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Esame avvocato Spagna
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Da: INFO ISCRIZIONE28/07/2011 12:57:07
E' vero che CEPU manda tutti i propri iscritti a Macerata? In quel COA fanno iscrivere soltanto i cepuiani o anche i poveri mortali?

Da: 28/07/2011 13:07:58

Da: formazione Madrid28/07/2011 14:01:39
Offriamo a tutti gli Abogados l'opportunita' di una formazione professionale presso importanti Studi Legali  Spagnoli che mira ad ottenere il riconoscimento del titolo in Italia attraverso l'iscrizione presso un Ordine degli Avv.Stabiliti italiano.

formazione.madrid@virgilio.it

Da: x Megg28/07/2011 14:10:51
i membri dei coa per quanto male se ne parli, sono persone che lavorano e non perdono tempo a leggere un simile forum. Poi non hanno bisogno certo di imbeccate...

Da: lillovero28/07/2011 14:31:48
eppure vi garantisco che quando ho cominciato a luggiucchiare sul forum, l'autunno scorso, c'erano vari interventi chiaramente riconducibili a consiglieri di coa o loro praticanti :)

concordo che non hanno bisogno di imbeccate; i consiglieri onesti e che conoscono la legge non compiono abusi; quelli ignoranti e in malafede li compiono in ogni caso :)

Da: lillovero28/07/2011 14:33:38
all'agente "formazione Madrid": amico, tieni presente che ora i coa fattisi furbi, invece di violentare le norme esponendosi a sanzioni di ogni genere, applicano il nuovo sbarramento alla fine dei tre anni.
e anche questo è merito delle aggggggenzie :)

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Da: lillovero28/07/2011 14:35:46
ad ogni modo secondo me anche la mancata integrazione a seguito dei 3 anni è suscettibile di ricorso. ricordatevi le argomentazioni di koller che chiedeva di essere dispensato dalla prova attitudinale; non è detto che un ricorso meglio motivato sul punto non possa trovare accoglimento ;)
il fatto che questa specifica mossa da parte dei coa non sia volgare e irrazionale come quella dirifiutare l'iscrizione nell'albo degli stabiliti non significa che sia inattaccabile.

Da: x i soci AIAS28/07/2011 14:40:45
all'interno del forum AIAS hanno comunicato quando e come ci sarà l'esame al CNF.

Da: x INFO ISCRIZIONE28/07/2011 14:57:43
a macerata risultano solo 2 iscritti... anche se a dire il vero l'albo non è aggiornato!! dove hai sentito questa notizia? c'è stata una valanga di richieste di iscrizione in queste ultime settimane?

Da: ottimo28/07/2011 14:59:07
x Megg: sto dalla parte di chi segue le normative (comunitarie ed interne)
Eccovi la sentenza, in pratica dice che se uno si è iscritto in mancanza di requisiti, pur avendo esercitato, può essere concellato anche a distanza di anni.
Buona lettura-
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA   Gaetano    - Presidente  -
Dott. VARRONE    Michele        - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario       - Consigliere -
Dott. FILADORO   Camillo        - Consigliere -
Dott. FICO     Nino             - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79,
presso lo studio dell'avvocato LUBRANO FILIPPO, che lo difende
unitamente all'avvocato CIOCIOLA ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro
ORDINE  DOTTORI  COMMERCIALISTI DI  ROMA,  RIETI,  VELLETRI  E
CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente pro-tempore Dott. prof.
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA
5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo
1091 difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -

e contro
CONS NAZ DOTTORI COMMERCIALISTI, PROC. GEN. CORTE D'APPELLO DI ROMA;
- intimati -

avverso la sentenza n. 5461/04 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, - Volontaria giurisdizione emessa il 18/11/04, depositata il 23/12/04, R.G. 51230/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;

udito l'Avvocato Roberto CIOCIOLA;

udito l'Avvocato Ludovica FRANZIN (per delega Avv. Guido Francesco ROMANELLI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Con delibera del 4 giugno 2001, a seguito di comunicazione dell'Università degli Studi di Roma, di annullamento di alcuni esami di profitto e dell'esame finale di laurea del dottore commercialista A.F., il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma ha disposto l'annullamento del provvedimento di iscrizione all'albo, adottato il 16 giugno 1980.
Il Consiglio Nazionale della categoria professionale ha respinto il ricorso dell' A. e il Tribunale di Roma e la Corte d'appello di Roma ne hanno a loro volta rispettivamente respinto il reclamo e l'appello.
Avverso la decisione della Corte d'appello l' A. ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo, illustrato da memoria.
L'Ordine dei dottori commercialisti di Roma ha resistito con controricorso.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti non ha svolto attività difensiva.

Diritto

Col motivo proposto (violazione delle norme e dei principi in tema di iscrizione e cancellazione dall'albo dei dottori commercialisti, nonché di annullamento d'ufficio, e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente ha dedotto che mentre il D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 31, richiede, per l'iscrizione all'albo, il possesso del diploma di laurea e il superamento dell'esame di stato abilitativo, il successivo art. 34 prevede che la cancellazione dall'albo sia disposta per la perdita della cittadinanza o dell'esercizio dei diritti civili, nulla disponendo per il venir meno del requisito del titolo di studio, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, peraltro con motivazione illogica, dal venir meno del diploma di laurea non solo non discende l'automatica caducazione del titolo abilitativo, ma è da escludere qualsiasi interesse pubblico alla cancellazione dall'albo quando, come nella specie, il dottore commercialista abbia esercitato la professione per un ventennio e nelle more del procedimento disciplinare abbia ottenuto valido titolo di studio, così sanando la propria posizione.

La censura è infondata.

Se la legge prescrive per l'iscrizione all'albo professionale il superamento dell'esame di stato abilitativo, e la partecipazione a tale esame richiede a sua volta il possesso di un valido diploma di laurea (D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 31), è semplicemente consequenziale - e logico - ritenere che col venir meno del titolo di studio venga necessariamente meno il titolo abilitativo e, con esso, la legittimità dell'iscrizione, e ciò indipendentemente dal fatto che un'altra disposizione del medesimo testo normativo non includa espressamente tale ipotesi tra quelle per le quali è prevista la cancellazione dall'albo.
L'interesse pubblico all'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo discende direttamente dalla legge e non può venir meno per effetto dell'esercizio di fatto della professione, quale ne sia la durata, e per il conseguimento, in data successiva all'illegittima iscrizione all'albo, di un valido diploma di laurea, fatti, questi, cui non può attribuirsi efficacia sanante. Resta infatti esclusa, appunto in ragione dell'interesse pubblico sottostante al potere di cancellazione dall'albo, esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all'iscrizione, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un'iscrizione ottenuta sulla base di presupposti inesistenti (v., con riferimento alla professione di avvocato, Cass. S. U. n. 13005 del 1992).
Il ricorso va dunque respinto, con condanna del ricorrente, Soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del costituito Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore del costituito Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006

Da: ottimo28/07/2011 15:17:23
X Megg: deciditi  i coa leggono o non leggono questo forum?
I tuoi 2 post ( giu riportati) mi paiono parecchio contraddittori.

1) X OTTIMO: ma tu da che parte stai!!?? La finisci di scrivere imbeccate per i coa?? Pensi che non leggano questo forum?? Ci manca solo che tu suggerisca loro motivi di rigetto!!
Roba da non credersi.......

2) membri dei coa per quanto male se ne parli, sono persone che lavorano e non perdono tempo a leggere un simile forum. Poi non hanno bisogno certo di imbeccate...

Da: gianniecol28/07/2011 15:26:23
c'è un patto di ferro tra i coa delle marche, non iscrive nessuno, fatta eccezione per i rumeni, ovvio, io sono dovuto emigrare per iscrivermi

Da: lillovero28/07/2011 16:11:47
ragazzi, la sentenza indicata sopra riguarda uno che non aveva la laurea.
qui parliamo invece di soggetti che la laurea ce l'hanno e sono abilitati in uno stato comunitario.
non facciamo confusione.
certo, se venisse fuori che l'abilitazione nello stato comunitario non esiste (immagino omologazioni "allegre" con esami non veramente sostenuti o situazioni similari) i punti di contatto potrebbero esserci :)

Da: lillovero28/07/2011 16:14:10
e non dimentichiamo che è la cge che ha sancito che il titolo spagnolo è un diploma, punto.
non facciamo terrore da aggggggenzia.
anzi, qualche problema potrebbe saltar fuori per coloro ai quali le autorità spagnole dovessero contestare le modalità di espletamento delle prove (crociette, artifizi vari, esami sostenuti senza opportuna documentazione e quant'altro).

Da: ma non ha già dimostrato un poco confusione28/07/2011 16:19:37
chi non sa che differenza c'è tra fornire un servizio e vendere un prodotto?

Da: Bravo lillo28/07/2011 16:21:30
direi che c'è differenza!
Un prodotto è un bene materiale creato in un processo di lavorazione!

Da: che è meglio28/07/2011 16:27:23
Esame di avvocato, bando per l'anno 2011: prove indette il 13, 14 e 15 dicembre
Decreto Ministero Giustizia 26.07.2011
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale il bando di esame per l'anno 2011 per l'iscrizione negli albi degli avvocati presso le varie sedi di Corti d'Appello.

Con decreto 26 luglio 2011 il Ministero della Giustizia ha fissato le date del 13, 14 e 15 dicembre 2011 per lo svolgimento delle prove scritte.

(Altalex, 27 luglio 2011. Vedi anche il corso intensivo e il corso online di Altalex Formazione)



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Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2011

(GU n. 59 del 26-7-2011 - 4a serie speciale)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato;

il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto;

la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b);

l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale;

la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale;

la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato;

il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale;

la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense;

il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche' l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno 2011;

Decreta:

Art. 1

E' indetta per l'anno 2011 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 2

1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.

2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.

3) Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

13 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);

14 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);

15 dicembre 2011: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).

Art. 4

1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro l' 11 novembre 2011, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.

2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).

4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62):

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e degli artt. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.

5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (23 novembre 2011) precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo. Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerar si osservato solo se il certificato perverra' - e non sara' meramente spedito - alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5

I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Art. 6

1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

Art. 7

1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180. Roma, 14 luglio 2011.

Il Ministro: Alfano





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Da: maric8228/07/2011 16:37:01
e poi dovrebbe avere partita iva speciale se non ricordo male.
Le agenzie offrono servizi!

Da: ???28/07/2011 16:42:41
Allora, queste benedette date al cnf le sapete o no??Ho i miei dubbi che nel forum dell aias vengano comunicate in quanto ad oggi sul sito cnf non vi è alcuna data se non quella di dicembre 2010!!!

Da: Keky28/07/2011 16:48:26
lillo sul giornale di oggi era scritto leggiucchiare

Da: lillovero28/07/2011 16:58:13
agente ma la pianti di creare confusione? ti rendi conto che sei ridicolo e che nemmeno i polli più implumi possono cadere vittima di tanta stupidità?
non capisco a cosa ti riferisci con vendita servizi e prodotti riferendoti a me, io non ho scritto nessun post sul punto.
sollecitato però rispondo:

le agenzie quasi sempre vendono solo FUMO, chiaro il concetto? e in alcuni casi fanno DANNI ENORMI.

ALLA LARGA DALLE AGENZIE


:)

Da: Keky28/07/2011 17:02:11
scusa volevo solo fartelo notare :(

Da: Bob Marley28/07/2011 17:03:53
ma sai se lo hanno buono?

Da: lillovero28/07/2011 17:22:20
caro bob, non mi risulta.
il fumo venduto dalle agenzie fa male ai polmoni e fa venire gli incubi :)

Da: Hulk28/07/2011 17:59:32
sul sito dell'AIAS ci sono le date, ma per coerenza e rispetto degli altri soci non le posto qui.

Da: xHulk28/07/2011 18:05:02
è giusto, anche perchè con gli aggenti che pululano .....

Da: Captain America28/07/2011 18:12:31
Sul sito USA e G.E.T.T.A.  spendi 30 dollari e col cambio ci risparmi e ti diamo anche un simpatico omaggio

Da: X HULK28/07/2011 18:18:13
e si per rispetto e coerenza eccome no e poi se le date le vengono a sapere i fornitori di servizi allora i cattivoni si arrabbiano e decidono di non farlo più lesame o ci aggiungano materie meglio non rischiare vero. I fornitori di prodotti poi chissa scioperebbero sulle autostrade e adesso non si vuole rovinare le vacanze a chi coi bimbi voleva andare al mare

Da: per tutti28/07/2011 18:18:34
Scusatemi ma forse mi sono perso qualcosa. Cos'è questa storia che dopo i tre anni cè uno sbarramento? allora per quale motivo mi dovrei iscrivere nella sezione degli stabiliti? Dopo i 3 anni ed aver dato alla fine del percorso dimostrazione di aver lavorato in italia...............qual'e il problema?

Da: x x hulk28/07/2011 18:20:17
chissà cosa c'entra se qui ci sono gli agenti e le date fissate per l'esame al cnf, tanto il pacchetto cnf esiste :D

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