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Esame avvocato Spagna
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Da: x sinatra28/10/2011 14:52:38
sei de coccio sinatra, poi non ti lamentare se ti ridono dietro in tribunale, qui mancano le fondamenta della normativa!

Da: exneo28/10/2011 14:55:00
se non è iscritto in Italia come stabilito può, senza mai far l'abogado.
Però una cosa la devo dire. Se uno "si vergogna" di qualificarsi abogado (perchè è chiaro che la remora a firmarsi abogado nasce da questo), già in sè non ha più nessuna credibilità.  Se emerge che uno si firma avv. e non lo è, a prescindere dal fatto che, potrebbe incorrere a querela di parte nel reato di truffa (mi spiego meglio, ben una parte cliente, potrebbe asserire che mai sarebbe andato da Tizio se l'avesse saputo non avvocato, e che solo l'artificio di avergli fatto credere anche con comportamenti omissivi di essere avvocato lo aveva indotto da lui),  che figura farà con i clienti, il giudice ecc.!!! Queste cose vanno evitate, perchè danno discredito a  tutti.

Da: ottimo28/10/2011 14:58:39
x sinatra.
A mio giudizio possono benissimo coesistere sino a quando non sei inscritto in Italia, dopo no.

Da: SINATRA28/10/2011 15:03:47
CARO CENTRO DI GRAVITA' PERMANENTE.
HAI UN BEL CARATTERINO...GRAZIE DELLA FERMEZZA.
MI SONO PERMESSO DI INSISTERE " IN MANIERA CORDIALE" POICHE' ALTRI ED IN ALTRI COA SONO QUI E LA.
SONO PATROCINATORI A VICENZA E ABOGADO A  CATANIA.
TI PRECISO INOLTRE  CHE HO FATTO IL SERV. MILITARE CIRCA 20 ANNI OR SONO.
CON STIMA.
BUON GIORNO.

Da: exneo28/10/2011 15:06:06
che!!!!???????
c'è un contrasto assoluto di legge. Vatti a vedere la legge del 1933. Ti aprono in due, poi ti riempiono di polvere da sparo e poi di danno fuoco per sicurezza e attendono il botto!!!

Da: exneo28/10/2011 15:17:36
proroga: Entrada en vigor de la Ley 34/2006 de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales: Cuestiones transitorias
1.- La "Ley de Acceso" (Ley 34/2006, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales) entra en vigor el próximo día 31 de octubre de 2011.

2.- Desde dicha fecha, para acceder a la profesión de abogado será preciso acreditar la capacitación profesional mediante la superación de de un curso de formación (que será impartido por las Univer*******des, por las Escuelas de Práctica Jurídica de los Colegios de Abogados, o por ambas instituiones conjuntamente) y una evaluación. No necesario para los ya colegiados como ejercientes o no ejercientes a 31 de octubre 2011.

3.- Los que el 31 de octubre de 2011, se encuentren en posesión del título universitario de licenciado o de grado en Derecho, no tendrán que realizar la mencionada formación adicional si se colegian como ejercientes o no ejercientes antes del 31 de octubre de 2013. IMPORTANTE.-ES NECESARIO QUE A 31 DE OCTUBRE DE 2011 EL LICENCIADO O GRADUADO EN DERECHO HAYA ABONADO LOS DERECHOS DEL TÍTULO Y SOLICITADO EL MISMO. EL MERO CERTIFICADO DE ESTUDIOS NO SERVIRÁ PARA LLEVAR A CABO LA COLEGIACI"N.

4.- Tampoco tendrá que realizar dicha formación quienes a la entrada en vigor estén incorporados a un Colegio, como ejercientes o no ejercientes, o lo hayan estado durante un plazo continuado o discontinuo no inferior a un a±o. Podrán colegiarse, sin límite de tiempo para hacerlo, siempre que su baja no fuese debida a sanción disciplinaria.

5.- También están exceptuados determinados funcionarios pºblicos: Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Letrados de las Cortes, Letrados de las Asambleas legislativas autonómicas, funcionarios de grupo A que hayan accedido en su condición de licenciados en Derecho y desempe±en funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico y los que hayan accedido a cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados en Derecho.

Para ver el cuadro de disposiciones transitorias de la Ley, pulse aquí.

Para más información dirigirse al Centro de Estudios del ICAM (cei@icam.es).

più chiaro di così - the end, fine, closed, è finita, serado

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Da: xexneo28/10/2011 15:30:21
dove sta?

Da: Artu73 x SINATRA28/10/2011 15:31:45
Il fatto che alcune persone che conosci siano praticanti abilitati in un coa ed avvocati stabiliti in un altro, significa solo che i coa che hanno iscritto come stabiliti non hanno fatto i dovuti controlli! Non è possibile, ripeto, perchè non puoi risultare in due elenchi. E come se io fossi praticante abilitato a Roma ed avvocato a Milano. Non si può! Che poi materialmente possa sussistere questa anomalia, dipende solo dal mal funzionamento dei COA, non certo da una possibilità offerta dalla legge.

Da: exneo28/10/2011 15:34:12
x xexneo, sito colegio de madrid;

x Artù. I controlli sono lenti, ma, quando arriva tutto al cnf, sono dolori ...... Se questi "pazzi" sono un po' furbi, devono "correre" immediatamente a cancellarsi ove ritengono di non dover stare.

Da: Artu73 x exneo28/10/2011 15:43:20
Ovvio... quoto appieno

Da: exneo28/10/2011 15:49:31
scusa, ma non lamentiamoci che ci deridono. Credo che un po' tutti i "sani di mente" dobbiamo discostarci da questi infraditos che non hanno manco le palle per cancellarsi dal registro dei praticanti.

Da: Artu73 x exneo28/10/2011 15:56:22
molto spesso è ignoranza...

Da: abilitazione28/10/2011 16:07:16
dunque, se non ricordo male il problema fra abilitazione e stabilimento nasce da un parere del coa di verona, che riteneva incompatibile il fatto di essere abilitati in italia mentre si esercitava in spagna.
non vi è una legge o disposizione che lo vieti, sia chiaro, il problema nasce coma al solito dall'indirizzo restrittivo di alcuni coa che si appigliano a tutto per impedire lo stabilimento.
forse qualcuno di voi ha gli estremi di quel parere, tanto per rinfrescarsi la memoria.
l'importante è riuscire a stabilirsi, poi l'abilitazione diventa superflua per la verità.

Da: XExneo28/10/2011 16:10:37
una decina di Colegios de los Abogados interpellati personalmente hanno confermato che continueranno ad iscrivere fino a quando non partira'il Master!

Da: CICERUACCHIO28/10/2011 16:11:40
PER EXENEO E PER TUTTI

SIAMO TUTTI ABOGADOS E DOBBIAMO COLLABORARE TRA NOI ANCHE CON GLI INFRADITOS E FARE NUMERO PER UN VERO SINDACATO SUL MODELLO DELL'ANPA PER I PRATICANTI E NON INSULTARCI...POI I PIU' VALIDI DETTERANNO LA LINEA MA TUTTI SEVONO PER FARE NUMERO CONTRO I LEGGGGGGIBUS SOLUTI....PURTROPPO QUEI VECCHI SONO UNITI E COMPATTI E NOI SIAMO DIVISI E OGNIUNO PER I CAVOLI SUOI COSI' NON ANDIAMO DA NESSUNA PARTE ANCHE PERCHE' QUI SI PENSA SOLO A FAR PASSARE I 3 ANNI DA STABILTO SENZA CHE IL VICINO DI CASA SI ACCORGA....MA CON QUESTA LINEA I 3 ANNI POTREBBERO NON TERMINARE MAI....E PRENDIAMO TUTTI UN BEL RIFIUTO DI INTEGRAZIONE!!! MA TANTO QUI MOLTO NON SENTONO RAGIONI SUL SINDACATO....FATE COME VI PARE MA POI NON LAMENTATEVI SE SIAMOM L'ULTIMA RUOTA DEL CARRO!!!!!!!

Da: SINATRA28/10/2011 16:21:33
per cicerucchio......
sono con te d'accordo ...dimmi quale sindacato...cosa... troviamoci? dove? ripeto saremo entro meta' 2012 forse 2000/2500 abogado devo dire una cifra discreta.
avanti con le Idee.
buona serata.

Da: ottimo28/10/2011 16:27:46
x x eneo
Si iscriveranno sino al 30 ottbre 2013 chi ha sul titolo la data anteriore al 31 di ottobre 2011 e chi abbia pagato i relativi diritti antro tale data.
Sono giorni che lo scrivo.
Per conferme vedere anche il sito Ilustre colegio de abogados de Murcia. .

Da: exneo28/10/2011 16:33:09
ciceruaccio, l'idea è sicuramente ammirevole, che faccio per aderire?

Da: x -xexneo28/10/2011 16:36:55
pure a Siviglia iscrivevano in attesa di credencial, tutti sospesi e cancellati. Se non mi credi informati. Stai tranquillo che nella logica "concorrenza" tra coa non permetteranno che facciano lucro alla faccia di quelli che rispettano la legge. Sai, potrebbero girare a qualcuno che a distanza di anni e a limite integrato, si vede dichiarare nulla l'iscrizione con caducazione in ambo gli albi.

Da: CICERUACCHIO28/10/2011 16:37:08
PER TUTTI GLI INTERESSATI

DOVREMMO INCONTRARCI TUTTI IO SONO A ROMA VOI DOVE STATE? COSI' SI PUO' FARE UNA SPECIE DI ASSEMBLEA E RACCOGLIERE LE ADESIONI...PERO' IN TRE SIAMO POCHINI...DOVREBBERO SVEGLIARSI ANCHE GLI ALTRI..IO SONO FUORI PER I MORTI PERO' SE ALMIO RITORNO LEGGERO' MAGGIORI ADESIONI...POSTERO' UNA MAIL PER ORGANIZZARCI E CREARE IL PRIMO EMBRIONE DEL SINDACATO.

Da: Avv. Stabilito28/10/2011 16:37:25
X Sinatra.

In riferimento al problema che hai sollevato non credo ci sia una normativa a proposito(anzi ne sono sicuro), credo però (parere persolale) non sia del tutto "ortodosso" firmarsi dott. o abg. in base alle esigenze, anche in virtù della ratio della normativa sulla libera circolazione deo professionisti grazie alla quale operiamo.

Non credo sia una questione di "vergogna" come diceva qualcuno prima di me, semplicemente di chiarezza letterale, traduzione di un termine nel corrispondente italiano, e comunque credo che nella sostanza non cambi veramente nulla.

Sulla proroga non commento, si commenta da sè, così come sulle associazioni/e collaborazioni che vedo una chimera rta noi.

Buona giornata a tutti

Da: exneo28/10/2011 16:43:01
è nella logica delle cose che certi coa specie del sud, si rammaricano di aver perso un lucro sicuro come gli italoabogados che di fatto erano fonte solo di reddito. Ora voglio vedere che fine farà ad esempio il coa di Lor.. mano a mano che gli italiani si integreranno in Italia. Erano nel 2009 duecento iscritti, ora superano i mille, ma è nella logica delle cose. Anche perchè, a parte le varie agenzie che pubblicizzano il master come se fosse un corso di primo soccorso alla ASL, non credo che la via spagnola è così appetibile allo stato. Tenuto presente che, con questa crisi un percorso ad ostacoli che costa una barca di soldi e semipresenziale, non è per tutte le tasche. Si parla di oltre 20mila e. oltre il resto

Da: exneo28/10/2011 16:45:30
x avv. stabilito. una volta per tutte, puoi omettere di leggere tutto, vai alla fine.

Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1934, n. 24)

NOTA: Nel testo del presente decreto sono state apportate le seguenti sostituzioni di denominazioni (con esclusione degli articoli la cui disciplina è da ritenersi superata): Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, al posto del Direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori; Consigli degli ordini, al posto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori; Consiglio nazionale forense, al posto della Commissione centrale, in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste, del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta norme sui Consigli degli ordini e del D.Lgs.C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6, contenente modificazioni all'ordinamento forense; Repubblica (o Stato) al posto di Regno, in virtù dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 ed a causa del mutamento della forma istituzionale dello Stato.
Il termine «procuratore legale», contenuto nella presente legge deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.

L'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l'iscrizione negli albi dei procuratori è stata sospesa, con provvedimento di natura temporanea, ma tuttora in vigore, con D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215.

TITOLO I
Disposizioni generali
1. Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo professionale.
Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.
La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'articolo 348 dello stesso codice.

2. [Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente e necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali] (Comma abrogato dall'art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27.).
Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.

Da: SINATRA28/10/2011 16:58:04
EXNEO SEI VERAMENTE PREPARATO....
CI ATTERREMO A QUANTO VERGATO.
POI DOBBIAMO A NS. CURA DIRE AL COA IN CUI SIAMO ISCRITTI QUALI PATROCIANTORI LEGALI DI CANCELLARCI POICHE' PRESSO IL cOA DI nAPOLI SIAMO ISCRITTI COME ABOGADI - AVV. STABILITI , OPPURE E' QUEST'ULTIMO ENTE A CANCELLARCI D'UFFICIO??
GRAZIE EXNEO.

Da: ottimo28/10/2011 17:14:05
Oggi come oggi vi sono avvocati iscritti in uno stato comunitario con titolo conseguito in tale stato e  HANNO OTTENUTO il titolo anche in I Italia. Quindi hanno due titoli e due iscrizioni ottenute secondo le norme locali.
Non mi pare possano ravvisarsi incompatibilità sino a quando rimangono iscritti nei rispettivi stati.
Ora se le incompatibilità del praticante, sono le stesse di un avvocato, non si vede perchè sino a quando si esercita nei rispttivi stati vi debbano essere delle incompatibilità.
Il problema si pone caso mai nel momento si presenta la domanda di stabilimento ovvero cancellarsi prima di presentare la doamnda  o solo dopo la risposta positiva alla stessa, la tutela del diritto al lavoro farebbe propendere per la seconda ipotesi.

Da: Avv. Stabilito28/10/2011 17:17:41
Grazie exneo, Regio Decreto 1578/33 recepito ;)

Da: Scommettiamo che...28/10/2011 17:29:18
gli ordini dell'Andalucia,Extremadura ridotti dalla crisi alla fame continueranno impudicamente ad iscrivere...!

Da: ottimo28/10/2011 18:24:34
Spero che in futuro non si parlerà più di proroga.
Anche la famosa agenzia ha tolto il link che richiamava il più volte richiamato parere del CGAE, poi corretto dallo stesso.
E' finita.

Da: unione europea ue28/10/2011 18:40:55
merdacce secche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hahahahahahaahahahahahahah

Da: ottimo28/10/2011 18:52:02
Caro e NON gentile collega unione europea ue, stasera puoi brindare.
Da domani ti consiglio un lungo periodo di riposo, dopo tanto stress ne hai veramente bisogno.
Comunque.
Dal sito colegio de madrid,  link como colegiarme:
Desde el Lunes 31 de Octubre de 2011, inclusive, y hasta el 31 de Octubre de 2013 (periodo transitorio de la Ley 34/2006):
1.- Título de licenciado o grado en Derecho, al que deberá acompa±arse credencial del Ministerio de Educación, expedida antes del 31 de octubre de 2011, en la que se acredite la homologación del título."



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