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DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: MARCUS 01/07/2012 17:11:53
Senti Giulio, abbi pazienza, non ci ricordiamo di te.
Evidentemente non ci hai colpito particolarmente.
Esprimi la tua opinione come ciascuno di noi, ti giudicheremo per quello che scrivi e non per come (non) ti ricordiamo.
Rispondi

Da: segato01/07/2012 18:05:00
Mi hanno segato al concorso ds nonostante avessi scritto due prove accettabili, ho chiesto l'accesso agli atti e ho notato correzioni sbagliate da parte della commissione.
A dicembre temo possa succedere la stessa cosa quando si conosceranno i risultati del concorso dt.
Non ho sponsor
Rispondi

Da: Trevize01/07/2012 18:54:18
Neppure io ho sponsor. Concorro  per i posti lasciati liberi da quelli che hanno lo sponsor.
Rispondi

Da: finale01/07/2012 23:13:08
senza sponsor e senza europei
Rispondi

Da: attenta lettura02/07/2012 10:01:46
Occorre rilevare, così come si evince dai Curricula pubblicati sul sito internet del MIUR (che si versano in atti), che la dott.ssa Buscema Maria Grazia e la dott.ssa Campanelli Delia ricoprono la qualifica di Dirigente di II fascia presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Orbene, ciò risulta palesemente in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso e con la normativa di cui al D.P.R. 272/2004, ove, all'art, 4, comma 3, si prevede che " componenti della Commissione esaminatrice sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché da esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso".

Orbene, da quanto detto emerge in maniera evidente l'illegittima composizione della commissione esaminatrice.

Peraltro, la dott.ssa Buscema Maria Grazia e la dott.ssa Campanelli Delia non possono assumere neanche la qualifica di esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

In altri termini, allo stato attuale della normativa ed in via generale, i dirigenti di seconda fascia in servizio o in quiescenza non possono essere chiamati a comporre le commissioni per l'accesso ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, con l'unica eccezione del dirigente di seconda fascia in quiescenza che possieda titoli professionali, scientifici o accademici di tale rilievo da poterlo annoverare fra gli esperti di comprovata qualificazione, titoli, peraltro, necessariamente estranei all' esercizio pregresso di funzioni svolte nell' ambito del rapporto di impiego.

Nel caso di specie è pacifico che la dott.ssa Buscema Maria Grazia e la dott.ssa Campanelli Delia, entrambe appartenenti alla qualifica di Dirigente di II fascia, ed entrambe in servizio presso il MIUR, non possono assumere neanche la veste di esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

Pertanto, vista l'illegittimità della nomina dei commissari Buscema Maria Grazia e Campanelli Delia, ciò è sufficiente a rendere illegittima l'intera commissione esaminatrice e, con essa, l'intera procedura concorsuale.
Rispondi

Da: attenta lettura02/07/2012 10:05:07
Infine, occorre rilevare che nell'istanza di accesso presentata dai ricorrenti  X e Y, gli stessi ricorrenti hanno chiesto all' Amm.ne resistente di avere informazioni in merito alla società incaricata di effettuare le operazioni di lettura ottica degli elaborati della prova preselettiva. In riscontro alla suddetta istanza, l'Amm.ne ha chiarito che la correzione degli elaborati è stata realizzata direttamente dall' Amm.ne, insieme con la Commissione esaminatrice.

Tuttavia, nel verbale n. 18 del 5 novembre 2009, si legge: " La commissione fornisce ai signori Ines Angeletti, Maria Clara Maggio, Maria Grazia De Vivo e Daniela Gheis i moduli risposte, per la successiva procedura di scansione, della regione Campania" .

Ebbene, da quanto riferito nel citato verbale, emerge che la correzione degli elaborati non è avvenuta ad opera della sola commissione, bensì con la partecipazione di soggetti estranei.

Da' ciò ne consegue che gli elaborati sono stati consegnati a persone sconosciute, non facenti parte della commissione esaminatrice.

Ciò è da solo sufficiente ad inficiare l'intera prova preselettiva in quanto, così operando, la Commissione esaminatrice ha reso possibile la materiale manomissione degli elaborati ad opera di soggetti terzi, estranei alla commissione, violando ogni regola posta a garanzia dell'imparzialità e della segretezza delle operazioni di correzione degli elaborati.

Peraltro nello stesso verbale non si dà atto della integrità dei plichi contenenti gli elaborati della prova preselettiva, né tanto meno delle misure apprestate dalla Commissione dirette ad assicurare l'imparzialità e la segretezza delle operazioni di correzione degli elaborati,
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Da: Varie02/07/2012 10:05:51
@ attenta lettura
Di cosa stiamo parlando?
Rispondi

Da: attenta lettura02/07/2012 10:08:22
Nei verbali stilati dai comitati di vigilanza durante la prova preselettiva svolta presso le varie sedi di Napoli, non si da contezza, neanche in tale occasione, delle cautele adottate a tutela dell'integrità delle buste contenenti gli elaborati.

Invero, nei suddetti verbali si riferisce solo che i pacchi contenenti le buste, sono stati sigillati con la firma di un componente del comitato, di cui non viene riferito il nome, e che gli stessi pacchi sono stati trasportati presso la Direzione Generale.

Orbene, in merito occorre rilevare che nei citati verbali, si doveva indicare il nome del soggetto che si è occupato della materiale sigillatura dei pacchi, nonché del soggetto che si è occupato del trasposto, presso la Direzione Generale, dei pacchi stessi.

Ebbene, anche tale ulteriore Circostanza inficia l'intera prova preselettiva in quanto anche in tale occasione non sono state osservate le basilari regole poste a presidio dei principi, consacrati dall'arto 97 della Costituzione, di buon andamento ed imparzialità cui deve uniformarsi l'azione amministrativa.
Rispondi

Da: attenta lettura dell''ordinanza tar lazio 570702/07/2012 10:13:53
6)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

A nulla rileva la circostanza che i Giudici, nell'ord.za n. 2133/2010, abbiano precisato che l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di esame doveva avvenire "entro il limite numerico effettivo dei 1450 posti e subordinatamente alla loro utile collocazione in graduatoria nei limiti del numero dei medesimi posti" .

Infatti, tale ulteriore precisazione deve essere intesa nel senso che il beneficio dell' ammissione con riserva, apprestato dall' ordinanza cautelare, doveva essere riconosciuto ai soli ricorrenti e, tra questi, solo in favore di coloro i quali si sarebbero collocati entro il limite numerico di 1450 posti previsto dal bando. Ciò mentre, l'Amm.ne, stravolgendo il contenuto della richiamata pronuncia, ha riformulato l'elenco dei candidati ammessi, inserendo anche altri candidati, già esclusi dall' elenco di febbraio, che non avevano presentato ricorso e che, pertanto, non erano stati destinatari della pronuncia cautelare di ammissione con riserva.

Né statuizioni in tal senso erano rinvenibili nell'ordinanza n. 2133/2010 cioè di riformulare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. tenendo conto di tutti i candidati alle prove preselettive e di graduar! secondo il punteggio conseguito, garantendo il beneficio dell'ammissione con riserva anche in favore di quei soggetti (che non si erano doluti, con impugnativa giurisdizionale, della propria esclusione dalla procedura concorsuale.

7) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLIC CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONI DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PEI:

MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che alcuni candidati hanno presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la mancati inclusione nell' elenco dei candidati ammessi del12/02/2010.

A seguito di ciò, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, Sezione Seconda, nell'adunanza del 25/08/2010, con pareri nn. 2829, 2670 e 3002 del 2010, ha accolto l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti e, per l'effetto, ha ammesso i ricorrenti alle prove scritte del concorso.

Successivamente, l'Amm.ne, in ottemperanza al citato parere ha ammesso, con riserva, i ricorrenti alle prove scritte del menzionato concorso, prescindendo dal punteggio conseguito dagli stessi ricorrenti.

Ebbene, anche tale circostanza è sintomatica del fatto che l'Amm.ne adotta continuamente criteri differenti per disporre l'ammissione con riserva dei candidati che hanno presentato ricorso avverso l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

È inconcepibile, infatti, che l'Amm.ne, nell' ammettere con riserva i ricorrenti che hanno presentato ricorso innanzi al TAR Lazio, ritenga di dover graduare gli stessi secondo il punteggio conseguito da ciascun candidato, mentre, per coloro i quali hanno presentato ricorso al Capo dello Stato, dispone la loro ammissione con riserva sic et simpliciter, senza tener conto del punteggio conseguito da quest'ultimi nella prova preselettiva.

Il che contrasta con il principio della par condicio fra i partecipanti alla procedura concorsuale

8) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2,3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2133/2010.

Oltretutto, preme evidenziare che l'ammissione con riserva di tutti i ricorrenti alle prove scritte del concorso appare maggiormente rispondente all'obiettivo perseguito dalla stessa Amm.ne di reclutare soggetti dotati di professionalità specifica.

Peraltro, occorre aggiungere che il Consiglio di Stato, sez. VI, nella Camera di Consiglio del 29/07/2010, con ordinanza n. 3811/2010, ha respinto l'appello del MIUR, sulla base della seguente motivazione: " avuto riguardo ai precedenti del Consiglio di Stato sia in sede giurisdizionale (Sezione VI, ordinanza n. 3811 del 30.07.2010), sia in sede consultiva (Sezione II, parere del 25.08.2010)".

Orbene, l'ordinanza n. 3811 del 30.07.2010 richiamata afferma che dall' esecuzione dell' ordinanza impugnata l'amministrazione non riceve alcun danno grave ed irreparabile".

Per cui, così come asserito dai Giudici di Palazzo Spada, visto che l'ammissione con riserva di tutti i ricorrenti, non aggrava in alcun modo l'Amm.ne resistente, ma soprattutto assicura alla stessa amm.ne un maggior numero di candidati su cui operare la scelta, appare opportuno ammettere anche gli odierni ricorrenti alle prove scritte del concorso.
Rispondi

Da: attenta lettura dellordinanza tar lazio 570702/07/2012 10:16:41
Un ulteriore motivo di doglianza è rappresentato dal fatto che l'Amm.ne, nell'adottare il provvedimento impugnato ha stabilito che "i ricorrenti con un punteggio pari o superiore a 24,50 sono ammessi con riserva a sostenere le prove scritte del concorso specificato in oggetto, per tutti i settori e sottosettori per i quali hanno presentato le domande di partecipazione. Di contro, i ricorrenti che hanno conseguito punteggi inferiori e, pertanto, non sono ricompresi nel limite della "utile collocazione", di cui all' esplicita statuizione del TAR, non vengono ammessi".

Ebbene, tale assunto risulta del tutto illegittimo, in quanto contrastante con il bando di concorso, nonché elusivo dell' ord.za cautelare.

Invero, il bando di concorso, nel disciplinare la prova preselettiva, non prevede in alcun modo un punteggio minimo da conseguire per poter accedere alle prove scritte del concorso.

Per contro, il bando, all' art. 6, comma 2, stabilisce che "viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso" .

Pertanto, il bando di concorso, non prevede, ai fini del superamento della prova preselettiva, il raggiungimento di un certo punteggio, bensì consente l'ammissione alle successive fasi concorsuali per tutti i candidati posizionatisi entro la soglia di "un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso" .

Da ciò, ne consegue che l'Amm.ne, in ossequio alla previsione di cui al bando di concorso, avrebbe dovuto ammettere i ricorrenti rispettando il solo limite numerico di 1450 posti, trascurando i nominativi che si ripetevano in più settori e sottosettori.

A ciò si aggiunga che l'Amm.ne nell'adottare l'elenco in questa sede gravato, ha incluso anche i candidati che non hanno presentato ricorso, graduandoli in base al punteggio conseguito.

Ciò ha comportato che, essendo stato introdotto il criterio del punteggio minimo di 24,50 ed essendo stati inseriti anche i candidati che non hanno presentato ricorso, ma che avevano un punteggio pari o superiore a 24,50, gli odierni ricorrenti che, in virtù della pronuncia del TAR, avrebbero avuto diritto all'utile inserimento nell'elenco degli ammessi, per effetto di tale modus operandi posto in essere dall' amm.ne resistente, non sono stati inseriti nel nuovo elenco e, di conseguenza, non avranno la possibilità di partecipare alle prove scritte del concorso.

Invero, a febbraio, sono stati ammessi, per alcuni sottosettori, candidati anche con un punteggio basso o comunque inferiore a 24,50, mentre nell' elenco di agosto, gli odierni ricorrenti che, in virtù della pronuncia del TAR, avrebbero avuto diritto all'utile inserimento nell'elenco degli ammessi, sono stati esclusi in quanto, per effetto del punteggio minimo di 24,50, non sono stati inseriti nel nuovo elenco, vantando gli stessi un punteggio inferiore.

L'Amm.ne così operando, ha, di fatto, modificato i criterio di graduazione dei concorrenti in pieno espletamento della procedure concorsuale.

L'Amm.ne può integrare e specificare i criteri de bando, a condizione di non alterare la competizione tra i concorrenti, ma non può, quindi, introdurre nuovi criteri di graduazione, né modificare limiti di punteggio massimo e minimo stabiliti nel bando e soprattutto deve astenersi da qualsiasi comportamento potenzialmente discriminatorio ne confronti di uno o più concorrenti" (Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, O: febbraio 2010, n. 233).
Rispondi

Da: attenta lettura dellordinanza tar lazio 570702/07/2012 10:18:58
Appare opportuno evidenziare che molti ricorrenti, a seguito di contatti telefonici avuti con alcuni Dirigenti del MIUR, hanno appreso che l'inclusione dei candidati non ricorrenti all' interno dell' elenco adottato nel mese di agosto, non comporta l'effettiva ammissione degli stessi alle prove scritte del concorso.

Per contro, l'Amm.ne ha fatto sapere che i candidati che a febbraio risultavano inclusi nell' elenco, anche con un punteggio inferiore ai 24,50 punti, e che oggi non risultano inseriti (si contano circa 27 candidati) saranno comunque ammessi a sostenere le prove scritte.

A ciò si aggiunga che il MIUR nel riformulare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, ha inserito i candidati secondo il punteggio conseguito da ciascuno, prescindendo dai settori e sottosettori.

Da ciò ne discende che i candidati ammessi alle prove scritte, sono stati collocati nel suddetto elenco, prescindendo dal settore e sottosettore per il quale avevano presentato domanda di partecipazione al concorso, ovvero sono stati collocati nell' elenco sulla base del solo punteggio conseguito.

Implicazione ovvia di tale circostanza è che l'Amm.ne resistente, nel formare tale elenco, non ha più ammesso i candidati alle prove scritte rispettando le previsioni del bando, ovvero ammettendo un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore e sottosettore, bensì tenendo conto del solo punteggio conseguito.

Ebbene, ciò si pone in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso!! Invero, il citato bando, all'art. 6 "Prove di esame", comma 2, stabilisce che " ... Viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ogni settore e sottosettore". Da ciò, emerge ictu acuii la violazione della [ex speciaIis rappresentata dal bando di concorso.

In effetti, la scelta dell' Amm.ne resistente di formulare un nuovo elenco, collocando i candidati in base al punteggio conseguito e prescindendo dal settore o sotto settore per il quale i candidati avevano presentato domanda di partecipazione al concorso, ha fatto si che i posti disponibili per alcuni settori e/o sottosettori fossero ridistribuiti in altri.

In altri termini, l'Amm.ne così operando, ha, di fatto, modificato il criterio di graduazione dei concorrenti in pieno espletamento della procedura concorsuale.
Rispondi

Da: attenta lettura dellordinanza tar lazio 570702/07/2012 10:20:52
VIOLAZIONE DELL'ORD.zA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N.2133/2010.

Infine, preme aggiungere che 1'Amm.ne non ha in alcun modo motivato la scelta di inserire, nell' elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, anche i candidati non ricorrenti.

In particolare, 1'Amm.ne non ha in alcun modo esplicitato né le ragioni di tale inclusione, né tantomeno se la stessa inclusione si da ritenersi pleno jure o se si tratta di un' ammissione con riserva.

Ove si volesse ritenere che 1'Amm.ne, abbia agito in autotutela e abbia deciso di includere anche i candidati non ricorrenti, è da ritenersi comunque illegittimo 1'operato dell' amm.ne resistente.

Sotto altra prospettazione, si deve eccepire che l'Amm.ne può disporre discrezionalmente l'annullamento dei suoi atti soltanto in presenza di uno specifico bisogno pubblico, concreto ed attuale, ossia solo in presenza di un interesse non identificabile nell' interesse generico al ripristino della legalità. La Giurisprudenza, è costante nell' esigere che l'Amm.ne quando annulla d'ufficio un provvedimento proceda nella motivazione al raffronto tra l'interesse pubblico, posto a base dell'annullamento, e gli altri interessi implicati nella vicenda, e dia prevalenza al primo solo quando appaia meritevole di maggior riconoscimento.

Nella specie, l'esercizio dell' autotutela non è stato giustificato da alcuna esigenza di interesse pubblico concreto, attuale e prevalente su quelle sacrificato.


Rispondi

Da: Trevize02/07/2012 10:22:20
Caro/a collega,
tenderei a pensare che abbiamo svolto tutti una "attenta lettura". Dubito che incollare stralci dell'ordinanza ci renda "più attenti" di quanto non siamo già stati. A meno che io stia equivocando la tua intenzione comunicativa...
Rispondi

Da: x attenta lettura02/07/2012 10:30:45
riflettendo, hai perfettamente ragione!
Ci sono troppe cose che non tornano
Rispondi

Da: finalmente!02/07/2012 13:34:59
e  va bene!
mettiamoci il cuore in pace e godiamoci le vacanze!
così è la vita!
Rispondi

Da: x Trevizie02/07/2012 14:29:04
Fai più bella figura a leggere ed imparare che a commentare senza aver prima inserita la spina, sempre che la tua materia grigia sia in grado di attivarsi quel minimo indispensabile per capire il significato di quanto acutamente afferma "attenta lettura dell''ordinanza tar lazio 5707".
Oppure appartieni alla categoria di quelli che "Fanno finta di non capire" perchè gli conviene?...
Rispondi

Da: Bia. 02/07/2012 14:57:37
l'ordinanza del Tar "smonta"il concorso...e questo è fuor di dubbio...così come è fuor di dubbio che occorra aspettare...nella peggiore delle ipotesi...cioè l'annullamento...lo rifaremo.
Rispondi

Da: Trevize02/07/2012 15:54:33
@ x Trevizie
Caro/a collega, il mio cervello sarà povera cosa ma che il concorso sia defunto e nella migliore delle ipotesi si debba ricominciare dalle prove scritte, l'avevo già postato da qualche giorno. Fin lì la mia materia grigia c'era arrivata da sola. Se c'è altro, confido nella tua benevolenza e nelle tue qualità per capirne di più: a differenza di molti colleghi, non mi sono mai arrogato la sicurezza di aver capito tutto. E in effetti, non ho capito nemmeno l'ultimo rigo del tuo testo.
In ogni caso, la cortesia è gratuita e non costerebbe niente neppure a te.
Saluti cordiali.
Rispondi

Da: rosso perceval 02/07/2012 16:22:49
La parola fine non è già stata detta. Tutto ciò che si legge nella sentenza parziale del Tar sono le motivazioni addotte dagli avvocati dei ricorrenti. Il vero punto del contendere, che fu alla base della sospensiva, è la mancata ammissione di 1450 persone al concorso. Per capire la questione bisogna riflettere sulla parte conclusiva, dove il Tar chiede al Miur una relazione. Vuol sapere quante persone siano state effettivamente ammesse al concorso e se sia stato rispettato il rapporto 1:10 per ogni settore. Si tratta di una posizione non risolvibile in alcun modo: o si ammettevano 1450 persone o si conservava il rapporto 1:10. Almeno la matematica non è un'opinione. In questo, la sentenza del Tar presenta il suo punto debole. Il Miur sostiene che non si tratti di un concorso unico, ma di un bando unico per 16 concorsi diversi. Se il Tar si convince di questa tesi, non dovrebbe annullare nulla.
Rispondi

Da: x Trevizie02/07/2012 16:32:10
Egregio, illustre e amabile collega, mi permetto di dissentire in quanto, l'analisi arguta di "attenta lettura dellordinanza tar lazio 5707" non è una semplice lettura (lui si pecca di umiltà...), ma rappresenta una spietata ma reale descrizione dell'iter concorsuale, che porta a delle conclusioni ( vedi quella di Bia ), condivisibili o non condivisibili, a seconda dei punti di vista.
Ma non è corretto ed onesto MINIMIZZARE come hai fatto tu, se non altro per il doveroso rispetto ad un concorrente/ricorrente che ha per tutti noi, non fatto una "attenta lettura" (che tu non hai fatto sicuramente) ma RADIOGRAFATO un delicato e cruciale momento concorsuale.
Ridurre a semplice copia ed incolla di stralci dell'ordinanza l'operato del collega ti ha per me reso irreparabilmente e senza appello  detestabile.
Confermo il mio giudizio sul tuo post e ti invito ad avere rispetto e gratitudine per chi si sforza di utilizzare parti di cervello, che in molti di noi possono essersi volutamente o per varie altre ragioni momentaneamente atrofizzate.

Rispondi

Da: Giulio Aldito02/07/2012 16:41:05
Come sostiene rosso perceval la parola fine non è stata detta, ma non si tratta di convincere e nemmeno dimostrare che...
Non esiste un modo giusto di fare una cosa sbagliata
(Kenneth Blanchard)
Rispondi

Da: Trevize02/07/2012 16:43:50
Caro/a collega,
le conclusioni cui è pervenuto il collega di cui parli sono le stesse cui ero pervenuto anche io, postando per primo la notizia dell'ordinanza come ti ho segnalato; ma vedo che preferisci non tenerne conto.
Purtroppo qui in tanti parlate un codice cifrato che non mi appartiene: io non so mai chi è che posta, se ricorrente o meno e non ho mai fatto questione di etichette perché in generale sono certo di parlare con gente di scuola, tutto qui.
Non intendevo offendere certamente il collega o la collega e se l'ho fatto ovviamente me ne scuso ma solo segnalare che in tanti l'abbiamo letta e lo ribadisco, con grande attenzione. Perfino io e c'è caso che l'abbia interpretata come te.
Liberissimo del tuo giudizio: lo trovo inutilmente ingeneroso e ti invito anche io a considerare che mi sono sempre sforzato di non mancare di rispetto a nessuno in questi anni. Infatti anche nel disaccordo non mi permetterei di definirti "detestabile".
Saluti.
Rispondi

Da: Giulio Aldito02/07/2012 16:55:11
Collega Trevize,
ma hai riletto cosa hai scritto?
Ti aiuto io:

"Caro/a collega,
tenderei a pensare che abbiamo svolto tutti una "attenta lettura". Dubito che incollare stralci dell'ordinanza ci renda "più attenti" di quanto non siamo già stati. A meno che io stia equivocando la tua intenzione comunicativa..."

Questo hai scritto!
Vedi tu se ti è concesso di indossare la pelle della pecora se poi scrivi e punzecchi come un "lupo".
Detestabile e chi per me vuole apparire diverso da come pensa...
Non ho niente di personale verso di te ma il tuo modo di rispondere al collega mi ha fortemente indispettito perchè lo ritengo ingeneroso e riduttivo rispetto al suo sforzo di fare chiarezza...
Per me finisce qui
Giulio Aldito
 
Rispondi

Da: Trevize02/07/2012 17:00:31
Collega Giulio,
pur avendo riletto con il tuo aiuto, non trovo punzecchiature da lupo. Infatti chiudevo con la possibilità di avere equivocato. Ribadisco che non avevo nessuna intenzione di punzecchiare chicchessia e soprattutto di non avere la necessità di "apparire diverso da come penso".
Anche per me finisce qui.
Saluti
Rispondi

Da: dd02/07/2012 17:05:26
ccc
Rispondi

Da: rosso perceval 02/07/2012 17:32:08
x Giulio Aldito
Esistono mille modi per far diventare giusta una cosa sbagliata, o viceversa. Altrimenti, a cosa servono gli avvocati?
E poi Kenneth Blanchard scrive di management e di leadership, non certo di legge. È come dire che Gesù ha detto che i giusti saranno premiati. Certo! Ma non da questa parte.
Rispondi

Da: finalmente!02/07/2012 18:33:52
Quello di cui ci dovremmo preoccupare non sono i vizi formali (che indubbiamente ci sono) ma la volontà politica (interna ed esterna all'Amministrazione) di volere o no gli ispettori.
Per essere realisti ci dovremmo augurare che le cose vadano per le lunghe.
In un momento in cui si cerca di tagliare proprio nella P.A. non c'è
da farsi molte illusioni.
Rispondi

Da: Bia. 02/07/2012 18:44:59
sembrerebbe che in questo momento tutti i concorsi pubblici abbiano dei rallentamenti e credo sia giustificato e/o giustificabile per la situazione grave del Paese...nello specifico qualche pasticcio c'è e bisognerà attendere cosa ne penseranno il Tar e il Consiglio di Stato...certamente la dirigenza tecnica servirà alla scuola e prima o poi in un modo (continuazione del concorso) o in un altro (annullamento e nuova procedura concorsuale) la questione si chiuderà.Certo è passato tanto tempo e presumo ne passerà ancora tanto non credo la questione si potrà chiarire prima della prossima estate.Vedremo.
Rispondi

Da: ...e02/07/2012 19:29:55
intanto si invecchia.........
Rispondi

Da: Bia. 02/07/2012 21:07:21
già...
Rispondi

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