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Esame avvocato Spagna
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Da: skygate 07/11/2013 10:37:09
Ecco le poche news che ho avuto:

È' uscita una nuova legge particolarmente restrittiva che permette l'iscrizione per altri 2 mesi solo per coloro che per questioni amministrative/burocratiche non hanno fatto in tempo ad iscriversi entro il 31/10.
L'ordine sta studiando la norma e bisogna aspettare fine mese.

Da: lillolallo1 07/11/2013 10:59:22
stà usciuta una nuova leggia? ma è una sentenza del parlamento spagnIolo come si leggIeva sul sito di una nota aggInzia anni fa (non ricordo se parlasse di sentenza del parlamento o legge del giudice, una cosa del genere....)

Da: germay 07/11/2013 11:31:39
il fascicolo era in cancelleria e nessuno mi ha detto nulla... . Domani deposito l'istanza.

@skygate. Non per  cercare il cavillo ma per essere costruttivi, una nuova legge è poco credibile, forse volevi dire una circolare ... 
puoi postarla 

@lillol. 1: e basta! ;-)

Da: skygate 07/11/2013 12:45:05
Così mi ha riferito chi ha telefonato per me. Non ho altre info

Da: skygate 07/11/2013 12:47:41
Conoscete i tempi se richiedo il nie in ambasciata?
Che voi sappiate si può richiedere con delega in Spagna?

Da: El chico 07/11/2013 12:57:03

Quello che a me risulta è che comunque chi ha presentato domanda in attesa di credencial, entro il 31 ottobre, alla fine gli sarà accettata dal noto colegio.
Per il resto tutto è possible, comunque  se uno mi dice che è uscita una  legge che mi riguarda, io gli chiedo immediatamente il numero della stessa od un rifermento per rintracciarla.

Posso sbagliare, ma a e non risulta nulla.

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Da: El chico 07/11/2013 13:06:13
Posso sbagliare, ma a me non risulta nulla.

Skygate.
Il NIE in ambasciata è abbastanza veloce.
Da agosto 2011 , famosa modifica alla ley de extranjeria da me in passato più volte richiamata, non è più possibile richiederlo con delega e nememno con procura notarile, e possibiile delegare solo il ritiro dello stesso.

Da: skygate 07/11/2013 13:06:34
Chi ha chiamato non ha una laurea in legge.
da quello che ha capito per le situazioni tipo la mia ( credencial pronta il 29) non ci saranno problemi...
Hanno parlato di sono 2 mesi di tempo per chiudere le posizioni che erano in corso.

Credo che chi ha fatto la prueba a ottobre sia già tagliato fuori.

Da: skygate 07/11/2013 13:17:30
Grazie el chico, vado di corsa in ambasciata.

Avete qualche dritta su un conto corrente on line senza pagare cifre assurde?
Magari che posso aprire on line?

Da: El chico 07/11/2013 13:41:09
Io credo che chi non ha presentato domanda entro il 31 ottobre sia tagliato fuori.
In merito alle pratiche in corso, l'avevo già scritto che il noto colegio burocraticamente non è un fulmine di guerra, salvo che non si sia sveltito nelle ultime settimane.

Da: germay 07/11/2013 15:12:32
il punto è uno e niente più. Chi ha fatto richiesta di resolucion ante 7 marzo e/o 30 ottobre 2013, ha acquisito il diritto all'iscrizione?
La paura che ho sta nel fatto che in Spagna già si era in regime di proroga fino al 30.10.11, ora che accettano una proroga della proroga 7 marzo, della proroga 30 ottobre?

Da: germay 07/11/2013 16:56:20
a dimenticavo, l'aver chiesto di omologare il titolo italiano di laurea non significa aver chiesto l'iscrizione in un coa, quindi non ci sono diritti acquisiti

Da: El chico 07/11/2013 18:05:56

germay
Il diritto all'iscrizione lo ha acquisito solo chi ha presentato solicitud de homologacin entro il 31/10/2011 - duemilaundici.
Quelli che hanno presentato la solicitud successivamente a tale data sono entrati solo in forza di interpretazioni, senza dubbio sensate anche in punta di diritto, ma non strettamente previste dalla vigente normativa spagnola  la quale, però,  a mio avviso non rispetta il diritto comunitario.
Effettivamente il diritto all'omologazione non viene leso, viene leso però il diritto di uguaglianza, quando si permette ai licencidos en derecho in spagna di continuare ad iscriversi ad un colegio de abogados, magari anche fra tre o quattro anni od oltre, mentre ai licenciados en derecho omologati ciò non viene consentito.

Da: lillolallo1 07/11/2013 18:06:57
in punta di diritto? o in punta di fioretto? appuntamente....

Da: germay 07/11/2013 18:23:38
dici delle cose molto sensate. Infatti, il problema che mi fa stare male è se l'iscrizione post 2011 possa essere prima o poi ... opinata da qualcuno. Per essere chiari: un domani quando il fenomeno non sarà più così succulento da parte degli iberici, ho il timore che molti italiani potrebbero essere "venduti", dato che hanno detto a chiare lettere nelle varie circolari che hanno 5 anni per revocare la collegiazione.

Da: germay 07/11/2013 18:25:22
il mio intervento è per "el cicho";

@lillol. 1: grande!!!

Da: El chico 07/11/2013 18:43:58
germay
Sinceramente io di circolari dove c'è scritto che hanno 5 anni per revocare la colegacion non ne ho viste.
Puoi postarne una?

non per germay
In punta di diritto ovviamente, l'ho postato volutamente, speravo nell'intervento di un pesce che abboccasse, ma così grande non me l'aspettavo, visto che dal primo di novembre non si possono piu' prendere polli.

Da: germay 07/11/2013 20:46:14
è legge in Spagna e, questo è certo, che possono cancellare nel termine di 5 anni. Ora onestamente la circolare non la ricordo.

@ lillolallo1: grande!!!

Da: common law 07/11/2013 21:22:11

Nuova questione:

secondo voi la sospensione dei termini feriali opera anche nei confronti dell'intimazione di pagamento ex art. 50 emessa da Equitalia?

Secondo me sì.. perchè la sospensione opera per tutti gli atti impugnabili... anche se l'intimazione art 50 è ammessa in via giurisprudenziale (non specificamente elencata nella l. 546/92 essendo ammessa l'impugnazione segue il destino degli altri.

Se qualche anima ha voglia di rispondere grazie...

Da: germay 07/11/2013 21:29:43
ciao Common,
spero di poter contracambiare alla tua gentilezza. Purtroppo, l'intimazione di pagamento equitalia -è direttamente esecutiva- e segue il rito del lavoro, ergo non cè sospensione. Xò, ad onor del vero NON TUTTI CONDIVIDONO QUESTA lettura.   Ti dico di più, questi stronzi di equiltalia hanno anche inziato a fare le istanze di fallimento, prima le evitavano ora non hanno pietà. Ti do un consiglio: tu fa l'opposizione, tanto i magistrati onesti a volte applicano la legge a mo' di ragnatela...
a me personalmente mi è successo di tutto. C'è stata una commissione che ha detto che la sospensione c'è e una no. Quindi ribadisco falla!
Qual è la cifra?

Da: common law 08/11/2013 00:01:15

45.000 Euro.
Ma non sono fuori termine... volevo solo evitare di lavorare di domenica...

Meglio non rischiare eh?...

Da: lii03 08/11/2013 00:02:14
L'art. 50 del dpr 602/73 è solo una rinnovazione del titolo esecutivo, che si prescrive in 10 anni (il titolo), però se non eseguito entro l'anno, decade provvisoriamente, ma si rinnova attraverso la rinotificazione dell'art 50.
Essendo la riproposizione di un titolo esecutivo passato in giudicato se non opposto, (anche la classica cartella esattoriale), come eccezione potrebbe essere valida solo la presentazione dell'effettuato pagamento o la sua prescrizione a seguito del titolo non opposto, (un po' difficile)

Da: lii03 08/11/2013 00:05:57
non penso che sia soggetto a sospensioni feriali

Da: common law 08/11/2013 07:19:17

no, lii...il titolo esecutivo si prescrive nello stesso tempo necessario a prescrivere del tributo perchè non c'è novazione.
Quindi se il credito si prescrive in 5 anni (es, IRPEF) anche la cartella di pagamento si prescriverà in 5 anni.
A onor del vero alcuni sostengono i 10 anni (i commercialisti) ma è una posizione non avallata dalla giurisprudenza (non vi è, appunto, l'effetto novativo..Equitalia agisce in nome e per conto dell'Ente creditore)

l'intimazione art. 50 si può utilmente proporre se l'atto prodromico è affetto da nullità ovvero se è il primo atto con cui il contribuente conosce della pretesa tributaria. Poi, ovviamente, per prescrizione (insomma.. tutti i motivi deducibili ex 615 e 617 cpc nel proc.civile di esecuzione).
I vizi dell'atto prodromico investono tutti gli atti successivi.
In particolare, il vizio di notifica dell'atto prodromico - anche per evitare che ti eccepiscano il raggiungimento dello scopo - lo si impugna con l'atto successivo dato che devi produrre l'atto che impugni.

L'intimazione art. 50 sarà quindi impugnabile negli stessi termini in cui è impugnabile il tributo (60,40,30).

Circa la sospensione feriale la dottrina è divisa... ma, per non sapere nè leggere nè scrivere io lavorerò di domenica.

Da: El chico 08/11/2013 07:33:53
germay: se e' legge citala.
Se invece è per sentito dire, non fasciarti la testa prima di rompertela.

Da: germay 08/11/2013 07:44:52
@El chico. Non te la prendere, ma di farmi una ricerca x rispondere alla tua domanda non ne ho affatto voglia. Cmq, mentre studiavo x omologare il titolo, ho anche studiato che in Spagna i coa sono delle aziende che fanno un controllo preliminare alle iscrizioni, poi l'ente preposto a ratificare è l'abogacia che invia il certificato di nuova incorporazione. Questo è certo, xkè chi mi ha preceduto (2010) ha ricevuto infatti questo documento. Poi l'abogacia, grazie alla legge spagnola ha 5 anni per emettere la revoca della collegiazione (annullare).
C'è una netta distinzione con l'Italia, xkè i coa italiani sono enti che ad esempio hanno la facoltà di chiedere al casellario il certificato come se fossero degli enti pubblici ecc.
Su questo potrebbe esserci di aiuto Common che può riferirci, se ha ricevuto il certificato dell'abogaciaessendo iscritta in Spagna da più tempo.

Da: lii03 08/11/2013 07:57:37
common, personalmente ritengo, come i commercialisti e la giurisprudenza maggioritaria, come anche la dottrina, che il credito, sebbene soggetto a prescrizione breve, ad esempio 5 anni, una volta formata la cartella esattoriale e ritualmente notificata e non opposta nei termini, 60gg. Comm. Trib. e/o 40 gg. per contributi (Giudice del Lavoro), questa, come la sentenza, acquisti una prescrizione ordinaria, (10 anni).

Se detto titolo esecutivo non viene messo in esecuzione entro l'anno, ( di solito perché il contribuente è nulla tenente), ma viene azionato in seguito, l'amministrazione procedente, nella fattispecie, solitamente, Equitalia deve rinotificare il titolo, già esecutivo a norma dell'art. 50, DPR 602/73.

Ciò, a mio avviso, per una tutela dell'intimato, in modo che lo stesso non subisca ulteriori aggravi di spese, se adempie spontaneamente una volta avvisato, che sarebbero(gli aggravi) in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, quale solidarietà tra consociati.

Da: common law 08/11/2013 07:57:51

Sì germay ho ricevuto il certificato dopo alcuni mesi.

Da: lii03 08/11/2013 08:08:25
è normale che il discorso fatto da me è valido solo se la cartella era stata notificata ritualmente.

altrimenti, quale atto prodromico, è giustissima la tua osservazione, sull'opposizione all'atto invalido e/o viziato dalla notifica.

Queste regole vanno applicate, se del caso, alla fattispecie concreta!

Da: common law 08/11/2013 08:16:46

boh lii.. che dirti.. io ho eccepito in alcune occasioni la prescrizione della cartella dopo 5 anni dalla sua notifica e hanno avallato la mia posizione.
La validità della cartella esattoriale prescinde dall'opposizione o meno della stessa.
Non vi è un fondamento giuridico, a mio avviso, per sostenere che la cartella esattoriale possa avere un tempo necessario a prescrivere diverso da quello del tributo stesso.
Non vi è novazione... non è "un altro titolo diverso da quello vantato dall'Ente"... ma semplicemente equitalia, fondandosi sul credito dell'ente, procede alla riscossione di quel credito.
Equitalia è un recupero credito.. niente altro.

Tempo fa, quando per la prima volta mi si pose il problema in concreto, cercai giurisprudenza che affermasse la prescrizione decennale... senza esito( in occasione di impugnazione di cartella prescritta per crediti Iva oltre i 5 anni)...l'impugnazione andò a buon fine.

Sul fondamento giuridico dell'art. 50 io credo che il fondamento sia il medesimo del precetto: dopo 90gg scade e ne devi notificare un altro.
Allo stesso modo la cartella ha validità un anno e quindi è stata prevista una procedura per "riattivare" l'efficacia esecutiva del titolo.
Peccato però che il legislatore ha previsto espressamente che l'art. 50 si riferisce alle entrate dell'AdE...offrendo così il fianco all'impugnazione per questo motivo.

Ma, in materia tributaria ognuno dice la sua... a cominciare da quella violazione macroscopica del diritto al contraddittorio che vieta al contribuente la citazione di testimoni...
Oramai, siamo in uno stato di polizia fiscale.. non c'è dubbio su questo...




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