli atti dei vari ricorrenti , l'Amm.ne resistente trasmetteva al ricorrente de Simone Lorenzo (in data 06/04/2010), alla ricorrente Pannitti Rosalia (in data 14/04/2010) e alla ricorrente Albano Maria Gaetana (in data 30/03/2010) la seguente documentazione:

l) i decreti di nomina della commissione esaminatrice: il D.M. 5 febbraio 2008; il D.M. 8 aprile 2009, con il quale viene sostituita la commissione esaminatrice; il D.M. 27 maggio 2009, con il quale viene integrata la commissione esaminatrice; il D.M. 18 settembre 2009, con il quale viene sostituita la dott.ssa Renda con la dott.ssa Buscema;

2) i verbali n. 1, 2, e 18 della Commissione esaminatrice;

3) i verbali stilati durante la prova preselettiva nelle sedi di Napoli.

Con successivi motivi aggiunti 11.5.2010 i ricorrenti Pannitti Rosalia, de Simone Lorenzo, e Albano Maria Gaetana impugnano gli atti indicati in epigrafe riguardanti la composizione della Commissione esaminatrice deducendo i seguenti motivi di gravame:

A) ILLEGITTIMIT A' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISP ARIT A' DI TRA TT AMENTO, ILLOGICIT A' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Occorre rilevare, così come si evince dai Curricula pubblicati sul sito internet del MIUR (che si versano in atti), che la dott.ssa Buscema Maria Grazia e la dott.ssa Campanelli Delia ricoprono la qualifica di Dirigente di II fascia presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Orbene, ciò risulta palesemente in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso e con la normativa di cui al D.P.R. 272/2004, ove, all'art, 4, comma 3, si prevede che " componenti della Commissione esaminatrice sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché da esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso".

Orbene, da quanto detto emerge in maniera evidente l'illegittima composizione della commissione esaminatrice.

Peraltro, la dott.ssa Buscema Maria Grazia e la dott.ssa Campanelli Delia non possono assumere neanche la qualifica di esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

In altri termini, allo stato attuale della normativa ed in via generale, i dirigenti di seconda fascia in servizio o in quiescenza non possono essere chiamati a comporre le commissioni per l'accesso ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, con l'unica eccezione del dirigente di seconda fascia in quiescenza che possieda titoli professionali, scientifici o accademici di tale rilievo da poterlo annoverare fra gli esperti di comprovata qualificazione, titoli, peraltro, necessariamente estranei all' esercizio pregresso di funzioni svolte nell' ambito del rapporto di impiego.

Nel caso di specie è pacifico che la dott.ssa Buscema Maria Grazia e la dott.ssa Campanelli Delia, entrambe appartenenti alla qualifica di Dirigente di II fascia, ed entrambe in servizio presso il MIUR, non possono assumere neanche la veste di esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

Pertanto, vista l'illegittimità della nomina dei commissari Buscema Maria Grazia e Campanelli Delia, ciò è sufficiente a rendere illegittima l'intera commissione esaminatrice e, con essa, l'intera procedura concorsuale.

2)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Peraltro, nei vari decreti di nomina della commissione succedutisi nel tempo, l'Amm.ne resistente non ha mai dato conto, nella motivazione della delibera di nomina della commissione di concorso, del titolo in base al quale sia stata riconosciuta agli altri componenti la qualità di "esperto" e ciò rende illegittima la nomina anche degli altri commissari (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giurisd., 18 ottobre 1996, n. 344)

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N, 272; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO,

Nel verbale n. 1, del 20 aprile 2009, della Commissione esaminatrice, in questa sede gravato, si precisa che "Proseguendo nei lavori, la Commissione esamina con attenzione i contenuti dell' art. 6 del bando di concorso in base al quale l'esame, che consiste in due prove scritte ed una orale, è preceduto, ai sensi dell'art, 19 del D.P.R. n. 272/2004, da prove preselettive da effettuarsi presso l'ambito territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale prescelto. Le prove preselettive vengono effettuate mediante una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali".

Orbene, in merito preme evidenziare, come peraltro già evidenziato nel ricorso introduttivo, che nonostante il bando prevedesse per la prova orale le materie, quali: diritto civile, diritto processuale civile, procedura penale, scienze dell' amministrazione, scienze della comunicazione pubblica, nella prova preselettiva tali materie non sono state oggetto di quesiti.

Orbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, in quanto la prova preselettiva doveva avere ad oggetto tutte le materie previste dal bando per le prove scritte ed orali.

Infatti, se il bando avesse voluto escludere alcune materie, lo avrebbe previsto espressamente, così come, peraltro, è avvenuto per la lingua straniera e per la conoscenza ed uso dei sistemi informatici.

Ciò, costituisce una palese violazione del bando di concorso.

Nel caso di specie, la Commissione, tralasciando alcune materie nella preparazione dei test, non ha fatto emergere la capacità di giudizio, di analisi, di ragionamento, nonché la conoscenza di concetti e definizione fondamentali di materie fondamentali come il diritto civile, il diritto processuale civile e la procedura penale.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Infine, occorre rilevare che nell'istanza di accesso presentata dai ricorrenti Pannitti Rosalia e de Simone Lorenzo, gli stessi ricorrenti hanno chiesto all' Amm.ne resistente di avere informazioni in merito alla società incaricata di effettuare le operazioni di lettura ottica degli elaborati della prova preselettiva. In riscontro alla suddetta istanza, l'Amm.ne ha chiarito che la correzione degli elaborati è stata realizzata direttamente dall' Amm.ne, insieme con la Commissione esaminatrice.

Tuttavia, nel verbale n. 18 del 5 novembre 2009, si legge: " La commissione fornisce ai signori Ines Angeletti, Maria Clara Maggio, Maria Grazia De Vivo e Daniela Gheis i moduli risposte, per la successiva procedura di scansione, della regione Campania" .

Ebbene, da quanto riferito nel citato verbale, emerge che la correzione degli elaborati non è avvenuta ad opera della sola commissione, bensì con la partecipazione di soggetti estranei.

Da' ciò ne consegue che gli elaborati sono stati consegnati a persone sconosciute, non facenti parte della commissione esaminatrice.

Ciò è da solo sufficiente ad inficiare l'intera prova preselettiva in quanto, così operando, la Commissione esaminatrice ha reso possibile la materiale manomissione degli elaborati ad opera di soggetti terzi, estranei alla commissione, violando ogni regola posta a garanzia dell'imparzialità e della segretezza delle operazioni di correzione degli elaborati.

Peraltro nello stesso verbale non si dà atto della integrità dei plichi contenenti gli elaborati della prova preselettiva, né tanto meno delle misure apprestate dalla Commissione dirette ad assicurare l'imparzialità e la segretezza delle operazioni di correzione degli elaborati,

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Nei verbali stilati dai comitati di vigilanza durante la prova preselettiva svolta presso le varie sedi di Napoli, non si da contezza, neanche in tale occasione, delle cautele adottate a tutela dell'integrità delle buste contenenti gli elaborati.

Invero, nei suddetti verbali si riferisce solo che i pacchi contenenti le buste, sono stati sigillati con la firma di un componente del comitato, di cui non viene riferito il nome, e che gli stessi pacchi sono stati trasportati presso la Direzione Generale.

Orbene, in merito occorre rilevare che nei citati verbali, si doveva indicare il nome del soggetto che si è occupato della materiale sigillatura dei pacchi, nonché del soggetto che si è occupato del trasposto, presso la Direzione Generale, dei pacchi stessi.

Ebbene, anche tale ulteriore Circostanza inficia l'intera prova preselettiva in quanto anche in tale occasione non sono state osservate le basilari regole poste a presidio dei principi, consacrati dall'arto 97 della Costituzione, di buon andamento ed imparzialità cui deve uniformarsi l'azione amministrativa.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già addotti col ricorso originario.

Sempre nelle more del giudizio con ordinanza n. 02133/2010 del 13 maggio 2010 questa Sezione "..Considerata â�� la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal "fumus boni juris" con riferimento alla mancata utilizzazione dei complessivi 1450 per l'ammissione alle prove di esame; nell'ambito dei quali l'Amministrazione doveva tener conto esclusivamente del numero dei soggetti nominativi, candidati alle prove preselettive con esclusione della reiterazione di quei soggetti, candidati per più settori; ..e â��Ritenuto pertanto di poter ammettere con riserva alle prove di esame i ricorrenti entro il limite numerico effettivo dei 1450 posti e subordinatamente alla loro utile collocazione in graduatoria nei limiti del numero dei medesimi postiâ��" accoglieva la istanza cautelare proposta da parte ricorrente nei limiti di cui in parte motiva.

In esecuzione del giudicato cautelare l'Amministrazione in stretta aderenza alle prescrizioni contenute nella statuizione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione, predisponeva un apposito elenco di tutti i partecipanti alle prove preselettive, prescindendo, in tale contesto, dai settori e sottosettori richiesti, stilato in ordine decrescente, secondo il punteggio conseguito da ciascuno.

Dalla descritta operazione risultava che i primi 1450 candidati (che per la presenza di candidati con pari punteggio diventano complessivamente 1469) erano ricompresi tra il punteggio di 90 e quello di 24,50.

Il punteggio conseguito dal candidato posizionatosi al posto 1450 è dunque di punti 24,50. Conseguentemente, in esecuzione della richiamata ordinanza, i ricorrenti, con punteggio pari o superiore a 24,50 venivano ammessi con riserva a sostenere le prove scritte del concorso specificato in oggetto, per tutti i settori e sottosettori per i quali hanno presentato le domande di partecipazione mentre i candidati che avevano conseguito punteggi inferiori non venivano ammessi alle prove.

Con motivi aggiunti 5.10.2010 i ricorrenti Pannitti Rosalia, de Simone Lorenzo, Ceriale Anna, Di Lorenzo Eva, Mincione Adriana, Di Ronza Vincenza, Vairo Adele, Albano Maria Gaetana, Caroprese Domenico, Mirabile Paolamarina, Bocchetti Angela, Brusciano Emesta, Scala Giovanna, Panaro Sonia, Sette Angela, Lasco Roberto, Serra Rosario, Caputo Sonia, Pagano Antonietta, e con motivi aggiunti 9.11.2010 il ricorrente Rauchi Mauro impugnano gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il nuovo elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso a 145 posti di Dirigente Tecnico del MIUR, predisposto a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio n. 2133/2010; nella parte in cui non dispone l'ammissione alle prove scritte i ricorrenti medesimi.

A tale riguardo deducono i seguenti motivi di gravame:

AB) ILLEGIITIMIT A' PROPRIA.

l)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRA TNO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

Il MIUR ha riformulato 1'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, predisponendo un nuovo elenco, stilato in ordine decrescente secondo il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Da ciò, ne discende che i candidati ammessi alle prove scritte, sono stati collocati nel suddetto elenco sulla base del solo punteggio conseguito. Tuttavia, occorre rilevare che l'Amm.ne, nell' adottare i provvedimenti impugnati, ha, di fatto, violato l'ordinanza cautelare n. 2133/2010 del TAR Lazio - Roma.

In particolare, l'Amm.ne, pur palesando, nel provvedimento impugnato sub a), la volontà di dare esecuzione all'ord.za cautelare n. 2133/2010, non ha incluso, nel citato elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso, anche gli odierni ricorrenti, anche essi destinatari della pronuncia cautelare di ammissione con riserva alla procedura concorsuale.

Invero, il TAR Lazio, nella già citata ord.za n. 2133/2010, ha ammesso con riserva alle prove di esame i ricorrenti entro il limite numerico effettivo dei 1450 posti.

Ciò mentre, l'amm.ne resistente, con i provvedimenti impugnati, ha posto in essere un atto di riesame dell' elenco dei candidati ammessi, includendo in esso anche i candidati non ricorrenti, ma, soprattutto, trascurando quanto disposto dall' ordinanza cautelare del TAR Lazio.

Infatti, la pronuncia cautelare non impone, affatto, all' Amm.ne resistente di procedere al riesame dell' elenco dei candidati ammessi, includendo tutti i candidati alle prove preselettive (compreso i non ricorrenti) entro il limite numerico di 1450 posti, ma dispone l'ammissione con riserva dei soli ricorrenti entro il numero dei posti resisi disponibili a seguite dell' eliminazione dei c.d. plurisettoriati dai e, in ogni caso, entro il limite: numerico dei 1450 posti previsti dal bando.

Ora, considerato che i "plurisettoriati" sono circa 500 persone e i ricorrenti sono circa 350 (di vari studi legali), l'amm.ne avrebbe dovuto ammettere tutti i ricorrenti alle prove scritte del concorso.

2)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATNO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

La scelta dell' Amm.ne di procedere al riesame dell' elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, inserendo anche i candidati che non hanno presentato ricorso e saturando con quest'ultimi i posti resisi disponibili a seguito dell' ord.za del TAR Lazio, vanifica 1'obiettivo precipuo, preso di mira dagli stessi Giudici di codesta Ecc.ma Sezione, di assicurare ai ricorrenti l'utile partecipazione alla procedura concorsuale in attesa della pronuncia di merito.

3)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATNO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

In buona sostanza, l'Amm.ne ha posto in essere dei provvedimenti manifestamente illegittimi, in quanto patentemente elusivi dell' ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, n. 2133/10.

4) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTC AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

Come già riferito, nell' elenco gravato sono stati inclusi anche altri candidati che non hanno presentato ricorso avverso 1'elenco del 12 febbraio 2010. Ebbene ciò risulta assolutamente illegittimo, atteso che la tutela cautelare apprestata dall'Ord.za del TAR Lazio non può essere estesa anche a favore di soggetti non ricorrenti, in quanto quest'ultimi, non avendo impugnato, nelle sedi opportune, l'elenco pubblicato il 12/02/2010, hanno prestate acquiescenza al provvedimento stesso.

Diversamente opinando, l'Amm.ne, oltre a svuotare di contenuto l' ord.za cautelare, vanificherebbe !'impegno economico, di cui i ricorrenti si sono dovuti gravare, per poter affrontare un' azione giudiziaria diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla partecipazione alla procedura concorsuale de qua.

5)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATNO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

Peraltro, la stessa ord.za non ordina all' Amm.ne di riformulare nuovamente l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, includendo, quindi, anche altri candidati non ricorrenti, bensì obbliga l'Amm.ne ad "ammettere con riserva alle prove di esame i ricorrenti entro il limite numerico effettivo dei 1450 posti e subordinatamente alla loro utile collocazione in graduatoria nei limiti del numero dei medesimi posti".

Per cui, l'estensione della tutela cautelare anche a favore di candidati non ricorrenti, in danno agli odierni ricorrenti, ovvero impedendo a quest'ultimi l'utile partecipazione alla procedura concorsuale, risulta patentemente elusiva del giudicato cautelare.

L'amministrazione non può, quindi, emanare, nelle more del giudizio, provvedimenti �«elusivi�», cioè in contrasto con il comando giurisdizionale cristallizzato nel cosiddetto �«giudicato cautelare�» (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 22 giugno 2009, n. 656).

A ben vedere, infatti, identica si presenta la ratia sottesa alla nullità provvedimentale contemplata per il caso di violazione o elusione del giudicato, sia nell'ipotesi di giudicato formatosi su di una sentenza che nella ipotesi di giudicato cautelare.

Ammettere, la possibilità per 1'Amm.ne di contrastare la pronuncia cautelare mediante un esercizio del potere amministrativo posto in essere in spregio all' ordine cautelare medesima, ovvero vanificando la tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo, significherebbe negare fondamento ed effettività alla tutela cautelare e, dunque, alla stessa decisione definitiva; non a caso il giudice leggi ha individuato in questo risvolto della strumentalità un rilievo costituzionale (Cfr. Corte Cost., 25 giugno 1985, n. 190).

Ragion per cui, la circostanza che l'Amm.ne abbia inserito, nell' elenco impugnato, candidati non ricorrenti, ha fatto si che gli odierni ricorrenti non fossero ammessi alle prove scritte, svuotando, così, di contenuto l' ord.za cautelare,.

6)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

A nulla rileva la circostanza che i Giudici, nell'ord.za n. 2133/2010, abbiano precisato che l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di esame doveva avvenire "entro il limite numerico effettivo dei 1450 posti e subordinatamente alla loro utile collocazione in graduatoria nei limiti del numero dei medesimi posti" .

Infatti, tale ulteriore precisazione deve essere intesa nel senso che il beneficio dell' ammissione con riserva, apprestato dall' ordinanza cautelare, doveva essere riconosciuto ai soli ricorrenti e, tra questi, solo in favore di coloro i quali si sarebbero collocati entro il limite numerico di 1450 posti previsto dal bando. Ciò mentre, l'Amm.ne, stravolgendo il contenuto della richiamata pronuncia, ha riformulato l'elenco dei candidati ammessi, inserendo anche altri candidati, già esclusi dall' elenco di febbraio, che non avevano presentato ricorso e che, pertanto, non erano stati destinatari della pronuncia cautelare di ammissione con riserva.

Né statuizioni in tal senso erano rinvenibili nell'ordinanza n. 2133/2010 cioè di riformulare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. tenendo conto di tutti i candidati alle prove preselettive e di graduar! secondo il punteggio conseguito, garantendo il beneficio dell'ammissione con riserva anche in favore di quei soggetti (che non si erano doluti, con impugnativa giurisdizionale, della propria esclusione dalla procedura concorsuale.

7) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLIC CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONI DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PEI:

MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che alcuni candidati hanno presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la mancati inclusione nell' elenco dei candidati ammessi del12/02/2010.

A seguito di ciò, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, Sezione Seconda, nell'adunanza del 25/08/2010, con pareri nn. 2829, 2670 e 3002 del 2010, ha accolto l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti e, per l'effetto, ha ammesso i ricorrenti alle prove scritte del concorso.

Successivamente, l'Amm.ne, in ottemperanza al citato parere ha ammesso, con riserva, i ricorrenti alle prove scritte del menzionato concorso, prescindendo dal punteggio conseguito dagli stessi ricorrenti.

Ebbene, anche tale circostanza è sintomatica del fatto che l'Amm.ne adotta continuamente criteri differenti per disporre l'ammissione con riserva dei candidati che hanno presentato ricorso avverso l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

È inconcepibile, infatti, che l'Amm.ne, nell' ammettere con riserva i ricorrenti che hanno presentato ricorso innanzi al TAR Lazio, ritenga di dover graduare gli stessi secondo il punteggio conseguito da ciascun candidato, mentre, per coloro i quali hanno presentato ricorso al Capo dello Stato, dispone la loro ammissione con riserva sic et simpliciter, senza tener conto del punteggio conseguito da quest'ultimi nella prova preselettiva.

Il che contrasta con il principio della par condicio fra i partecipanti alla procedura concorsuale

8) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2,3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

Oltretutto, preme evidenziare che l'ammissione con riserva di tutti i ricorrenti alle prove scritte del concorso appare maggiormente rispondente all'obiettivo perseguito dalla stessa Amm.ne di reclutare soggetti dotati di professionalità specifica.

Peraltro, occorre aggiungere che il Consiglio di Stato, sez. VI, nella Camera di Consiglio del 29/07/2010, con ordinanza n. 3811/2010, ha respinto l'appello del MIUR, sulla base della seguente motivazione: " avuto riguardo ai precedenti del Consiglio di Stato sia in sede giurisdizionale (Sezione VI, ordinanza n. 3811 del 30.07.2010), sia in sede consultiva (Sezione II, parere del 25.08.2010)".

Orbene, l'ordinanza n. 3811 del 30.07.2010 richiamata afferma che dall' esecuzione dell' ordinanza impugnata l'amministrazione non riceve alcun danno grave ed irreparabile".

Per cui, così come asserito dai Giudici di Palazzo Spada, visto che l'ammissione con riserva di tutti i ricorrenti, non aggrava in alcun modo l'Amm.ne resistente, ma soprattutto assicura alla stessa amm.ne un maggior numero di candidati su cui operare la scelta, appare opportuno ammettere anche gli odierni ricorrenti alle prove scritte del concorso.

9)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITN; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

Un ulteriore motivo di doglianza è rappresentato dal fatto che l'Amm.ne, nell'adottare il provvedimento impugnato ha stabilito che "i ricorrenti con un punteggio pari o superiore a 24,50 sono ammessi con riserva a sostenere le prove scritte del concorso specificato in oggetto, per tutti i settori e sottosettori per i quali hanno presentato le domande di partecipazione. Di contro, i ricorrenti che hanno conseguito punteggi inferiori e, pertanto, non sono ricompresi nel limite della "utile collocazione", di cui all' esplicita statuizione del TAR, non vengono ammessi".

Ebbene, tale assunto risulta del tutto illegittimo, in quanto contrastante con il bando di concorso, nonché elusivo dell' ord.za cautelare.

Invero, il bando di concorso, nel disciplinare la prova preselettiva, non prevede in alcun modo un punteggio minimo da conseguire per poter accedere alle prove scritte del concorso.

Per contro, il bando, all' art. 6, comma 2, stabilisce che "viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso" .

Pertanto, il bando di concorso, non prevede, ai fini del superamento della prova preselettiva, il raggiungimento di un certo punteggio, bensì consente l'ammissione alle successive fasi concorsuali per tutti i candidati posizionatisi entro la soglia di "un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso" .

Da ciò, ne consegue che l'Amm.ne, in ossequio alla previsione di cui al bando di concorso, avrebbe dovuto ammettere i ricorrenti rispettando il solo limite numerico di 1450 posti, trascurando i nominativi che si ripetevano in più settori e sottosettori.

A ciò si aggiunga che l'Amm.ne nell'adottare l'elenco in questa sede gravato, ha incluso anche i candidati che non hanno presentato ricorso, graduandoli in base al punteggio conseguito.

Ciò ha comportato che, essendo stato introdotto il criterio del punteggio minimo di 24,50 ed essendo stati inseriti anche i candidati che non hanno presentato ricorso, ma che avevano un punteggio pari o superiore a 24,50, gli odierni ricorrenti che, in virtù della pronuncia del TAR, avrebbero avuto diritto all'utile inserimento nell'elenco degli ammessi, per effetto di tale modus operandi posto in essere dall' amm.ne resistente, non sono stati inseriti nel nuovo elenco e, di conseguenza, non avranno la possibilità di partecipare alle prove scritte del concorso.

Invero, a febbraio, sono stati ammessi, per alcuni sottosettori, candidati anche con un punteggio basso o comunque inferiore a 24,50, mentre nell' elenco di agosto, gli odierni ricorrenti che, in virtù della pronuncia del TAR, avrebbero avuto diritto all'utile inserimento nell'elenco degli ammessi, sono stati esclusi in quanto, per effetto del punteggio minimo di 24,50, non sono stati inseriti nel nuovo elenco, vantando gli stessi un punteggio inferiore.

L'Amm.ne così operando, ha, di fatto, modificato i criterio di graduazione dei concorrenti in pieno espletamento della procedure concorsuale.

L'Amm.ne può integrare e specificare i criteri de bando, a condizione di non alterare la competizione tra i concorrenti, ma non può, quindi, introdurre nuovi criteri di graduazione, né modificare limiti di punteggio massimo e minimo stabiliti nel bando e soprattutto deve astenersi da qualsiasi comportamento potenzialmente discriminatorio ne confronti di uno o più concorrenti" (Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, O: febbraio 2010, n. 233).

10)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DELLA P AR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

Appare opportuno evidenziare che molti ricorrenti, a seguito di contatti telefonici avuti con alcuni Dirigenti del MIUR, hanno appreso che l'inclusione dei candidati non ricorrenti all' interno dell' elenco adottato nel mese di agosto, non comporta l'effettiva ammissione degli stessi alle prove scritte del concorso.

Per contro, l'Amm.ne ha fatto sapere che i candidati che a febbraio risultavano inclusi nell' elenco, anche con un punteggio inferiore ai 24,50 punti, e che oggi non risultano inseriti (si contano circa 27 candidati) saranno comunque ammessi a sostenere le prove scritte.

A ciò si aggiunga che il MIUR nel riformulare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, ha inserito i candidati secondo il punteggio conseguito da ciascuno, prescindendo dai settori e sottosettori.

Da ciò ne discende che i candidati ammessi alle prove scritte, sono stati collocati nel suddetto elenco, prescindendo dal settore e sottosettore per il quale avevano presentato domanda di partecipazione al concorso, ovvero sono stati collocati nell' elenco sulla base del solo punteggio conseguito.

Implicazione ovvia di tale circostanza è che l'Amm.ne resistente, nel formare tale elenco, non ha più ammesso i candidati alle prove scritte rispettando le previsioni del bando, ovvero ammettendo un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore e sottosettore, bensì tenendo conto del solo punteggio conseguito.

Ebbene, ciò si pone in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso!! Invero, il citato bando, all'art. 6 "Prove di esame", comma 2, stabilisce che " ... Viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore e sottosettore". Da ciò, emerge ictu acuii la violazione della [ex speciaIis rappresentata dal bando di concorso.

In effetti, la scelta dell' Amm.ne resistente di formulare un nuovo elenco, collocando i candidati in base al punteggio conseguito e prescindendo dal settore o sotto settore per il quale i candidati avevano presentato domanda di partecipazione al concorso, ha fatto si che i posti disponibili per alcuni settori e/o sottosettori fossero ridistribuiti in altri.

In altri termini, l'Amm.ne così operando, ha, di fatto, modificato il criterio di graduazione dei concorrenti in pieno espletamento della procedura concorsuale.

l1)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DEGLI ARTI. 2, 3 E 97AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA DELLA E ILLOGICITA';

VIOLAZIONE DELL'ORD.zA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N.2133/2010.

Infine, preme aggiungere che 1'Amm.ne non ha in alcun modo motivato la scelta di inserire, nell' elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, anche i candidati non ricorrenti.

In particolare, 1'Amm.ne non ha in alcun modo esplicitato né le ragioni di tale inclusione, né tantomeno se la stessa inclusione si da ritenersi pleno jure o se si tratta di un' ammissione con riserva.

Ove si volesse ritenere che 1'Amm.ne, abbia agito in autotutela e abbia deciso di includere anche i candidati non ricorrenti, è da ritenersi comunque illegittimo 1'operato dell' amm.ne resistente.

Sotto altra prospettazione, si deve eccepire che l'Amm.ne può disporre discrezionalmente l'annullamento dei suoi atti soltanto in presenza di uno specifico bisogno pubblico, concreto ed attuale, ossia solo in presenza di un interesse non identificabile nell' interesse generico al ripristino della legalità. La Giurisprudenza, è costante nell' esigere che l'Amm.ne quando annulla d'ufficio un provvedimento proceda nella motivazione al raffronto tra l'interesse pubblico, posto a base dell'annullamento, e gli altri interessi implicati nella vicenda, e dia prevalenza al primo solo quando appaia meritevole di maggior riconoscimento.

Nella specie, l'esercizio dell' autotutela non è stato giustificato da alcuna esigenza di interesse pubblico concreto, attuale e prevalente su quelle sacrificato.

B) ILLEGITTIMIT A' DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già addotti col ricorso originario che qui abbiansi per ripetuti e trascritti.

Ritiene il Collegio che, ai fini del decidere sia necessario acquisire la seguente documentazione:

- relazione illustrativa, supportata dai relativi atti documentali, con la quale siano forniti dettagliati chiarimenti:

a sulla effettiva consistenza numerica dei candidati ammessi ex ufficio o con riserva per ogni singolo settore della procedura concorsuale di cui si controverte (sia per effetto di provvedimenti giurisdizionali o amministrativi), specificando se per i posti correlati ai singoli settori il numero degli ammessi sia stato aumentato di 10 volte (non considerando i candidati con domande in più settori) rispettando sempre per ogni singolo settore la posizione in graduatoria

b sulla specifica posizione giuridica di parte ricorrente in relazione al settore prescelto rispetto ai candidati ammessi sempre nello specifico settore e le necessarie controdeduzioni alle doglianze sollevate con il ricorso;

Rinvia alla decisione definitiva ogni ulteriore pronuncia in rito nel merito e in ordine alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, interlocutoriamente pronunciando e rinvia alla decisione definitiva ogni ulteriore pronuncia in rito nel merito e in ordine alle spese, ordina al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, di adempiere ai sopraindicati incombenti istruttori all'uopo depositanto una relazione corredata di tutti gli atti disponibili presso la Segreteria della Sezione entro 60 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrative della presente ordinanza interlocutoria.

Fissa la successiva udienza per il 13 dicembre 2012.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

      
      
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
      
      
      


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


NOI NON MOLLIAMO: IN TUTTE LE SEDI A TESTA ALTA
PER UN RISARCIMENTO CON TANTI ZERO  
Rispondi

Da: aiuto in dettaglio ecc25/12/2012 11:14:11
A) ILLEGITTIMIT A' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISP ARIT A' DI TRA TT AMENTO, ILLOGICIT A' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Occorre rilevare, così come si evince dai Curricula pubblicati sul sito internet del MIUR (che si versano in atti), che la dott.ssa Buscema Maria Grazia e la dott.ssa Campanelli Delia ricoprono la qualifica di Dirigente di II fascia presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Orbene, ciò risulta palesemente in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso e con la normativa di cui al D.P.R. 272/2004, ove, all'art, 4, comma 3, si prevede che " componenti della Commissione esaminatrice sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché da esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso".

Orbene, da quanto detto emerge in maniera evidente l'illegittima composizione della commissione esaminatrice.

Peraltro,
la dott.ssa Buscema Maria Grazia
e la dott.ssa Campanelli Delia

non possono assumere neanche la qualifica di esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

In altri termini, allo stato attuale della normativa ed in via generale, i dirigenti di seconda fascia in servizio o in quiescenza non possono essere chiamati a comporre le commissioni per l'accesso ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, con l'unica eccezione del dirigente di seconda fascia in quiescenza che possieda titoli professionali, scientifici o accademici di tale rilievo da poterlo annoverare fra gli esperti di comprovata qualificazione, titoli, peraltro, necessariamente estranei all' esercizio pregresso di funzioni svolte nell' ambito del rapporto di impiego.

Nel caso di specie è pacifico che la dott.ssa Buscema Maria Grazia e la dott.ssa Campanelli Delia, entrambe appartenenti alla qualifica di Dirigente di II fascia, ed entrambe in servizio presso il MIUR, non possono assumere neanche la veste di esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

Pertanto, vista l'illegittimità della nomina dei commissari Buscema Maria Grazia e Campanelli Delia, ciò è sufficiente a rendere illegittima l'intera commissione esaminatrice e, con essa, l'intera procedura concorsuale.
Rispondi

Da: Sereno 201325/12/2012 12:14:30
Poveracci, che brutto Natale che avete trascorso! E che delusioni che vi aspettano nel 2013, dopo che avrete provveduto a ingrassare un pò gli avvocati, che non aspettano altro che polli pieni di livore come voi! Ma pensate alla salute, che ai concorsi si può anche essere bocciati, capita...se la vostra autostima è così fragile da non sopportarlo, è a un altro genere di professionisti che dovreste rivolgervi...
Rispondi

Da: riflessioni25/12/2012 13:35:05
nella vita ci sono altri valori: sicuro non i soldi
x questo andiamo avanti per smascherare pochi corrotti, raccomandati, che infangano quotidianamente la pubblica amministrazione. Questo concorso è nato per "sistemare" alcune situazioni .... pochi eletti.....vergogna!
Rispondi

Da: concorrente EX-Anziana25/12/2012 14:10:07
Sono d'accordo con "Sereno 2013"
Sicuramente va criticata la mancanza di  efficienza e rispetto per la vita delle persone .Un concorso non può durare così a lungo ed inoltre devono essere banditi concorsi a scadenze più ravvicinate,ma....detto questo bisogna accettare il risultato che può essere dovuto a innumerevoli cause. Chi ha un'età adeguata cominci a pensare al prossimo e non a scorciatoie contorte che astuti avvocati fomentano .
BUON NATALE
Rispondi

Da: curiosit25/12/2012 14:34:09
ismeda tace......... come mai? non ha parole?????????
Rispondi

Da: Per V. da Candidato non ammesso.25/12/2012 15:35:48
Grazie, V.
Indirizzo valido, inviata e-mail: aspetto notizie per metterci in contatto non appena possibile.
Buon Natale e buon anno a tutti.
Rispondi

Da: Per Sereno 2013.25/12/2012 16:14:29
Carissimo collega d.s.,
ti riconosco, so che sei iscritto e distaccato presso l'Anp, noto anche che scrivi sotto diversi nomi.
Personalmente ti stimo e apprezzo, perciò, come collega d.s. e iscritto come te all'Anp, considero non intelligenti le tue affermazioni. malgrado- ripeto- ti ritengo in gamba.
Un augurio sincero e  grande per tutto.
Rispondi

Da: Per gli esclusi.25/12/2012 16:25:05
E' opportuno creare un gruppo di interessati ad eventuali ricorsi, lasciandoci le nostre mail e i nostri numeri di tel. (il mio è 3490514235).
Rispondi

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