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Esame avvocato Spagna
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Da: Avvocato con Abogado05/10/2011 10:57:33
Ciao ragazzi,

vi chiedo cortesemente un informazione. Se io col titolo di avvocato volessi esercitare in Spagna, devo necessariamente incorporarmi presso qualche collegio e pagare quindi la mutualidad? Esiste, che voi sappiate, una normativa come quella italiana, che permette l'esercizio occasionale agendo d'intesa con un abogado? Grazie a chi vorrà rispondermi, evitandomi una lunga ricerca su google.es! ;)

Da: fai da te originale05/10/2011 11:01:02
x artù ti ho inviato il tutto.
X giustiziere alias, alias..... alias..... , la mia è stata iscritta, conto solo quello, e non è un caso!!! Lei in settimana giura. Spero che pure tu, possa giurare il prima possibile!!!
Aleoooohhh, aleooooohhh.

Da: fai da te originale05/10/2011 11:04:35
xAvvocato con Abogado
no, vedi direttiva 249/77

Da: xfai da te originale05/10/2011 11:05:31
secondo te se aveva ottenuto l'iscrizione stava qui a sputare veleno..........

Da: Il Toni05/10/2011 11:07:37
Ecco il parere, apparentemente NEGATIVO, del consejo nacional de la abogacia, del 30 settembre 2011. Ed ecco il link:

http://www.cgae.es/portalCGAE/printPortal.do?urlPagina=/S001021001/1317382317944_es_ES.html

Ora, il consejo dice che, "stando a quanto dice il ministero dell'a pubblica istruzione" si possono iscrivere solo quelli con  la resolucion al 30 ottobre. 

Mi sembra che questo sia abbastanza "tranchante" o mi sbaglio? Pronto ad accettare argomenti in contrario.


La Ley de Acceso y su entrada en vigor. Problemas de interpretación de la disposición transitoria ( , 30/09/2011)

La abogacía institucional, cumpliendo con su misión de colaborar en el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y en la defensa de la profesión ha apoyado históricamente la implantación de unos requisitos específicos para el ejercicio profesional, fijándose para ello en el Derecho comparado e interviniendo activamente en la elaboración de la normativa que finalmente ha sido aprobada.
Por este motivo, desde el Consejo General de la Abogacía se considera muy positiva la entrada en vigor de la nueva Ley de Acceso y se trabaja para facilitar su implantación y el mejor servicio a colegiados y a ciudadanos, en colaboración con las administraciones de Justicia y de Educación.
Marco normativo:
La Ley de Acceso - Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales - entrará en vigor el próximo 31 de octubre de 2011.
El objeto de dicha Ley es regular el título profesional de Abogado, mejorando la capacitación de los abogados, para lo cual establece un sistema de excelencia que tiene tres pilares básicos:
           Realización de un curso formativo específico para adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas.
           Desarrollo de un periodo de prácticas externas.
           Realización de una evaluación de la aptitud profesional previa a la inscripción en el correspondiente colegio profesional.
En desarrollo de esta Ley, recientemente se ha publicado el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento.
La Ley previene un régimen transitorio con tres supuestos en los que no serán exigibles a los Licenciados o Graduados en Derecho los nuevos requisitos establecidos legalmente.
>.
La lectura de esta disposición genera numerosas incertidumbres que requieren de una respuesta uniforme. El Consejo General de la Abogacía Espa±ola pone a disposición del pºblico este documento con las preguntas y respuestas más frecuentes y un cuadro explicativo sobre la aplicación de la Ley 34/2006.
A continuación se rese±an las más relevantes de entre las que se reciben a diario en los Colegios de Abogados y en el Consejo, en la confianza de que su respuesta en este formato facilite la labor de información y difusión que todos tenemos encomendada.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES
PREGUNTA: Si ya estoy colegiado, ¿debo superar el nuevo sistema de acceso a la Abogacía?
RESPUESTA: No. El primer apartado de la Disposición Transitoria ºnica de la Ley excluye de esa obligación a quienes el 31 de octubre de 2011 se encuentren colegiados como ejercientes o no ejercientes.
PREGUNTA: Si estuve colegiado durante un a±o, en cómputo total, antes del 31 de octubre de 2011, y no estoy colegiado en la actualidad y deseo reincorporarme al Colegio, ¿debo hacerlo como ejerciente o como no ejerciente?
RESPUESTA: Puedes hacerlo como ejerciente o como no ejerciente.
En el caso de que te colegies como ejerciente, es preciso que procedas a la incorporación en el Colegio en el que tengas tu domicilio profesional, ºnico o principal.
A este respecto, cabe indicar que, en ese cómputo de un a±o de colegiación, se han de integrar tanto los períodos de colegiación como ejerciente, como los de colegiación como no ejerciente.
PREGUNTA: Si poseo el título de Licenciado el 31 de octubre de 2011, pero no he estado colegiado nunca, ¿hasta qué fecha tengo de plazo para colegiarme sin tener que cumplir los nuevos requisitos legales?
RESPUESTA: Tienes plazo hasta el 31 de octubre de 2013 para incorporarte, como ejerciente o no ejerciente, al Colegio.
Es necesario que a 31 de octubre de 2011 el licenciado o graduado en Derecho haya abonado los derechos del título y solicitado el mismo. El mero certificado de estudios no servirá para llevar a cabo la colegiación, exigiendo la Ley "estar en posesión del título".
PREGUNTA: Si tengo el título de Licenciado europeo antes de 31 de octubre de 2011, ¿hasta qué plazo tengo par colegiarme sin que me sean exigibles los nuevos requisitos legales?
RESPUESTA: El Consejo General de la Abogacía Espa±ola comunica que, en este momento, el Ministerio de educación espa±ol sostiene que para poder acogerse al sistema de acceso a la profesión de Abogado en Espa±a es preciso que el interesado pueda ser considerado Licenciado en Derecho en Espa±a. Lo anterior implica que el interesado ha de estar en posesión a más tardar el 31 de octubre de 2011 de la homologación expedida por el citado Ministerio.
PREGUNTA: Si soy funcionario pºblico, ¿he de superar el nuevo sistema de acceso?
RESPUESTA: La Disposición Adicional Tercera de la Ley 34/2006 establece que no es exigible la obtención del título que regula al personal que se encuentra incluido en el artículo 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio), es decir, Abogados del Estado, Letrados de la Seguridad Social y Letrados de las Cortes Generales.
Este artículo 551 de la LOPJ también prevé que "la representación y defensa de las comunidades autónomas y las de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones pºblicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda".
Por consiguiente, no habrán de seguir el sistema de acceso los letrados de las comunidades autónomas y los entes locales que ejerzan las funciones de representación y defensa de la Administración pºblica respectiva.
PREGUNTA: Si como funcionario pºblico me dedico a la asistencia letrada o al asesoramiento jurídico, ¿debo superar el nuevo sistema de acceso?
RESPUESTA: La Disposición Adicional Tercera de la Ley 34/2006 diferencia dos casos:
- El de quienes hubieran ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados en Derecho; y
- El de los funcionarios pºblicos que reºnan tres requisitos: a) haber accedido a un cuerpo o escala del grupo A -en principio, la referencia a este grupo de clasificación profesional del personal funcionario de carrera no ha experimentado modificación tras la aprobación del nuevo Estatuto Básico del Empleado Pºblico por la Ley 7/2007, de 12 de abril (vid. artículo 76)-; b) haber accedido en su condición de licenciados en Derecho; y c) que desempe±en funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico.
Por consiguiente, sólo los funcionarios que reºnan esos tres requisitos de manera acumulada estarán exceptuados de obtener el título regulado en la Ley.                                                                                                                                   

Enlaces Relacionados

LA LEY DE ACCESO Y SU ENTRADA EN VIGOR. PROBLEMAS DE INTERPRETACI"N.
APLICACI"N DE LA LEY DE ACCESO A LA PROFESION DE ABOGADO (DISP. TRANSITORIA UNICA LEY 34/2006)

Da: lillovero05/10/2011 11:11:33
x l'amico common law:
guarda che l'italia era già stata declassata da s&p un po' di giorni fa e la cosa bella è che venivano citati, fra le motiviazioni, anche espressamente le resistenze dei culi flaccidi alla liberalizzazione delle professioni (si parlava della rivolta dei 40 alla camera).
NON NE HA PARLATO NESSUNO, tutti a far finta che non fosse successo niente, almeno quei pochi che avevano capito.
poi è chiaro, pretendere da un infradito, un leggggggibbbbus soluto mezzo analfabeta e loro simili le dinamiche dell'economia mondiale e le reazioni politiche europee sarebbe un azzardo.
ma qualcuno con un minimo di cultura esiste anche in italia; e questo qualcuno è stato colpevolmente in silenzio.

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Da: Avvocato con Abogado05/10/2011 11:14:36
Grazie fai da te... darò subito un'occhiata! Avevo sentito parlare di esercizio occasionale anche in Spagna... pensavo quindi che agendo d'intesa con un abogado avrei potuto esercitare occasionalmente, evitandomi grosse spese.

Da: - MI -05/10/2011 11:18:06
Un parere sulla proroga, non certo antiabogados e che in particolare non riguarda quelli che sono già iscritti in Spagna entro il limite del 30 ottobre. Quindi non è anti nessuno.

Da: fai da te originale05/10/2011 11:20:22
io mi riferivo a questo, che non è spiccatamente anti italiani, ma, leggi bene bene

http://www.icafi.com/docs/normatives/ejercicio_profesion_extranjeros_def.pdf

Da: d.e.m.i.a.n.05/10/2011 11:20:56
x Toni: assolutamente d'accordo, occorre la "credencial de homologaciòn" entro il 31/10

PREGUNTA: Si tengo el título de Licenciado europeo antes de 31 de octubre de 2011, ¿hasta qué plazo tengo par colegiarme sin que me sean exigibles los nuevos requisitos legales?

RESPUESTA: El Consejo General de la Abogacía Espa±ola comunica que, en este momento, el Ministerio de educación espa±ol sostiene que para poder acogerse al sistema de acceso a la profesión de Abogado en Espa±a es preciso que el interesado pueda ser considerado Licenciado en Derecho en Espa±a. Lo anterior implica que el interesado ha de estar en posesión a más tardar el 31 de octubre de 2011 de la homologación expedida por el citado Ministerio.

Da: common law05/10/2011 11:49:31
@ lillovero
lo so che S&P avevano dato parere negativo ma non avevano ufficialmente declassato.. ora è ufficiale... già nei giorni scorsi si è ampiamente parlato del giudizio di S&P...
a seguire vi fu la lettera della BCE a cui Berlusconi rispose con.. provvederemo entro la metà doi ottobre.. ma lora che è ufficiale.. non so come se la caveranno.. non potranno più difendere le caste di nessun genere...
E' la fine per loro.. la cosa che mmi stupisce di  più sono quelli che stanno sulle rovine della roccaforte imperterriti ad insultarci...sarà una caporetto per loro...adesso oranmai è diventata una questione politica...e non più solo interna

Da: ottimo05/10/2011 11:50:41
x il toni
RESPUESTA: El Consejo General de la Abogacía Espa￱ola comunica que, en este momento, el Ministerio de educación espa￱ol sostiene que para poder acogerse al sistema de acceso a la profesión de Abogado en Espa￱a es preciso que el interesado pueda ser considerado Licenciado en Derecho en Espa￱a. Lo anterior implica que el interesado ha de estar en posesión a más tardar el 31 de octubre de 2011 de la homologación expedida por el citado Ministerio.
Si - en este momento - è come dice la risposta.
In realtà all'abogacia sanno o credono cha vi siano certe situazioni che  dovranno essere sbrogliate dal Ministerio de Educacion, perchè altrimenti avrebbero scritto "en este momento".

Da: common law05/10/2011 11:51:17
P.S. scusare gli errori di battitura..

Da: lillovero05/10/2011 12:56:20
common law, allora: c'è una agenzia di rating che si chiama moody's e che è considerata "moderata". tale agenzia aveva dato i segnali che dici tu e berlusconi, come al solito, conscio di parlare al popolo bue e ignorante (come dargli torto) aveva detto le solite 4 sciocchezze.
poi, A SORPRESA, una diversa agenzia di rating (s&p) aveva tagliato il rating dell'italia e nelle motivazioni aveva espressamente citato fra le altre cose i culi flaccidi. e lì SILENZIO DI TOMBA; nemmeno uno a suggerire di far assaggiare al suddetto flaccidume che inquina e soffoca l'italia qualche bello scarpone, tutti felici e sottomessi mentre il paese va allo sfascio.
STANOTTE, poi, ANCHE moody's ha tagliato il rating.
il mio punto è: se hanno nascosto al popolo IGNORANTE COME UNA SCIMMIA le ragioni ESPRESSE SENZA MEZZI TERMINI del declassamento operato da s&p come fai ad essere convinto che ora il taglio operato dalla molto più moderata moody's (moderazione che sarà espressa sicuramente nelle motivazioni che al momento non ho letto e non ho tempo di leggere) porterà alla rivoluzione da tutti sperata?
il governo dice che "sta (stà) lavorando" e i caproni tutti felice a testa bassa.
in particolare i culi flaccidi e i loro sgherri e servitori leggggggibbbbbus soluti continueranno ad allungare le mani sulle praticanti bone e sulle fidanzate dei giovani avvocati e degli abogados senza che nememno un flebile belato di protesta si levi.
vedrai :)

Da: Il Toni05/10/2011 12:56:53
Ora, c'è da considerare che quello che dice la disposizione transitoria unica è interpretabile, e che l'imposizione dell'acquisizione di un titolo spagnolo entro la scadenza potrebbe essere qualificata come discriminazione indiretta sulla base della nazionalità, proibita in base all'art. 18 TFUE (vecchio 12 TCE), infatti è chiaro che, in media, la norma penalizza certamente più quelli di nazionalità straniera che non quelli di nazionalità spagnola.
Dall'altro lato, si potrebbero difendere dicendo che l'ottenimento del titolo formalmente spagnolo, o almeno "omologato" a quello spagnolo, è una condizione di "collegamento" del cittadino UE non spagnolo con la spagna.
Ma per avere chiarezza sul punto sarebbe necessaria un'azione davanti ad un giudice nazionale in cui venga accettato il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Da: lillovero05/10/2011 13:09:55
ragazzi, molti di voi sono brave persone ma mi ricordano i ragazzini con i capelli medio-lunghi improfumati e il maglioncino sulle spalle che vanno allo stadio con l'abbonamento nei distinti pagato dal papi e fanno i duri (ahahahahaha). se poi qualche bestiaccia della curva (nessuna simpatia per i poveracci che fanno i bulli con i bamboccetti di cui sopra) li prende sotto mano si assiste a scene surreali :)

c'è poco da fare tifo da stadio, la salvezza è nella sapienza. informarsi, capire, imparare.
a fare il tifo da stadio si rischia di fare confusione; e pure che qualche culo flaccido convinca un celerino corrotto a portare alcuni uomini-scimmia della curva a contatto con i signorini in maglioncino :)
cosa diversa è se i signorini in maglioncino nel frattempo si sono irrobustiti e vanno in palestra a fare pesi e boxe invece di "step"  e altre ridicolezze simili e le suonano agli uomini scimmia e poi vanno anche a far saltare qualche dentiera :)

Da: disperato05/10/2011 13:26:52
QUINDI POSSONO FARE L'ESAME SOLO QUELLI CHE HANNO RICEVUTO LA RESOLUTION SSPAGNOLA ENTRO IL 30 OTTOBRE? ESATTO?
GRAZIE

Da: x disperato05/10/2011 13:34:31
NO.se non sei omologato entro il 30 ottobre(o quanto meno hai finito gli esami in spagna) è game over.

Da: giustiziere05/10/2011 13:53:21
x fai da te
conta il fatto che hai scritto una "meraviglia" (il ricorso al cds) e poi, dietro le richieste di molti non solo non hai saputo dimostrarla, ma non hai neppure potuto spiegarla proceduralmente (anzi hai accuratamente evitato il confronto).

Da: d.e.m.i.a.n.05/10/2011 13:55:53
x disperato: no, non basta la "resoluciòn" ti occorre la "credencial de homologaciòn"

x Toni: non regge.. qualunque cittadino europeo ha avuto tutto il tempo per farsi il percorso di omologazione ( ricordo che c'è è stata una vacatio legis di 5 anni ) non si può invocare una discriminazione sulla nazionalità solo perchè c'è chi si è ridotto all'ultimo minuto..

Da: ottimo05/10/2011 13:58:50
x Toni.
Guarda che non c'è alcuna discriminazione.
La trasposizione dei trattati in regolamenti e direttive regola il caso che tu dici.
A ragionare come ragioni tu, sarebbe come se uno spagnolo appena laureato, siccome ha diritto ad iscriversi all'albo degli avvocati in spagna, ha automaticamente diritto anche in Italia od i Germania.
Mi spiace, ma non funziona così.
Nessuna discriminazione.

Da: Il Toni05/10/2011 14:19:08
x ottimo, quello non sarebbe comunque possibile in quanto la legge italiana o tedesca prevede una procedura di abilitazione.

x demian: poni il caso di un italiano che si laurea oggi, ovviamente non può iscriversi all'albo in spagna perchè non ha il tempo di fare l'omologazione.  E' giusto che, nell'applicazione della legge spagnola, chi ha un titolo italiano di laureato in giurisprudenza, sia trattato, per quanto riguarda la possibilità di iscriversi all'albo in spagna per altri due anni, diversamente da chi ha il titolo spagnolo corrispondente, di licenciado en derecho, alla data del 31 ottobre?  La discriminazione, come si vede, non è strettamente basata sulla nazionalità, ma sul tipo di titolo posseduto.  Però è chiaro che se si privilegia chi possiede il titolo spagnolo, inevitabilmente si finiscono per privilegiare le persone di nazionalità spagnola, a discapito di quelli che hanno altre nazionalità. Infatti, è molto più probabile che uno spagnolo, piuttosto che un soggetto di altra nazionalità, abbia una laurea spagnola.  Questa sarebbe la fonte di discriminazione indiretta, sulla base della  nazionalità.

Da: domandone05/10/2011 14:31:08
posto che ho superato anche l'esame di abilitazione in italia posso rimanere iscritto come abogado por cuenta ajena dichiarando di lavorare alle dipendenze di me stesso come avvocato in italia?

Da: d.e.m.i.a.n.05/10/2011 14:39:01
x Toni: sì ma la Spagna il titolo lo riconosce, ed è pure preso in considerazione lo studio svolto, solo che è prevista una formazione aggiuntiva, prima che il titolo di laurea in giurisprudenza sia equiparato a quello di licenciado en derecho.. è come se un licenciando al quarto anno si lamentasse perchè gli mancano solo quelli dell'ultimo anno..

Morgenbesser: Il riconoscimento, per fini accademici e civili, dell ' equivalenza di un diploma ottenuto in un primo Stato membro può essere pertinente, e persino determinante, per l ' iscrizione all ' albo degli avvocati di un secondo Stato membro. La presa in considerazione del diploma dell ' interessato deve tuttavia essere effettuata nell ' ambito della valutazione dell ' insieme della formazione, accademica e professionale, che quest ' ultimo può far valere. Spetta, in proposito, all ' autorità competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l ' esperienza professionale ottenute in quest ' ultimo, nonché l ' esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all ' attività di cui trattasi.

Parzialmente i nostri studi sono riconosciuti ma le conoscenze vanno INTEGRATE prima di avere un titolo di pari valore a quello previsto in Spagna..

Da: d.e.m.i.a.n.05/10/2011 14:48:16
E svolgere tale esame di raffronto prescrivendo eventuali misure integrative è nelle prerogative degli Stati Membri

Direttiva 2005/36 - Considerando 11: Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato "il regime generale", gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio

Da: ottimo05/10/2011 14:56:36
x toni.
Il tuo ragionamento potrebbe avere un qualche fondamento, se l'europa fosse un confederazione.
Ma vi sono alcune prerogative che al momento sono di stretta pertinenza delgi stati nazionali.
Comunque, era prorpio quello che cercavo di dire, quando il CGAE dice: "en este momento", non dice  aprioristicamente di no, ma lascia la decisione al ministerio de Educacion.
Credo che tutto dipenderà da come  verranno considerati, ai fini dell'accesso i cittadini spagnoli, ovvero, coloro a cui mancherà solo la discussione finale e che potrebbero farla ancha dicembre, gennaio od al imite febbraio. Questi, a quanto ne so io ( ma accetto smentite) sono nello stesso corso di coloro che si laureano ad ottobre e potrebbe essere che il ministrio de Educacion li faccia rientrare sotto la vecchia normativa.
Di riflesso potrebbe stabilire un termine per chi ha presentato domanda di homologacion supponiamo entro il 31 di gennaio e termini entro il 30 di aprile del 2013 gli esami.
Ripeto queste sono voci che ho sentio la scorsa primavera a Madrid, ma a cui oggi do poco credito.

x domandone.
Mi pare lapalissiano che uno non possa essere alle dipendenze di se stesso.
D vi restare iscirtto o come ejerciente o come ejerciente cuenta propia. So che molti, in questa situazione,  che non hanno intenzione di lavorare in spagna optano per il no ejerciente.

Da: Il Toni05/10/2011 14:57:55
Il caso morgenbesser che tu citi, è favorevole alla mia posizione, anche se non si tratta precisamente dello stesso caso, in quanto dichiara che non è possibile discriminare solamente sulla base del fatto che il titolo non è riconosciuto nello stato ospitante.  "72  In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un ' università del primo Stato. "

Da: fai da te originale05/10/2011 14:57:57
x Giustiziere. Forse non ci siamo capiti. Qui al mercato dico quello che posso dire.
Ho già chiarito. A suo tempo  ho impugnato la delibera che istituiva una prova, non il diniego, quindi il CdS è perfettamente competente. Il resto non è che non lo dico, è che non posso  e voglio dirlo e non per invenzioni fantomatiche, ma semplicemente xkè chi è venuto con educazione sa quel che deve sapere. La procedura non è affatto conclusa, ci sarà un seguito e chi ha le orecchie lunghe per sentire ..... . 
Del resto, il tuo accanimento mi porta ad essere ancora più guardingo.
Chiedi a Demian se ha il ricorso? Sia ben inteso che non è autorizzato a darlo a nessuno.

Da: d.e.m.i.a.n. x domandone05/10/2011 14:57:58
ma secondo te??? Cuenta " A - J - E - N - A "

Da: fai da te originale05/10/2011 14:59:16
scusa Demian, puoi confermare di avere il ricorso al CdS predisposto da me?

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